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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4293/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500002190 TARI
contro
Publiservizi Srl - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 19362300001636 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sola Publiservizi S.r.l., concessionaria della riscossione del Comune di Caserta,
Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, officiata dall'Avvocato Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 55142500002190 del 2 settembre 2025 ricevuto a mezzo posta raccomandata in data 30 settembre 2025, relativo al veicolo targato EC988F per il mancato pagamento del tributo TARI di cui all'avviso di accertamento esecutivo - omessa denuncia n. 19362300001636, asseritamente notificata in data 19 gennaio 2024, per € 1.095,17 comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, oltre interessi legali, spese di spedizione e di notifica, oneri di riscossione e interessi su TEFA.
Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto da parte dell'Ente impositore e la conseguente decadenza dal potere impositivo, con la nullità dei successivi atti di riscossione esattoriale;
ha anche deplorato l'inutile decorso del termine di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.
Ha così rassegnato le seguenti conclusioni: preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, dichiarare l'omessa notifica dei propedeutici avvisi di accertamento, nonché l'intervenuta decadenza dell'Ente impositore dai termini per la notifica degli atti di accertamento presupposti di cui al preavviso di fermo e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti al preavviso di fermo impugnato;
per l'effetto, dichiarare che nulla è da lei dovuto per le causali di cui all'avviso di accertamento sottostante al preavviso di fermo impugnato e dichiararli entrambi nulli o annullarli, con il favorevole regolamento delle spese da distrarre al difensore antistatario.
Publiservizi si è costituita per resistere all'avverso ricorso producendo documentazione.
La controversia è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che solo la mancata dimostrazione della notificazione di un atto presupposto comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge che dà la possibilità al contribuente – ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'atto successivo e che consente - dunque - allo stesso di impugnare quest'ultimo, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, contestando, in questa sede, anche la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
Nel caso contrario, in cui sia stato partecipato l'atto presupposto, non sussiste la nullità a cascata e l'omessa tempestiva impugnazione preclude la possibilità di esaminare doglianze rispetto alle quali è stato consumato il termine.
Avendo la ricorrente eccepito una circostanza negativa, la controparte è tenuta a fornire la prova contraria, dimostrazione che, nel caso di specie, è stata ampiamente data con la documentazione che dimostra l'avvenuta notifica con il sistema della compiuta giacenza nella data del 19 gennaio 2024 dell'atto prodromico.
Così nell'indirizzo di Indirizzo_1 in Caserta cui si riferisce la pretesa tributaria.
Non sfugge all'Ufficio che la ricorrente ha accluso al suo ricorso un certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza che la riporta residente a Catania, tuttavia tale indicazione riguarda un tempo assai diverso da quello della notifica, ossia il 24 ottobre 2025 quando è stata chiesta la certificazione.
Inoltre è noto come la residenza anagrafica sia solo un elemento presuntivo e parte ricorrente, dopo il deposito delle
contro
-deduzioni, nulla ha obiettato rispetto ai documenti con esse prodotte dalla società concessionaria.
Stante la notifica dell'accertamento da ritenere quindi regolare non sussiste alcun vizio della serie procedimentale, alla luce dei documenti in atti rispetto ai quali alcuna tempestiva censura è stata mossa di talché l'odierna iniziativa non rispetta neppure il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Per l'effetto il ricorso va respinto ma la controvertibilità di alcuni profili suggerisce di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4293/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500002190 TARI
contro
Publiservizi Srl - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 19362300001636 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla sola Publiservizi S.r.l., concessionaria della riscossione del Comune di Caserta,
Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, officiata dall'Avvocato Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 55142500002190 del 2 settembre 2025 ricevuto a mezzo posta raccomandata in data 30 settembre 2025, relativo al veicolo targato EC988F per il mancato pagamento del tributo TARI di cui all'avviso di accertamento esecutivo - omessa denuncia n. 19362300001636, asseritamente notificata in data 19 gennaio 2024, per € 1.095,17 comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, oltre interessi legali, spese di spedizione e di notifica, oneri di riscossione e interessi su TEFA.
Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto da parte dell'Ente impositore e la conseguente decadenza dal potere impositivo, con la nullità dei successivi atti di riscossione esattoriale;
ha anche deplorato l'inutile decorso del termine di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161.
Ha così rassegnato le seguenti conclusioni: preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso impugnato, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, dichiarare l'omessa notifica dei propedeutici avvisi di accertamento, nonché l'intervenuta decadenza dell'Ente impositore dai termini per la notifica degli atti di accertamento presupposti di cui al preavviso di fermo e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti al preavviso di fermo impugnato;
per l'effetto, dichiarare che nulla è da lei dovuto per le causali di cui all'avviso di accertamento sottostante al preavviso di fermo impugnato e dichiararli entrambi nulli o annullarli, con il favorevole regolamento delle spese da distrarre al difensore antistatario.
Publiservizi si è costituita per resistere all'avverso ricorso producendo documentazione.
La controversia è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che solo la mancata dimostrazione della notificazione di un atto presupposto comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge che dà la possibilità al contribuente – ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'atto successivo e che consente - dunque - allo stesso di impugnare quest'ultimo, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, contestando, in questa sede, anche la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
Nel caso contrario, in cui sia stato partecipato l'atto presupposto, non sussiste la nullità a cascata e l'omessa tempestiva impugnazione preclude la possibilità di esaminare doglianze rispetto alle quali è stato consumato il termine.
Avendo la ricorrente eccepito una circostanza negativa, la controparte è tenuta a fornire la prova contraria, dimostrazione che, nel caso di specie, è stata ampiamente data con la documentazione che dimostra l'avvenuta notifica con il sistema della compiuta giacenza nella data del 19 gennaio 2024 dell'atto prodromico.
Così nell'indirizzo di Indirizzo_1 in Caserta cui si riferisce la pretesa tributaria.
Non sfugge all'Ufficio che la ricorrente ha accluso al suo ricorso un certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza che la riporta residente a Catania, tuttavia tale indicazione riguarda un tempo assai diverso da quello della notifica, ossia il 24 ottobre 2025 quando è stata chiesta la certificazione.
Inoltre è noto come la residenza anagrafica sia solo un elemento presuntivo e parte ricorrente, dopo il deposito delle
contro
-deduzioni, nulla ha obiettato rispetto ai documenti con esse prodotte dalla società concessionaria.
Stante la notifica dell'accertamento da ritenere quindi regolare non sussiste alcun vizio della serie procedimentale, alla luce dei documenti in atti rispetto ai quali alcuna tempestiva censura è stata mossa di talché l'odierna iniziativa non rispetta neppure il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Per l'effetto il ricorso va respinto ma la controvertibilità di alcuni profili suggerisce di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio