Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 342/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, nella seguente composizione:
Dott.ssa TA Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliera
Dott.ssa Roberta Vettorato Componente Privato
Dott. Gian Antonio Dei Tos Componente Privato
Nella causa promossa con ricorso depositato il 31.5.2023
da
, c.f. , con il proc.dom. avv. SEVERINO FEDERICA, C.F. Parte_1 C.F._1
, per mandato a margine del ricorso in appello C.F._2
Appellante
contro
, in qualità di tutore di c.f. Controparte_1 Persona_1
in proprio C.F._3
Appellato
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n. 184/1983) – appello avverso la sentenza n. 67/2023 del 5-8.5.2023 del Tribunale per i Minorenni di Venezia
causa decisa dal Collegio il giorno 21/02/2025 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'appellante: 1
Sent. emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 5.05.2023, pubblicata l'8.05.2023 e notificata l'8.05.2023 a definizione del procedimento n. 7/2018 RAS e per l'effetto:
–sia revocata la dichiarazione di adottabilità del minore per l'insussistenza Persona_1
dello stato di abbandono morale e materiale dello stesso e per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte;
-sia assunto ogni idoneo provvedimento atto alla ripresa dei rapporti madre-figlio, con attivazione di incontri protetti e con l'adozione di ogni altro ulteriore provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse del minore;
2) In subordine: sia disposta la “ adozione mite” di Persona_1
3) In via istruttoria:
a) sia disposta l'attivazione delle visite madre-figlio in ambiente protetto e con le dovute cautele in ordine alla predisposizione degli incontri;
b) sia disposta idonea CTU volta a verificare:
- la capacità genitoriale della signora Parte_1
-il legame affettivo madre-figlio, anche in proiezione tutelante e futura per il minore;
-l'interesse del minore a conservare il legame con la madre biologica.
c) In ogni caso: sia ordinata una nuova e qualificata valutazione della capacità genitoriale della signora e/o ogni altra indagine ritenuta opportuna nell'interesse del minore;
Parte_1
d) parte appellante chiede sia disposta l'audizione personale della signora avanti Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello.
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per la tutrice:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare la sentenza di primo grado;
2 Chiede che venga dichiarato lo stato di adottabilità con adozione aperta.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Non ci si oppone alla richiesta CTU”.
Per il Procuratore Generale:
“Si rinnovano le medesime considerazioni già espresse e il parere favorevole alla cd. adozione aperta, quale soluzione maggiormente idonea a contemperare entrambe le esigenze segnalate e a meglio soddisfare il benessere psico-fisico del minore, perché in grado di assicurare sia la stabilità
del rapporto con la famiglia adottiva che la continuità di positivi rapporti socio-affettivi con la madre e con componenti della famiglia di origine. Con la sospensione dei rapporti tra madre e figlio in attesa del superamento delle difficoltà della Sig.ra Pt_1
Ragioni della decisione ha impugnato la sentenza n. 67/2023 con la quale il Tribunale per i Minorenni di Parte_2
Venezia ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il Persona_1
10.7.2017, con sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre, sospensione dei contatti con i genitori e i parenti da parte del minore, affidamento del bambino ai Servizi sociali per il suo mantenimento presso la famiglia collocataria e nomina di tutore. Nella sentenza si afferma che: la madre nei tre anni di permanenza in comunità con il figlio non ha migliorato la propria condizione abitativa, lavorativa, non si è sottoposta alle cure necessarie e non ha recuperato la capacità
genitoriale; la stessa madre si è disinteressata del figlio per sette mesi nel corso del 2022 per poi chiedere unicamente di poterlo incontrare mezz'ora una volta al mese, se possibile e ciò in vista di una vita più felice del figlio;
quest'ultimo nei tre anni in comunità mamma-bambino aveva manifestato un crescente disagio, tanto che era stato poi collocato in una famiglia a rischio giuridico e non aveva più chiesto di incontrare la madre, della quale mai aveva parlato.
2-Nell'atto di appello si evidenzia:
3 - che nelle relazioni dei Servizi Sociali depositate nel corso del procedimento e nel decreto del 5
febbraio 2021 con il quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale della signora si Parte_1
dà atto del profondo legame madre-figlio e della richiesta esplicita di aiuto della madre, in ragione della propria condizione personale di difficoltà;
-che mai è stata data attuazione al decreto del 5.02.21 con il quale il Tribunale dei Minori, previa sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale e collocamento etero familiare di Per_1
aveva incaricato il servizio sociale affidatario di disciplinare gli incontri del minore con la madre in forma protetta, con facoltà di sospenderli se disturbanti;
-che si è curata, ha superato con grande coraggio e forza d'animo le difficoltà, ha Parte_1
reperito un'attività lavorativa a tempo indeterminato ed un alloggio, ed ha insistito ripetutamente,
anche tramite il difensore, ma senza successo, perché si desse attuazione a quanto stabilito in detto decreto (tanto che nella sentenza appellata si legge circa gli incontri protetti: la madre “non ha
avviato alcun percorso per mettere ordine nella sua esistenza (ricerca di alloggio, di un lavoro,
frequentazione costante del CSM) così da mettere il servizio sociale affidatario nelle condizioni di
riavviare gli incontri protetti madre-bambino, anche a fronte del progressivo benessere raggiunto
dal minore nella nuova famiglia e del rapido miglioramento del suo grave disagio che viveva
quando è stato separato dalla madre”);
-che – anche per ragioni culturali - era convinta, come espressamente rappresentatole Parte_1
dal servizio sociale, che il collocamento eterofamiliare del figlio dovesse essere temporaneo e comunque non dovesse recidere i rapporti madre-figlio;
-che donna extracomunitaria in Italia, senza supporti familiari e/o altre risorse, Parte_1
nonostante le difficoltà personali, ha reperito un'attività lavorativa a tempo indeterminato quale operaia di livello A2 presso la Cooperativa sociale Onlus Quid di Verona, impegnata nel confezionamento di capi d'abbigliamento, a far data dal 13.12.22 che le consente di vivere dignitosamente e di guadagnare € 1.000-1.100 al mese, di curarsi (è tuttora seguita da una psicologa) e di trovare un alloggio (a € 260 mensili) e, pertanto, è in grado di gestirsi 4 autonomamente, ciò che non emerge dalla relazione del servizio sociale depositata il 15.11.2022,
non aggiornata.
3-La Tutrice, costituitasi, ha ribadito che, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali, la per Pt_1
circa sette mesi, prima del colloquio avvenuto nell'ottobre del 2022, non si era più interessata al figlio. , per contro, dopo il collocamento nella famiglia affidataria, non ha mai chiesto della Per_1
madre. Ha aggiunto che “Per quanto riferito dai genitori affidatari, non sembra aver Per_1
rimosso la parte di vita vissuta con la madre, anzi, ricorda fatti, avvenimenti, abitudini e ne parla
spontaneamente utilizzando il ricordo come mezzo di paragone rispetto alla situazione attuale”. Ha
confermato che i Servizi Sociali non hanno attivato gli incontri protetti disposti dal Tribunale per i
Minorenni. E' stato tuttavia osservato che il minore “subito dopo l'inserimento nella famiglia
affidataria, appariva sollevato e sgravato da responsabilità” e che la non è riuscita a Pt_1
progredire in concomitanza allo sviluppo psicoevolutivo del figlio, malgrado i supporti offerti.
3-E' stata acquisita relazione di aggiornamento dai Servizi sociali in data 14.9.2023, la quale per la si è riportata alla precedente relazione del 15.11.2022, mentre per ha riferito che Pt_1 Per_1
“l'interruzione dei rapporti madre-figlio non ha compromesso il suo stato psico-emotivo”.
3.1-Alla luce di quanto sopra esposto, in assenza di un quadro attuale circa la situazione della madre e di un quadro preciso circa lo stato psico-emotivo di , in particolare con riferimento Per_1
al rapporto figlio-madre (che ha subito una frattura sebbene fossero stati previsti incontri protetti,
non organizzati da parte dei Servizi sociali), con ordinanza del 22.9.2023 era disposta CTU con il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, svolti i colloqui ritenuti utili con la madre e
la Tutrice, effettuati, se opportuno, test psicometrici ed ogni ulteriore indagine psicodiagnostica,
effettuati eventuali colloqui con la coppia attualmente collocataria, esaminato il minore, ed
acquisite tutte le informazioni ritenute necessarie, anche dai Servizi Sociali attualmente affidatari,
valuti il CTU la personalità della genitrice e dica quali siano le condizioni psico-fisiche e sociali
della stessa, se debba ritenersi sussistente la sua capacità genitoriale o comunque sia in grado, in
tempi ragionevoli e compatibili con la necessità della minore di crescere in uno stabile contesto 5 familiare, di recuperarla, indicando, in caso positivo, i percorsi che la stessa dovrebbe
intraprendere. Riferisca, poi, se sia nell'interesse superiore del minore comunque riprendere i
rapporti con la madre. In caso positivo indichi la modalità più adeguata per consentire la ripresa
graduale del rapporto. In caso, poi, di valutazione positiva della capacità genitoriale della madre,
indichi altresì le più adeguate modalità e tempistiche per la modifica del collocamento rispetto a
quello attuale. Infine, indichi i tempi e le modalità di ripresa della frequentazione della madre con
il figlio in ipotesi di individuazione di una modalità differente dall'adozione legittimante, quale ad
esempio l'adozione mite (con permanenza del rapporto e della frequentazione con i genitori
biologici) che garantisca alla minore la migliore tutela del suo primario interesse”.
3.2-Con provvedimento del 19.4.2024, era disposta l'acquisizione della relazione della Dott.ssa della quale la CTU, debitamente autorizzata, si era avvalsa ed era chiesta Persona_2
integrazione di CTU al fine di ottenere “indicazioni dei tempi, modi e luoghi della graduale ripresa delle frequentazioni tra il minore e la madre nel periodo successivo a quello in cui saranno organizzati i primi incontri tra i due da parte della Dott.ssa e della Dott.ssa con la Per_3 Per_2
specificazione se vada o meno affiancata una qualche forma di supporto (anche di tipo psicologico)
al minore, alla madre biologica e alla coppia collocataria”. In via provvisoria era previsto che la
Dott.ssa (CTU) e la Dott.ssa provvedessero ad organizzare e a fare quanto necessario Per_3 Per_2
per lo svolgimento dei primi incontri tra e , riferendo sul loro esito entro il 14 Parte_1 Per_1
giugno 2024, termine poi prorogato al 30.6.2024, su richiesta dell'Ausiliare.
3.3-Con decreto del 30.7.2024, emesso su istanza dell'appellante in considerazione delle conclusioni cui era giunta la CTU nell'integrazione (vale a dire che “ in questo momento Per_1
non abbia bisogno di mantenere i contatti con la madre biologica”), era disposto, “in via
provvisoria che i Servizi sociali affidatari competenti organizzino con cadenza mensile incontri tra
madre biologica e figlio in uno spazio messo a disposizione dal medesimo Servizio e sempre in
presenza di un educatore, apprestando idoneo supporto psicologico sia al minore, sia alla madre
biologica che alla coppia collocataria”. 6 3.4-Con ulteriore decreto del alla luce di quanto relazionato dai Servizi sociali in data 18 settembre
2024, era stabilito, in via provvisoria, che i Servizi sociali affidatari continuassero ad organizzare ulteriori incontri tra la madre biologica e il minore, con cadenza mensile e alla presenza di un educatore, in località raggiungibile con minor dispendio di tempo da parte del minore, al fine di evitargli un affaticamento per il viaggio, la cui lunghezza è stata ritenuta motivo di eccessiva stanchezza per in luogo maggiormente in grado di favorire la naturalezza dell'incontro; Per_1
continuando a fornire l'idoneo supporto psicologico al minore e alla coppia collocataria anche al fine di far comprendere la significatività e l'importanza di tali incontri per il benessere e la migliore crescita di nonché di renderli consapevoli che tali incontri non hanno come obiettivo la Per_1
modifica dell'attuale collocamento del minore. Era rimessa ai Servizi sociali la necessità o meno di fornire anche alla madre biologica supporto psicologico, poiché risultava che già fosse Parte_1
seguita da psichiatra.
3.5-Acquisita relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, all'udienza del 21.02.2025, dopo discussione, le parti concludevano come in epigrafe e il procedimento era trattenuto in decisione.
* * * * * *
4-L'appello va accolto per quanto di ragione non ravvisandosi i presupposti per confermare lo stato di abbandono del minore, sebbene debbano essere mantenuti la sospensione dalla responsabilità
genitoriale dell'appellante, l'affidamento ai Servizi sociali e il collocamento extrafamiliare in atto di , nonché la nomina del tutore. Per_1
Dalla CTU espletata nel corso del giudizio, all'esito di approfondita e attenta indagine, è emerso che effettivamente la “non sia in grado in tempi ragionevoli e compatibili con la necessità del Pt_1
minore di crescere in uno stabile contesto familiare di raggiungere una capacità genitoriale
sufficiente a garantire al minore la possibilità di crescere in un ambiente idoneo al
soddisfacimento delle sue fisiologiche esigenze di crescita”.
7 6-Va però escluso che i limiti alla capacità genitoriale siano tali da determinare lo stato di adottabilità del minore.
Deve a tale fine essere precisato cosa si intende per stato di abbandono.
Diverse sentenze della corte di cassazione hanno evidenziato come l'adozione che rescinde totalmente legami con la famiglia di origine può non essere compatibile con i principi costituzionali e convenzionali - in particolare quelli dati dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo - e non realizzare del tutto l'interesse del minore (Cass. n. 13435/2016; Cass., n.
23979/2015; cass, n. 11758/2014).
L'adozione va dunque considerata come extrema ratio e il bambino va considerato in stato di abbandono quando vi sia una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali,
calore affettivo ed aiuto psicologico necessario a consentirgli un normale sviluppo psico–fisico.
Nella definizione data da Corte Cost. 183/2023 l'accertamento dello stato di abbandono del minore implica “un giudizio di assoluta inidoneità dei genitori e degli altri parenti tenuti a provvedere alla
sua cura morale e materiale”.
6.1-Tale assoluta inidoneità non è riscontrabile nella specie.
Il dato importante da cui partire nell'esame da condurre in questa sede è la storia della Pt_1
giovane donna nigeriana, arrivata in Italia e con alle spalle una storia di vita drammatica, segnata da abusi e violenze (la CTU definisce come “una giovane donna nigeriana, molto provata da Pt_1
una vita spaventosamente drammatica”). Il figlio che dà alla luce nel luglio 2017 ( ) all'età Per_1
di 21 anni non viene riconosciuto dal padre. Gift dimessa dall'ospedale dopo il parto viene ospitata temporaneamente in una struttura per donne in difficoltà (Casa della Giovane, via Pigna, Verona).
Dopo qualche tempo, spaventata dalla prospettiva di dover lasciare la struttura, in assenza di lavoro e alloggio, tenta il suicidio. Durante il suo ricovero in psichiatria, viene affidato ad una Per_1
famiglia di pronta accoglienza. Segue alle dimissioni e in forza del decreto 2.2.2018 del Tribunale
per i Minorenni (che affida il minore al Servizio Sociale) l'accoglienza di madre e figlio nella
Comunità Educativa mamma-bambino “Casa Nuova Primavera”. A seguito del peggioramento 8 della situazione della (molto irregolare sul lavoro, trascurante e a volte respingente nei Pt_1
confronti del figlio, disinteressata nella cura di sé, con difficoltà nella gestione del proprio denaro e con manifestata insofferenza verso il rispetto delle regole) e delle sue condizioni psichiche
(aspetti depressivi e tendenza alla rimuginazione) dovute anche all'interruzione della terapia psicofarmacologica, da lei mal sopportata, la consapevole delle sue difficoltà ad occuparsi del Pt_1
figlio, chiede un temporaneo affido extra familiare del bambino. Segue il provvedimento del 5
febbraio 2021 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Venezia dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di la nomina di un tutore legale per il minore e il CP_2
collocamento del minore in una famiglia a rischio giuridico, con incarico al Servizio Sociale
affidatario di “disciplinare gli incontri del minore con la madre in forma protetta, con facoltà di
sospenderli se disturbanti.”
Mentre la il 9.3.2021 è convocata dall'Assistente Sociale, le viene comunicato che in quello Pt_1
stesso preciso momento suo figlio sta per essere prelevato dalla Comunità “Nuova Per_1
Primavera” e spostato in un luogo che a deve rimanere sconosciuto, per essere dato quanto Pt_1
prima in adozione. Gift ha una reazione emotiva molto intensa, viene colta da un improvviso svenimento, in seguito al quale viene trasportata in ambulanza nel reparto psichiatrico dell'Ospedale Civile di B.go Trento.
Da quel momento non vedrà più suo figlio. Pt_1
6.2-Così tracciati i punti salienti dello sviluppo della vicenda, ritiene questa Corte che non possa affermarsi che la abbia abbandonato il figlio, non essendo stata invece la stessa per lungo Pt_1
tempo messa nelle condizioni di avere contatti con lui, in quanto non sono stati organizzati gli incontri madre/figlio stabiliti nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni: la Pt_1
riconoscendo le proprie difficoltà, per il bene di (dalla sempre messo al primo posto), Per_1 Pt_1
ha chiesto aiuto affinché vi fosse un affidamento extrafamiliare, nel convincimento che ciò non avrebbe determinato la rottura del rapporto con il figlio e l'allontanamento definitivo dello stesso.
9 E', invece, pacifico che “Nonostante il decreto del Tribunale del 05.02.2021 avesse incaricato il
Servizio Sociale di predisporre degli incontri protetti tra ed il suo bambino, nonostante le Pt_1
reiterate richieste di il Servizio ritiene di non dare esecuzione all'incarico disposto dal Pt_1
Giudice” (CTU).
Malgrado ciò l'appellante ha continuato il suo percorso di crescita personale e professionale, oltre che a lottare per poter rimanere nella vita del figlio, pur nella consapevolezza di non potercela fare da sola.
Con Si legge, infatti, nelle relazioni dei Servizi sociali che la quando ancora si trovava in comunità
insieme al figlio, ha iniziato un corso di italiano per stranieri, ha frequentato Casa di Ramìa, Centro
Interculturale delle Donne del Comune di Verona, ha frequentato uno stage presso il “Progetto
Quid”, impresa sociale di inclusione nel settore sartoriale, al termine del quale è stata assunta a tempo determinato, è seguita dal Servizio Psichiatrico e rispetta gli appuntamenti concordati.
Anche dopo che è stato allontanato da lei senza neppure poterlo salutare e dopo una Per_1
conseguente settimana di ricovero (con diagnosi di dimissione di “sindrome da disadattamento con
prevalenti disturbi emozionali” e terapia psicofarmacologica), è riuscita comunque a mantenere il rapporto di lavoro con “Progetto Quid” e, successivamente, a trovare una collocazione abitativa autonoma. La sua condizione psichica è poi migliorata e ha raggiunto una maggiore stabilità
lavorativa, economica, emotiva ed affettiva, con sostanziale miglioramento delle sue condizioni psicologiche e socio-ambientali. Si è stabilizzata con il lavoro, ha una casa, una relazione affettiva,
un maggior equilibrio psichico. Rimane certamente una donna fragile e alcuni degli aspetti psicopatologici che sono stati evidenziati in passato sono tuttora presenti, anche se appare attualmente in stato di buon compenso psichico. Si fa volontariamente seguire da con regolari sedute settimanali da una psichiatra psicoterapeuta, la dr.ssa che ha riferito Persona_4
alla CTU della buona adesione di al progetto terapeutico. Pt_1
Quindi è una donna che, sebbene in una fase - a partire dal febbraio 2020 - abbia visto il peggioramento della situazione sopra riportato (anche in quanto aveva interrotto la terapia 10 psicofarmacologica, da lei mal sopportata), ha voluto riscattarsi e con grande forza si è impegnata verso l'obiettivo.
In tutto ciò ha sempre considerato il bene del figlio, non da ultimo anche in tempi recentissimi quando, a fronte del pieno rifiuto da parte di della madre biologica, ella ha riconosciuto Per_1
senza alcuna recriminazione che con la famiglia affidataria il figlio sta bene ed è sereno e ha anche accettato di rispettare il volere del fanciullo, per quanto estremamente doloroso.
6.3-Questa Corte è ben consapevole dell'orientamento del giudice di legittimità secondo cui “in
tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto
intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia
tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del
bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche
e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità” (Cass. Civ. n.
4097/2018).
Nelle specie, però, neppure è ravvisabile tale ipotesi.
Premesso e ribadito che è la stessa nell'interesse e per il benessere del figlio, a non volerlo Pt_1
sradicare dalla famiglia collocataria, con la quale vive ormai da anni (la CTU riferisce, infatti, che la “è molto lucida nella consapevolezza di non essere in grado di garantire al figlio un Pt_1
presente ed un futuro adeguato alle sue esigenze di crescita e sviluppo”), non è rinvenibile nella predetta la totale assenza di capacità genitoriale e di accudimento del minore.
A supporto di tale affermazione soccorrono le relazioni a seguito di osservazione diretta della coppia madre/figlio nei primi due anni di vita del bimbo, in particolare nella “Relazione socio-
psico-educativa del nucleo familiare composto dalla madre sig.ra e dal figlio CP_2 Per_1
del 18 luglio 2018”, laddove si legge “sotto il profilo affettivo – relazionale, il bambino manifesta
la naturale angoscia di separazione di questa fase evolutiva: quando la madre si allontana piange,
mentre gioisce quando torna, facendo ritenere di aver interiorizzato la figura materna. Infatti
11 riconosce e preferisce la madre tra le altre figure di riferimento, esprimendo un legame con la
madre. […].
E soprattutto “E' riconoscibile in un senso naturale di maternità che la porta ad avere verso il Pt_1
figlio uno spontaneo atteggiamento di cura e di protezione, […].”
Tanto che vengono indicati come “Punti di forza della Gift:
È capace di comprendere i bisogni del bambino, sa distinguere i vari tipi di pianto e
individuarne le relative necessità;
È in grado di accudire lavarlo, vestirlo, riconoscere i pericoli o situazioni di disagio;
Per_1
E' in grado di preparare i pasti;
Accetta l'aiuto nella relazione con il bambino, accoglie i suggerimenti che le vengono forniti
dalle operatrici, […];
Non manifesta un atteggiamento di eccessiva protezione o gelosia, […]”.
E come “Punti di debolezza:
Gift ha abituato a dormire con lei […]. Peraltro al mattino non riesce ad alzarsi in Per_1
autonomia per accudire il bambino […];
Fa molta fatica a stimolare il bambino dal punto di vista linguistico […];
Pt_
tica a rivolgere al figlio un'attenzione costante […];
… Riconosce di essere in difficoltà nell'interagire con soprattutto durante il gioco: Per_1
afferma che la sua difficoltà è legata al suo schema culturale e materno, in quanto non ha
interiorizzato la modalità di gioco che comunemente si utilizza con i bambini e fa fatica ad
intravvederne l'utilità. Quando viene coinvolta dall'operatrice a stimolare il bambino, si mette in
gioco, riconosce gli effetti positivi, ma fatica a reggere l'attività con una certa continuità. Al
richiamo dell'operatrice risponde, infatti, che durante la sua infanzia lei era sola, nessuno ha
giocato con lei e non sa come giocare con un bambino così piccolo. […]”.
E anche nella relazione successiva (21 giugno 2019) il rapporto di con il figlio viene descritto Pt_1
in modo positivo: 12 ha un profondo legame con il figlio. E' capace di sintonizzarsi emotivamente con il bambino Pt_1
della cui comunicazione non verbale (pianto, gesti, …) sa distinguere le sfumature emotive e di
contenuto cognitivo. Nel tempo trascorso in comunità ha imparato ad associare a tale buona
capacità di decodifica della comunicazione del bambino, risposte più adeguate ai suoi bisogni.
Relativamente a quest'ultimo aspetto, soddisfa regolarmente i bisogni primari del figlio Pt_1
riguardo la nutrizione, l'igiene ed il rispetto della routine sonno-veglia, delegando tali compiti di
cura il meno possibile. E' anche più attiva nel rispondere alle sue richieste di attenzione o nel
vivere con lui momenti ludici o affettuosi….La qualità di cura da parte di del figlio è Pt_1
migliorata e ha le potenzialità per essere una brava madre per suo figlio”. Pt_1
Seppure venga poi anche aggiunto che “Spesso, però, ha poca disponibilità a dedicare tempo ed
energia al bambino al di là del soddisfacimento dei bisogni di base. Quindi seppur capace, Pt_1
risulta ancora carente nel provvedere quanto necessario ai bisogni emozionali e psicologici del
figlio o a garantirne l'adeguata protezione dai pericoli”.
D'altro canto anche la stessa CTU riferisce che l'appellante “Dimostra…di avere notevoli risorse:
un buon livello intellettivo, capacità di riflessione e di autoriflessione, determinazione e sufficiente
forza interiore per lottare per trovare una sua collocazione nella società e per recuperare il
rapporto con suo figlio, “la cosa migliore che la vita mi abbia dato”. Ancorché “Certamente non è
ancora pienamente capace di operare una rivisitazione critica di alcune sue personali difficoltà
(diffidenza generalizzata, sospettosità, marcata tendenza all'isolamento ed all'evitamento di
relazioni personali, incidenza del suo disagio psichico e della sintomatologia che ne deriva)”.
Dunque, le qualità riconosciute in capo all'appellante e il forte attaccamento a manifestato Per_1
anche attraverso il volere il meglio per lui, anche a costo di non stare con lei, ma, anzi,
rappresentandosi quale migliore scelta il mantenimento dell'affido extrafamiliare, inducono ad escludere lo stato abbandono.
13 6.4-Pertanto non può essere confermata la sentenza di primo grado né nella prospettiva di un'adozione legittimante, né di un'adozione aperta, la quale ultima ha sempre e comunque come presupposto lo stato di abbandono.
6.5-Occorre, però, a tale fine, valutare se sia o meno nell'interesse del minore mantenere i rapporti con la madre biologica.
Va, infatti, rammentato che “nel nostro ordinamento oltre all'adozione c.d. piena o legittimante,
costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, è prevista l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, ma attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. In
ragione del prioritario interesse del minore e rappresentando il primo modello “l'extrema ratio”, il ricorso al secondo modello può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa, tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine” (Cass n. 35840/2021).
“Il giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e, quindi, sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, pur se deficitari nelle loro capacità di educazione e di crescita del minore, proprio in considerazione del duplice presupposto che l'adozione legittimante costituisce un'extrema ratio e che il nostro ordinamento conosce modelli di adozione che non presuppongono la radicale recisione dei rapporti con la famiglia d'origine e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dalla l. n. 184/1983, artt. 44 e segg” (Cass n. 40308/2021).
6.6 – Nel caso di specie ritiene questa Corte che l'interesse del minore a mantenere i rapporti con la madre vi sia. 14 D'altro canto anche la tutrice e il PG, che pure hanno concluso per l'adozione aperta, hanno ritenuto nell'interesse del minore il mantenimento del rapporto madre/figlio, seppure con momentanea sospensione alla luce delle risultanze degli incontri programmati dai servizi sociali su sollecitazione della Corte.
Occorre a tale fine tener presente che la ha avuto con sé nei primi anni di vita. Il loro Pt_1 Per_1
rapporto, anche per il figlio, è stato connotato da intensità e forte attaccamento.
Nella relazione di aggiornamento della relazione socio-psico-educativa del nucleo familiare composto dalla madre e dal figlio del 21 giugno 2019 si legge che è un bambino socievole Per_1
e aperto alla relazione, ma riconosce nella madre la principale figura di riferimento. Quando la
madre rientra in casa, ne percepisce subito la presenza e le corre incontro. Coglie gli stati emotivi
materni…”.
Dalla CTU espletata nel corso del procedimento d'appello è poi emerso che:
- “il conferma la presenza di un'imago materna interna sufficientemente buona;
Per_5
MI ha un ricordo della sua famiglia di origine. Il ricordo della madre biologica è piuttosto
vivo dentro di lui e sono presenti sentimenti di ambivalenza;
ha affermato di pensare ogni tanto alla madre naturale;
Per_1
ha dentro di sé l'idea che vi sia un materno (e forse anche un paterno) che si trova Per_1
“altrove” rispetto a lui;
-si è riscontrata la presenza di un vissuto abbandonico che non corrisponde a quanto realmente
accaduto (la madre biologica non ha abbandonato ma questo è con molta probabilità Per_1
quello che è arrivato a lui)”, tanto che “gli elementi clinici e testistici raccolti hanno evidenziato
nel minore la presenza di segni legati alla perdita improvvisa e traumatica della madre. E'
ipotizzabile che il bimbo possa pensare di essere stato abbandonato dalla madre e vi è traccia
della persistenza in lui del ricordo di lei”.
La stessa CTU ha dunque concluso per l'importanza “per l'attuale e futuro equilibrio psichico del
minore, che questo iato venga colmato e che sia consentito a gettare un ponte tra il lui di Per_1 15 prima e il lui di adesso, ristabilire una continuità nella storia della sua vita” e che dunque “sia nel
suo interesse superiore riprendere i rapporti con la madre”.
Sulla base di tali valutazioni sono stati disposti incontri protetti tra la madre e il figlio e la CTU,
all'esito dei primi incontri, ha riferito che “questo ponte è stato gettato, la continuità di vita
ristabilita e, come anche riferito dai genitori collocatari, ne ha indubbiamente tratto Per_1
beneficio. La ripresa della relazione tra e la madre biologica è avvenuta in modo positivo Per_1
ed ha consentito al minore di liberarsi da vissuti poco chiari di stampo abbandonico e da un
mondo sommerso che premeva per venire in superficie”.
Infatti nell'integrazione del 30.6.2024 l'Esperta ha esposto che “nel corso degli incontri tra
e la madre biologica il clima è sempre stato abbastanza disteso, non ci sono stati momenti Per_1
di particolare criticità, i tempi e le modalità previste sono state rispettate. Alla prima visita
e la madre biologica si sono immediatamente riconosciuti. L'incontro, carico di emozione Per_1
da parte di entrambi, è stato caratterizzato da momenti toccanti e da diversi scambi affettuosi
(sguardi reciproci, teneri abbracci, è stato diverso tempo seduto sulle gambe della madre Per_1
e la signora lo ha accarezzato a lungo…)…Quando, al termine dell'incontro, abbiamo Pt_1
comunicato la data in cui si sarebbe svolto il successivo, l'esclamazione spontanea del minore
(“tra così tanto tempo?”) ci ha confermato il suo vissuto positivo nonché il desiderio di rivedere la
madre biologica”.
L'Ausiliare ha però anche evidenziato che tale entusiasmo e trasporto da parte di è andato Per_1
scemando, tanto che il minore ha chiesto di non recarsi più agli incontri e ha ribadito con fermezza che i collocatari sono la sua famiglia “e che è contento di avere incontrato mamma perché Pt_1
adesso sa che sta bene e che non deve più preoccuparsi per lei, ma che non la vuole rivedere”. E
ha concluso che “in questo momento non abbia bisogno di mantenere contatti regolari con Per_1
la madre biologica, che attualmente non ha ancora la stabilità psichica e le competenze emotive
per sintonizzarsi con le esigenze del bambino”.
16 La Corte ha dunque tentato con successivo provvedimento di favorire detti incontri rendendoli meno faticosi (prevedendo la fissazione di un luogo più vicino alla residenza del minore e che consentisse una maggiore naturalezza degli incontri).
L'esito è riportato nell'ultima relazione dei Servizi sociali del 13.2.2025, nella quale si legge del netto rifiuto di di vedere mamma e dell'identificazione dei collocatari come sua Per_1 Pt_1
famiglia.
Pur a fronte di tali risultanze rimane il convincimento di questa Corte che sia nell'interesse del minore vedere la mamma biologica e non tranciare qualsiasi legame, giuridico e affettivo, con lei.
Ciò, in primo luogo, in quanto non vi è dubbio che riconosca l'appellante come madre, Per_1
abbia con lei avuto rapporti nei suoi primi anni di vita e non può reputarsi possibile che gli incontri avuti con la madre dopo tanto tempo di distacco siano serviti solo per liberarsi dei sensi di colpa di avere lui abbandonato la madre o per riappacificarsi con la paura di essere stato abbandonato o,
comunque, per accertarsi che la madre stia bene. Più verosimile che il minore abbia fatto prevalere la paura di perdere le sue attuali sicurezze rispetto alla voglia di vedere la madre biologica, forse anche sentendosi pressato dalle attenzioni della e poco rassicurato dal suo umore depresso (si Pt_1
legge nell'integrazione della CTU che “La signora presenta una tonalità umorale CP_2
depressiva che negli incontri si è manifestata sotto forma di marcata passività e attraverso
atteggiamenti di ricerca eccessiva del figlio. Tali modalità hanno attivato le difese del minore che,
in chiusura di incontro, ci ha verbalizzato le sue difficoltà (“posso non venire più” … “vorrei
essere come i miei amici, fare una vita normale”)” e ha manifestato la necessità emotiva di dover ricevere maggiormente delle conferme affettive dalla collocataria).
Inoltre va anche considerato che la madre naturale costituisce comunque il ponte con le origini e con la cultura di provenienza del minore e dunque un importante tassello alla sua identità.
6.7-E' evidente però che i rapporti con la madre non possano essere forzati, ma abbiano bisogno di tempi di maturazione, da parte del figlio e anche da parte della madre.
17 Vanno dunque incaricati i Servizi sociali (che vengono preferiti rispetto a professionisti privatamente scelti dai collocatari) di fornire supporto psicologico a al fine di consentire lo Per_1
sviluppo di una relazione positiva del bambino con la madre biologica, coinvolgendo nel progetto i collocatari. La è già seguita da professionista e si sollecita la prosecuzione del lavoro Pt_1
intrapreso. I medesimi servizi vanno anche incaricati di ripristinare un calendario di incontri a cadenza mensile appena matureranno le condizioni.
6.8-In tale contesto va pertanto mantenuta la sospensione della responsabilità genitoriale, con conferma della nomina del tutore già designato e deve necessariamente essere mantenuto il collocamento eterofamiliare del minore presso l'attuale famiglia collocataria, con la quale il minore vive sereno ormai da anni e che ha svolto un ruolo fondamentale per sul versante educativo Per_1
e affettivo.
Infatti, come riferito dalla CTU “è apparso fin da subito chiaro che è molto ben inserito Per_1
nell'attuale contesto di vita e che è un bambino amato e protetto” e la dott.ssa ha rimarcato Per_2
che “Durante il breve momento congiunto avuto coi genitori affidatari ho potuto osservare il buon
clima relazionale che circola tra di loro. Entrambi i genitori (rectius, collocatari) si sono mostrati
protettivi, rassicuranti e capaci di accogliere i bisogni espressi di volta in volta dal bambino. Nelle
sue verbalizzazioni e produzioni manifeste la famiglia affidataria allargata rappresenta di fatto il
suo mondo, il suo riferimento e la sua quotidianità”.
6.9-Va disposta la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare per quanto di competenza, stabilendo che vengano trasmesse al Giudice Tutelare relazioni di aggiornamento con cadenza semestrale, previa acquisizione di relazione dei Servizi sociali affidatari.
7-Le spese processuali vanno compensate per tutti i gradi di giudizio, attesa la qualità delle parti in causa.
8-Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico dell'appellante, nel cui interesse è stata disposta la consulenza, con liquidazione come da separato decreto.
P.Q.M.
18 Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1-dichiara non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore nato a Persona_6
Verona il 10.7.2017;
2-conferma la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 Per_6
[...]
3-conferma l'affidamento del minore al servizio sociale del Comune di Verona;
Persona_6
4-conferma il mantenimento del collocamento di presso la coppia attualmente Persona_6
collocataria;
5-incarica i Servizi sociali affidatari di fornire supporto psicologico a al fine di consentire Per_1
lo sviluppo di una relazione positiva del bambino con la madre biologica, coinvolgendo nel progetto i collocatari, sollecitando la a proseguire nel percorso psicoterapeutico intrapreso Pt_1
affinché la stessa possa riprendere i contatti con;
Per_1
6-incarica i medesimi servizi di ripristinare un calendario di incontri a cadenza mensile tra madre e figlio appena matureranno le condizioni;
7-conferma la nomina del tutore del minore avv. e dispone la trasmissione della Controparte_1
presente sentenza al Giudice Tutelare per quanto di competenza, stabilendo che vengano trasmesse al Giudice Tutelare relazioni di aggiornamento con cadenza semestrale, previa acquisizione di relazione dei Servizi sociali affidatari;
8-compensa le spese processuali di primo e di secondo grado;
9-pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dell'appellante.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 21/02/2025
La Presidente Estensora 19 Dott.ssa TA Rigoni
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