Articolo 60 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 59Articolo 61
Versione
30 giugno 1874
Art. 60.

Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di causidico, procuratore capo o patrocinatore, in virtu' delle leggi preesistenti, e sieno almeno licenziati in legge, hanno diritto di essere inscritti nell'albo degli avvocati e di assumerne il titolo, senza obbligo di sottostare all'esame ed alle altre condizioni stabilite dalla pregante legge, purche' non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'articolo 28.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874