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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2973/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 29120249006917426000, emessa dalla Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 50, comma 2,
DPR n. 602/73 in data 14/06/2024 contenente n. 4 cartelle esattoriali, tutte asseritamente notificate, relative a sanzioni catastali per l'anno d'imposta 2017 e contributi consortili per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017, per complessivi € 1.918,50.
Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito azionato.
L'agenzia delle entrate riscossione nella memoria di costituzione in giudizio rileva preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché le cartelle presupposte sono state ritualmente notificate e mai opposte,
Nel merito insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in atti verte sul fatto che la intimazione di pagamento opposto contiene diverse cartelle, che parte ricorrente sostiene non averle mai notificate, ragione per cui sosteneva che l'atto impugnato è illegittimo.
Parte resistente nella memoria di costituzione in giudizio produce copia delle notifiche delle cartelle presupposte e precisamente:
1. Cartella di pagamento n. 29120180014517763000 risulta ritualmente notificata il 27/02/2019 tramite consegna a mani proprie .
2. Cartella di pagamento 29120190004224969000 risulta ritualmente notificata il giorno 08/05/2019 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 cpc .
3. Cartella di pagamento n. 29120200014135823000 risulta ritualmente notificata il 20/06/2022 ai sensi dell'art. 140 cpc per ritiro all'ufficio postale.
4. Cartella di pagamento n. 29120220005186151000 ritualmente notificata in data 14/07/2022 tramite consegna a mani proprie.
5. Cartella di pagamento n. 29120190004224969000 risulta notificata il giorno 08/05/2019 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 cpc, mancando della prova con cui veniva compiuta con l'invio della raccomandata informativa.
Il ricorrente nella memoria integrativa, tra l'altro, prende atto della documentazione prodotta da parte resistente ma insiste perché venisse accolto il motivo in ordine alla cartella di pagamento n.
29120190004224969000.
Alla luce di quanto sopra accogli la intimazione di pagamento limitatamente a quest'ultima cartella atteso che non si è perfezionata per violazione dell'art.140 c.p.c.
In materia di notificazioni, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata prevista dall'art.140 c.p.c.- con la quale il messo dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dal citato articolo del codice di procedura- è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio stesso (tra le più recenti, Corte di cassazione, Sez. tributaria ord. N.21026/2009).
Nella fattispecie, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione e, quindi, della regolarità della notifica della cartella di pagamento, la stessa deve ritenersi inefficace e, come tale, va annullata.
Conferma nel resto l'impugnato atto.
Le spese, per la reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.
29120190004224969000, conferma nel resto. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
OR IN FI
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2973/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249006917426000 CONTRIBUTI CONS 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 29120249006917426000, emessa dalla Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 50, comma 2,
DPR n. 602/73 in data 14/06/2024 contenente n. 4 cartelle esattoriali, tutte asseritamente notificate, relative a sanzioni catastali per l'anno d'imposta 2017 e contributi consortili per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017, per complessivi € 1.918,50.
Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito azionato.
L'agenzia delle entrate riscossione nella memoria di costituzione in giudizio rileva preliminarmente la inammissibilità del ricorso perché le cartelle presupposte sono state ritualmente notificate e mai opposte,
Nel merito insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in atti verte sul fatto che la intimazione di pagamento opposto contiene diverse cartelle, che parte ricorrente sostiene non averle mai notificate, ragione per cui sosteneva che l'atto impugnato è illegittimo.
Parte resistente nella memoria di costituzione in giudizio produce copia delle notifiche delle cartelle presupposte e precisamente:
1. Cartella di pagamento n. 29120180014517763000 risulta ritualmente notificata il 27/02/2019 tramite consegna a mani proprie .
2. Cartella di pagamento 29120190004224969000 risulta ritualmente notificata il giorno 08/05/2019 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 cpc .
3. Cartella di pagamento n. 29120200014135823000 risulta ritualmente notificata il 20/06/2022 ai sensi dell'art. 140 cpc per ritiro all'ufficio postale.
4. Cartella di pagamento n. 29120220005186151000 ritualmente notificata in data 14/07/2022 tramite consegna a mani proprie.
5. Cartella di pagamento n. 29120190004224969000 risulta notificata il giorno 08/05/2019 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 cpc, mancando della prova con cui veniva compiuta con l'invio della raccomandata informativa.
Il ricorrente nella memoria integrativa, tra l'altro, prende atto della documentazione prodotta da parte resistente ma insiste perché venisse accolto il motivo in ordine alla cartella di pagamento n.
29120190004224969000.
Alla luce di quanto sopra accogli la intimazione di pagamento limitatamente a quest'ultima cartella atteso che non si è perfezionata per violazione dell'art.140 c.p.c.
In materia di notificazioni, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata prevista dall'art.140 c.p.c.- con la quale il messo dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dal citato articolo del codice di procedura- è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio stesso (tra le più recenti, Corte di cassazione, Sez. tributaria ord. N.21026/2009).
Nella fattispecie, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione e, quindi, della regolarità della notifica della cartella di pagamento, la stessa deve ritenersi inefficace e, come tale, va annullata.
Conferma nel resto l'impugnato atto.
Le spese, per la reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.
29120190004224969000, conferma nel resto. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
OR IN FI
Firmato digitalmente