Articolo 17 della Legge 6 giugno 1975, n. 197
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 giugno 1975
Art. 17.
Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per con seguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica e di provenienza".
Entrata in vigore il 29 giugno 1975