CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6108 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. FU Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1339/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2545/2023 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 3.10.2023, riservato alla decisione collegiale, ex art. 350 bis, co. 2 c.p.c., con ordinanza del
19.11.2025 con OGGETTO: interessi moratori su fornitura di presidi ortopedici.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano Parte_1 alla via Statuto n. 10 (p.iva: ), rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 calce all'atto di appello, dall'avv. Franceso Alagna (c.f.: ), C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cuma n. 28
(c.f.: ). P.IVA_1
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: , in persona del Direttore Parte_2 P.IVA_2
Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese,
(c.f.: ) in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo e C.F._2 delibera di conferimento incarico, elettivamente domiciliato con lo stesso presso 2 l' in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66. Controparte_1
Appellato
e CP_2 Controparte_3
Appellato non costituito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1269/2019 emesso in data 9.9.2019 il Tribunale di Torre Parte Annunziata ha ingiunto all' odierna appellata di pagare in favore della società appellante la somma di € 117.702,60, per i crediti ceduti dalla OR e ER
DO IC & Figli di FU IC per la fabbricazione e fornitura di prodotti ortopedici. Parte Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ha convenuto in giudizio la eccependo il pagamento, in parte alla cedente ed in parte Parte_1 alla cessionaria, dei crediti oggetto di ingiunzione, nonché la mancata prova della notifica della cessione;
ha chiesto al tribunale adito di dichiarare nulla e infondata la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo.
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale, rilevato il pagamento della maggior parte delle prestazioni attestate da fatture, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la Parte a pagare alla l'importo di € 26.869,42, per le prestazioni di cui alle Parte_4 fatture dalla n. 141 del 2019 alla n. 187 del 2019 per un totale di € 15.704,79 ( che erano sono state pagate alla cedente , per le fatture n. 259, 260, Controparte_4
261, 263 e 265 del 21 maggio 2018 per un totale di € 5.250,33 (che erano state pagate alla cedente ortopedia e corsetteria), per le fatture n. 269, 270, 271 , 272, 273, 275, 278
e 280 del 10.7.2018 per un totale di € 5.914,30.
Il tribunale ha ritenuto non dovuti i richiesti interessi di mora al tasso commerciale ex d. lgs. 231/2002, non essendo la relativa disciplina applicabile al caso di specie.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Ha deciso il tribunale che il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trova la sua regolamentazione nel DM 332/99 e nella delibera della Regione Campania n 315 del 1.2.2000, che prevedono una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del servizio sanitario nazionale costituita dalle seguenti 3 fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell'asl del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria da effettuarsi;
2) preventivo;
3) Part autorizzazione da parte dell' 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate. Il tribunale ha assimilato la fornitura di protesi a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate, che si svolge attraverso la prescrizione da parte dei Part medici della e la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate. Ha concluso che anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale ma normativa e che in tali rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile in difetto di una transazione commerciale.
3. Avverso questa decisione ha spiegato appello la con un unico, Parte_1 articolato motivo.
Preliminarmente ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35092 del
14/12/2023, le quali hanno stabilito che il rapporto intercorrente tra la struttura privata ed il SSN è imperniato intorno a tre caratteristiche: l'autorizzazione alla realizzazione del bene o alla fornitura del servizio, l'accreditamento istituzionale che è riconducibile ad un provvedimento concessorio del servizio pubblico, gli accordi contrattuali che devono avere ad oggetto le specifiche prestazioni che la struttura privata svolgerà per il
Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori dello stesso ed, infine, la determinazione del credito che maturerà in favore della struttura privata.
Fatta questo richiamo, ha dedotto che la società OR IC è iscritta all'albo delle imprese ed opera in regime di concorrenza. Dunque, nella prospettiva delineata dall'appellante sulla scorta della citata pronuncia delle Sezioni Unite, il rapporto tra Parte struttura privata accreditata e ha le caratteristiche “di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi”.
Insiste l'appellante nell'asserire che tra i soggetti vi sia stato un contratto validamente concluso e produttivo di ogni effetto;
in particolare, nel rilievo che ci troviamo di 4 fronte ad un contratto a favore di terzo, a formazione progressiva, che si realizza ogni volta che la stipula del contratto avviene attraverso una serie, spesso complessa e articolata, di trattative e negoziati.
Di tipo contrattuale sarebbe, secondo la sua prospettazione, il meccanismo di fornitura della prestazione in oggetto ai sensi del DM 332/99. Espone l'appellante che ogni singolo paziente per ottenere l'ausilio di cui ha bisogno, esibisce una richiesta di visita specialistica a firma del proprio medico di base;
la visita dovrà essere effettuata da un medico competente per la menomazione e la disabilità riscontrate (c.d. medico Parte prescrittore). Successivamente, quest'ultimo, a tal uopo individuato dalla effettua la visita e, se del caso, prescrive l'ausilio compilando uno specifico modulo. Sulla base della prescrizione, il paziente sceglie liberamente un'impresa tra quelle inserite nell'Elenco Regionale, che stilerà un preventivo dettagliato. L'U.O. di riabilitazione, territorialmente competente in relazione alla residenza dell'assistito, previa verifica della conformità del preventivo, autorizza, in caso di esito positivo, la fornitura Parte dell'ausilio; solo dopo tale controllo positivo la effettua il pagamento del corrispettivo. Quando il centro emette la singola fattura per la prestazione fornita allega tutta la documentazione a supporto, compilando un ulteriore apposito modulo. Pertanto, al documento contabile viene allegato il nome del paziente che ha usufruito del presidio, Part la prescrizione (del medico prescrittore , il preventivo, l'autorizzazione del distretto e l'avvenuto collaudo.
Secondo l'appellante la pubblica amministrazione non presta il proprio consenso attraverso un singolo soggetto, ma attraverso una molteplicità di soggetti a vario titolo autorizzati a farlo (medico di base – medico prescrittore – responsabile UO Part riabilitazione). Il rapporto dell'impresa privata con la quindi, è regolato da una fonte negoziale, un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, con il quale le parti stabiliscono diritti ed obblighi reciproci e la prestazione viene resa a favore di un terzo che sceglie liberamente a chi rivolgersi (tra i vari soggetti accreditati) per ottenere quel determinato bene o servizio.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Su questa prospettazione l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento degli interessi. Parte 3.1. Instaurato il contraddittorio si è costituita la appellata, che ha incentrato la sua difesa sul fatto che per la fornitura di protesi ortopediche a favore di utenti residenti nel 5 territorio di Napoli non sussiste un rapporto contrattuale tra la e le Controparte_5 imprese fornitrici, dunque il rapporto con i centri erogatori non è inquadrabile come transazione commerciale e non si applicano gli interessi richiesti al tasso di cui agli artt.
4 e 5 del Dlvo 231/02.
3.2. Fissata la comparizione, all'udienza dell'11.9.2024, trattata in modalità scritta, il giudice istruttore ha rinviato al 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
Quindi, con ordinanza emessa il 19.11.2025 ha riservato il giudizio alla decisione del
Collegio, che nella camera di consiglio in pari data ha deliberato di emettere la presente sentenza.
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
§§§
4. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
4.1. In primis è da segnalare che, già da tempo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, afferma la debenza degli interessi se le prestazioni sanitarie sono erogate da strutture accreditate nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
di contro, per le forniture dei medicinali anticipate dalle farmacie ne esclude l'esigibilità.
Il giudice di legittimità ripetutamente ha deciso che “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo
Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (così
Cass Cass. sez. 3, sent. n. 20391 dell'11 ottobre 2016).
Il criterio discretivo tra le due ipotesi è stato individuato nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Anche in recentissima pronuncia, si è ribadito che “la fonte negoziale del rapporto è quindi la condicio sine qua non per la applicabilità degli interessi commerciali al ritardo nel pagamento, dovuto in virtù di un rapporto obbligatorio tra le parti che possa definirsi transazione commerciale” (Cass. 2870/2025). 6 Ed è su questo discrimine che va verificata sia la fattispecie concreta sia le doglianze che in appello si muovono alla ricostruzione operata dal tribunale di Torre Annunziata.
4.2. Orbene, venendo all'esame del motivo di appello, non appare corretta la descrizione fatta dall'appellante secondo cui vi sarebbe nella sequenza procedimentale lo svolgersi del cd. regime delle tre A, invocato secondo questa Corte in modo inappropriato.
Infatti, a differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi non ha la sua fonte in un contratto, ma trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del
27.08.1999.
L'art. 4 rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura Parte amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico da parte della Asl competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte Parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Parimenti, in caso analogo esaminato dalla Suprema Corte, si è osservato che “la sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 non è quella che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A (autorizzazione- accreditamento-accordo), perché, anche a non voler rilevare che i fornitori non sono propriamente accreditati, ma soltanto iscritti in un albo (per l'erogazione dei dispositivi su misura), manca in ogni caso la terza A, vale a dire l'accordo manifestato dai soggetti legittimati a disporre del diritto e a rappresentare la volontà della , nonché la Pt_2 forma scritta richiesta ad substantiam, essenziale per i contratti con la Pubblica
Amministrazione, che non si possono stipulare per comportamento concludente (Cass.
n. 12316/2015)”.
La pronuncia richiamata introduce un elemento essenziale: nella sequenza procedimentale delle forniture ortopediche non può ravvisarsi la stipula di un contratto,
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
anche perché manca la manifestazione di una volontà negoziale, dal momento che Parte l'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è, come rileva la appellata, una autorizzazione tecnica rilasciata dal responsabile dell'unità operativa di riabilitazione presso il Distretto Sanitario di residenza del paziente e non dal legale rappresentante 7 della (cf sul punto pagina 16 e pagina 19 della comparsa). Pt_2
Contrariamente alla tesi sostenuta dall'appellante che nella scansione degli adempimenti procedurali – prescrizione della visita specialistica, prescrizione dell'ausilio, scelta dell'impresa fornitrice, approvazione da parte dell'asl, fornitura e pagamento – si realizzi un contratto a favore del terzo, in casi siffatti (come detto in giudizi simili dalla
Corte adita - sent. n. 969/2025 pubblicata il 27.2.2025, Sezione V civile - e dal giudice di legittimità) vi è “una sequenza procedimentale regolata direttamente dalla fonte normativa (secondaria). Lo scambio di corrispondenza tra le parti (invio del preventivo
e autorizzazione alla fornitura), quando avviene, poiché […] l'autorizzazione può anche essere tacita, è meramente attuativo di detta disciplina e comunque non esaurisce la sequenza procedimentale e non la perfeziona, perché è necessario che intervengano la consegna, il rilascio di ricevuta da parte dell'assistito e il collaudo, affinché sorga il diritto al pagamento. Ciò rende evidente che ci troviamo di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, in virtù della quale si costituisce un rapporto obbligatorio tra le parti;
il rapporto si costituisce non in ragione della manifestazione di volontà, ma in quanto le parti compiono tutti gli atti della sequenza procedimentale, ai quali la normativa (secondaria) riconnette l'effetto di far sorgere la obbligazione. Si tratta quindi della ipotesi residuale prevista dall'art. 1173 c.c., e cioè del rapporto obbligatorio che sorge non in virtù di contratto ma «per ogni altro atto o fatto idoneo a produrle [le obbligazioni n.d.r.] in conformità all'ordinamento giuridico»” (così Cass.
2870/2025, pubblicata il 30.9.2025, a conferma di App. Napoli, sent. n. 2332/2023 depositata il 22/05/2023).
D'altro canto, l'appellante non ha offerto nessun elemento in fatto idoneo a scalfire il ragionamento fatto dal giudice di prime cure circa l'inesistenza di uno scambio negoziale.
Tantomeno si può rinvenire il contratto nel “modulo”, che l'appellante menziona come documento allegato alla fattura che, in allegato al documento contabile, riepiloga il nome del paziente che ha usufruito del presidio, la prescrizione (del medico prescrittore Part
, il preventivo, l'autorizzazione del distretto e l'avvenuto collaudo.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Si tratta della registrazione della sequenza fin qui già descritta, della quale si è già detto perché non costituisce un contratto.
Nè può ritenersi, come sembra prospettare l'appellante, che l'autorizzazione del medico Part della equivalga ad una manifestazione di volontà contrattuale dell'Ente, che, pur 8 esplicitata “a distanza”, va ad incontrarsi e combinarsi con l'offerta contrattuale del fornitore in tal modo generando un contratto, secondo lo schema dettato dall'art. 1326
c.c.. Part Nessun potere di impegnare contrattualmente la sussiste né in capo al medico che prescrive – che dà un mero parere scientifico sulla patologia sofferta e sull'indicazione terapeutica – né in capo al medico che autorizza, che esprime un doppio parere tecnico, di conformità della protesi fornita alla prescrizione effettuata dallo specialista e di congruità del prezzo rispetto al tariffario regionale.
Rimane ferma la differenza con le farmacie (su cui amplius Cass. 2870/25 cit.),
l'assimilazione con le quali non è – nemmeno nella decisione impugnata – un argomento dirimente;
ma la vera quaestio facti che conduce al rigetto dell'appello è che Parte nel caso di ausili ortopedici la fonte del rapporto di fornitura tra la e l'azienda privata fornitrice è la legge, l'erogazione dei dispositivi ortopedici è sottratta alla negoziazione privata, trovando la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999, che fissa anche prezzi e tariffe.
Sì, perchè ad escludere la natura di transazione commerciale della fornitura milita ulteriormente la previsione (art. 9 del D.M. 332/1999) che demanda alla legislazione regionale la fissazione del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori.
Correttamente il tribunale ha escluso che manchi nel caso di specie proprio il presupposto oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, rappresentato da un accordo commerciale tra le parti.
4.3. L'appello deve pertanto essere respinto.
4.4. Si dà conclusivamente atto che non si fa luogo a rinotifica verso la e CP_2
trattandosi di attività superflua Controparte_3 rispetto alla rilevata infondatezza del gravame (in termini Cass. Sez. VI, ord. n.
25133/2018).
§§§
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
5. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna della Parte_1
Parte al pagamento in favore dell' appellata delle spese di lite, nella misura liquidata
[...] in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, nonché dell'attività 9 processuale svolta, con esclusione dunque degli onorari per l'istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di n. 2545/2023 del Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, pubblicata il 3.10.2023 in contraddittorio con la , così CP_6 provvede:
--Respinge l'appello;
--Condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Parte_5
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
4.250,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. FU Dacomo
R.G. n. 1339/2024 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. FU Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1339/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2545/2023 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 3.10.2023, riservato alla decisione collegiale, ex art. 350 bis, co. 2 c.p.c., con ordinanza del
19.11.2025 con OGGETTO: interessi moratori su fornitura di presidi ortopedici.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano Parte_1 alla via Statuto n. 10 (p.iva: ), rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 calce all'atto di appello, dall'avv. Franceso Alagna (c.f.: ), C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cuma n. 28
(c.f.: ). P.IVA_1
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: , in persona del Direttore Parte_2 P.IVA_2
Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese,
(c.f.: ) in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo e C.F._2 delibera di conferimento incarico, elettivamente domiciliato con lo stesso presso 2 l' in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66. Controparte_1
Appellato
e CP_2 Controparte_3
Appellato non costituito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1269/2019 emesso in data 9.9.2019 il Tribunale di Torre Parte Annunziata ha ingiunto all' odierna appellata di pagare in favore della società appellante la somma di € 117.702,60, per i crediti ceduti dalla OR e ER
DO IC & Figli di FU IC per la fabbricazione e fornitura di prodotti ortopedici. Parte Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ha convenuto in giudizio la eccependo il pagamento, in parte alla cedente ed in parte Parte_1 alla cessionaria, dei crediti oggetto di ingiunzione, nonché la mancata prova della notifica della cessione;
ha chiesto al tribunale adito di dichiarare nulla e infondata la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo.
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale, rilevato il pagamento della maggior parte delle prestazioni attestate da fatture, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la Parte a pagare alla l'importo di € 26.869,42, per le prestazioni di cui alle Parte_4 fatture dalla n. 141 del 2019 alla n. 187 del 2019 per un totale di € 15.704,79 ( che erano sono state pagate alla cedente , per le fatture n. 259, 260, Controparte_4
261, 263 e 265 del 21 maggio 2018 per un totale di € 5.250,33 (che erano state pagate alla cedente ortopedia e corsetteria), per le fatture n. 269, 270, 271 , 272, 273, 275, 278
e 280 del 10.7.2018 per un totale di € 5.914,30.
Il tribunale ha ritenuto non dovuti i richiesti interessi di mora al tasso commerciale ex d. lgs. 231/2002, non essendo la relativa disciplina applicabile al caso di specie.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Ha deciso il tribunale che il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trova la sua regolamentazione nel DM 332/99 e nella delibera della Regione Campania n 315 del 1.2.2000, che prevedono una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del servizio sanitario nazionale costituita dalle seguenti 3 fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell'asl del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria da effettuarsi;
2) preventivo;
3) Part autorizzazione da parte dell' 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate. Il tribunale ha assimilato la fornitura di protesi a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate, che si svolge attraverso la prescrizione da parte dei Part medici della e la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate. Ha concluso che anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale ma normativa e che in tali rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile in difetto di una transazione commerciale.
3. Avverso questa decisione ha spiegato appello la con un unico, Parte_1 articolato motivo.
Preliminarmente ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35092 del
14/12/2023, le quali hanno stabilito che il rapporto intercorrente tra la struttura privata ed il SSN è imperniato intorno a tre caratteristiche: l'autorizzazione alla realizzazione del bene o alla fornitura del servizio, l'accreditamento istituzionale che è riconducibile ad un provvedimento concessorio del servizio pubblico, gli accordi contrattuali che devono avere ad oggetto le specifiche prestazioni che la struttura privata svolgerà per il
Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori dello stesso ed, infine, la determinazione del credito che maturerà in favore della struttura privata.
Fatta questo richiamo, ha dedotto che la società OR IC è iscritta all'albo delle imprese ed opera in regime di concorrenza. Dunque, nella prospettiva delineata dall'appellante sulla scorta della citata pronuncia delle Sezioni Unite, il rapporto tra Parte struttura privata accreditata e ha le caratteristiche “di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi”.
Insiste l'appellante nell'asserire che tra i soggetti vi sia stato un contratto validamente concluso e produttivo di ogni effetto;
in particolare, nel rilievo che ci troviamo di 4 fronte ad un contratto a favore di terzo, a formazione progressiva, che si realizza ogni volta che la stipula del contratto avviene attraverso una serie, spesso complessa e articolata, di trattative e negoziati.
Di tipo contrattuale sarebbe, secondo la sua prospettazione, il meccanismo di fornitura della prestazione in oggetto ai sensi del DM 332/99. Espone l'appellante che ogni singolo paziente per ottenere l'ausilio di cui ha bisogno, esibisce una richiesta di visita specialistica a firma del proprio medico di base;
la visita dovrà essere effettuata da un medico competente per la menomazione e la disabilità riscontrate (c.d. medico Parte prescrittore). Successivamente, quest'ultimo, a tal uopo individuato dalla effettua la visita e, se del caso, prescrive l'ausilio compilando uno specifico modulo. Sulla base della prescrizione, il paziente sceglie liberamente un'impresa tra quelle inserite nell'Elenco Regionale, che stilerà un preventivo dettagliato. L'U.O. di riabilitazione, territorialmente competente in relazione alla residenza dell'assistito, previa verifica della conformità del preventivo, autorizza, in caso di esito positivo, la fornitura Parte dell'ausilio; solo dopo tale controllo positivo la effettua il pagamento del corrispettivo. Quando il centro emette la singola fattura per la prestazione fornita allega tutta la documentazione a supporto, compilando un ulteriore apposito modulo. Pertanto, al documento contabile viene allegato il nome del paziente che ha usufruito del presidio, Part la prescrizione (del medico prescrittore , il preventivo, l'autorizzazione del distretto e l'avvenuto collaudo.
Secondo l'appellante la pubblica amministrazione non presta il proprio consenso attraverso un singolo soggetto, ma attraverso una molteplicità di soggetti a vario titolo autorizzati a farlo (medico di base – medico prescrittore – responsabile UO Part riabilitazione). Il rapporto dell'impresa privata con la quindi, è regolato da una fonte negoziale, un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, con il quale le parti stabiliscono diritti ed obblighi reciproci e la prestazione viene resa a favore di un terzo che sceglie liberamente a chi rivolgersi (tra i vari soggetti accreditati) per ottenere quel determinato bene o servizio.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Su questa prospettazione l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento degli interessi. Parte 3.1. Instaurato il contraddittorio si è costituita la appellata, che ha incentrato la sua difesa sul fatto che per la fornitura di protesi ortopediche a favore di utenti residenti nel 5 territorio di Napoli non sussiste un rapporto contrattuale tra la e le Controparte_5 imprese fornitrici, dunque il rapporto con i centri erogatori non è inquadrabile come transazione commerciale e non si applicano gli interessi richiesti al tasso di cui agli artt.
4 e 5 del Dlvo 231/02.
3.2. Fissata la comparizione, all'udienza dell'11.9.2024, trattata in modalità scritta, il giudice istruttore ha rinviato al 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
Quindi, con ordinanza emessa il 19.11.2025 ha riservato il giudizio alla decisione del
Collegio, che nella camera di consiglio in pari data ha deliberato di emettere la presente sentenza.
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
§§§
4. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
4.1. In primis è da segnalare che, già da tempo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, afferma la debenza degli interessi se le prestazioni sanitarie sono erogate da strutture accreditate nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
di contro, per le forniture dei medicinali anticipate dalle farmacie ne esclude l'esigibilità.
Il giudice di legittimità ripetutamente ha deciso che “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo
Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (così
Cass Cass. sez. 3, sent. n. 20391 dell'11 ottobre 2016).
Il criterio discretivo tra le due ipotesi è stato individuato nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Anche in recentissima pronuncia, si è ribadito che “la fonte negoziale del rapporto è quindi la condicio sine qua non per la applicabilità degli interessi commerciali al ritardo nel pagamento, dovuto in virtù di un rapporto obbligatorio tra le parti che possa definirsi transazione commerciale” (Cass. 2870/2025). 6 Ed è su questo discrimine che va verificata sia la fattispecie concreta sia le doglianze che in appello si muovono alla ricostruzione operata dal tribunale di Torre Annunziata.
4.2. Orbene, venendo all'esame del motivo di appello, non appare corretta la descrizione fatta dall'appellante secondo cui vi sarebbe nella sequenza procedimentale lo svolgersi del cd. regime delle tre A, invocato secondo questa Corte in modo inappropriato.
Infatti, a differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi non ha la sua fonte in un contratto, ma trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del
27.08.1999.
L'art. 4 rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura Parte amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico da parte della Asl competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte Parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Parimenti, in caso analogo esaminato dalla Suprema Corte, si è osservato che “la sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 non è quella che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A (autorizzazione- accreditamento-accordo), perché, anche a non voler rilevare che i fornitori non sono propriamente accreditati, ma soltanto iscritti in un albo (per l'erogazione dei dispositivi su misura), manca in ogni caso la terza A, vale a dire l'accordo manifestato dai soggetti legittimati a disporre del diritto e a rappresentare la volontà della , nonché la Pt_2 forma scritta richiesta ad substantiam, essenziale per i contratti con la Pubblica
Amministrazione, che non si possono stipulare per comportamento concludente (Cass.
n. 12316/2015)”.
La pronuncia richiamata introduce un elemento essenziale: nella sequenza procedimentale delle forniture ortopediche non può ravvisarsi la stipula di un contratto,
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
anche perché manca la manifestazione di una volontà negoziale, dal momento che Parte l'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è, come rileva la appellata, una autorizzazione tecnica rilasciata dal responsabile dell'unità operativa di riabilitazione presso il Distretto Sanitario di residenza del paziente e non dal legale rappresentante 7 della (cf sul punto pagina 16 e pagina 19 della comparsa). Pt_2
Contrariamente alla tesi sostenuta dall'appellante che nella scansione degli adempimenti procedurali – prescrizione della visita specialistica, prescrizione dell'ausilio, scelta dell'impresa fornitrice, approvazione da parte dell'asl, fornitura e pagamento – si realizzi un contratto a favore del terzo, in casi siffatti (come detto in giudizi simili dalla
Corte adita - sent. n. 969/2025 pubblicata il 27.2.2025, Sezione V civile - e dal giudice di legittimità) vi è “una sequenza procedimentale regolata direttamente dalla fonte normativa (secondaria). Lo scambio di corrispondenza tra le parti (invio del preventivo
e autorizzazione alla fornitura), quando avviene, poiché […] l'autorizzazione può anche essere tacita, è meramente attuativo di detta disciplina e comunque non esaurisce la sequenza procedimentale e non la perfeziona, perché è necessario che intervengano la consegna, il rilascio di ricevuta da parte dell'assistito e il collaudo, affinché sorga il diritto al pagamento. Ciò rende evidente che ci troviamo di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, in virtù della quale si costituisce un rapporto obbligatorio tra le parti;
il rapporto si costituisce non in ragione della manifestazione di volontà, ma in quanto le parti compiono tutti gli atti della sequenza procedimentale, ai quali la normativa (secondaria) riconnette l'effetto di far sorgere la obbligazione. Si tratta quindi della ipotesi residuale prevista dall'art. 1173 c.c., e cioè del rapporto obbligatorio che sorge non in virtù di contratto ma «per ogni altro atto o fatto idoneo a produrle [le obbligazioni n.d.r.] in conformità all'ordinamento giuridico»” (così Cass.
2870/2025, pubblicata il 30.9.2025, a conferma di App. Napoli, sent. n. 2332/2023 depositata il 22/05/2023).
D'altro canto, l'appellante non ha offerto nessun elemento in fatto idoneo a scalfire il ragionamento fatto dal giudice di prime cure circa l'inesistenza di uno scambio negoziale.
Tantomeno si può rinvenire il contratto nel “modulo”, che l'appellante menziona come documento allegato alla fattura che, in allegato al documento contabile, riepiloga il nome del paziente che ha usufruito del presidio, la prescrizione (del medico prescrittore Part
, il preventivo, l'autorizzazione del distretto e l'avvenuto collaudo.
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Si tratta della registrazione della sequenza fin qui già descritta, della quale si è già detto perché non costituisce un contratto.
Nè può ritenersi, come sembra prospettare l'appellante, che l'autorizzazione del medico Part della equivalga ad una manifestazione di volontà contrattuale dell'Ente, che, pur 8 esplicitata “a distanza”, va ad incontrarsi e combinarsi con l'offerta contrattuale del fornitore in tal modo generando un contratto, secondo lo schema dettato dall'art. 1326
c.c.. Part Nessun potere di impegnare contrattualmente la sussiste né in capo al medico che prescrive – che dà un mero parere scientifico sulla patologia sofferta e sull'indicazione terapeutica – né in capo al medico che autorizza, che esprime un doppio parere tecnico, di conformità della protesi fornita alla prescrizione effettuata dallo specialista e di congruità del prezzo rispetto al tariffario regionale.
Rimane ferma la differenza con le farmacie (su cui amplius Cass. 2870/25 cit.),
l'assimilazione con le quali non è – nemmeno nella decisione impugnata – un argomento dirimente;
ma la vera quaestio facti che conduce al rigetto dell'appello è che Parte nel caso di ausili ortopedici la fonte del rapporto di fornitura tra la e l'azienda privata fornitrice è la legge, l'erogazione dei dispositivi ortopedici è sottratta alla negoziazione privata, trovando la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999, che fissa anche prezzi e tariffe.
Sì, perchè ad escludere la natura di transazione commerciale della fornitura milita ulteriormente la previsione (art. 9 del D.M. 332/1999) che demanda alla legislazione regionale la fissazione del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori.
Correttamente il tribunale ha escluso che manchi nel caso di specie proprio il presupposto oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, rappresentato da un accordo commerciale tra le parti.
4.3. L'appello deve pertanto essere respinto.
4.4. Si dà conclusivamente atto che non si fa luogo a rinotifica verso la e CP_2
trattandosi di attività superflua Controparte_3 rispetto alla rilevata infondatezza del gravame (in termini Cass. Sez. VI, ord. n.
25133/2018).
§§§
R.G. n. 1339/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
5. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna della Parte_1
Parte al pagamento in favore dell' appellata delle spese di lite, nella misura liquidata
[...] in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, nonché dell'attività 9 processuale svolta, con esclusione dunque degli onorari per l'istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di n. 2545/2023 del Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, pubblicata il 3.10.2023 in contraddittorio con la , così CP_6 provvede:
--Respinge l'appello;
--Condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Parte_5
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
4.250,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. FU Dacomo
R.G. n. 1339/2024 Sentenza