Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
verbale d'udienza 03/04/25
Tribunale di Udine
- sezione civile - Verbale d'udienza
Successivamente oggi, 3.4.2025, alle ore 10.10, davanti al giudice istruttore dott.ssa Annamaria Antonini, nella causa civile iscritta al n°
302/2021 R.A.C.C., promossa da
, con l'avvocato CATTIVERA GIOVANNi Parte_1
con l'avvocato SAITTA SEBASTIANO e l'avvocato Parte_2
Antonio Crocè,
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod.civ.
sono comparsi: per parte attrice, l'avvocato Levy Gaggiato in sost. Avv
Cattivera; per parte convenuta, l'avvocato SAITTA SEBASTIANO .
Si dà atto che il giudice redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli che vengono numerati progressivamente.
Parte attrice precisa le proprie conclusioni anche in via istruttoria come da atto di citazione e da memorie autorizzate depositate il
1.4.2025, riportandosi a tutti gli scritti difensivi;
chiede l'accoglimento delle domande attoree.
L'avv Saitta si riporta alle note conclusive depositate in atti e relative conclusioni.
Quindi il giudice pronuncia sentenza orale dandone contestuale
lettura alle parti:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria
Antonini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta a ruolo il 21.9.2024 al n. 2385/2024 R.A.C.C.
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Giovanni Cattivera
-ATTRICE-
CONTRO
Parte_2
con i proc. e dom. avv.ti Sebastiano Saitta e Claudio Antonio Crocè
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod.civ.
verbale d'udienza 03/04/25
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti come precisate a verbale dell'odierna udienza e da aversi qui come integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a ha formulato domanda risarcitoria quantificata in euro Parte_1
390.000,00 nei confronti di a titolo di responsabilità Parte_2 extracontrattuale.
L'art. 2043 cod.civ. stabilisce l'onere in capo all'attore di dimostrare il fatto illecito, il danno subìto ed il nesso di causalità immediata e diretta tra fatto illecito e danno.
Nello specifico parte attrice afferma che il fatto illecito commesso dalla convenuta consisterebbe nel non avere restituito al locatore Controparte_1
l'azienda sita in Marghera al dì della risoluzione contrattuale (31.12.2023), instaurando davanti al Tribunale di Venezia ben tre cause assolutamente infondate e contraddittorie tra loro all'unico scopo di non permetterle di entrare nel possesso dell'azienda per la quale aveva stipulato regolare contratto di affitto con il locatore in data 29.6.2023. Controparte_1
Il fatto dell'omessa riconsegna dell'azienda da parte della convenuta al
31.12.2023 costituisce circostanza pacifica e non contestata.
Resta, però, da verificare se questo fatto sia connotato da antigiuridicità, ovvero sia stato commesso con dolo o colpa.
Una azione è antigiuridica quando è contra ius: nello specifico, invece, pare che si sia semplicemente avvalsa degli strumenti giuridici predisposti Parte_2 dall'ordinamento a tutela del conduttore e, in particolare, l'opposizione a convalida di sfratto per finita locazione (si tratta dell'unica causa rilevante nello specifico, laddove l'odierno giudicante non può sostituirsi, nella decisione, ai giudici veneziani). La mancanza di dolo o semplice colpa in capo alla convenuta per essersi opposta alla convalida di sfratto appare palese in ragione del fatto che lo stesso giudice della convalida non ha concesso all'intimante l'ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni da parte del convenuto sul presupposto della ritenuta necessità di approfondire -nel successivo giudizio di merito- la verbale d'udienza 03/04/25
fondatezza delle ragioni del conduttore. Anche nel caso in cui, in ipotesi,
l'opposizione dovesse venire respinta, ciò non giustificherebbe, comunque, un comportamento doloso o colposo in capo all'opponente: aliunde argomentando, qualsiasi causa persa potrebbe ingenerare fatto illecito da responsabilità extracontrattuale.
Nell'ipotesi in questione non è stato dimostrato, in capo alla convenuta, un abuso del diritto ovvero la mala fede nell'instaurazione della causa di opposizione a convalida di sfratto per finita locazione: ne deriva la mancata prova, da parte dell'attrice, dell'illiceità del fatto commesso da In proposito va Parte_2 altresì sottolineato, a conforto del comportamento non illecito da parte della convenuta, che questa ha continuato a corrispondere puntualmente i canoni di affitto d'azienda alla locatrice anche dopo il 31.12.2023: il che costituisce ulteriore conferma del suo comportamento finalizzato esclusivamente a far valere le proprie ragioni di conduttore sulla prosecuzione del contratto in essere con e non invece sulla già intervenuta risoluzione dello Controparte_1 stesso.
Ad abundantiam, non è stato nemmeno dimostrato il danno subìto.
Invero, parte attrice assume che il danno subìto consiste nell'aver dovuto interrompere le prenotazioni alberghiere già ricevute ed avere sostenuto costi per le riprotezioni. Osserva per contro questo giudicante che i documenti all'uopo dimessi dall'attrice nulla provano, in quanto non contengono l'indicazione né del prezzo delle prenotazioni, né di quello di riprotezione e, pertanto, risultano ininfluenti al fine della dimostrazione del danno -danno che non è mai in re ipsa, ma deve sempre essere provato-. Quanto, infine, al lucro cessante derivante dal non avere potuto utilizzare il compendio aziendale, la consulenza di parte non appare idonea a provare un danno, poiché basata su presunzioni, senza acquisizione nemmeno dei bilanci di Parte_2
Una ultima considerazione sul nesso di causalità tra fatto asseritamente illecito e danno: causalità che deve essere “diretta ed immediata”.
Non è chi non veda che tra la mancata consegna dell'azienda ed il danno si è inserito un comportamento altamente imprudente di parte attrice che, in buona sostanza, ha assunto in proprio il rischio di ricevere prenotazioni per un albergo che sapeva non solo non essere stato riconsegnato, ma che probabilmente non sarebbe stato riconsegnato alla data del 31.12.2023 (v. clausola contrattuale in verbale d'udienza 03/04/25
merito all'ipotesi della mancata riconsegna dell'azienda) e senza nemmeno considerare che il giudice della convalida, anche qualora avesse concesso ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni del convenuto, avrebbe comunque concesso al conduttore un termine di rilascio (che varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi). Invece, le prime prenotazioni ricevute dall'attrice risalgono a pochi giorni dopo la prima decade di gennaio 2024.
La domanda attorea va dunque rigettata.
Le spese processuali seguono necessariamente la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di competenza (da 260.000 a
520.000), con riconoscimento di tutte e quattro le fasi di giudizio e con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese processuali, liquidate in complessivi euro 14.170,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Udine, 3.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Antonini