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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ALMANSI MARINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Spa - 03341820276
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12549 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14845 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16504 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Le Parti congiuntamente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto e depositato Ricorrente_1 ha impugnato una serie di avvisi di accertamento in materia di TARI ad essa notificati da Società_1 s.p.a., e ne ha chiesto l'annullamento.
Costituitasi in giudizio, Società_1 s.p.a. ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione del 25.09.2025, su richiesta delle parti, veniva disposto un rinvio finalizzato ad individuare una soluzione conciliativa.
Infine, all'udienza di trattazione del 20.01.2026 entrambi i procuratori delle parti confermavano l'intervenuta definizione della lite alle seguenti condizioni:
1) riconoscimento da parte di Ricorrente_1 della debenza della TARI del periodo dall'1.1.2021 all'11.5.2021 per € 528,85 comprensivi di tributo, sanzioni, interessi e spese, già versati;
2) rinunicia da parte di Società_1 s.p.a. della TARI per il perido dal 12.05.2021 al 31.12.2021 e per gli anni 2022 e 2023, con annullamento parziale e totale degli avvisi di accertamento impugnati;
3) rinuncia da parte di Ricorrente_1 ad ogni domanda per responsabilità aggravata;
4) spese di lite compensate.
Le parti hanno infine congiuntamente concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate per intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, conseguente a conciliazione;
b) spese del grado compensate tra le parti.
Venezia 20 Gennaio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ALMANSI MARINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Spa - 03341820276
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12549 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14845 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16504 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Le Parti congiuntamente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate, stante l'intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto e depositato Ricorrente_1 ha impugnato una serie di avvisi di accertamento in materia di TARI ad essa notificati da Società_1 s.p.a., e ne ha chiesto l'annullamento.
Costituitasi in giudizio, Società_1 s.p.a. ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione del 25.09.2025, su richiesta delle parti, veniva disposto un rinvio finalizzato ad individuare una soluzione conciliativa.
Infine, all'udienza di trattazione del 20.01.2026 entrambi i procuratori delle parti confermavano l'intervenuta definizione della lite alle seguenti condizioni:
1) riconoscimento da parte di Ricorrente_1 della debenza della TARI del periodo dall'1.1.2021 all'11.5.2021 per € 528,85 comprensivi di tributo, sanzioni, interessi e spese, già versati;
2) rinunicia da parte di Società_1 s.p.a. della TARI per il perido dal 12.05.2021 al 31.12.2021 e per gli anni 2022 e 2023, con annullamento parziale e totale degli avvisi di accertamento impugnati;
3) rinuncia da parte di Ricorrente_1 ad ogni domanda per responsabilità aggravata;
4) spese di lite compensate.
Le parti hanno infine congiuntamente concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate per intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, conseguente a conciliazione;
b) spese del grado compensate tra le parti.
Venezia 20 Gennaio 2026