TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/09/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Giudice designata dott.ssa Valentina Lisi, nel procedimento unitario per l'ammissione alla procedura di concordato minore promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Rapolano Terme (SI), Via degli Scalpellini n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo
Badalamenti e dall'Avv. Alfredo Fiorindi, entrambi del Foro di Siena;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 80 CCI esaminato il ricorso iscritto a ruolo in data 11/07/2023 dal Dott. quale professionista Parte_2 incaricato dall'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Siena, per l'ammissione alla procedura di concordato minore di Parte_1 letta la relazione del professionista nominato dall'OCC: rilevato che il debitore ha presentato domanda di concordato minore ai sensi dell'art. 76 e ss. CCII in qualità di persona fisica in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c. CCII non qualificabile, in relazione alla natura dei debiti contratti (perlopiù quale amministratore fideiussore di società di capitali poi fallita), come consumatore;
considerato che
questa giudice con decreto del 31/07/2023 ha rilevato plurimi profili di inammissibilità e che il debitore e l'OCC sono stati sentiti per chiarimenti alla udienza del 29/02/2024
e 13/03/2024 ed hanno prodotto integrazioni della domanda (07/03/2024) e della relazione particolareggiata (08/03/2024), nonché prodotto documentazione integrativa, idonei a superare le criticità ravvisate;
richiamato, in punto di ammissibilità, il decreto di apertura della procedura del 28.06,2024 ove si legge:
"considerato in particolare che:
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito;
1 - il debitore non risulta aver beneficiato di alcuna esdebitazione e non sono stati icto oculi compiuti atti diretti a frodare i creditori;
- sussiste il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a); evidenziato inoltre che, trattandosi di proposta concordataria da qualificare come liquidatoria- non essendo prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'ammissibilità è condizionata alla presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile
e che, nel caso di specie, tale apporto di risorse esterne è previsto in misura non meramente simbolica;
rilevato che il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, rilasciando anche la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei privilegiati che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione;
ritenuto, in conclusione, che – ai sensi dell'art. 78 CCII- la domanda è ammissibile e la procedura deve quindi essere dichiarata aperta”; dato atto che, in data 18.06.2025, ad integrazione della proposta di concordato, che prevede, fra l'altro, l'alienazione degli immobili (appartamento + garage) di proprietà del debitore, mediante procedura di vendita competitiva la cui base d'asta è stata individuata in forza della proposta irrevocabile di acquisto del valore di euro 148.000,00, depositata dalla Sig.ra è stato Parte_3 depositato atto di proroga fino al 31.12.2025 della validità della suddetta proposta irrevocabile di acquisto condizionata all'omologazione della domanda;
rilevato che la proposta prevede altresì l'apporto di risorse esterne per € 20.000,00 idonee ad incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda con conseguente ammissibilità della proposta di concordato minore ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCII;
vista la relazione del professionista nominato dall'OCC, corredata dalle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione di legge ai creditori e dalla documentazione attestante l'assolvimento degli oneri di trascrizione;
rilevato che dalla relazione sull'esito del voto del professionista nominato dall'OCC risulta che:
- non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori;
- nessun creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto
(art. 79, co. 1, II° periodo, CCII);
- i creditori non sono stati suddivisi in classi (art. 79, co. 1, III° periodo, CCII)
2 - tra i creditori non sono compresi: il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda (art. 79, co. 2, I° periodo CCII);
- tra i creditori non sono compresi soggetti in conflitto d'interessi (art. 79, co. 2, II° periodo CCII);
- il concordato minore è stato approvato da parte del 96,93 % e dunque dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- il piano risulta ammissibile e fattibile, condividendosi al riguardo le valutazioni svolte dall'OCC; ritenuto, pertanto, che il concordato minore possa essere omologato;
rammentato che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
rilevato infine che, quanto alle modalità di esecuzione, come previsto dall'art. 81 CCII:
- alle vendite e alle cessioni provvederà il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- ogni sei mesi, l'OCC riferirà al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizzerà lo svincolo delle somme e ordinerà la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'art. 78, comma
2, lettera b);
- i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) CCI;
- terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale;
rilevato infine che giudice delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, potrà provvedere con proprio decreto per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti;
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCI;
OMOLOGA il concordato minore presentato da Parte_1
DISPONE
3 che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che il professionista nominato dall'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale;
DISPONE nei sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione del concordato
DISPONE che la presente sentenza venga pubblicata per gg. 60 sul sito del Ministero di Giustizia a cura della
Cancelleria e che il professionista nominato dall'OCC la trasmetta a mezzo PEC a tutti i creditori e provveda alla relativa trascrizione sui beni immobili e mobili registrati;
DICHIARA chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti
Così deciso in Siena l'08/09/2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi
4