TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 2695/2024 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. TESSARI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, domiciliato in PADOVA, PIAZZA MAZZINI N.37
- attore –
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BERALDO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CANOVA, 41 31100
TREVISO, presso lo studio dell'avv. BERALDO GIOVANNI
- convenuto –
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BERALDO GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA CANOVA, 41 31100
TREVISO presso lo studio dell'avv. BERALDO GIOVANNI
- convenuto –
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
pagina 1 di 10 Dichiararsi l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2901 e 2902 del codice civile, nei confronti della dell'atto di compravendita 27 aprile Parte_1
2023, n.2485 di repertorio e n.2079 di raccolta del notaio Persona_1
di Venezia-Mestre, trascritto in data 28 aprile 2023, presso l'Ufficio provinciale di
Treviso-territorio, servizio di pubblicità immobiliare, dell'Agenzia delle Entrate, ai nn.15602 di registro generale e 11184 di registro particolare, a mezzo del quale ha venduto alla ora Controparte_1 Controparte_3 [...]
l'immobile così censito: Comune di Quinto di Treviso (Tv), catasto CP_2
fabbricati, sezione urbana B, foglio 6, mappale 274, subalterno 10, categoria A/2, vani 6, piano T-1, via Vittorio Emanuele n. 49; ordinando al conservatore dei registri immobiliari di Treviso di provvedere alle conseguenti trascrizioni.
Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:
Rigettare le domande della Banca perché infondate per tutti motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di competenze e spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art.281 undecies c.p.c. depositato in data 28.5.2024, la
[...]
adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
che in data 31.5.2019 e in data 24.2.2020, si era costituito Controparte_1
fideiussore di , a garanzia del rimborso dei finanziamenti chirografari, CP_4 rispettivamente, di €.155.076,00 ed €.160.000,00, contestualmente concessi al secondo da essa ricorrente;
che in data 7.12.2022, con lettera raccomandata, essa aveva richiesto a CP_1
il pagamento della somma di €.306.200,99, pari all'esposizione debitoria
[...] all'epoca maturata e in data 30.6.2023 il Tribunale di Padova, con decreto n.1733/2023, aveva ingiunto anche al garante il pagamento della somma di
€.318.829,20, oltre interessi e spese, a saldo dei predetti mutui;
pagina 2 di 10 che con atto del 27.4.2023, n.2485 di repertorio e n.2079 di raccolta del notaio di Venezia-Mestre, aveva venduto alla Persona_1 Controparte_1
rappresentata nell'occasione dalla socia Controparte_3 accomandataria, , l'abitazione civile di cui era proprietario per l'intero, CP_3
censita al NCEU, Comune di Quinto di Treviso, sezione urbana B, foglio 6, mapp.274, sub 10, cat. A/2, vani 6, piano T-1, via Vittorio Emanuele n. 49, rendita catastale € 480,30; che era figlia convivente del venditore, , e sorella degli CP_3 Controparte_1
allora soci accomandanti della , e;
CP_3 Per_2 CP_5
che risultava essersi avvicendata al padre nella carica di socia CP_3
accomandataria della società acquirente in data 21 febbraio 2023, ossia appena due mesi prima della compravendita;
che in data 16.1.2024, , quale socio e garante della s.s. Controparte_1 [...]
aveva depositato ricorso ex art.19 c.c.i.i., volto ad ottenere la Controparte_6
conferma delle misure protettive invocate in sede di accesso al procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; che in data 30.4.2024 la era stata trasformata Controparte_3
in s.r.l. ed era stato nominato quale presidente del consiglio di amministrazione mentre era divenuta consigliere;
Persona_3 CP_3 che l'abitazione venduta costituiva per essa ricorrente la garanzia residua dell'adempimento, ex art.2740 c.c., essendo gli altri immobili di proprietà di oggetto di ipoteche giudiziali a favore di altro istituto di credito;
Controparte_1
che pertanto ricorrevano i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita, ai sensi dell'art.2901 c.c.; ciò premesso l'attrice concludeva come in epigrafe.
*
I convenuti, costituendosi a seguito di rituale Controparte_7 Controparte_2 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, contrastavano la pretesa attorea, in particolare deducendo: che la , costituita in data 17.1.2007 per l'avviamento, l'acquisto, Controparte_2
l'affitto, la gestione e la vendita di ristoranti, trattorie, pizzerie, bar locali, discoteche,
pagina 3 di 10 alberghi ecc., gestiva il locale adibito a esercizio di bar sito al piano terra del compendio immobiliare nel quale, al primo piano, era ubicato l'appartamento oggetto della compravendita contestata, che da sempre era stato posto a servizio dell'attività commerciale per il deposito e lo stoccaggio delle merci, per cui a fronte della situazione consolidatasi, la società aveva proposto al di acquistare CP_1
l'appartamento - altrimenti utilizzato sine titulo - per farne definitivamente il proprio deposito e per tale ragione era stata conclusa la compravendita per il prezzo di
€.50.000,00; che il prezzo era stato interamente pagato ed era congruo, come risultava da perizia asseverata;
che l'acquisto da parte della società era l'unica modalità di valorizzazione dell'appartamento, che non era fruttuosamente locabile o vendibile a terzi come abitazione, in quanto disturbato da schiamazzi e rumori derivanti dalla vicinanza dell'esercizio commerciale ed era pertanto infondato l'assunto dell'attrice, secondo cui non vi sarebbero state altre motivazioni nella vendita se non quella di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori;
che era insussistente il dedotto eventus damni, atteso che il procedimento di composizione negoziata della crisi della società Controparte_8
e dei soci illimitatamente responsabili, e e la richiesta di
[...] CP_1 CP_4
applicazione delle misure protettive anche ai soci illimitatamente responsabili, era quello di “paralizzare” le singole iniziative esecutive e cautelari promosse dai creditori, ivi compresa la banca ricorrente, onde risolvere la situazione di crisi in cui si trovava la società e, tuttavia il Tribunale di Padova, con provvedimento del
15.4.2024 aveva rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive e al
Parte contempo dichiarato inammissibile l'accesso al percorso di provvedimento confermato in sede di impugnazione dallo stesso Tribunale, per cui la banca avrebbe potuto proseguire l'azione esecutiva e soddisfare le proprie pretese creditorie sul ricavato dalla vendita dei beni di e;
CP_1 CP_4 che non ricorrevano i presupposti, oggettivo e soggettivo, per l'esercizio dell'azione revocatoria;
ciò premesso i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
pagina 4 di 10 *
All'esito di istruttoria documentale, la causa veniva discussa mediante trattazione cartolare all'udienza del 17.4.2025.
***
Osserva il Tribunale che la domanda dell'attrice di declaratoria dell'inefficacia dell'atto di compravendita in data 27.4.2023 (doc.7 attrice), ai sensi dell'art.2901 c.c.,
è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso in diritto che sono elementi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c., l'esistenza di un diritto di credito in capo alla parte attrice, la lesione della garanzia patrimoniale del creditore per effetto del compimento dell'atto contestato (eventus damni) e l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, di tale pregiudizio (scientia damni).
Quanto al primo elemento va osservato che è pacifica la sussistenza del credito dell'odierna attrice nei confronti del convenuto, quale fideiussore di , per CP_4
il rimborso dei due mutui contratti da quest'ultimo con l'attrice (docc.
3-4 attrice) per il complessivo ammontare di €.318.829,20, oltre interessi e spese, il cui pagamento è stato ingiunto con decreto del 30.6.2023, provvisoriamente esecutivo (doc.6 attrice).
Va sottolineato che si tratta di debito preesistente all'atto di compravendita di cui è stata chiesta la declaratoria di inefficacia, atteso che la circostanza che il titolo giudiziale si sia formato in epoca successiva non rileva, dovendo aversi riguardo all'epoca di insorgenza dell'obbligazione e non alla data della sua concreta esigibilità.
In fattispecie analoga la Suprema Corte (cfr. Cass.28/02/2019, n.5810) ha affermato che “ai fini dell'azione revocatoria, con riguardo alla posizione del fideiussore,
l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non a quello della scadenza della obbligazione del debitore principale), sicché è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare - conseguentemente - la necessità o meno della prova della cosiddetta dolosa preordinazione” (cfr. nello stesso senso Cass.05/07/2023, n.19012 e
Cass.10/01/2023, n.330).
pagina 5 di 10 *
Quanto all'eventus damni correlato alla compravendita contestata, va osservato che non ne sembra dubbia la sussistenza. Invero è pacifico che con la compravendita il si è privato dell'unica proprietà immobiliare libera da vincoli, dato che risulta CP_1
che lo stesso possiede altri immobili, che sono tuttavia gravati da più ipoteche, volontarie, per mutui contratti nel 2008 (con l'odierna attrice) e nel 2018 e giudiziali
(doc.12 attrice), per debiti di rilevante entità.
Quanto al fatto che si sia trattato di una compravendita e dunque vi sia stato uno scambio dell'immobile per un prezzo congruo, va rilevato che si tratta di circostanza che non esclude il pregiudizio per la creditrice. Infatti va ricordato che la Suprema
Corte (cfr. Cass.4/07/2006, n.15265), con interpretazione pienamente condivisibile, ha affermato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente “una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore”, con la conseguenza che “l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche” nel mentre è “il debitore che deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà”.
Nella specie, come già ricordato, il debitore si è privato con la vendita di ogni bene libero da garanzie ipotecarie, non risulta comunque avere la disponibilità della somma incassata a titolo di prezzo, che ben avrebbe potuto palesare per attestare il perdurare della garanzia generica dei creditori e non ha allegato e tanto meno provato di essere titolare di altri beni, idonei a soddisfare la pretesa creditoria dell'attrice. In particolare il fatto che la stessa attrice abbia promosso una procedura esecutiva immobiliare per altro credito verso il (doc.12 convenuta) e sia intervenuta nella CP_1
procedura così avviata per soddisfare il credito oggetto della presente causa (doc.13 convenuta) non dimostra affatto il perdurare di idonea garanzia patrimoniale, da un lato, in quanto non vi è alcuna certezza in ordine alla capienza del ricavato dell'espropriazione forzata per soddisfare i creditori procedenti e intervenuti (doc.16
pagina 6 di 10 convenuti), considerata anche la gravosa posizione debitoria del in qualità di CP_1
socio della s.s. (docc.14-15 convenuti), dall'altro, Controparte_8
in quanto il venir meno di un bene pignorabile ha certamente reso più gravosa l'attività esecutiva dell'attrice, il che è sufficiente a configurare l'eventus damni.
Va per completezza osservato che non rileva ai fini della valutazione del pregiudizio la circostanza che il convenuto sia obbligato verso la attrice, in solido con altri Pt_3
(nella specie con ), atteso che, ai fini indicati, si deve far riferimento alla CP_4
posizione di ogni, singolo condebitore solidale. Invero la Suprema Corte (cfr. Cass.
22/03/2011, n.6486) ha affermato che “nel caso di solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo
l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la facoltà, ex art.1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art.2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio in modo da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art.2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.” (cfr. nello stesso senso Cass.11/11/2022, n.33391 e Cass. 31/03/2017, n.8315).
*
In ipotesi, quali la presente, di anteriorità del credito tutelato rispetto all'atto contestato, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria, sul piano soggettivo, è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente dell'atto oneroso, “la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore” (cfr. in tal senso Cass.4/10/2018, n.24182, nonché Cass.30/12/2014,
n.27546).
pagina 7 di 10 Non sembra dubbia la prova della consapevolezza in capo ad entrambi i convenuti del pregiudizio che l'atto compiuto era idoneo ad arrecare alla creditrice, atteso che è presumibile che, non soltanto , ma anche la di lui figlia convivente, Controparte_1
accomandataria della società acquirente e subentrata al padre nella posizione di socia accomandataria due mesi prima della compravendita (doc.11 attrice), fosse a conoscenza della posizione debitoria del suo congiunto e “duplice” dante causa, anche quale socio illimitatamente responsabile della s.s. Controparte_8
società che si trovava in crisi d'impresa e aveva chiesto la composizione
[...]
negoziata della stessa (doc.10 attrice).
Quanto a , appare evidente la sua consapevolezza del pregiudizio Controparte_1
derivante alla banca dalla vendita, dato che, non soltanto non poteva ignorare la propria, grave condizione debitoria quale socio della suindicata società in crisi ma era stato avvertito dell'imminente azione giudiziale per il credito del cui pagamento si era reso garante, preannunciata dalla banca con la comunicazione di escussione della garanzia in data 7.12.2022 (doc.5 attrice).
Quanto alla posizione della società che sia parte dell'atto revocabile va ricordato che la Suprema Corte (cfr. Cass.04/07/2006, n.15265) ha affermato che “il requisito della scientia damni, qualora l'acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche” (cfr. nello stesso senso Cass.09/04/2009, n.8735).
Lo stato soggettivo della socia accomandataria, è dunque quello CP_3
rilevante ai fini della configurabilità della scientia damni in capo alla terza società, acquirente dell'immobile.
La stessa ha sostenuto che l'acquisto era il solo modo di “regolarizzare”
l'utilizzazione, in atto da lungo tempo, dell'abitazione come magazzino, a servizio dell'esercizio di bar da lei gestito al piano terra dello stesso edificio.
Si tratta di assunto inverosimile, considerato che l'immobile aveva destinazione abitativa e come magazzino il suo impiego era certamente anomalo. D'altra parte il ben avrebbe potuto locare l'immobile alla società convenuta, legittimando CP_1
l'allegata occupazione e salvaguardando al tempo stesso la garanzia dei creditori.
pagina 8 di 10 Sotto altro profilo va osservato che l'oculata amministrazione della società da parte della socia accomandataria, avrebbe dovuto imporre l'astensione dall'acquisto di un edificio ad uso abitativo, per il relativo prezzo, al solo fine di svalutarlo, destinandolo a magazzino. Inoltre, da un lato, in presenza di destinazione ad abitazione, sarebbe stato illecito l'impiego dell'unità come magazzino e, dall'altro, la regolarizzazione della destinazione urbanistica, laddove possibile, sarebbe stata economicamente pregiudizievole, comportando il declassamento dell'unità, da abitazione a magazzino.
In definitiva l'operazione compiuta dai convenuti non sembra avere le caratteristiche di un'ordinaria transazione commerciale, in quanto la società non aveva alcun interesse all'acquisto per le finalità allegate, il che rende del tutto verosimile che essa sia stata compiuta da padre e figlia, quest'ultima nella veste suindicata, per privare il primo di ogni diritto sull'immobile, così da impedirne l'apprensione da parte dei creditori.
In proposito va ricordato che la Suprema Corte (cfr. Cass.08/01/2021, n.161) ha affermato che “in tema di azione revocatoria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della participatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” e nella specie la sussistenza di tale vicinanza, unita all'anomalia dell'operazione commerciale, appare dimostrativa della scientia damni dell'acquirente.
Il fatto che l'acquirente potesse avere un valido movente per l'acquisto non varrebbe ad escludere l'elemento soggettivo indicato in capo alla stessa acquirente, in quanto ha rilievo la mera consapevolezza del pregiudizio derivante dall'atto per i creditori dell'alienante e non assume rilevanza la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo dell'intenzione fraudolenta del debitore (cfr. anche Cass.01/06/2000, n.7262) e nella specie le richiamate circostanze sono indicative, in modo univoco, quanto meno di tale consapevolezza.
In conclusione ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.2901 c.c. per la revoca del contratto di compravendita intercorso fra i convenuti in data 27 aprile 2023.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
pagina 9 di 10 Va disposta l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del contratto del 27 aprile 2023, ai sensi dell'art.2655 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita 27 aprile 2023, n.2485 di repertorio e Parte_1
n.2079 di raccolta del notaio di Venezia-Mestre, Persona_1
trascritto in data 28 aprile 2023, presso l'Ufficio provinciale di Treviso-territorio, servizio di pubblicità immobiliare, dell'Agenzia delle Entrate, ai nn.15602 di registro generale e 11184 di registro particolare, fra e la Controparte_1 Controparte_3
ora
[...] Controparte_2 ordina l'annotazione della presente sentenza;
condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che liquida in €.2.552,00 per la fase di studio, €.1.628,00 per la fase introduttiva,
€.4.500,00 per la fase istruttoria ed €.2.127,00 per la fase decisionale, oltre ad
€.786,00 per spese vive, al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Padova 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 10 di 10