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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 557/2025 promossa da:
(c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CORONA JACOPO
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FOCACCI MASSINMILIANO
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata e con riferimento ai Capi menzionati con atto d'appello, premesse le opportune declaratorie e per le causali di cui in atti:
- atteso che con comparsa di costituzione in primo grado s'è detta soddisfatta del CP_2 pagamento ricevuto, dichiarare cessata la materia del contendere;
- spese del primo grado rifuse in forza del principio di soccombenza virtuale, da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario;
- respingere l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e, comunque, CP_2 infondato;
- respingere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da con atto CP_2
d'appello;
- spese del secondo grado rifuse, da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
In via principale: rigettare l'appello per i motivi di cui in comparsa di costituzione.
In accoglimento dell'appello incidentale: liquidare le spese legali del giudizio di primo grado in favore Cont di .
In tutti i casi: condannare al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_3
c.p.c..
Spese e competenze rifuse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la propone appello avverso Parte_1
La sentenza n. 120/2024 emessa dal GdP di Voghera, in data 13.07.24 e pubblicata in data 15.07.24.
Deduce: che con Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 262/2023 del 30.05.2023 - R.G.
407/23, il GdP di Voghera ingiungeva alla appellante di Parte_1 pagare a “la somma di € 2.720,10, oltre interessi ex D.Lgs Controparte_4
231/2002 dalla singola scadenza al saldo effettivo ed € 16,00 per spese di autentica, agli interessi successivi, e al rimborso delle spese;
che il titolo esecutivo veniva notificato unitamente all'atto di precetto per un importo di €
4.196,38 (oltre successivi interessi); che veniva proposto ricorso in opposizione a precetto ex artt. 316 e 615 c.p.c. assumendo:
l'ammontare eccessivo del credito precettato e la non debenza di specifiche voci, in particolare, IVA, costo 2° copia autentica e Tassa di Registro, per un totale non dovuto di € 567,72; Con
che la ricorrente si costituiva contestando le avverse pretese;
Con
che alla prima udienza le parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere in quanto la riteneva di rinunciare agli importi richiesti per iva e copia autentica, risultando nelle more avvenuto il pagamento della imposta di registro;
che la causa andava in decisione in punto spese;
che con la sentenza impugnata, al contrario, il giudice respingeva il ricorso compensando le spese, affermando che la tassa di registro era a carico della ricorrente;
che la sentenza non era condivisibile in quanto l'importo precettato era stato immediatamente contestato;
che si era prontamente versato comunque l'importo dovuto e non contestato, mentre, per quel che attiene alla tassa di registro, la impresa Parola aveva atteso, prima di procedere alla rifusione, di avere prova dell'avvenuto pagamento del registro;
Cont
che la già in sede di prima udienza, dinanzi al g.d.p. aveva ammesso che i costi di IVA e di copia pagina 2 di 8 autentica non fossero dovuti;
che alcuna contestazione era stata mai svolta con riferimento alla imposta di registro, per cui vi era violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
che, infatti, con riferimento alla imposta, la opponente si era limitata ad eccepire la insussistenza del diritto al rimborso, in assenza di prova dell'effettivo pagamento, trattandosi di domanda di regresso;
Con
che la aveva provveduto al pagamento di detta tassa solo in data 3.7.2023 e pertanto dopo la notifica del precetto e del ricorso in opposizione:
che con riferimento ai costi esposti in precetto per iva e seconda copia autentica, la rinuncia a richiedere gli importi era avvenuta solo dopo la opposizione ed in sede di comparsa di risposta;
che il giudice aveva errato la valutazione del materiale probatorio e vi era motivazione apparente in quanto nulla veniva dedotto sul punto;
che la compensazione delle spese disposta in sentenza violava il principio di soccombenza virtuale.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la società appellata contestando l'appello avversario e chiedendone la reiezione.
La società appellata, in via di appello incidentale, insta per la modifica della decisione in punto spese.
Deduce, in particolare che: Con la ha ottenuto decreto provvisoriamente esecutivo che l' non aveva opposto, Parte_1 pagando lo stesso, ad eccezione delle spese di copie autentiche, dell'IVA e della tassa di registro esposti nell'atto di precetto;
Cont che il legale di aveva richiesto in via stragiudiziale solo il pagamento della tassa di registro;
che ciò nonostante la Parola aveva depositato opposizione;
Con che in particolare, in data 15.06.2023, la , dopo il pagamento del capitale aveva chiesto a mezzo pec Cont alla debitrice il pagamento della tassa di registro, importo che aveva pagato il 13.06.2023, mentre gli altri importi non venivano richiesti in pagamento;
che controparte aveva agito per la somma di € 167,62, cioè l'importo dell'IVA e della copia autentica Cont che non erano più stati richiesti da , tanto che all'udienza del 07.11.2023 avanti il Giudice di
Pace le parti dichiaravano cessata la materia del contendere, salvo per le spese legali.
Quanto alla tassa di registro, rileva che l'art. 57 del relativo TU (nella versione vigente all'epoca dei fatti) in relazione ai decreti ingiuntivi, prevedeva una deroga al principio di solidarietà, per cui gli unici soggetti obbligati al pagamento dell'imposta erano coloro che avevano chiesto l'emissione del decreto, salva poi la possibilità di inserire tale esborso all'interno dell'atto di precetto.
Rileva inoltre che controparte afferma che le spese legali del giudizio di opposizione sono comunque dovute in quanto la lite penderebbe dal 29.06.2023, data di deposito del ricorso, in quanto solo in data pagina 3 di 8 03.07.2023 avrebbe avuto la ricevuta di pagamento della tassa di registro, mentre al contrario la pendenza della lite si è verificata con la notifica al legale in data 01.09.2023.
In via di appello incidentale insta per la liquidazione in suo favore delle spese legali del giudizio di Cont primo grado in favore di e per la condanna di al Parte_1 Controparte_3 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, alla prima udienza del 15.5.2025 veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies all'8.9.2025.
A tale udienza sostituita da note scritte, il giudice si riservava il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
I fatti oggetto del presente giudizio di appello sono pacifici e non contestati.
Si tratta esclusivamente di ricomporre l'esito della controversia fra le parti al fine di statuire in punto spese, posto che la decisione ruota, essenzialmente, su tale ambito, dandosi in ogni caso atto del fatto che la decisione del giudice del primo grado deve essere modificata, posto che non si tratta di reiezione del ricorso, ma di cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso si osserva. Con La , vantando un credito nei confronti della ditta per la emanazione in suo favore di CP_5 decreto ingiuntivo.
Il decreto viene emesso in data 5.6.2023; in esso il il GdP di Voghera ingiunge a
[...]
di pagare immediatamente a “la Parte_1 Controparte_4 somma di € 2.720,10, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla singola scadenza al saldo effettivo ed € 16,00 per spese di autentica, agli interessi successivi, nonché di rimborsare sia le spese di questo procedimento liquidate in complessivi 565,00 di cui € 92,00 per spese e € 473,00 per compensi oltre rimborso spese forf. 15%, IVA 22%, CPA 4%, sia eventuali spese successive all'emissione di questo decreto.”
I detti importi, riportati nel precetto datato e notificato unitamente al titolo esecutivo il 06.06.23, non risultano contestati;
Cont nel precetto la richiede, oltre agli importi del decreto, le seguenti ulteriori somme, che controparte contesta:
€: 11,80 per due copie autentiche (contestata solo la doppia), € 400 per tassa di registro, e € 161,82 per
IVA sulle spese legali.
La Parola provvede a bonificare quindi il minor importo di € 3.628,66. Con In data 15.6.2023 l'avv.to Focacci per , allega alla pec, inviata a e al suo legale, la tassa di Pt_1 registro, datata il 13.6.2025, invitando la al pagamento dell'importo. Pt_1 pagina 4 di 8 Con Il pagamento del rimborso risulta effettuato da a con bonifico del 5.7.2023. Pt_1
Cont In precedenza, il legale di ha invitato la , con pec dell'8.6.2023, al pagamento immeditato Pt_1 dell'intero importo precettato (doc. 3 parte ). Pt_1
Il ricorso in opposizione al precetto viene depositato il 29 giugno 2023; in esso la Impresa Parola contesta, come già rilevato, 1) di dover pagare l'IVA, 2) il costo sulla seconda autentica. 3) la insussistenza, in assenza di preventivo pagamento, del diritto a ripetere la imposta di registro.
Nella mail del 3.7.2023, inviata ad opposizione già depositata ma non ancora notificata, l'avv.to Cont Focacci per conto di ribadisce la richiesta di pagamento della tassa, (pagata, come visto, a giugno), ma nulla si dice sugli altri importi, con riferimento ai quali non viene chiesto il pagamento, ma non viene nemmeno rinunciata la pretesa in precedenza precettata.
Ciò premesso, tale essendo la documentazione in atti, si osserva. Cont Attese le tre contestazioni al precetto, come sopra riportate, la opposta , in sede di costituzione dinanzi al giudice di primo grado ha dato atto: di aver ottenuto il pagamento della somme richiesta in regresso di cui al punto 3); di non aver più richiesto e di non voler pretendere gli importi di € 161,82 per IVA e € 5,90 per copia autentica.
Alla luce delle osservazioni di parte convenuta opposta, doveva pronunciarsi cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la controversia connessa questioni dibattute dinanzi al giudice di pace.
Il giudice di primo grado, al contrario, si è pronunciato sul ricorso, e sulla sola questione connessa al registro, rigettando lo stesso.
Sotto tale profilo la sentenza va quindi riformata, posto che il giudice di primo grado doveva dare atto della cessazione della materia del contendere e non già respingere il ricorso.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, in riforma della sentenza appellata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte appellante principale e parte appellante incidentale entrambe chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore ed avendo parte appellante incidentale chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. pagina 5 di 8 soccombenza virtuale.
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass.
Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Ciò premesso, dato atto della documentazione prodotta come sopra riportata, si rileva.
Alla data del precetto, l'importo per capitale interessi e spese era dovuto, tanto che è stato pagato dalla
Parola senza contestazione alcuna.
La Parola, peraltro, ha versato un minor importo rispetto a quanto precettato;
non risulta, o quantomeno, non è stato prodotto documento alcuno, nel quale questa precisa a controparte le modalità di calcolo degli importi versati e la contestazione in ordine alle somme ulteriori.
Dal carteggio intercorso con gli avvocati si può presumere che vi fosse contestazione sulla tassa di registro perché chiesta in rivalsa pur in assenza di effettivo pagamento.
La riforma di cui al D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, applicabile a partire dai provvedimenti emanati dal 1.1.2025, ha eliminato ogni dubbio in proposito, posto che attualmente l'art. 57 TU registro prevede che il pagamento della tassa sia a carico del debitore ingiunto:
1.1. Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi”.
In precedenza, la norma prevedeva, la solidarietà delle parti, stabilendo che:
“Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 Pagina 28 hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.
Vigendo la solidarietà nel debito fiscale connesso alla imposta di registro, alla data dei fatti si doveva pagina 6 di 8 quindi fare applicazione della previsione di cui all'art. 1299 cc, per cui il debitore in solido ha regresso nei confronti dei condebitori dopo il pagamento. Con Il diritto di ottenere il pagamento della imposta è sorto in capo alla pertanto in data successiva al
13 giugno 2023, data della quietanza, successiva al precetto.
La quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del registro è stata inviata via pec alla;
questa Pt_1 pertanto, non poteva non conoscere, alla data del ricorso in opposizione, 29 giugno 2023, che la opposizione sul punto era infondata, posto che nelle more era insorto il diritto ad ottenere il rimborso.
Non solo, avendo la Parola versato le somme, a questo punto dovute, il 5 luglio 2023, la stessa ben poteva nel momento in cui ha notificato il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione udienza, 1.9.2023, precisare che la opposizione veniva limitata alle altre due questioni.
Sotto il profilo della soccombenza virtuale deve quindi darsi atto che il ricorso in opposizione era infondato relativamente alla opposizione connessa all'imposta di registro.
La opposizione era invece fondata sotto gli altri due profili;
quanto alla seconda copia autentica in quanto non vi è stata alcuna spesa relativa;
quanto all'iva sulle spese legali in quanto trattasi di spese fatturata e soggetto in grado di detrarre le stesse.
La Suprema Corte, infatti, ha sempre precisato che il principio in base al quale il soccombente deve al vincitore anche la somma dovuta da questi al proprio difensore a titolo di IVA, deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva, che di norma non sussiste in caso di soggetti aventi partita IVA e in grado, quindi di detrarre l'imposta (Cass. sez. 2, Sentenza n. 9904 del 27/04/2009). Con Quanto alla posizione di , sul punto, è ben vero che questa dopo aver ricevuto il pagamento della tassa di registro, e il pagamento di capitale ed interessi non ha più svolto richiesta alcuna e non ha azionato il precetto;
nulla ha però detto a controparte, seppur in assenza, come già rilevato, di alcuna contestazione scritta.
Riassumendo, pertanto, il ricorso della era infondato con riferimento al registro già alla Parte_1 data del deposito del ricorso medesimo, era fondato fino alla data della comparsa di controparte, nella quale questa ha precisato di rinunciare agli importi predetti.
La tassa di registro era pari a € 400,00; gli altri due importi, erano pri a € 161,82 e € 5,90.
Alla luce di detti importi, e dei tre motivi di ricorso deve ritenersi una maggiore soccombenza della
; pertanto, in riforma della sentenza, impugnata e in parziale accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale, si compensano in misura pari ai 2/3 metà le spese di giudizio e si pone il residuo terzo delle spese a carico della Impresa parola.
Quanto alle spese del presente giudizio, considerato che la sentenza viene riformata con cessazione della materia del contendere e modificata in punto spese in senso sfavorevole all'appellante principale, pagina 7 di 8 si dispone anche in tal caso una parziale compensazione delle spese, nei medesimi termini;
Cont quanto alla richiesta ex art. 96 c.p.c., chiesta da parte , la stessa va disattesa in quanto si è ritenuto che il ricorso in primo grado, al momento della proposizione, fosse fondato parzialmente e quanto al secondo grado in quanto la Parola ha interesse ad avere una decisione affermante la cessazione della materia anziché la reiezione.
Infine, essendosi statuito in punto riforma della decisione di primo grado, nulla va disposto ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Le spese si liquidano come da dispositivo tenuto conto degli importi sottesi e dei parametri medi con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza n. 120/2025 del 13.7.2024 emessa dal Giudice di Pace di Voghera;
in parziale accoglimento dell'appello principale, accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la parte appellante Controparte_3
a rimborsare alla parte un terzo delle spese di lite di
[...] Controparte_4 primo e di secondo grado, che si liquidano (detto terzo) in € 92,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. per il primo grado e in € 154,00 per compenso, oltre 15,00
% per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. per il secondo grado;
compensa fra le parti i residui due terzi.
Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Pavia, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 557/2025 promossa da:
(c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CORONA JACOPO
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FOCACCI MASSINMILIANO
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata e con riferimento ai Capi menzionati con atto d'appello, premesse le opportune declaratorie e per le causali di cui in atti:
- atteso che con comparsa di costituzione in primo grado s'è detta soddisfatta del CP_2 pagamento ricevuto, dichiarare cessata la materia del contendere;
- spese del primo grado rifuse in forza del principio di soccombenza virtuale, da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario;
- respingere l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e, comunque, CP_2 infondato;
- respingere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da con atto CP_2
d'appello;
- spese del secondo grado rifuse, da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
In via principale: rigettare l'appello per i motivi di cui in comparsa di costituzione.
In accoglimento dell'appello incidentale: liquidare le spese legali del giudizio di primo grado in favore Cont di .
In tutti i casi: condannare al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_3
c.p.c..
Spese e competenze rifuse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la propone appello avverso Parte_1
La sentenza n. 120/2024 emessa dal GdP di Voghera, in data 13.07.24 e pubblicata in data 15.07.24.
Deduce: che con Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 262/2023 del 30.05.2023 - R.G.
407/23, il GdP di Voghera ingiungeva alla appellante di Parte_1 pagare a “la somma di € 2.720,10, oltre interessi ex D.Lgs Controparte_4
231/2002 dalla singola scadenza al saldo effettivo ed € 16,00 per spese di autentica, agli interessi successivi, e al rimborso delle spese;
che il titolo esecutivo veniva notificato unitamente all'atto di precetto per un importo di €
4.196,38 (oltre successivi interessi); che veniva proposto ricorso in opposizione a precetto ex artt. 316 e 615 c.p.c. assumendo:
l'ammontare eccessivo del credito precettato e la non debenza di specifiche voci, in particolare, IVA, costo 2° copia autentica e Tassa di Registro, per un totale non dovuto di € 567,72; Con
che la ricorrente si costituiva contestando le avverse pretese;
Con
che alla prima udienza le parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere in quanto la riteneva di rinunciare agli importi richiesti per iva e copia autentica, risultando nelle more avvenuto il pagamento della imposta di registro;
che la causa andava in decisione in punto spese;
che con la sentenza impugnata, al contrario, il giudice respingeva il ricorso compensando le spese, affermando che la tassa di registro era a carico della ricorrente;
che la sentenza non era condivisibile in quanto l'importo precettato era stato immediatamente contestato;
che si era prontamente versato comunque l'importo dovuto e non contestato, mentre, per quel che attiene alla tassa di registro, la impresa Parola aveva atteso, prima di procedere alla rifusione, di avere prova dell'avvenuto pagamento del registro;
Cont
che la già in sede di prima udienza, dinanzi al g.d.p. aveva ammesso che i costi di IVA e di copia pagina 2 di 8 autentica non fossero dovuti;
che alcuna contestazione era stata mai svolta con riferimento alla imposta di registro, per cui vi era violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
che, infatti, con riferimento alla imposta, la opponente si era limitata ad eccepire la insussistenza del diritto al rimborso, in assenza di prova dell'effettivo pagamento, trattandosi di domanda di regresso;
Con
che la aveva provveduto al pagamento di detta tassa solo in data 3.7.2023 e pertanto dopo la notifica del precetto e del ricorso in opposizione:
che con riferimento ai costi esposti in precetto per iva e seconda copia autentica, la rinuncia a richiedere gli importi era avvenuta solo dopo la opposizione ed in sede di comparsa di risposta;
che il giudice aveva errato la valutazione del materiale probatorio e vi era motivazione apparente in quanto nulla veniva dedotto sul punto;
che la compensazione delle spese disposta in sentenza violava il principio di soccombenza virtuale.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la società appellata contestando l'appello avversario e chiedendone la reiezione.
La società appellata, in via di appello incidentale, insta per la modifica della decisione in punto spese.
Deduce, in particolare che: Con la ha ottenuto decreto provvisoriamente esecutivo che l' non aveva opposto, Parte_1 pagando lo stesso, ad eccezione delle spese di copie autentiche, dell'IVA e della tassa di registro esposti nell'atto di precetto;
Cont che il legale di aveva richiesto in via stragiudiziale solo il pagamento della tassa di registro;
che ciò nonostante la Parola aveva depositato opposizione;
Con che in particolare, in data 15.06.2023, la , dopo il pagamento del capitale aveva chiesto a mezzo pec Cont alla debitrice il pagamento della tassa di registro, importo che aveva pagato il 13.06.2023, mentre gli altri importi non venivano richiesti in pagamento;
che controparte aveva agito per la somma di € 167,62, cioè l'importo dell'IVA e della copia autentica Cont che non erano più stati richiesti da , tanto che all'udienza del 07.11.2023 avanti il Giudice di
Pace le parti dichiaravano cessata la materia del contendere, salvo per le spese legali.
Quanto alla tassa di registro, rileva che l'art. 57 del relativo TU (nella versione vigente all'epoca dei fatti) in relazione ai decreti ingiuntivi, prevedeva una deroga al principio di solidarietà, per cui gli unici soggetti obbligati al pagamento dell'imposta erano coloro che avevano chiesto l'emissione del decreto, salva poi la possibilità di inserire tale esborso all'interno dell'atto di precetto.
Rileva inoltre che controparte afferma che le spese legali del giudizio di opposizione sono comunque dovute in quanto la lite penderebbe dal 29.06.2023, data di deposito del ricorso, in quanto solo in data pagina 3 di 8 03.07.2023 avrebbe avuto la ricevuta di pagamento della tassa di registro, mentre al contrario la pendenza della lite si è verificata con la notifica al legale in data 01.09.2023.
In via di appello incidentale insta per la liquidazione in suo favore delle spese legali del giudizio di Cont primo grado in favore di e per la condanna di al Parte_1 Controparte_3 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, alla prima udienza del 15.5.2025 veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies all'8.9.2025.
A tale udienza sostituita da note scritte, il giudice si riservava il deposito della decisione nei 30 giorni.
***
I fatti oggetto del presente giudizio di appello sono pacifici e non contestati.
Si tratta esclusivamente di ricomporre l'esito della controversia fra le parti al fine di statuire in punto spese, posto che la decisione ruota, essenzialmente, su tale ambito, dandosi in ogni caso atto del fatto che la decisione del giudice del primo grado deve essere modificata, posto che non si tratta di reiezione del ricorso, ma di cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso si osserva. Con La , vantando un credito nei confronti della ditta per la emanazione in suo favore di CP_5 decreto ingiuntivo.
Il decreto viene emesso in data 5.6.2023; in esso il il GdP di Voghera ingiunge a
[...]
di pagare immediatamente a “la Parte_1 Controparte_4 somma di € 2.720,10, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla singola scadenza al saldo effettivo ed € 16,00 per spese di autentica, agli interessi successivi, nonché di rimborsare sia le spese di questo procedimento liquidate in complessivi 565,00 di cui € 92,00 per spese e € 473,00 per compensi oltre rimborso spese forf. 15%, IVA 22%, CPA 4%, sia eventuali spese successive all'emissione di questo decreto.”
I detti importi, riportati nel precetto datato e notificato unitamente al titolo esecutivo il 06.06.23, non risultano contestati;
Cont nel precetto la richiede, oltre agli importi del decreto, le seguenti ulteriori somme, che controparte contesta:
€: 11,80 per due copie autentiche (contestata solo la doppia), € 400 per tassa di registro, e € 161,82 per
IVA sulle spese legali.
La Parola provvede a bonificare quindi il minor importo di € 3.628,66. Con In data 15.6.2023 l'avv.to Focacci per , allega alla pec, inviata a e al suo legale, la tassa di Pt_1 registro, datata il 13.6.2025, invitando la al pagamento dell'importo. Pt_1 pagina 4 di 8 Con Il pagamento del rimborso risulta effettuato da a con bonifico del 5.7.2023. Pt_1
Cont In precedenza, il legale di ha invitato la , con pec dell'8.6.2023, al pagamento immeditato Pt_1 dell'intero importo precettato (doc. 3 parte ). Pt_1
Il ricorso in opposizione al precetto viene depositato il 29 giugno 2023; in esso la Impresa Parola contesta, come già rilevato, 1) di dover pagare l'IVA, 2) il costo sulla seconda autentica. 3) la insussistenza, in assenza di preventivo pagamento, del diritto a ripetere la imposta di registro.
Nella mail del 3.7.2023, inviata ad opposizione già depositata ma non ancora notificata, l'avv.to Cont Focacci per conto di ribadisce la richiesta di pagamento della tassa, (pagata, come visto, a giugno), ma nulla si dice sugli altri importi, con riferimento ai quali non viene chiesto il pagamento, ma non viene nemmeno rinunciata la pretesa in precedenza precettata.
Ciò premesso, tale essendo la documentazione in atti, si osserva. Cont Attese le tre contestazioni al precetto, come sopra riportate, la opposta , in sede di costituzione dinanzi al giudice di primo grado ha dato atto: di aver ottenuto il pagamento della somme richiesta in regresso di cui al punto 3); di non aver più richiesto e di non voler pretendere gli importi di € 161,82 per IVA e € 5,90 per copia autentica.
Alla luce delle osservazioni di parte convenuta opposta, doveva pronunciarsi cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la controversia connessa questioni dibattute dinanzi al giudice di pace.
Il giudice di primo grado, al contrario, si è pronunciato sul ricorso, e sulla sola questione connessa al registro, rigettando lo stesso.
Sotto tale profilo la sentenza va quindi riformata, posto che il giudice di primo grado doveva dare atto della cessazione della materia del contendere e non già respingere il ricorso.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza dichiarata, in riforma della sentenza appellata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo parte appellante principale e parte appellante incidentale entrambe chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore ed avendo parte appellante incidentale chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. pagina 5 di 8 soccombenza virtuale.
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass.
Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
Ciò premesso, dato atto della documentazione prodotta come sopra riportata, si rileva.
Alla data del precetto, l'importo per capitale interessi e spese era dovuto, tanto che è stato pagato dalla
Parola senza contestazione alcuna.
La Parola, peraltro, ha versato un minor importo rispetto a quanto precettato;
non risulta, o quantomeno, non è stato prodotto documento alcuno, nel quale questa precisa a controparte le modalità di calcolo degli importi versati e la contestazione in ordine alle somme ulteriori.
Dal carteggio intercorso con gli avvocati si può presumere che vi fosse contestazione sulla tassa di registro perché chiesta in rivalsa pur in assenza di effettivo pagamento.
La riforma di cui al D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, applicabile a partire dai provvedimenti emanati dal 1.1.2025, ha eliminato ogni dubbio in proposito, posto che attualmente l'art. 57 TU registro prevede che il pagamento della tassa sia a carico del debitore ingiunto:
1.1. Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi”.
In precedenza, la norma prevedeva, la solidarietà delle parti, stabilendo che:
“Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 Pagina 28 hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.
Vigendo la solidarietà nel debito fiscale connesso alla imposta di registro, alla data dei fatti si doveva pagina 6 di 8 quindi fare applicazione della previsione di cui all'art. 1299 cc, per cui il debitore in solido ha regresso nei confronti dei condebitori dopo il pagamento. Con Il diritto di ottenere il pagamento della imposta è sorto in capo alla pertanto in data successiva al
13 giugno 2023, data della quietanza, successiva al precetto.
La quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del registro è stata inviata via pec alla;
questa Pt_1 pertanto, non poteva non conoscere, alla data del ricorso in opposizione, 29 giugno 2023, che la opposizione sul punto era infondata, posto che nelle more era insorto il diritto ad ottenere il rimborso.
Non solo, avendo la Parola versato le somme, a questo punto dovute, il 5 luglio 2023, la stessa ben poteva nel momento in cui ha notificato il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione udienza, 1.9.2023, precisare che la opposizione veniva limitata alle altre due questioni.
Sotto il profilo della soccombenza virtuale deve quindi darsi atto che il ricorso in opposizione era infondato relativamente alla opposizione connessa all'imposta di registro.
La opposizione era invece fondata sotto gli altri due profili;
quanto alla seconda copia autentica in quanto non vi è stata alcuna spesa relativa;
quanto all'iva sulle spese legali in quanto trattasi di spese fatturata e soggetto in grado di detrarre le stesse.
La Suprema Corte, infatti, ha sempre precisato che il principio in base al quale il soccombente deve al vincitore anche la somma dovuta da questi al proprio difensore a titolo di IVA, deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva, che di norma non sussiste in caso di soggetti aventi partita IVA e in grado, quindi di detrarre l'imposta (Cass. sez. 2, Sentenza n. 9904 del 27/04/2009). Con Quanto alla posizione di , sul punto, è ben vero che questa dopo aver ricevuto il pagamento della tassa di registro, e il pagamento di capitale ed interessi non ha più svolto richiesta alcuna e non ha azionato il precetto;
nulla ha però detto a controparte, seppur in assenza, come già rilevato, di alcuna contestazione scritta.
Riassumendo, pertanto, il ricorso della era infondato con riferimento al registro già alla Parte_1 data del deposito del ricorso medesimo, era fondato fino alla data della comparsa di controparte, nella quale questa ha precisato di rinunciare agli importi predetti.
La tassa di registro era pari a € 400,00; gli altri due importi, erano pri a € 161,82 e € 5,90.
Alla luce di detti importi, e dei tre motivi di ricorso deve ritenersi una maggiore soccombenza della
; pertanto, in riforma della sentenza, impugnata e in parziale accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale, si compensano in misura pari ai 2/3 metà le spese di giudizio e si pone il residuo terzo delle spese a carico della Impresa parola.
Quanto alle spese del presente giudizio, considerato che la sentenza viene riformata con cessazione della materia del contendere e modificata in punto spese in senso sfavorevole all'appellante principale, pagina 7 di 8 si dispone anche in tal caso una parziale compensazione delle spese, nei medesimi termini;
Cont quanto alla richiesta ex art. 96 c.p.c., chiesta da parte , la stessa va disattesa in quanto si è ritenuto che il ricorso in primo grado, al momento della proposizione, fosse fondato parzialmente e quanto al secondo grado in quanto la Parola ha interesse ad avere una decisione affermante la cessazione della materia anziché la reiezione.
Infine, essendosi statuito in punto riforma della decisione di primo grado, nulla va disposto ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Le spese si liquidano come da dispositivo tenuto conto degli importi sottesi e dei parametri medi con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza n. 120/2025 del 13.7.2024 emessa dal Giudice di Pace di Voghera;
in parziale accoglimento dell'appello principale, accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la parte appellante Controparte_3
a rimborsare alla parte un terzo delle spese di lite di
[...] Controparte_4 primo e di secondo grado, che si liquidano (detto terzo) in € 92,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. per il primo grado e in € 154,00 per compenso, oltre 15,00
% per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a. per il secondo grado;
compensa fra le parti i residui due terzi.
Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Pavia, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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