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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 31/10/2025 al n. 2709 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1982 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Carrozza
AR ;
e da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/08/1976 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Malatesta
Salvatore;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il giorno 2.07.2010 dalla cui unione nascevano i figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1 Per_1
22.11.2019, evidenziavano che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 1.09.2022 e munito di nulla osta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola avevano regolato la separazione consensuale tra detti coniugi alle condizioni ivi indicate e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita da intendersi ivi ripetute e trascritte, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Acerra, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè accordo di negoziazione assistita debitamente annotato nell'estratto di matrimonio.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di separazione da intendersi ivi ripetute e trascritte.
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno CP_1 Per_1
confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Il Tribunale prende atto che le parti si dichiarano autonome economicamente: il sig.
dichiara di svolgere attività di termoidraulico presso ditta e la sig.ra Pt_2 Pt_3
operatrice socio-sanitaria presso Ospedale del Mare;
ne consegue che il capo d) del ricorso rubricato per refuso di scrittura “assegno divorzile” sia da intendersi quale contributo al mantenimento della prole;
circostanza che trova conferma nell'espresso riferimento alle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita in cui le parti prevedevano a carico del sig. la corresponsione alla Pt_2 sig.ra del contributo al mantenimento della prole nella misura di € 500,00. Pt_3
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1982 e (C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Na) il 30/08/1976 , il giorno 2.07.2010 in Napoli trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (atto n.57, ParteII, S. A, sez. S, Anno 2010);
b) affida i figli minore e ad entrambi i genitori con collocamento CP_1 Per_1 stabile e residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno Parte_1
come indicato in ricorso;
c) dispone che il sig. corrisponda alla SI.ra , la Parte_2 Parte_1
complessiva somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento della prole (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la salute, la cura, l'istruzione scolastica (esempio spese per libri) o parascolastica
(esempio gite) e per le attività sportive e comunque ludiche e/o ricreative (esempio centri estivi) delle figlie, compresa altresì ogni altra spesa di carattere straordinario, comunque sempre previamente concordata dai genitori o comunque necessaria ed indifferibile;
le eventuali iscrizioni delle figlie presso Istituti di istruzione privati dovranno essere previamente concordate per iscritto dai genitori;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022 e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 31/10/2025 al n. 2709 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1982 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Carrozza
AR ;
e da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/08/1976 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Malatesta
Salvatore;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il giorno 2.07.2010 dalla cui unione nascevano i figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1 Per_1
22.11.2019, evidenziavano che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 1.09.2022 e munito di nulla osta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola avevano regolato la separazione consensuale tra detti coniugi alle condizioni ivi indicate e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita da intendersi ivi ripetute e trascritte, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Acerra, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè accordo di negoziazione assistita debitamente annotato nell'estratto di matrimonio.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di separazione da intendersi ivi ripetute e trascritte.
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno CP_1 Per_1
confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Il Tribunale prende atto che le parti si dichiarano autonome economicamente: il sig.
dichiara di svolgere attività di termoidraulico presso ditta e la sig.ra Pt_2 Pt_3
operatrice socio-sanitaria presso Ospedale del Mare;
ne consegue che il capo d) del ricorso rubricato per refuso di scrittura “assegno divorzile” sia da intendersi quale contributo al mantenimento della prole;
circostanza che trova conferma nell'espresso riferimento alle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita in cui le parti prevedevano a carico del sig. la corresponsione alla Pt_2 sig.ra del contributo al mantenimento della prole nella misura di € 500,00. Pt_3
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/08/1982 e (C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Na) il 30/08/1976 , il giorno 2.07.2010 in Napoli trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (atto n.57, ParteII, S. A, sez. S, Anno 2010);
b) affida i figli minore e ad entrambi i genitori con collocamento CP_1 Per_1 stabile e residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno Parte_1
come indicato in ricorso;
c) dispone che il sig. corrisponda alla SI.ra , la Parte_2 Parte_1
complessiva somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento della prole (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la salute, la cura, l'istruzione scolastica (esempio spese per libri) o parascolastica
(esempio gite) e per le attività sportive e comunque ludiche e/o ricreative (esempio centri estivi) delle figlie, compresa altresì ogni altra spesa di carattere straordinario, comunque sempre previamente concordata dai genitori o comunque necessaria ed indifferibile;
le eventuali iscrizioni delle figlie presso Istituti di istruzione privati dovranno essere previamente concordate per iscritto dai genitori;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022 e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca