TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2026, n. 5904
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 10 bis L. 241/90

    Il provvedimento costituisce espressione del potere di cui all’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, esercitato a posteriori a fronte di un’istanza di SCIA edilizia in sanatoria. La Soprintendenza, ove intenda adottare un provvedimento anche solo parzialmente negativo, è tenuta a stimolare il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al destinatario del diniego di esporre le proprie ragioni, cosa che nel caso di specie è mancata.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    La determinazione di parziale rigetto assunta dalla Soprintendenza è priva di qualsiasi supporto motivazionale. La precisazione sulla non autorizzazione della trasformazione da lastrico solare a terrazzo non è accompagnata né dall’indicazione di elementi fattuali né dall’esposizione di valutazioni tecnico-discrezionali che consentano di ricostruire il percorso motivazionale seguito. Ciò integra una palese violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • Inammissibile
    Tardività della notifica

    I ricorrenti avevano acquisito conoscenza dell’esistenza del vincolo gravante sul proprio appartamento già in data 27 luglio 2023, come risulta dalla documentazione integrativa trasmessa alla Soprintendenza. L’odierno ricorso è stato notificato solo l’11 dicembre 2023, oltre il termine di sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2026, n. 5904
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5904
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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