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Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02516/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2516 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Boccardi, Federico Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Boccardi in Milano, viale California n.6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, Questura di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi ex art. 39 TULPS n. Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Milano in data 19 settembre 2023 e notificato in data 27 settembre 2023;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
del decreto di revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS--P del Questore di Milano del 10 aprile 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 29 maggio 2023 le Forze dell’ordine giungevano presso la abitazione di campagna signor -OMISSIS- situata nel Comune di -OMISSIS- per sedare una possibile lite in famiglia. In quell’occasione, constatavano la presenza di “armi sparse in varie zone della casa, senza una custodia diligente e le precauzioni necessarie ad impedire che familiari conviventi (e nello specifico la figlia) sprovvisti di titoli potessero entrarne in possesso”. Provvedevano pertanto a denunciare il signor -OMISSIS- per la “violazione degli artt. 20 e 20-bis della legge n. 110/1975”.
La Prefettura di Milano avviava quindi il procedimento volto all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi.
A conclusione del c.d. contraddittorio procedimentale medio tempore instaurato, la Prefettura adottava il provvedimento del 19.9.2023, prot. -OMISSIS-, con cui disponeva il divieto di detenzione di armi ritenendo il signor -OMISSIS- soggetto non affidabile attesa la violazione dei doveri di diligente custodia delle armi.
Questi ha impugnato il provvedimento prefettizio del 19.9.2023 affidando il gravame ad un articolato motivo così rubricato “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 e 10 della Legge 7.8.1990, n. 241, nonché degli artt. 10 e 39 del TULPS. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti”.
Il ricorrente lamenta sostanzialmente il mancato rispetto delle garanzie partecipative poiché la Prefettura non ha adeguatamente tenuto della memoria trasmessa in data 31 luglio 2023 né ha acconsentito all’audizione personale richiesta. Inoltre, denuncia l’insussistenza dei presupposti relativi alla ravvisata condotta sintomatica di un abuso nell’utilizzo delle armi, anche in considerazione della personalità del ricorrente e dell’assenza di condanne penali o misura cautelare o di sicurezza, nonché del rispetto degli obblighi di custodia delle armi presso l’altra abitazione situata nella città di Milano. Del resto, i fatti occorsi nella casa di campagna costituiscono semplice diverbio familiare e il ricorrente non ha mai manifestato di usare le armi nei confronti della figlia.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 ha respinto l’istanza di misure cautelari.
La Questura di Milano con provvedimento del 10.4.2024, prot. -OMISSIS-, ha adottato, a seguito del divieto di detenzione e a valle del c.d. contraddittori procedimentale, la revoca della licenza di porto di fucile in titolarità del ricorrente.
Questi ha quindi impugnato il provvedimento questorile del 10.4.2024 affidando il gravame ad un unico motivo sostanzialmente coincidente con quello del ricorso introduttivo, analogamente rubricato. In aggiunta, si lamenta la violazione del termine di conclusione del procedimento avvenuta in data 12.4.2024 “a distanza di oltre 6 mesi dalla comunicazione di cui all’art. 7 della L. 241/1990” del 4.10.2024.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 ha respinto l’istanza di misure cautelari.
Il Ministero dell’interno si è costituto in resistenza.
All’udienza del 17.12.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale la volontà della parte ricorrente di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, informando altresì il Collegio dell’avvenuta notifica dell’atto di rinuncia. Il difensore dell’amministrazione resistente ha dato atto dell’accettazione della rinuncia, aderendo alla compensazione delle spese di lite, ad eccezione di quelle liquidate in fase cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione.
All’udienza odierna, il difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale a rinunciare agli atti del giudizio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Il difensore di parte resistente ha dato atto della rinuncia, aderendo alla compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese liquidate in fase cautelare.
Nel fascicolo d’ufficio non risulta depositata l’atto di rinuncia agli atti del giudizio che la parte ha dichiarato di aver notificato alla controparte ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a..
Fermo quanto sopra, ad avviso del Collegio la dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata in udienza dal difensore del ricorrente, munito di procura speciale alla rinuncia agli atti del giudizio, costituisce comunque rinuncia formale al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a..
Difatti, l’art. 84, comma 1, cit., prevede che “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia … mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”.
Nel caso specie, come detto, il difensore di parte ricorrente, munito del potere di rinunciare gli atti del giudizio, ha formalmente rinunciato al gravame pendente.
Risulta quindi inverata la previsione normativa di cui all’ultima parte dell’art. 84, comma 1, cit., secondo cui la rinuncia ricorre laddove il difensore della parte sostanziale, munito del relativo potere conferito mediante procura, dichiara in udienza di rinunciare al ricorso.
Il Collegio, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia al ricorso, dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
In considerazione della definizione in rito del giudizio e dell’andamento della controversia sussistono gli estremi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RR, Presidente
UC ER, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | AN RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.