Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04245/2025REG.PROV.COLL.
N. 03156/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2022, proposto da
RO Di IE, rappresentata e difesa dall'avvocato AN Di IE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Comune di Amalfi, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Il NT di TT AN & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore; AN TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Baldi, Alberico Marracino e Silvia Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 29/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Cultura, Il NT di BO AN & C. s.a.s, AN TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams", gli avvocati AN Di IE e Silvia Fasano
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, ritualmente proposto innanzi al TAR Salerno, la sig.ra RO Di IE ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’autorizzazione paesaggistica n. 47/2018 rilasciata dal Comune di Amalfi, in uno al presupposto parere favorevole del 6 agosto 2018 n. 18690, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, relativamente al montaggio di “ una struttura lignea con guide di scorrimento, con soprastante telo in materiale ignifugo non plastificato, per ombreggiamento dell’area in concessione al pertinente locale ”; area in cui la società “Il NT, di BO AN & C. s.a.s.” esercita un’attività commerciale.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della Cultura e la società controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 29/2022 il TAR Salerno ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra Di IE ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 1, 7, 11, 35 c.p.a; motivazione erronea; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 88 c.p.a. e 112 c.p.c; difetto di motivazione; 3) error in iudicando ; violazione dell’art. 88 c.p.a. e 112 c.p.c; difetto di motivazione; violazione degli artt. 9, 24, 97, 113 Cost; 19 l. n. 241/90; 3, 6, 8, 10, 11, 12, 20 e 22 d.P.R. n. 380/01, 146 d. lgs. n. 42/04; 5 e 17 L.R. n. 35/87; 873 ss c.c; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, la società “Il NT di BO AN & C s.a.s”, nonché AN BO, hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero della Cultura si è costituito con atto depositato in data 19.4.2022.
All’udienza di smaltimento del 7.5.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato, dovendo tuttavia essere corretto l’impianto motivazionale posto a fondamento della pronuncia impugnata.
3. Può senz’altro essere condiviso l’assunto di fondo posto a fondamento dell’atto di appello, secondo il quale “ lo stesso ricorrente può impugnare dinanzi al TAR i titoli abilitativi rilasciati ad un terzo Sollevando vizi attenenti al procedimento o/e al contrasto con la normativa urbanistica o/e paesaggistica vigente, richiedendone l’annullamento, e al tempo stesso proporre azioni dinanzi al Giudice ordinario per vedere affermata la violazione delle distanze o la turbativa o la molestia nel possesso discendenti dai medesimi atti gravati in sede amministrativa ” (atto di appello, p. 12, con successivi richiami sino a p. 20).
4. Nondimeno, proprio in ragione di tale indiscussa diversità dei petita propri del giudizio civile e di quello amministrativo, l’appellante avrebbe dovuto censurare nella presente sede giudiziale gli atti impugnati per ragioni riguardanti esclusivamente il loro presunto contrasto con l’intorno paesaggistico di riferimento e/o i valori paesaggistico-ambientali, la cui tutela è rimessa alle Amministrazioni resistenti.
5. Senonché, l’appellante ha articolato nel presente giudizio un primo gruppo censure di tipo squisitamente civilistico. In particolare, ella ha censurato i titoli abilitativi in ragione della mancata acquisizione, da parte dei controinteressati, del “ ... necessario assenso dei proprietari degli appartamenti posti in tale edificio, ivi compreso, quindi, quello della ricorrente, assenso necessario anche perché la pesante struttura lignea assentita, oltre a modificare l’estetica dell’intero immobile, prevede anche l’infissione delle strutture terminali parte nella proprietà esclusiva dei proprietari del piano sovrastante al bar ... e parte in quella comune ” (atto di appello, pp. 21-22).
E ancora: “ ... Circa la necessità di tale assenso e la palese erroneità di quanto sostenuto nel predetto parere legale si ribadisce la violazione della normativa sulle distanze di cui all’art. 873 del codice civile, distando poche decine di centimetri l’intervento assentito rispetto al corpo di fabbrica della ricorrente, in violazione di quella prescritta dalla norma succitata, così come di quella di cui agli artt. 1117 e segg. del cod. civ. sulle parti comuni degli edifici, nonché i diritti dominicali della ricorrente ” (atto di appello, p. 24).
6. All’evidenza, tali censure sono inconferenti in questa sede, atteso che l’eventuale atto di assenso dei comproprietari, rilevante in sede civilistica, non esplica alcuna valenza ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, la quale si fonda invece su presupposti del tutto differenti, sicché è ben possibile che l’intervento sia assentito da tutti i soggetti privati interessati, e ciò nondimeno non ottenga il rilascio del chiesto titolo paesaggistico.
Detto in altri termini, l’appellante si duole di un elemento – e segnatamente, del mancato “ ... assenso dei proprietari degli appartamenti posti in tale edificio ” (atto di appello, p. 21) – che non esplica alcun rilievo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Ne consegue che le relative censure sono del tutto estranee all’odierno thema decidendum , e per tali ragioni non possono che essere disattese.
7. Con un ulteriore gruppo di censure, l’appellante lamenta l’insussistenza di un “ titolo edilizio legittimante urbanisticamente l’attuale tenda parasole ” (cfr. atto di appello, pp. 22-24).
Nondimeno, come emerge dalla documentazione fotografica depositata dagli odierni appellati in primo grado, la struttura in esame è costituita da quattro pali in legno e cinque teli di tessuto, che si ripiegano a filo dell’immobile.
Trattasi dunque di una struttura aperta su tutti i lati.
Per tali ragioni, essa non necessitava del rilascio di alcun titolo edilizio, la qual cosa rende del tutto superfluo indagare la natura delle dichiarazioni – vere o mendaci – rese dagli appellati nel procedimento volto al rilascio del titolo paesaggistico, nonché nell’ambito della pregressa SCIA presentata in data 12.4.2018, come invece sostenuto dall’appellante (atto di appello, pp. 24-25).
8. Alla stessa stregua, la natura del tutto precaria degli elementi di cui si compone la struttura in esame, che non necessita pertanto del titolo edilizio, rende del tutto superfluo indagare la sussistenza di presunti abusi edilizi del manufatto cui accede la struttura lignea, come invece sostenuto dall’appellante (cfr. atto di appello, pp. 26-30): detta struttura costituisce un elemento del tutto diverso da quello dell’edificio, che non determina alcun incremento plano-volumetrico, sicché le vicende relative al primo manufatto non assumono alcun rilievo ai fini del rilascio del titolo paesaggistico.
9. Per le medesime ragioni (assenza di incremento planivolumetrico della struttura lignea in esame) non era necessario il rilascio di alcuna nuova concessione demaniale, diversa e ulteriore rispetto a quelle già rilasciate in data 12.3.2009 e 17.10.2013.
10. Per tali ragioni, tutte le censure di parte appellante sono infondate, e vanno dunque disattese.
11. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
12. Le spese del giudizio nei confronti della parte privata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’assenza di effettiva attività defensionale da parte del Ministero della Cultura, per la compensazione delle spese di lite nei riguardi di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellanti Il NT di TT AN & C. s.a.s. e AN TT, che si liquidano complessivamente in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra il medesimo appellante e il Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO