Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2026, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05904/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2024, proposto da SA NN e AS ON, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Venettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del parere reso dal Ministero della cultura, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma in data 10.10.2023 prot. 0049699-P con il quale, in ordine ad una istanza di accertamento di conformità ex art. 37 del d.P.R. n. 380/01 relativa ad un immobile sito in Roma, Via Giulia 116, è stato espresso parere favorevole anche sulla trasformazione a terrazzo del lastrico solare, escludendo però una limitata parte “vincolata”;
nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali ed in particolare del decreto ministeriale datato 9.1.1999 mai notificato e trascritto, recante il vincolo ed il parere del 10.11.23;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IN IO e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra SA NN è usufruttuaria di un immobile sito in Roma, via Giulia n. 116, piani quarto e quinto, distinto in catasto al foglio 484, particella 177, sub 16, e particella 178, sub 12, che, solo per una porzione (corrispondente a tale seconda particella), è sottoposto a tutela monumentale giusta d.m. 1° gennaio 1958.
In data 17 aprile 2023 la sig.ra NN ha presentato a Roma Capitale un’istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell’allora vigente art. 37, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della regolarizzazione di alcune opere così descritte nella relativa relazione tecnica di asseverazione:
- “ Rimozione ex volume tecnico, già condonato a residenziale, posto a livello della terrazza di copertura ”;
- “ Modifica della scala che lo collegava all’appartamento sottostante e riduzione del relativo vano nel solaio. Il vano scala, che sarebbe rimasto a cielo aperto, è stato dotato di lucernaio apribile ”;
- “ Realizzazione di pergolato metallico, al posto del suddetto volume rimosso, con analoga ampiezza di sedime e dimensioni ”;
- “ Messa in pristino con chiusura di finestra che affacciava in nicchia interna terrazza piano 4° ”;
- “ Apertura di piccola finestra ovale P. 4 °;
- “ Modifica dell’infisso di un lucernario, sito sulla terrazza al piano 5°, atto all’illuminazione del vano scala sottostante ”;
- “ Modifica di scaletta di collegamento tra due quote della terrazza al piano 5° ”;
- “ Si esplicita quanto già rappresentato nei grafici del condono prot. 58644/87 in merito alla trasformazione del lastrico solare (piano 5°) in terrazza, alla sua dotazione di ringhiera ed alla realizzazione della scala metallica esterna (di collegamento con la terrazza inferiore al piano 4°) ”;
- “ Esecuzione opere per diversa distribuzione interna ”.
2. Con il provvedimento n. 49699-P del 10 ottobre 2023, la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Soprintendenza”), chiamata da Roma Capitale, Municipio Roma I, a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 23- bis del d.P.R. n. 380 del 2001, sulla suddetta istanza di SCIA in sanatoria, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha espresso parere favorevole al mantenimento delle opere realizzate in assenza del titolo di cui all’art. 21, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione della trasformazione del lastrico solare in terrazzo, intervento in relazione al quale ha comunque autorizzato “ la dotazione della ringhiera per motivi di sicurezza e la scala per consentire l’accesso al lastrico solare ”;
- ha ingiunto alla proprietà il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, quantificata in euro 5.011,74.
2.1. In merito alla portata di tale provvedimento la stessa Soprintendenza, con successiva nota n. 55323-P del 10 novembre 2023, ha chiarito che “ la prescrizione al lastrico solare è relativa alla sola porzione vincolata ”.
2.2. Con ulteriore nota n. 55347-P sempre in data 10 novembre 2023, la Soprintendenza, infine, ha dato atto dell’avvenuto versamento della sanzione pecuniaria irrogata per le opere in relazione alle quali è stata concessa l’autorizzazione al mantenimento in situ e ha, pertanto, in relazione ad esse, rilasciato parere legittimante lo stato di fatto.
3. Avverso il citato provvedimento n. 49699-P del 10 ottobre 2023, nella sola parte in cui esclude dall’autorizzazione la trasformazione della porzione vincolata del lastrico solare in terrazzo, sono insorti, con l’odierno ricorso, notificato l’11 dicembre 2023 e depositato l’11 gennaio 2024, la sig.ra NN e il figlio sig. AS ON, nudo proprietario dell’immobile.
I ricorrenti hanno impugnato anche, quale provvedimento presupposto, il d.m. 9 gennaio 1999, con il quale, secondo quanto esposto nel ricorso, ad una porzione dell’immobile di causa, corrispondente alla particella 178, sub 12, è stato esteso il vincolo monumentale di cui al d.m. 1° gennaio 1958.
3.1. La sig.ra NN e il sig. ON, dopo aver premesso di aver acquistato, rispettivamente, l’usufrutto vitalizio e la nuda proprietà dell’immobile in questione dalla sig.ra EN AT con atto notarile in data 11 marzo 2004, senza che fosse rilevata l’esistenza di alcun vincolo, affidano il ricorso a tre motivi di diritto che possono essere così sintetizzati:
- “ 1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90 ”: il provvedimento avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto, seppure limitatamente all’intervento di trasformazione in terrazzo della parte del lastrico solare assoggettata a vincolo, esso ha carattere di diniego;
- “ 2) Eccesso di potere per illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, nonché per difetto di motivazione e difetto di istruttoria ”: (i) il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e da travisamento dei fatti, atteso che la copertura dell’edificio di cui si tratta ha già da tempo natura di terrazzo (“ in tutti gli atti notarili che si sono susseguiti dal 1960 in poi la copertura dell’edificio di Via Giulia 116 è stato qualificato terrazza ”) e solo al fine di “ evitare qualsiasi possibilità di contestazione da parte di qualsiasi Autorità preposta, nel progetto di SCIA in sanatoria presentato al Comune di Roma, […], veniva indicata la trasformazione del lastrico solare originario dell’edificio ”; (ii) la mancata autorizzazione al cambio di destinazione d’uso a terrazza della parte vincolata del lastrico solare è del tutto carente di motivazione;
- “ 3) Violazione ed errata applicazione della L. 1° giugno 1939 n. 1089. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti. Illegittimità del DM dell’11.1.58 e successivo del 9.1.99 ”: il d.m. 9 gennaio 1999 che ha esteso a parte dell’appartamento per cui è causa il vincolo monumentale di cui al d.m. dell’11 gennaio 1958, avente ad oggetto la “ casa nel suo complesso con tutti i suoi elementi decorativi sita in Roma, Via Banchi Vecchi n. 25 – n. 27 ”, è viziato da difetto di istruttoria, in quanto è stato apposto “ soltanto ed unicamente perché l’appartamento di via Giulia 116 andava a ricadere sull’allora mappale 697 ”, senza considerare che lo stesso non presenta alcuna delle caratteristiche meritevoli di tutela in base al d.m. del 1958.
4. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il 15 gennaio 2024.
5. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato alcuni documenti e una memoria difensiva ex art. 73, comma 1, c.p.a.
6. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di profili di irricevibilità per tardività dell’impugnativa del d.m. 9 gennaio 1999, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato – entro i limiti che verranno appresso specificati – nella parte in cui ha ad oggetto il provvedimento n. 49699-P del 10 ottobre 2023, mentre deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è volto ad ottenere l’annullamento del d.m. 9 gennaio 1999.
8. Coglie innanzitutto nel segno il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sul piano ricostruttivo, il provvedimento di cui si discute costituisce espressione del potere di cui all’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, esercitato, tuttavia – anziché in via preventiva (come, per il vero, previsto da tale disposizione) – a posteriori e ciò a fronte della presentazione di un’istanza di SCIA edilizia in sanatoria per opere eseguite su immobili vincolati, istanza la cui definizione in senso favorevole non può evidentemente prescindere dall’acquisizione dell’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. È indubbio, pertanto, che, venendo in rilievo un procedimento autorizzatorio ad istanza di parte, la Soprintendenza – ove intenda adottare un provvedimento anche solo parzialmente negativo – sia tenuta a stimolare il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al destinatario del diniego di esporre le proprie ragioni in senso contrario (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 febbraio 2024, n. 2265), ciò che nel caso di specie è mancato.
9. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è fondato nei soli limiti del difetto di motivazione.
Rileva, al riguardo, il Collegio che la determinazione di parziale rigetto assunta dalla Soprintendenza, oltre ad essere articolata in termini non del tutto perspicui, è in effetti priva di qualsiasi supporto motivazionale.
In particolare, si legge nel provvedimento che le opere realizzate in difetto dell’autorizzazione ex art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 “ possono rimanere in situ in quanto di minima entità rispetto allo stato autorizzato, non costituenti un’alterazione o una perdita dei valori tutelati quindi non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 160 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ”, sicché “ questa Soprintendenza […] rilascia parere legittimante lo stato di fatto ”. Subito dopo, tuttavia, la nota, nella parte in cui si sofferma sull’irrogazione della sanzione pecuniaria, reca la precisazione “ non autorizzando la trasformazione da lastrico solare a terrazzo, ma autorizzando la dotazione della ringhiera per motivi di sicurezza e la scala per consentire l’accesso al lastrico solare ”, precisazione non accompagnata né dall’indicazione di elementi fattuali né dall’esposizione di valutazioni tecnico-discrezionali che consentano di ricostruire il percorso motivazionale seguito.
Ciò integra una palese violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 quale insostituibile presidio di legalità sostanziale.
10. La domanda di annullamento del d.m. 9 gennaio 1999, che ha esteso a parte dell’appartamento dei ricorrenti il vincolo monumentale di cui al d.m. 11 gennaio 1958, è invece irricevibile per tardività della notifica.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che la sig.ra NN ha trasmesso alla Soprintendenza, con nota acquisita al protocollo n. 37267 del 27 luglio 2023 (doc. 5 depositato dalla parte ricorrente il 15 dicembre 2025), la documentazione integrativa che era stata richiesta, consistente, in particolare, in alcuni stralci dell’elaborato grafico della SCIA in cui vengono evidenziate, tra le opere da sanare, quelle ricadenti nell’area vincolata giusta d.m. 11 gennaio 1958. È dunque provato che i ricorrenti avessero acquisito conoscenza dell’esistenza del vincolo gravante sul proprio appartamento già in data 27 luglio 2023, ciò che risulta, del resto, anche da quanto affermato nella memoria ex art. 73 c.p.a., ove si legge che la Soprintendenza con “ nota del luglio 2023 certificava che l’immobile in oggetto, sia pure parzialmente per la porzione dell’appartamento ubicato ai piani IV e V con ingresso in Via Giulia n. 116 perché ricadente nella parte del vecchio mappale 697 del Rione V Vecchio Catasto, con DM 11.1.1958 risultava assoggettato alla L. 1089/1939 ”, dal che era derivata “ la sorpresa per la comunicazione di un vincolo mai conosciuto né trascritto tanto che nessun Notaio ne aveva rilevato la esistenza nei precedenti atti di trasferimento dell’immobile ”.
Atteso che l’odierno ricorso è stato notificato solo l’11 dicembre 2023, oltre il termine di sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto, di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a., esso è, per tale parte, irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a).
11. In conclusione, il ricorso:
- è fondato e va accolto, entro i limiti sopra illustrati, quanto all’impugnazione del provvedimento n. 49699-P del 10 ottobre 2023, che va conseguentemente annullato in parte qua , vale a dire nella parte in cui esclude dall’autorizzazione la trasformazione della porzione vincolata del lastrico solare in terrazzo;
- deve essere dichiarato irricevibile per tardività della notifica quanto all’impugnazione del d.m. 9 gennaio 1999.
Sul piano degli effetti conformativi derivanti dalla presente decisione, la Soprintendenza è tenuta a riattivare il procedimento nel contraddittorio con l’interessato, esplicitando compiutamente, all’esito, nel provvedimento finale, le ragioni a supporto della determinazione assunta.
12. Sussistono giustificati motivi, in relazione alla natura del vizio rilevato e alla parziale soccombenza, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo accoglie, entro i limiti di cui in motivazione, quanto all’impugnazione della nota della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma n. 49699-P- del 10 ottobre 2023 e, per l’effetto, annulla tale nota nella parte in cui esclude dall’autorizzazione la trasformazione della porzione vincolata del lastrico solare in terrazzo;
- lo dichiara irricevibile quanto all’impugnazione del d.m. 9 gennaio 1999.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IN IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IO | EL MA |
IL SEGRETARIO