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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Serafina Parte_1
Funaro presso il quale è elettivamente domiciliato
- Ricorrente -
-
contro
-
elettivamente domiciliata nello Controparte_1 studio dell'Avv. Paola Lercari, dalla quale è rappresentata e difesa
-Resistente -
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente:
1 “ - rideterminare nella misura di euro 714,00 mensili ovvero in misura non superiore ad euro 950,00 mensili l'importo del
contributo al mantenimento da porre a carico del dott.
[...]
in favore di figli e disponendone Parte_1 Per_1 Per_2
la relativa decorrenza dalla pronuncia della sentenza di primo
grado;
- rideterminare nella misura del 50% ciascuno, ovvero, in subordine, in misura non superiore ai 2/3, la partecipazione
paterna alle spese straordinarie inerenti ai figli così come
individuate dal Verbale della Sezione famiglia del Tribunale di
Genova del 15.9.16;
- per l'effetto condannare l'avv. Controparte_1
alla restituzione in favore del dott. delle Parte_1
somme versate a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento
dal deposito del Ricorso per divorzio (maggio 2022) alla
pronuncia della Sentenza definitiva di appello;
- disporre tra le Parti la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado;
- condannare l'avv. alla Controparte_1
restituzione in favore del dott. delle Parte_1
spese di giudizio di primo grado già corrisposte;
- condannare in modo severo l'avv. Controparte_1
alle spese del giudizio di appello in considerazione anche del
comportamento ex art. 473bis.18 cpc non leale e collaborativo
dalla stessa tenuto.
Per la resistente:
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis,
espletati gli incombenti di rito, voglia:
2 - Rigettare il ricorso in appello avversario dovendosi considerare infondato in fatto ed in diritto per quanto meglio
esposto in narrativa nell'interesse di parte appellata, e per
l'effetto,
- Confermare, in toto, le statuizioni di cui alla appellata
Sentenza N. 2716/2024 pubblicata in data 24.10.2024 a definizione
del procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio
rubricato al N. RG.: 3718/2022;
- Confermare, in toto, le statuizioni dell'appellata Sentenza N.
2716/2024 anche in punto spese di soccombenza e di lite di primo
grado. Vinte le spese del presente giudizio di gravame”.
Con l'intervento della PG
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 2022 esponeva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in Genova il 7 settembre 2000 con e dall'unione erano nati i gemelli e Parte_1 Per_1 Per_2
il 3 febbraio 2004, maggiorenni ma non autosufficienti;
- i coniugi si erano separati consensualmente nel 2015;
- la chiedeva ora la pronuncia del divorzio, nonché il CP_1
contributo al mantenimento dei figli a carico di e a favore Pt_1
della per la somma mensile complessiva di euro 1.500,00 CP_1
rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70%
delle spese straordinarie.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla pronuncia di Pt_1
divorzio, ma chiedeva di confermare a suo carico l'obbligo al
3 contributo al mantenimento per i figli della somma di euro
714,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 30 novembre 2022, a parziale modifica delle condizioni economiche, il Presidente f.f.
disponeva l'obbligo per di corrispondere la somma mensile Pt_1
di euro 950,00 (euro 475,00 per ciascun figlio), fermo il resto.
Veniva emessa sentenza parziale di divorzio n. 1118/2023 in punto
status e la causa proseguiva per le questioni economiche.
2. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2716 del 20 ottobre
2024 disponeva a carico di a favore della a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 1.200 (euro 600,00 per ciascun figlio) maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Condannava al pagamento per metà delle spese legali Parte_1
compensando l'altra metà.
Il Tribunale, esaminata la situazione reddituale delle parti,
rilevava che dalla documentazione in atti risultava Pt_1
titolare di un portafoglio titoli che nel 2015 ammontava ad euro
660.585,00 e la cui attuale entità non era stata documentata,
mentre era proprietaria della quota di un quinto di due CP_1
immobili ereditati dalla madre (uno dei quali sito a Genova e l'altro nel comune di Masone), oltre ad essere usufruttuaria della casa sita in via Caffaro 31/3, la cui nuda proprietà
risultava suddivisa per 2/3 ai figli e 1/3 al padre.
4
3. proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1
della sentenza relativa all'assegno di mantenimento dei figli,
la ripartizione delle spese straordinarie, la restituzione delle somme versate per gli arretrati dell'assegno di mantenimento e la condanna delle spese del primo grado.
A fondamento della domanda del esponeva che il Tribunale Pt_1
aveva errato nel quantum a suo carico, senza tenere conto dei redditi dei coniugi per calcolare la proporzionalità della quota di reddito da destinare ai figli.
svolgeva la professione di dottore commercialista con Pt_1
l'ausilio di due società (di cui una non operativa a seguito dell'uscita della ex socia). Il reddito mensile era costituito dal compenso quale amministratore delle società che svolgeva consulenza di elaborazione dati a società percependo mensilmente circa euro 3.200.
Il patrimonio immobiliare era costituito da beni derivanti da successione ereditaria, per una parte alienati e con cui il ricavato aveva acquistato l'immobile di via Caffaro, l'immobile di Piazza Portello adibito ad abitazione principale, l'immobile di via Durante messo a reddito con canone di locazione lordo di euro 5.040 annui e una cantina in Passo Santa Caterina.
Il Tribunale aveva erroneamente posto a fondamento della sua decisione il convincimento che nel 2015 fosse titolare di Pt_1
un portafoglio titoli ammontante ad euro 660.585,00.
In realtà a fronte di entrate per euro 614.120,69 (dall'agosto
5 ereditati dalla di lui famiglia d'origine, risultavano uscite per euro 660.858,58 con un saldo negativo di circa euro
50.000,00.
Dagli stralci degli estratti del conto corrente Credem del 2023
intestato a risultava che lo stesso non possedesse risparmi Pt_1
ed il Tribunale aveva errato nella valutazione della condizione reddituale della . CP_1
Gli accordi di separazione prevedevano la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a seguito dell'acquisto di un immobile la cui nuda proprietà spettava ai figli e l'usufrutto alla moglie ma l'acquisto aveva comportato un notevole esborso economico cosicché la nuda proprietà veniva ripartita tra padre e figli per un terzo ciascuno.
La svolgeva la professione di avvocato penalista e CP_1
discendeva da una famiglia facoltosa, divenendo proprietaria di un patrimonio immobiliare per un quinto dall'eredità materna quale: immobile e lastrico solare sito in via Brigata Bisagno e un immobile in Masone, oltre a denaro gioielli e mobilia.
Pertanto, secondo il contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli doveva essere ridotto ad euro 714,00 a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 24 ottobre
2024, chiedendo la restituzione delle somme versate da maggio
2022 sino al mese di ottobre 2024.
I figli, oggi ventenni, non necessitavano più di un accudimento continuo da parte della madre e dall'agosto 2023 si era Per_2
trasferita a Bolzano per studiare.
6 Il rapporto con i figli era diviso: sereno e presente quotidianamente nelle scelte di vita di , distaccato e Per_2
telefonico invece con . Per_1
Infine, appariva eccessiva anche la condanna delle spese disposta in primo grado, compensate per metà, essendo state le parti reciprocamente soccombenti.
4. Traverso si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Genova aveva correttamente valutato le condizioni economiche delle parti verificando l'esistenza di un divario economico-patrimoniale tra gli stessi.
oltre alla professione di dottore commercialista aveva Pt_1
venduto diversi immobili ereditati, ne aveva locati altri ed era proprietario di auto e moto di grossa cilindrata oltre che socio di circoli.
L'acquisto della casa di via Caffaro stabilita in sede di separazione era stato effettuato per due ragioni: per tutelare i figli dall'eventualità di altri figli/eredi e per un riposizionamento a stralcio delle situazioni economiche tra gli ex coniugi.
La si era sempre occupata dei figli in modo pieno, CP_1
avendo avuto il padre rapporti sporadici con essi.
Era disposta indagine patrimoniale da parte della Guardia di
Finanza a cui però due istituti di credito non rispondevano;
per sopperire a questa lacuna il depositava ulteriore Pt_1
documentazione bancaria.
7 Le parti precisavano le loro conclusioni e le loro istanze all'udienza del 19 novembre 2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa in camera di consiglio.
5. Dalla documentazione in atti è risultato che il Parte_1
dottore commercialista, ha dichiarato:
PF 2024: reddito netto euro 39.074;
PF 2023: reddito netto euro 37.375;
PF 2022: reddito netto euro 40.509;
Il suo patrimonio immobiliare è costituito da un immobile sito a
Genova in Piazza Portello, una cantina a Passo Santa Caterina
(entrambi non produttivi di reddito) e immobile in Via Durante
(con canone di locazione di euro 5.040 annui con cedolare secca),
oltre a 1/3 della nuda proprietà di via Caffaro.
Tra il 2013 e il 2016 ha venduto immobili ereditati per un valore complessivo di circa euro 695.000, acquistandone altri.
Sostiene rate mensili di:
-mutuo per circa 343,66 con scadenza al 1 agosto 2038,
- canone di locazione finanziaria per 188,54 e finanziamento di euro 577,00 con scadenza al 01 aprile 2032.
È titolare di due società di consulenza: la RT Servizi contabili e fiscali srls, con sede in via Torti e la FA , Controparte_2
di cui ha acquistato la quota del 50% dalla sua ex socia.
L'Avv. ha 58 anni, svolge la Controparte_1
professione di avvocato ed è usufruttuaria dell'immobile di via
Caffaro, la cui nuda proprietà è suddivisa tra i figli e . Pt_1
8 La situazione reddituale è costituita: per il 2023 reddito netto euro 25.699; per il 2022: reddito netto euro 22.040; per il 2021:
reddito netto euro 20.801.
Ha venduto nel 2024 insieme ai fratelli l'immobile di Via Brigata
Bisagno e il lastrico solare per un totale di euro 340.000;
permane l'immobile di proprietà per 1/5 sito in località Masone,
oltre all'usufrutto.
Anche l'avv. è gravata da rate di finanziamenti 245,00 CP_1
con scadenza il 1 settembre 2027.
Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che quella abbondante liquidità in aggiunta alla proprietà
immobiliare del in realtà non sussiste. Egualmente non sono Pt_1
emersi elementi che inducano a sospettare che uno dei due coniugi abbia dei redditi “in nero”.
Nel complesso, tenendo conto dell'attuale situazione reddituale delle parti, il contributo per il mantenimento dei figli di
600,00 Euro per figlio appare congruo considerate le spese che si devono affrontare per gli stessi: maggiorenne è Per_2
studente fuori sede, mentre studia a Genova e non ha rapporti Per_1
con il padre se non telefonicamente il che comporta che grava sostanzialmente sulla madre.
Non vi è invece quella differenza di reddito e patrimonio fra i due genitori così marcata che giustifichi una ripartizione delle spese straordinarie diversa dal 50% ciascuno.
9 Spese legali del giudizio di appello compensate data la reciproca soccombenza e non sussistendo elementi per ritenere sleale la condotta di una delle parti.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 2716 del 24 ottobre 2024
accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza
appellata ripartisce a partire dalla pubblicazione della
presente sentenza le spese straordinarie per i due figli nella
misura del 50% a carico di e del 50% a Parte_1
carico di e compensa le spese dei Controparte_1
due gradi di giudizio.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa
menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.
Genova lì 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 all'agosto 2015) pervenute dalla vendita di alcuni immobili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Serafina Parte_1
Funaro presso il quale è elettivamente domiciliato
- Ricorrente -
-
contro
-
elettivamente domiciliata nello Controparte_1 studio dell'Avv. Paola Lercari, dalla quale è rappresentata e difesa
-Resistente -
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente:
1 “ - rideterminare nella misura di euro 714,00 mensili ovvero in misura non superiore ad euro 950,00 mensili l'importo del
contributo al mantenimento da porre a carico del dott.
[...]
in favore di figli e disponendone Parte_1 Per_1 Per_2
la relativa decorrenza dalla pronuncia della sentenza di primo
grado;
- rideterminare nella misura del 50% ciascuno, ovvero, in subordine, in misura non superiore ai 2/3, la partecipazione
paterna alle spese straordinarie inerenti ai figli così come
individuate dal Verbale della Sezione famiglia del Tribunale di
Genova del 15.9.16;
- per l'effetto condannare l'avv. Controparte_1
alla restituzione in favore del dott. delle Parte_1
somme versate a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento
dal deposito del Ricorso per divorzio (maggio 2022) alla
pronuncia della Sentenza definitiva di appello;
- disporre tra le Parti la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado;
- condannare l'avv. alla Controparte_1
restituzione in favore del dott. delle Parte_1
spese di giudizio di primo grado già corrisposte;
- condannare in modo severo l'avv. Controparte_1
alle spese del giudizio di appello in considerazione anche del
comportamento ex art. 473bis.18 cpc non leale e collaborativo
dalla stessa tenuto.
Per la resistente:
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis,
espletati gli incombenti di rito, voglia:
2 - Rigettare il ricorso in appello avversario dovendosi considerare infondato in fatto ed in diritto per quanto meglio
esposto in narrativa nell'interesse di parte appellata, e per
l'effetto,
- Confermare, in toto, le statuizioni di cui alla appellata
Sentenza N. 2716/2024 pubblicata in data 24.10.2024 a definizione
del procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio
rubricato al N. RG.: 3718/2022;
- Confermare, in toto, le statuizioni dell'appellata Sentenza N.
2716/2024 anche in punto spese di soccombenza e di lite di primo
grado. Vinte le spese del presente giudizio di gravame”.
Con l'intervento della PG
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 2022 esponeva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in Genova il 7 settembre 2000 con e dall'unione erano nati i gemelli e Parte_1 Per_1 Per_2
il 3 febbraio 2004, maggiorenni ma non autosufficienti;
- i coniugi si erano separati consensualmente nel 2015;
- la chiedeva ora la pronuncia del divorzio, nonché il CP_1
contributo al mantenimento dei figli a carico di e a favore Pt_1
della per la somma mensile complessiva di euro 1.500,00 CP_1
rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70%
delle spese straordinarie.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla pronuncia di Pt_1
divorzio, ma chiedeva di confermare a suo carico l'obbligo al
3 contributo al mantenimento per i figli della somma di euro
714,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 30 novembre 2022, a parziale modifica delle condizioni economiche, il Presidente f.f.
disponeva l'obbligo per di corrispondere la somma mensile Pt_1
di euro 950,00 (euro 475,00 per ciascun figlio), fermo il resto.
Veniva emessa sentenza parziale di divorzio n. 1118/2023 in punto
status e la causa proseguiva per le questioni economiche.
2. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2716 del 20 ottobre
2024 disponeva a carico di a favore della a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 1.200 (euro 600,00 per ciascun figlio) maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Condannava al pagamento per metà delle spese legali Parte_1
compensando l'altra metà.
Il Tribunale, esaminata la situazione reddituale delle parti,
rilevava che dalla documentazione in atti risultava Pt_1
titolare di un portafoglio titoli che nel 2015 ammontava ad euro
660.585,00 e la cui attuale entità non era stata documentata,
mentre era proprietaria della quota di un quinto di due CP_1
immobili ereditati dalla madre (uno dei quali sito a Genova e l'altro nel comune di Masone), oltre ad essere usufruttuaria della casa sita in via Caffaro 31/3, la cui nuda proprietà
risultava suddivisa per 2/3 ai figli e 1/3 al padre.
4
3. proponeva appello chiedendo la riforma Parte_1
della sentenza relativa all'assegno di mantenimento dei figli,
la ripartizione delle spese straordinarie, la restituzione delle somme versate per gli arretrati dell'assegno di mantenimento e la condanna delle spese del primo grado.
A fondamento della domanda del esponeva che il Tribunale Pt_1
aveva errato nel quantum a suo carico, senza tenere conto dei redditi dei coniugi per calcolare la proporzionalità della quota di reddito da destinare ai figli.
svolgeva la professione di dottore commercialista con Pt_1
l'ausilio di due società (di cui una non operativa a seguito dell'uscita della ex socia). Il reddito mensile era costituito dal compenso quale amministratore delle società che svolgeva consulenza di elaborazione dati a società percependo mensilmente circa euro 3.200.
Il patrimonio immobiliare era costituito da beni derivanti da successione ereditaria, per una parte alienati e con cui il ricavato aveva acquistato l'immobile di via Caffaro, l'immobile di Piazza Portello adibito ad abitazione principale, l'immobile di via Durante messo a reddito con canone di locazione lordo di euro 5.040 annui e una cantina in Passo Santa Caterina.
Il Tribunale aveva erroneamente posto a fondamento della sua decisione il convincimento che nel 2015 fosse titolare di Pt_1
un portafoglio titoli ammontante ad euro 660.585,00.
In realtà a fronte di entrate per euro 614.120,69 (dall'agosto
5 ereditati dalla di lui famiglia d'origine, risultavano uscite per euro 660.858,58 con un saldo negativo di circa euro
50.000,00.
Dagli stralci degli estratti del conto corrente Credem del 2023
intestato a risultava che lo stesso non possedesse risparmi Pt_1
ed il Tribunale aveva errato nella valutazione della condizione reddituale della . CP_1
Gli accordi di separazione prevedevano la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a seguito dell'acquisto di un immobile la cui nuda proprietà spettava ai figli e l'usufrutto alla moglie ma l'acquisto aveva comportato un notevole esborso economico cosicché la nuda proprietà veniva ripartita tra padre e figli per un terzo ciascuno.
La svolgeva la professione di avvocato penalista e CP_1
discendeva da una famiglia facoltosa, divenendo proprietaria di un patrimonio immobiliare per un quinto dall'eredità materna quale: immobile e lastrico solare sito in via Brigata Bisagno e un immobile in Masone, oltre a denaro gioielli e mobilia.
Pertanto, secondo il contributo per il mantenimento dei Pt_1
figli doveva essere ridotto ad euro 714,00 a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 24 ottobre
2024, chiedendo la restituzione delle somme versate da maggio
2022 sino al mese di ottobre 2024.
I figli, oggi ventenni, non necessitavano più di un accudimento continuo da parte della madre e dall'agosto 2023 si era Per_2
trasferita a Bolzano per studiare.
6 Il rapporto con i figli era diviso: sereno e presente quotidianamente nelle scelte di vita di , distaccato e Per_2
telefonico invece con . Per_1
Infine, appariva eccessiva anche la condanna delle spese disposta in primo grado, compensate per metà, essendo state le parti reciprocamente soccombenti.
4. Traverso si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Genova aveva correttamente valutato le condizioni economiche delle parti verificando l'esistenza di un divario economico-patrimoniale tra gli stessi.
oltre alla professione di dottore commercialista aveva Pt_1
venduto diversi immobili ereditati, ne aveva locati altri ed era proprietario di auto e moto di grossa cilindrata oltre che socio di circoli.
L'acquisto della casa di via Caffaro stabilita in sede di separazione era stato effettuato per due ragioni: per tutelare i figli dall'eventualità di altri figli/eredi e per un riposizionamento a stralcio delle situazioni economiche tra gli ex coniugi.
La si era sempre occupata dei figli in modo pieno, CP_1
avendo avuto il padre rapporti sporadici con essi.
Era disposta indagine patrimoniale da parte della Guardia di
Finanza a cui però due istituti di credito non rispondevano;
per sopperire a questa lacuna il depositava ulteriore Pt_1
documentazione bancaria.
7 Le parti precisavano le loro conclusioni e le loro istanze all'udienza del 19 novembre 2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa in camera di consiglio.
5. Dalla documentazione in atti è risultato che il Parte_1
dottore commercialista, ha dichiarato:
PF 2024: reddito netto euro 39.074;
PF 2023: reddito netto euro 37.375;
PF 2022: reddito netto euro 40.509;
Il suo patrimonio immobiliare è costituito da un immobile sito a
Genova in Piazza Portello, una cantina a Passo Santa Caterina
(entrambi non produttivi di reddito) e immobile in Via Durante
(con canone di locazione di euro 5.040 annui con cedolare secca),
oltre a 1/3 della nuda proprietà di via Caffaro.
Tra il 2013 e il 2016 ha venduto immobili ereditati per un valore complessivo di circa euro 695.000, acquistandone altri.
Sostiene rate mensili di:
-mutuo per circa 343,66 con scadenza al 1 agosto 2038,
- canone di locazione finanziaria per 188,54 e finanziamento di euro 577,00 con scadenza al 01 aprile 2032.
È titolare di due società di consulenza: la RT Servizi contabili e fiscali srls, con sede in via Torti e la FA , Controparte_2
di cui ha acquistato la quota del 50% dalla sua ex socia.
L'Avv. ha 58 anni, svolge la Controparte_1
professione di avvocato ed è usufruttuaria dell'immobile di via
Caffaro, la cui nuda proprietà è suddivisa tra i figli e . Pt_1
8 La situazione reddituale è costituita: per il 2023 reddito netto euro 25.699; per il 2022: reddito netto euro 22.040; per il 2021:
reddito netto euro 20.801.
Ha venduto nel 2024 insieme ai fratelli l'immobile di Via Brigata
Bisagno e il lastrico solare per un totale di euro 340.000;
permane l'immobile di proprietà per 1/5 sito in località Masone,
oltre all'usufrutto.
Anche l'avv. è gravata da rate di finanziamenti 245,00 CP_1
con scadenza il 1 settembre 2027.
Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che quella abbondante liquidità in aggiunta alla proprietà
immobiliare del in realtà non sussiste. Egualmente non sono Pt_1
emersi elementi che inducano a sospettare che uno dei due coniugi abbia dei redditi “in nero”.
Nel complesso, tenendo conto dell'attuale situazione reddituale delle parti, il contributo per il mantenimento dei figli di
600,00 Euro per figlio appare congruo considerate le spese che si devono affrontare per gli stessi: maggiorenne è Per_2
studente fuori sede, mentre studia a Genova e non ha rapporti Per_1
con il padre se non telefonicamente il che comporta che grava sostanzialmente sulla madre.
Non vi è invece quella differenza di reddito e patrimonio fra i due genitori così marcata che giustifichi una ripartizione delle spese straordinarie diversa dal 50% ciascuno.
9 Spese legali del giudizio di appello compensate data la reciproca soccombenza e non sussistendo elementi per ritenere sleale la condotta di una delle parti.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 2716 del 24 ottobre 2024
accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza
appellata ripartisce a partire dalla pubblicazione della
presente sentenza le spese straordinarie per i due figli nella
misura del 50% a carico di e del 50% a Parte_1
carico di e compensa le spese dei Controparte_1
due gradi di giudizio.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa
menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.
Genova lì 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 all'agosto 2015) pervenute dalla vendita di alcuni immobili