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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1965/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIOR LUIGINO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
COLOMBO VERONICA, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
PR UR ( CO ON n. 11 33097 C.F._3
SPILIMBERGO; del difensore;
parte convenuta con la nomina dell'Avv. DONATELLA GIUST, quale curatore speciale dei minori , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._4
) e nato a [...], il [...] (c.f.
[...] Controparte_2 C.F._5
,
[...]
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte attrice “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis
1) disporre l'affido esclusivo dei minori ed lla madre con Per_1 CP_2
assegnazione della casa familiare alla medesima o, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere d'uopo affidare i figli minori congiuntamente ai genitori, disporre la collocazione prevalente dei medesimi presso la madre, a cui sarà assegnata la casa familiare, con autorizzazione in capo alla IG.ra ad assumere in via autonoma ed esclusiva le decisioni Pt_1
riguardanti i profili medici e scolastici dei figli minori;
3) disporre a carico del IG. un contributo mensile al mantenimento in CP_1
favore dei figli pari ad € 400,00 ciascuno fintantoché gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, da maggiorarsi di € 100,00 mensili a figlio ogniqualvolta il padre sarà impegnato in missioni nazionali o estere.
Taleimporto, da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
4) disporre, altresì, a carico del IG. il rimborso del 50% delle spese CP_1
straordinarie afferenti i figli ed a individuarsi sulla base Per_1 CP_2
del protocollo di intesa intervenuto tra l'Ordine degli Avvocati di PO
ed il Tribunale di PO;
5) le detrazioni e/o agevolazioni afferenti i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori mentre l'assegno unico sarà interamente percepito dalla IG.ra
[...]
; Pt_1
6) disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte del Consultorio
dell'intero nucleo familiare e continuare con le visite padre – figli alla presenza
2 di un educatore fintantoché l'Ente lo riterrà necessario;
7) spese e competenze di lite integralmente rifuse”;
per parte convenuta “CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di PO adito che,
una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi, dichiari la separazione personale dei IGnori
e , alle seguenti: CONDIZIONI I coniugi Parte_1 Controparte_1
vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
I figli minori ed Per_1
, entrambi nati il 27/04/2013, saranno affidati ad entrambi i Controparte_2
genitori (nel senso che manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi),
con collocamento presso il padre in Portogruaro (VE), Via Antonio Canova n.
12, in quanto genitore più adatto a garantire la bigenitorialità nell'interesse dei figli;
La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini;
salvo diverso accordo tra i coniugi, la madre, salvo impegni lavorativi (o ludici) di quest'ultima, avrà diritto di tenere con sé i figli almeno due giorni durante la settimana (salvo diverso accordo dei genitori, dalle ore 16.00 del lunedì e del mercoledì, prelevandoli da scuola e ri-portandoli a scuola il giorno successivo
(ovvero presso l'abitazione del padre nei giorni festivi) e, sempre salvo diverso accordo, a fine settimana alternati (dalle ore 16,00 del venerdì alle ore
21,30 della domenica sera); Pur auspicando di poter quanto prima applicare il mantenimento diretto tipico dell'instaurando regime paritario, il IGnor
si impegna a corrispondere alla IGnora , non Controparte_1 Parte_1
3 appena questa avrà rilasciato l'immobile di proprietà del IGnor Pt_2
, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il
[...]
5 di ogni mese (per dodici mensilità), l'importo omnicomprensivo di euro
300,00 (150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, sino all'avvenuto raggiungimento della totale indipendenza economica dei ragazzi;
Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di PO;
salvo diverso accordo tra i genitori, i figli Per_1
ed trascorreranno le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e CP_2
Pasqua con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre la vigilia di Natale ed il giorno di
Santo Stefano o, ad anni alterni, il giorno di Natale;
inoltre trascorreranno il periodo dal 27 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno, con uno o con l'altro dei genitori. I figli trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza; il genitore che non terrà con sé i figli il giorno di Natale, li terrà il giorno di Pasqua;
anche le vacanze scolastiche di Carnevale verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
ogni altra festività
non compresa nelle precedenti sarà assegnata ai genitori alternativamente,
rispettando l'alternanza di eventuali ponti (es. 25 Aprile, I Maggio, Ognissanti,
S. GI, ecc.). In ogni caso l'alternanza deve riguardare, di anno in anno,
anche le altre festività più importanti sopra non citate;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre nel mese di agosto. Le parti si impegnano a trovare il relativo accordo entro fine maggio di ciascun anno;
la festa del papà e quella della mamma verranno trascorse coi rispettivi genitori e tale regola varrà anche per i compleanni dei genitori stessi;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori in merito alla gestione dei periodi di cui
4 sopra, compatibilmente con le esigenze dei minori;
8. le detrazioni e/o agevolazioni afferenti i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori, così come l'assegno unico;
In via subordinata: Ove l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere d'uopo affidare i figli congiuntamente ai genitori, stante l'attuale situazione di gravissima conflittualità, disporre l'affidamento di ed Per_1
ll'Ente, con collocazione presso il padre, il quale garantirà e favorirà CP_2
il rapporto tra i figli e la madre, secondo lo schema di visita pressoché
paritario illustrato in via principale;
Con vittoria di spese e compensi di lite”;
per il curatore speciale “Disporsi - se il Giudice riterrà - ulteriori indagini a tutela dei minori in relazione a quanto emerso all'incontro del 30/05/2025 alla presenza delle referenti del Consultorio familiare di Portogruaro (Ve) nei termini indicati sub n. 3) delle premesse e affidarsi, in ogni caso, al Tribunale
ogni decisione nell'interesse supremo dei minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 27.10.2023 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Portogruaro (Ve), in data 11/01/2012,
precisando che dalla detta unione erano nati i figli gemelli ed Per_1
in data 27 aprile 2013. Il convenuto costituito non si è opposto alla CP_2
domanda sullo status, mentre per tutto il corso della causa sono rimaste questioni controverse:
- l'affido della prole e il collocamento prevalente dei minori;
5 - l'opportunità di mantenere l'affido ai Servizi sociali, disposto in via provvisoria, oppure un sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi già
incaricati;
- l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
- il contributo al mantenimento ordinario della prole da parte del genitore non collocatario.
Residuano, quali questioni non controverse, l'equa ripartizione, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e la loro individuazione secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di
PO e, altresì, l'equa ripartizione delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, a beneficio di ciascun genitore nella misura del 50%.
DIRITTO
1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2.1. Affido della prole e collocamento prevalente dei minori.
Dalle relazioni del Servizio sociale e dalle memorie del curatore speciale emerge una situazione familiare caratterizzata da una persistente conflittualità
tra i genitori, che ha inciso negativamente sulla serenità dei minori e sulla qualità della comunicazione genitoriale. Come evidenziato nella relazione del
3 ottobre 2025, “permane un'alta conflittualità che, talvolta, rende di difficile gestione da parte degli operatori il colloquio, non permette nel contempo una comunicazione efficace e costruttiva nell'interesse dei minori” (v. relazione
03.10.2025)
Tale conflittualità si è manifestata anche in episodi concreti, come il mancato rispetto del calendario di visite, con “sabotaggi reciproci” e “atteggiamenti
6 ostativi” da parte di entrambi i genitori. In particolare, il padre ha lamentato che “la madre si sarebbe recata a prendere i figli quando questi erano con lui,
senza avvisare, oppure delegando il figlio maggiorenne” – avuto da altra relazione – “al ritiro”. La madre, dal canto suo, ha reiterato il sospetto di abuso alcolico da parte del padre, riferendo che “i ragazzi vedrebbero bottiglie di alcolici nella casa paterna di cui le invierebbero foto” (v. relazione
3.10.2025)
Nonostante ciò, si è registrato un miglioramento nella capacità di collaborazione, con i genitori che “hanno iniziato a rispettare la calendarizzazione proposta dal Giudice” e “si sono mostrati concordi nell'offrire ai figli una giornata in un parco acquatico più piccolo e meno costoso”. Tali segnali di apertura, seppur parziali, indicano una possibilità di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, che, tuttavia, non può
essere gestita autonomanente dalle parti ma deve rimanere sotto la supervisione dei Servizi sociali.
I minori ed nati il 27 aprile 2013, presentano, infatti, Per_1 CP_2
fragilità emotive e difficoltà scolastiche, per le quali sono attualmente seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile. La curatrice speciale, avv. Donatella
Giust, ha evidenziato che “durante i colloqui con gli insegnanti di CP_2
sarebbero emerse delle ulteriori difficoltà di tipo attentivo per cui sarebbe utile l'attivazione di un insegnante di sostegno”. Entrambi i minori risultano “in carico al suddetto Servizio per difficoltà di apprendimento e di attenzione”
(cfr. relazione 03.10.2025).
La madre, IG.ra , rappresenta la figura di riferimento stabile Parte_1
per i minori, gestisce la quotidianità e ha dimostrato capacità organizzative e disponibilità a favorire il rapporto con il padre. Come riportato nella relazione del 25.11.2024, “la madre è il genitore che si occupa prevalentemente dei minori, riuscendo ad attivare la sua rete familiare e amicale come supporto
7 nella gestione degli stessi, trovando soluzioni e dimostrandosi favorevole all'accesso dei figli al padre”.
Il padre, IG. , ha progressivamente recuperato il proprio ruolo Controparte_1
genitoriale, mostrando maggiore autorevolezza e disponibilità, pur mantenendo un atteggiamento talvolta passivo e delegante. Nella relazione del 13.06.2024 si legge che “il padre, gradualmente, si sta riappropriando del suo ruolo paterno, assumendo, maggiormente rispetto al passato, un atteggiamento educativo più autorevole e non solo accomodante”.
Alla luce di tali elementi, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre l'affidamento condiviso ai sensi dell'art. 337-bis c.c., con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le questioni di ordinaria gestione, limitatamente all'organizzazione della vita quotidiana, saranno invece esercitate disgiuntamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Si dispone la revoca della figura del curatore speciale, ritenendosi sufficiente il mantenimento di un incarico di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi
sociali, con prosecuzione del servizio educativo domiciliare.
Nell'espletamento di tale mandato, il Servizio potrà monitorare e valutare se supportare i genitori presso una presa in carico del Servizio Alcologia e dipendenze, non potendosi allo stato assumere alcun provvedimento correlato alla segnalazione della moglie circa l'uso di sostanze alcooliche da parte del marito, in quanto non suffragata da elementi di prova. Il Servizio avrà cura di segnalare prontamente l'eventuale emersione di fatti pregiudizievoli all'autorità giudiziaria (procura minorile).
2.1.1. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
8 In merito all'ascolto dei minori, si rileva che, durante l'istruttoria, ed Per_1
erano infradodicenni e non sono emersi, dalle relazioni dei Servizi CP_2
sociali, elementi tali da ritenere sussistente una capacità di discernimento utile ai fini dell'ascolto diretto. In particolare, le relazioni descrivono i minori come fragili, vulnerabili, con difficoltà emotive e scolastiche, e sottoposti a monitoraggio da parte della Neuropsichiatria Infantile. in CP_2
particolare, assume un ruolo adulto e protettivo nei confronti del fratello,
mentre appare più dipendente e infantile. Tali elementi inducono a Per_1
ritenere non opportuno procedere all'ascolto diretto, in quanto non conforme all'interesse dei minori.
2.2. Assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse primario dei figli minori, con riferimento alla loro collocazione prevalente. Nel caso di specie, i minori ed Per_1 CP_2
sono collocati in via prevalente presso la madre, IG.ra , che Parte_1
rappresenta per loro la figura di riferimento stabile, come confermato dalle relazioni del Servizio sociale: “la madre è il genitore che si occupa prevalentemente dei minori, riuscendo ad attivare la sua rete familiare e amicale come supporto nella gestione degli stessi” (relazione 25.11.2024).
La casa familiare sita in Portogruaro (Ve), Viale Trieste n. 108, int. 1, viene pertanto assegnata alla IG.ra , comprensiva di ogni arredo e Pt_1
pertinenza, in quanto funzionale alla stabilità abitativa e affettiva dei minori.
Le vicende relative ai diritti reali di terzi sull'immobile, e in particolare le questioni concernenti lo sfratto esecutivo intimato dalla proprietaria (sorella del convenuto), dovranno essere affrontate in separata sede, in relazione all'avvenuta trascrizione o meno del provvedimento provvisorio di assegnazione.
2.3. Frequentazione dei minori con il genitore non collocatario.
9 Alla luce della persistente conflittualità tra i genitori, ma anche dei progressi registrati nella capacità di rispettare la calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre una regolamentazione dettagliata del diritto di visita paterno.
Come evidenziato nella relazione del 3 ottobre 2025, “pare riescano a rispettare il calendario vigente, oltre che a collaborare e supportarsi reciprocamente in caso di imprevisti lavorativi”, e ancora: “sono stati in grado di confrontarsi e condividere una linea di pensiero comune” in merito a scelte educative e ricreative. Tuttavia, permangono criticità comunicative e tensioni,
che rendono necessaria una cornice chiara e stabile per evitare disguidi e sovrapposizioni.
Pertanto, si dispone che il padre possa tenere con sé i figli ed Per_1
econdo le seguenti modalità: CP_2
due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16:30) fino alle ore 20:30;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20:30; durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni,
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; ad anni alterni, il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori potranno liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, purché di comune accordo e compatibilmente con le esigenze dei minori.
La regolamentazione proposta tiene conto delle indicazioni del Servizio
sociale, che ha raccomandato di “ripristinare il calendario di visite definito dall'Autorità Giudiziaria, ritenendolo indispensabile per garantire il tempo
10 dei minori con ciascun genitore ed evitare in tal modo discussioni e tensioni tra gli adulti” (relazione 3.10.2025).
2.4. Mantenimento della prole.
Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche e secondo le esigenze della prole. La determinazione del contributo deve tenere conto, oltre che del reddito, anche del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle modalità di affidamento e collocamento, nonché della capacità di ciascun genitore di provvedere direttamente ai bisogni dei figli.
Nel caso di specie, i figli ed nati il 27 aprile 2013, sono Per_1 CP_2
collocati in via prevalente presso la madre, IG.ra , che si Parte_1
occupa della gestione quotidiana e dell'organizzazione della vita scolastica ed educativa dei minori. Tuttavia, il padre, IG. , è chiamato a Controparte_1
trascorrere con i figli un tempo significativamente maggiore rispetto a quanto previsto con i provvedimenti provvisori, secondo una calendarizzazione che include pomeriggi infrasettimanali, fine settimana alternati e periodi festivi e vacanzieri.
In corso di causa, la madre ha documentato di aver percepito un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato con una media mensile, distribuita su dodici mensilità, pari a circa € 700,00/800,00. Successivamente ha dichiarato di essere attualmente occupata come insegnante a tempo determinato, con uno stipendio medio di circa € 1.400,00/1.500,00 mensili. Tuttavia, non ha ottemperato all'ordine di esibizione documentale entro il termine perentorio assegnato, comportamento censurabile ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., che consente di desumere elementi sfavorevoli alla parte inadempiente.
Il padre ha documentato un reddito mensile netto medio pari ad € 2.400,00,
quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte, e ha allegato in corso di causa buste paga di marzo e aprile 2024 con un salario medio di € 1.750,00. Ha
11 inoltre dichiarato di sostenere un canone di locazione pari ad € 600,00 mensili,
una rata di mutuo di circa € 330,00 e un finanziamento con rata di circa €
45,00, esborsi riscontrati negli estratti di conto corrente, sebbene non siano stati prodotti quelli relativi agli anni 2023 e 2024. In corso di causa è stata allegata da parte attrice documentazione attestante la chiamata all'eredità ab
testamento del convenuto rispetto ad un immobile.
Tenuto conto:
della collocazione prevalente dei figli presso la madre;
del tempo significativo di permanenza dei figli presso il padre;
della capacità economica di ciascun genitore;
dell'assegnazione della casa familiare alla madre (provvedimento rispetto al quale non sono documentate sopravvenienze);
della mancata produzione documentale da parte della madre;
si ritiene equo disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00
mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se in aumento.
Per le stesse ragioni, in relazione alle spese straordinarie, si dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle stesse, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO in data 22 febbraio 2018.
Può essere accolta la domanda di parte attrice – perché conferme all'interesse dei figli - di prevedere un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario
12 pari ad euro 100,00 durante le mensilità in cui il padre, militare nell'esercito italiano, è impegnato continuativamente in missioni nazionali o estere, solo nel caso in cui non possa per tale ragione adempiere continuativamente al diritto/dovere di visita nei confronti dei figli.
Si dispone, inoltre, che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%.
2.5. Spese.
In relazione alle spese di lite, si ritiene equa la compensazione integrale tra le parti.
La domanda di separazione personale è stata accolta, ma entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti rispetto alle rispettive richieste accessorie.
In particolare, la parte attrice ha formulato domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, che non è stata accolta, mentre il convenuto ha richiesto il collocamento prevalente dei figli presso di sé, anch'esso rigettato.
Entrambe le parti hanno sostenuto posizioni divergenti in ordine alla regolamentazione del diritto di visita, al mantenimento ordinario e alla ripartizione delle spese straordinarie, con esiti solo parzialmente conformi alle rispettive domande.
Inoltre, la condotta processuale della parte attrice, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione documentale entro il termine perentorio assegnato, ha inciso negativamente sulla valutazione della sua posizione economica, mentre la documentazione prodotta dal convenuto è risultata incompleta per gli anni più recenti.
Alla luce di tali considerazioni, e in applicazione del principio di equità di cui all'art. 92 c.p.c., si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (Ve), in data
[...]
11/01/2012;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Portogruaro (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 3, parte I);
affida i figli minori ed ad entrambi i genitori, che Per_1 CP_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
stabilisce che le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – siano assunte di comune accordo,
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
dispone che, per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale sia esercitata disgiuntamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
colloca i minori in via prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_1
assegna alla madre la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in
Portogruaro (Ve), Viale Trieste n. 108, int. 1;
revoca la figura del curatore speciale;
dispone il mantenimento di un incarico di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi sociali competenti per il Comune di Portogruaro (Ve), rispetto all'intero nucleo familiare, con prosecuzione del servizio educativo domiciliare;
regola il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella motivazione;
14 dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili (euro
150,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
stabilisce che la somma sia soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se in aumento;
solo in caso di missioni nazionali o estere del padre che comportino un'assenza continuativa superiore ai quindici giorni,
l'assegno di mantenimento sarà aumentato di euro 100,00 durante le corrispondenti mensilità;
dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il
Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO in data 22
febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PO, in data 31/10/2025
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per il Comune di Portogruaro
(Ve).
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1965/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIOR LUIGINO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
COLOMBO VERONICA, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
PR UR ( CO ON n. 11 33097 C.F._3
SPILIMBERGO; del difensore;
parte convenuta con la nomina dell'Avv. DONATELLA GIUST, quale curatore speciale dei minori , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1 C.F._4
) e nato a [...], il [...] (c.f.
[...] Controparte_2 C.F._5
,
[...]
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte attrice “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis
1) disporre l'affido esclusivo dei minori ed lla madre con Per_1 CP_2
assegnazione della casa familiare alla medesima o, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere d'uopo affidare i figli minori congiuntamente ai genitori, disporre la collocazione prevalente dei medesimi presso la madre, a cui sarà assegnata la casa familiare, con autorizzazione in capo alla IG.ra ad assumere in via autonoma ed esclusiva le decisioni Pt_1
riguardanti i profili medici e scolastici dei figli minori;
3) disporre a carico del IG. un contributo mensile al mantenimento in CP_1
favore dei figli pari ad € 400,00 ciascuno fintantoché gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, da maggiorarsi di € 100,00 mensili a figlio ogniqualvolta il padre sarà impegnato in missioni nazionali o estere.
Taleimporto, da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
4) disporre, altresì, a carico del IG. il rimborso del 50% delle spese CP_1
straordinarie afferenti i figli ed a individuarsi sulla base Per_1 CP_2
del protocollo di intesa intervenuto tra l'Ordine degli Avvocati di PO
ed il Tribunale di PO;
5) le detrazioni e/o agevolazioni afferenti i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori mentre l'assegno unico sarà interamente percepito dalla IG.ra
[...]
; Pt_1
6) disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte del Consultorio
dell'intero nucleo familiare e continuare con le visite padre – figli alla presenza
2 di un educatore fintantoché l'Ente lo riterrà necessario;
7) spese e competenze di lite integralmente rifuse”;
per parte convenuta “CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di PO adito che,
una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi, dichiari la separazione personale dei IGnori
e , alle seguenti: CONDIZIONI I coniugi Parte_1 Controparte_1
vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
I figli minori ed Per_1
, entrambi nati il 27/04/2013, saranno affidati ad entrambi i Controparte_2
genitori (nel senso che manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi),
con collocamento presso il padre in Portogruaro (VE), Via Antonio Canova n.
12, in quanto genitore più adatto a garantire la bigenitorialità nell'interesse dei figli;
La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini;
salvo diverso accordo tra i coniugi, la madre, salvo impegni lavorativi (o ludici) di quest'ultima, avrà diritto di tenere con sé i figli almeno due giorni durante la settimana (salvo diverso accordo dei genitori, dalle ore 16.00 del lunedì e del mercoledì, prelevandoli da scuola e ri-portandoli a scuola il giorno successivo
(ovvero presso l'abitazione del padre nei giorni festivi) e, sempre salvo diverso accordo, a fine settimana alternati (dalle ore 16,00 del venerdì alle ore
21,30 della domenica sera); Pur auspicando di poter quanto prima applicare il mantenimento diretto tipico dell'instaurando regime paritario, il IGnor
si impegna a corrispondere alla IGnora , non Controparte_1 Parte_1
3 appena questa avrà rilasciato l'immobile di proprietà del IGnor Pt_2
, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il
[...]
5 di ogni mese (per dodici mensilità), l'importo omnicomprensivo di euro
300,00 (150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, sino all'avvenuto raggiungimento della totale indipendenza economica dei ragazzi;
Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di PO;
salvo diverso accordo tra i genitori, i figli Per_1
ed trascorreranno le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e CP_2
Pasqua con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre la vigilia di Natale ed il giorno di
Santo Stefano o, ad anni alterni, il giorno di Natale;
inoltre trascorreranno il periodo dal 27 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno, con uno o con l'altro dei genitori. I figli trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza; il genitore che non terrà con sé i figli il giorno di Natale, li terrà il giorno di Pasqua;
anche le vacanze scolastiche di Carnevale verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
ogni altra festività
non compresa nelle precedenti sarà assegnata ai genitori alternativamente,
rispettando l'alternanza di eventuali ponti (es. 25 Aprile, I Maggio, Ognissanti,
S. GI, ecc.). In ogni caso l'alternanza deve riguardare, di anno in anno,
anche le altre festività più importanti sopra non citate;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre nel mese di agosto. Le parti si impegnano a trovare il relativo accordo entro fine maggio di ciascun anno;
la festa del papà e quella della mamma verranno trascorse coi rispettivi genitori e tale regola varrà anche per i compleanni dei genitori stessi;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori in merito alla gestione dei periodi di cui
4 sopra, compatibilmente con le esigenze dei minori;
8. le detrazioni e/o agevolazioni afferenti i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori, così come l'assegno unico;
In via subordinata: Ove l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere d'uopo affidare i figli congiuntamente ai genitori, stante l'attuale situazione di gravissima conflittualità, disporre l'affidamento di ed Per_1
ll'Ente, con collocazione presso il padre, il quale garantirà e favorirà CP_2
il rapporto tra i figli e la madre, secondo lo schema di visita pressoché
paritario illustrato in via principale;
Con vittoria di spese e compensi di lite”;
per il curatore speciale “Disporsi - se il Giudice riterrà - ulteriori indagini a tutela dei minori in relazione a quanto emerso all'incontro del 30/05/2025 alla presenza delle referenti del Consultorio familiare di Portogruaro (Ve) nei termini indicati sub n. 3) delle premesse e affidarsi, in ogni caso, al Tribunale
ogni decisione nell'interesse supremo dei minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 27.10.2023 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Portogruaro (Ve), in data 11/01/2012,
precisando che dalla detta unione erano nati i figli gemelli ed Per_1
in data 27 aprile 2013. Il convenuto costituito non si è opposto alla CP_2
domanda sullo status, mentre per tutto il corso della causa sono rimaste questioni controverse:
- l'affido della prole e il collocamento prevalente dei minori;
5 - l'opportunità di mantenere l'affido ai Servizi sociali, disposto in via provvisoria, oppure un sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi già
incaricati;
- l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
- il contributo al mantenimento ordinario della prole da parte del genitore non collocatario.
Residuano, quali questioni non controverse, l'equa ripartizione, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e la loro individuazione secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di
PO e, altresì, l'equa ripartizione delle detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, a beneficio di ciascun genitore nella misura del 50%.
DIRITTO
1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2.1. Affido della prole e collocamento prevalente dei minori.
Dalle relazioni del Servizio sociale e dalle memorie del curatore speciale emerge una situazione familiare caratterizzata da una persistente conflittualità
tra i genitori, che ha inciso negativamente sulla serenità dei minori e sulla qualità della comunicazione genitoriale. Come evidenziato nella relazione del
3 ottobre 2025, “permane un'alta conflittualità che, talvolta, rende di difficile gestione da parte degli operatori il colloquio, non permette nel contempo una comunicazione efficace e costruttiva nell'interesse dei minori” (v. relazione
03.10.2025)
Tale conflittualità si è manifestata anche in episodi concreti, come il mancato rispetto del calendario di visite, con “sabotaggi reciproci” e “atteggiamenti
6 ostativi” da parte di entrambi i genitori. In particolare, il padre ha lamentato che “la madre si sarebbe recata a prendere i figli quando questi erano con lui,
senza avvisare, oppure delegando il figlio maggiorenne” – avuto da altra relazione – “al ritiro”. La madre, dal canto suo, ha reiterato il sospetto di abuso alcolico da parte del padre, riferendo che “i ragazzi vedrebbero bottiglie di alcolici nella casa paterna di cui le invierebbero foto” (v. relazione
3.10.2025)
Nonostante ciò, si è registrato un miglioramento nella capacità di collaborazione, con i genitori che “hanno iniziato a rispettare la calendarizzazione proposta dal Giudice” e “si sono mostrati concordi nell'offrire ai figli una giornata in un parco acquatico più piccolo e meno costoso”. Tali segnali di apertura, seppur parziali, indicano una possibilità di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, che, tuttavia, non può
essere gestita autonomanente dalle parti ma deve rimanere sotto la supervisione dei Servizi sociali.
I minori ed nati il 27 aprile 2013, presentano, infatti, Per_1 CP_2
fragilità emotive e difficoltà scolastiche, per le quali sono attualmente seguiti dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile. La curatrice speciale, avv. Donatella
Giust, ha evidenziato che “durante i colloqui con gli insegnanti di CP_2
sarebbero emerse delle ulteriori difficoltà di tipo attentivo per cui sarebbe utile l'attivazione di un insegnante di sostegno”. Entrambi i minori risultano “in carico al suddetto Servizio per difficoltà di apprendimento e di attenzione”
(cfr. relazione 03.10.2025).
La madre, IG.ra , rappresenta la figura di riferimento stabile Parte_1
per i minori, gestisce la quotidianità e ha dimostrato capacità organizzative e disponibilità a favorire il rapporto con il padre. Come riportato nella relazione del 25.11.2024, “la madre è il genitore che si occupa prevalentemente dei minori, riuscendo ad attivare la sua rete familiare e amicale come supporto
7 nella gestione degli stessi, trovando soluzioni e dimostrandosi favorevole all'accesso dei figli al padre”.
Il padre, IG. , ha progressivamente recuperato il proprio ruolo Controparte_1
genitoriale, mostrando maggiore autorevolezza e disponibilità, pur mantenendo un atteggiamento talvolta passivo e delegante. Nella relazione del 13.06.2024 si legge che “il padre, gradualmente, si sta riappropriando del suo ruolo paterno, assumendo, maggiormente rispetto al passato, un atteggiamento educativo più autorevole e non solo accomodante”.
Alla luce di tali elementi, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre l'affidamento condiviso ai sensi dell'art. 337-bis c.c., con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le questioni di ordinaria gestione, limitatamente all'organizzazione della vita quotidiana, saranno invece esercitate disgiuntamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Si dispone la revoca della figura del curatore speciale, ritenendosi sufficiente il mantenimento di un incarico di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi
sociali, con prosecuzione del servizio educativo domiciliare.
Nell'espletamento di tale mandato, il Servizio potrà monitorare e valutare se supportare i genitori presso una presa in carico del Servizio Alcologia e dipendenze, non potendosi allo stato assumere alcun provvedimento correlato alla segnalazione della moglie circa l'uso di sostanze alcooliche da parte del marito, in quanto non suffragata da elementi di prova. Il Servizio avrà cura di segnalare prontamente l'eventuale emersione di fatti pregiudizievoli all'autorità giudiziaria (procura minorile).
2.1.1. Esclusione dell'ascolto dei minori per non conformità al loro interesse.
8 In merito all'ascolto dei minori, si rileva che, durante l'istruttoria, ed Per_1
erano infradodicenni e non sono emersi, dalle relazioni dei Servizi CP_2
sociali, elementi tali da ritenere sussistente una capacità di discernimento utile ai fini dell'ascolto diretto. In particolare, le relazioni descrivono i minori come fragili, vulnerabili, con difficoltà emotive e scolastiche, e sottoposti a monitoraggio da parte della Neuropsichiatria Infantile. in CP_2
particolare, assume un ruolo adulto e protettivo nei confronti del fratello,
mentre appare più dipendente e infantile. Tali elementi inducono a Per_1
ritenere non opportuno procedere all'ascolto diretto, in quanto non conforme all'interesse dei minori.
2.2. Assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse primario dei figli minori, con riferimento alla loro collocazione prevalente. Nel caso di specie, i minori ed Per_1 CP_2
sono collocati in via prevalente presso la madre, IG.ra , che Parte_1
rappresenta per loro la figura di riferimento stabile, come confermato dalle relazioni del Servizio sociale: “la madre è il genitore che si occupa prevalentemente dei minori, riuscendo ad attivare la sua rete familiare e amicale come supporto nella gestione degli stessi” (relazione 25.11.2024).
La casa familiare sita in Portogruaro (Ve), Viale Trieste n. 108, int. 1, viene pertanto assegnata alla IG.ra , comprensiva di ogni arredo e Pt_1
pertinenza, in quanto funzionale alla stabilità abitativa e affettiva dei minori.
Le vicende relative ai diritti reali di terzi sull'immobile, e in particolare le questioni concernenti lo sfratto esecutivo intimato dalla proprietaria (sorella del convenuto), dovranno essere affrontate in separata sede, in relazione all'avvenuta trascrizione o meno del provvedimento provvisorio di assegnazione.
2.3. Frequentazione dei minori con il genitore non collocatario.
9 Alla luce della persistente conflittualità tra i genitori, ma anche dei progressi registrati nella capacità di rispettare la calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre una regolamentazione dettagliata del diritto di visita paterno.
Come evidenziato nella relazione del 3 ottobre 2025, “pare riescano a rispettare il calendario vigente, oltre che a collaborare e supportarsi reciprocamente in caso di imprevisti lavorativi”, e ancora: “sono stati in grado di confrontarsi e condividere una linea di pensiero comune” in merito a scelte educative e ricreative. Tuttavia, permangono criticità comunicative e tensioni,
che rendono necessaria una cornice chiara e stabile per evitare disguidi e sovrapposizioni.
Pertanto, si dispone che il padre possa tenere con sé i figli ed Per_1
econdo le seguenti modalità: CP_2
due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di diverso accordo il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16:30) fino alle ore 20:30;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20:30; durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni,
anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; ad anni alterni, il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli. I genitori potranno liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, purché di comune accordo e compatibilmente con le esigenze dei minori.
La regolamentazione proposta tiene conto delle indicazioni del Servizio
sociale, che ha raccomandato di “ripristinare il calendario di visite definito dall'Autorità Giudiziaria, ritenendolo indispensabile per garantire il tempo
10 dei minori con ciascun genitore ed evitare in tal modo discussioni e tensioni tra gli adulti” (relazione 3.10.2025).
2.4. Mantenimento della prole.
Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche e secondo le esigenze della prole. La determinazione del contributo deve tenere conto, oltre che del reddito, anche del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle modalità di affidamento e collocamento, nonché della capacità di ciascun genitore di provvedere direttamente ai bisogni dei figli.
Nel caso di specie, i figli ed nati il 27 aprile 2013, sono Per_1 CP_2
collocati in via prevalente presso la madre, IG.ra , che si Parte_1
occupa della gestione quotidiana e dell'organizzazione della vita scolastica ed educativa dei minori. Tuttavia, il padre, IG. , è chiamato a Controparte_1
trascorrere con i figli un tempo significativamente maggiore rispetto a quanto previsto con i provvedimenti provvisori, secondo una calendarizzazione che include pomeriggi infrasettimanali, fine settimana alternati e periodi festivi e vacanzieri.
In corso di causa, la madre ha documentato di aver percepito un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato con una media mensile, distribuita su dodici mensilità, pari a circa € 700,00/800,00. Successivamente ha dichiarato di essere attualmente occupata come insegnante a tempo determinato, con uno stipendio medio di circa € 1.400,00/1.500,00 mensili. Tuttavia, non ha ottemperato all'ordine di esibizione documentale entro il termine perentorio assegnato, comportamento censurabile ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c., che consente di desumere elementi sfavorevoli alla parte inadempiente.
Il padre ha documentato un reddito mensile netto medio pari ad € 2.400,00,
quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte, e ha allegato in corso di causa buste paga di marzo e aprile 2024 con un salario medio di € 1.750,00. Ha
11 inoltre dichiarato di sostenere un canone di locazione pari ad € 600,00 mensili,
una rata di mutuo di circa € 330,00 e un finanziamento con rata di circa €
45,00, esborsi riscontrati negli estratti di conto corrente, sebbene non siano stati prodotti quelli relativi agli anni 2023 e 2024. In corso di causa è stata allegata da parte attrice documentazione attestante la chiamata all'eredità ab
testamento del convenuto rispetto ad un immobile.
Tenuto conto:
della collocazione prevalente dei figli presso la madre;
del tempo significativo di permanenza dei figli presso il padre;
della capacità economica di ciascun genitore;
dell'assegnazione della casa familiare alla madre (provvedimento rispetto al quale non sono documentate sopravvenienze);
della mancata produzione documentale da parte della madre;
si ritiene equo disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00
mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se in aumento.
Per le stesse ragioni, in relazione alle spese straordinarie, si dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle stesse, come individuate nel
Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO in data 22 febbraio 2018.
Può essere accolta la domanda di parte attrice – perché conferme all'interesse dei figli - di prevedere un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario
12 pari ad euro 100,00 durante le mensilità in cui il padre, militare nell'esercito italiano, è impegnato continuativamente in missioni nazionali o estere, solo nel caso in cui non possa per tale ragione adempiere continuativamente al diritto/dovere di visita nei confronti dei figli.
Si dispone, inoltre, che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%.
2.5. Spese.
In relazione alle spese di lite, si ritiene equa la compensazione integrale tra le parti.
La domanda di separazione personale è stata accolta, ma entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti rispetto alle rispettive richieste accessorie.
In particolare, la parte attrice ha formulato domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, che non è stata accolta, mentre il convenuto ha richiesto il collocamento prevalente dei figli presso di sé, anch'esso rigettato.
Entrambe le parti hanno sostenuto posizioni divergenti in ordine alla regolamentazione del diritto di visita, al mantenimento ordinario e alla ripartizione delle spese straordinarie, con esiti solo parzialmente conformi alle rispettive domande.
Inoltre, la condotta processuale della parte attrice, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione documentale entro il termine perentorio assegnato, ha inciso negativamente sulla valutazione della sua posizione economica, mentre la documentazione prodotta dal convenuto è risultata incompleta per gli anni più recenti.
Alla luce di tali considerazioni, e in applicazione del principio di equità di cui all'art. 92 c.p.c., si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Portogruaro (Ve), in data
[...]
11/01/2012;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Portogruaro (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 3, parte I);
affida i figli minori ed ad entrambi i genitori, che Per_1 CP_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
stabilisce che le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – siano assunte di comune accordo,
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
dispone che, per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità
genitoriale sia esercitata disgiuntamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
colloca i minori in via prevalente presso la madre, IG.ra ; Parte_1
assegna alla madre la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in
Portogruaro (Ve), Viale Trieste n. 108, int. 1;
revoca la figura del curatore speciale;
dispone il mantenimento di un incarico di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi sociali competenti per il Comune di Portogruaro (Ve), rispetto all'intero nucleo familiare, con prosecuzione del servizio educativo domiciliare;
regola il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nella motivazione;
14 dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili (euro
150,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
stabilisce che la somma sia soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se in aumento;
solo in caso di missioni nazionali o estere del padre che comportino un'assenza continuativa superiore ai quindici giorni,
l'assegno di mantenimento sarà aumentato di euro 100,00 durante le corrispondenti mensilità;
dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il
Tribunale di PO e l'Ordine degli Avvocati di PO in data 22
febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PO, in data 31/10/2025
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per il Comune di Portogruaro
(Ve).
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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