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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 821/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Camilla Matera giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilaqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/06/2024 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1112/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare il diritto dell'istante alla pensione di inabilità civile (ex art. 12 Legge 30 marzo 1971
n.118) e dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) a far data dalla domanda amministrativa (09.03.2023) o da quella di accertamento dello stato invalidante”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/07/2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Demenza tipo
Alzheimer. Ipertensione arteriosa;
dislipidemia; esiti di ablazione cardiaca.
Insufficienza renale cronica di grado lieve. Gozzo nodulare”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il riconoscimento delle chieste provvidenze a far data dal gennaio 2025.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2
quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio della pensione d'inabilità nonché dello stato di disabile in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) dei requisiti sanitari delle provvidenze richieste;
d'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
Pag. 2 di 3 (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come in fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo;
quanto alla fase di ATP, le stesse vanno ridotte ai sensi dell'art. 52 comma 2 TU spese di giustizia, in ragione del tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato a [...] il [...]], a far data dal GENNAIO Pt_1
2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione d'inabilità nonché nella condizione di portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co.3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 821/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Camilla Matera giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilaqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/06/2024 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1112/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare il diritto dell'istante alla pensione di inabilità civile (ex art. 12 Legge 30 marzo 1971
n.118) e dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) a far data dalla domanda amministrativa (09.03.2023) o da quella di accertamento dello stato invalidante”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/07/2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Demenza tipo
Alzheimer. Ipertensione arteriosa;
dislipidemia; esiti di ablazione cardiaca.
Insufficienza renale cronica di grado lieve. Gozzo nodulare”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il riconoscimento delle chieste provvidenze a far data dal gennaio 2025.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_2
quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio della pensione d'inabilità nonché dello stato di disabile in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) dei requisiti sanitari delle provvidenze richieste;
d'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
Pag. 2 di 3 (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come in fase di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo;
quanto alla fase di ATP, le stesse vanno ridotte ai sensi dell'art. 52 comma 2 TU spese di giustizia, in ragione del tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato a [...] il [...]], a far data dal GENNAIO Pt_1
2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione d'inabilità nonché nella condizione di portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co.3 L 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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