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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/12/2024, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 152/2022 R.G., vertente
TRA
, in Parte_1 persona del legale rappr.te , nata a Parte_1
MESSINA (ME), il 18/10/1954, rapp.ta e C.F._1 difesa dall'avv. GITTO DARIO
attrice in revocazione
CONTRO
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, C.F. , P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. MARCHESE GIOVANNI
Convenuta in revocazone
Ogg: revocazione sentenza n. 21/22 della Corte d'Appello di
Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.2.2022 Parte_2
impugnava per revocazione la sentenza di cui
[...] all'intestazione, con la quale questa Corte, decidendo sull'appello proposto dall'ASP di Messina avverso la sentenza n. 1534/2017, emessa dal Tribunale di Messina a definizione del giudizio promosso da avente ad oggetto il pagamento di Parte_3 prestazioni cod. “048”, erogate dalla struttura sanitaria, accoglieva il gravame e rigettava le domande, accolte -invece- in primo grado, condannando l'appellata alla spese di lite dei due gradi.
Si costituiva l'ASP, chiedendo in primis di dichiarare inammissibile la revocazione e in subordine di confermare la sentenza d'appello.
Con ordinanza del 29.1.24, in seguito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Con il presente gravame ha dedotto errore di fatto Parte_3
revocatorio nella lettura e nella percezione degli atti del processo, determinato dalla mancata considerazione di un dato incontrovertibile, ossia che secondo il dettato dell'art. 9 del D.A.
779/2010 le prestazioni recanti codice “048” relative all'anno
2010 dovevano essere remunerate con somme extra-budget, sia nel caso in cui non superassero il valore di quelle erogate nell'anno precedente, sia nel caso di superamento dello stesso,
2 seppure -in tale ultima ipotesi- solo entro la misura del 5% del valore complessivo di quelle del 2009.
Il diverso significato letterale attribuito dall'ASP al citato art. 9 e fatto proprio dalla Corte era conseguenza di un costrutto ideologico in cui l'ASP aveva omesso parte della disciplina di cui al D.A., ossia il 2° capoverso di pag. 4 del medesimo decreto.
Ciò premesso, ritiene questa Corte -conformemente alla difesa dell'ASP, per la quale il giudizio deve fermarsi alla fase rescindente- che tale conclusione sia fondata e vada accolta.
L'art. 395, comma 1, n. 4, cpc stabilisce che “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
… ”.
Nel caso di specie, non ricorre l'errore di fatto di cui alla riportata norma, com'è immediatamente evincibile dalla disamina dell'argomento svolto nell'atto di revocazione, introduttivo del presente giudizio, nel quale si rappresenta un errore di diritto circa l'interpretazione della disciplina da applicare al caso di specie, cioè l'art. 9 del D.A. n. 779/2010.
Sostanzialmente, l'attrice in revocazione assume che l'errore -in cui sarebbe incorsa questa Corte- riguarda la corretta
3 interpretazione dell'art. 9 del D.A. n. 779/2010, e, per rendesi conto di ciò, basta richiamare nel seguente passo della citazione:
“In sostanza, l'unica interpretazione possibile delle norme (che peraltro garantisce la corretta remunerazione di prestazioni essenziali e indifferibili, assicurando livelli essenziali di assistenza indispensabili, nel rispetto dei limiti di spesa programmati anno per anno) è quella della intera remunerabilità delle prestazioni contraddistinte con il predetto codice sino al dato certo della fatturazione dell'anno precedente per tale tipologia, con le previste decurtazioni per le prestazioni documentate, erogate oltre tale determinata soglia.
Diversamente argomentando, si avrebbe l'effetto – inverosimilmente penalizzante e di fatto ingiustificatamente sanzionatorio - che, ove nell'anno 2010 si fosse rimasti nel limite di quanto rimborsato nel rispettivo anno precedente, le strutture convenzionate avrebbero avuto diritto all'intero, mentre il superamento del budget determinerebbe la rimborsabilità sull'intero solo della percentuale del 5% (per il 2010). Ora, poiché dagli atti di causa risulta documentato e comunque incontestato che per l'odierna società attrice si è verificato per
l'anno 2010 un superamento di prestazioni rendicontate con flusso M codice 048 che ha superato quelle contabilizzate nell'anno precedente, ne discende l'errore in cui è incorsa
l'Autorità adita e la conseguente necessità della revocazione della pronuncia n. 21/2022.”.
4 Trattandosi dell'interpretazione di una norma, l'impugnazione in esame verte su errore di giudizio che, come tale, non può rientrare nel vizio revocatorio.
Per altro verso, come sottolineato dall'ASP, non si lamenta alcun errore sui dati di fatto necessari alla decisione, quali: l'esistenza del D.A. n. 779/2010; l'applicabilità del suo art. 9; l'importo del c.d. Flusso M 048 dell'anno 2009 e del Flusso M 048 dell'anno
2010 (e di conseguenza sul fatto che l'importo delle prestazioni
048 dell'anno 2010 sono inferiori a quelle dell'anno precedente
2009).
A tutto quanto sopra detto va aggiunto che, sebbene non si conoscano le motivazioni della decisione emessa sul ricorso per
Cassazione -proposto avverso la medesima sentenza (tale decisione- contrariamente a quanto detto da parte convenuta- non
è stata prodotta), ciò non rileva nel presente procedimento, nel quale ove anche l'errore potesse qualificarsi come “errore di fatto”, comunque, si perverrebbe al medesimo risultato, vertendo esso su un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
All'esito, perciò, la revocazione va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza di e si liquidano Parte_1
come da dispositivo, applicando i minimi (stante la semplicità della questione) dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla revocazione proposta da avverso la sentenza n. 21/22 della Corte Parte_1
5 d'Appello di Messina, pubblicata in data 12.01.2022, nel giudizio di appello tra l'odierna attrice in revocazione e l'ASP di Messina, così provvede:
-rigetta il proposto gravame, confermando la sentenza impugnata;
al pagamento, in favore dell'ASP CP_2 Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
2.906,00 per competenze, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie in ragione del 15%.
Dichiara che sussistono nei confronti di le condizioni Parte_1 per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 152/2022 R.G., vertente
TRA
, in Parte_1 persona del legale rappr.te , nata a Parte_1
MESSINA (ME), il 18/10/1954, rapp.ta e C.F._1 difesa dall'avv. GITTO DARIO
attrice in revocazione
CONTRO
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, C.F. , P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. MARCHESE GIOVANNI
Convenuta in revocazone
Ogg: revocazione sentenza n. 21/22 della Corte d'Appello di
Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.2.2022 Parte_2
impugnava per revocazione la sentenza di cui
[...] all'intestazione, con la quale questa Corte, decidendo sull'appello proposto dall'ASP di Messina avverso la sentenza n. 1534/2017, emessa dal Tribunale di Messina a definizione del giudizio promosso da avente ad oggetto il pagamento di Parte_3 prestazioni cod. “048”, erogate dalla struttura sanitaria, accoglieva il gravame e rigettava le domande, accolte -invece- in primo grado, condannando l'appellata alla spese di lite dei due gradi.
Si costituiva l'ASP, chiedendo in primis di dichiarare inammissibile la revocazione e in subordine di confermare la sentenza d'appello.
Con ordinanza del 29.1.24, in seguito a trattazione cartolare, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Con il presente gravame ha dedotto errore di fatto Parte_3
revocatorio nella lettura e nella percezione degli atti del processo, determinato dalla mancata considerazione di un dato incontrovertibile, ossia che secondo il dettato dell'art. 9 del D.A.
779/2010 le prestazioni recanti codice “048” relative all'anno
2010 dovevano essere remunerate con somme extra-budget, sia nel caso in cui non superassero il valore di quelle erogate nell'anno precedente, sia nel caso di superamento dello stesso,
2 seppure -in tale ultima ipotesi- solo entro la misura del 5% del valore complessivo di quelle del 2009.
Il diverso significato letterale attribuito dall'ASP al citato art. 9 e fatto proprio dalla Corte era conseguenza di un costrutto ideologico in cui l'ASP aveva omesso parte della disciplina di cui al D.A., ossia il 2° capoverso di pag. 4 del medesimo decreto.
Ciò premesso, ritiene questa Corte -conformemente alla difesa dell'ASP, per la quale il giudizio deve fermarsi alla fase rescindente- che tale conclusione sia fondata e vada accolta.
L'art. 395, comma 1, n. 4, cpc stabilisce che “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
… ”.
Nel caso di specie, non ricorre l'errore di fatto di cui alla riportata norma, com'è immediatamente evincibile dalla disamina dell'argomento svolto nell'atto di revocazione, introduttivo del presente giudizio, nel quale si rappresenta un errore di diritto circa l'interpretazione della disciplina da applicare al caso di specie, cioè l'art. 9 del D.A. n. 779/2010.
Sostanzialmente, l'attrice in revocazione assume che l'errore -in cui sarebbe incorsa questa Corte- riguarda la corretta
3 interpretazione dell'art. 9 del D.A. n. 779/2010, e, per rendesi conto di ciò, basta richiamare nel seguente passo della citazione:
“In sostanza, l'unica interpretazione possibile delle norme (che peraltro garantisce la corretta remunerazione di prestazioni essenziali e indifferibili, assicurando livelli essenziali di assistenza indispensabili, nel rispetto dei limiti di spesa programmati anno per anno) è quella della intera remunerabilità delle prestazioni contraddistinte con il predetto codice sino al dato certo della fatturazione dell'anno precedente per tale tipologia, con le previste decurtazioni per le prestazioni documentate, erogate oltre tale determinata soglia.
Diversamente argomentando, si avrebbe l'effetto – inverosimilmente penalizzante e di fatto ingiustificatamente sanzionatorio - che, ove nell'anno 2010 si fosse rimasti nel limite di quanto rimborsato nel rispettivo anno precedente, le strutture convenzionate avrebbero avuto diritto all'intero, mentre il superamento del budget determinerebbe la rimborsabilità sull'intero solo della percentuale del 5% (per il 2010). Ora, poiché dagli atti di causa risulta documentato e comunque incontestato che per l'odierna società attrice si è verificato per
l'anno 2010 un superamento di prestazioni rendicontate con flusso M codice 048 che ha superato quelle contabilizzate nell'anno precedente, ne discende l'errore in cui è incorsa
l'Autorità adita e la conseguente necessità della revocazione della pronuncia n. 21/2022.”.
4 Trattandosi dell'interpretazione di una norma, l'impugnazione in esame verte su errore di giudizio che, come tale, non può rientrare nel vizio revocatorio.
Per altro verso, come sottolineato dall'ASP, non si lamenta alcun errore sui dati di fatto necessari alla decisione, quali: l'esistenza del D.A. n. 779/2010; l'applicabilità del suo art. 9; l'importo del c.d. Flusso M 048 dell'anno 2009 e del Flusso M 048 dell'anno
2010 (e di conseguenza sul fatto che l'importo delle prestazioni
048 dell'anno 2010 sono inferiori a quelle dell'anno precedente
2009).
A tutto quanto sopra detto va aggiunto che, sebbene non si conoscano le motivazioni della decisione emessa sul ricorso per
Cassazione -proposto avverso la medesima sentenza (tale decisione- contrariamente a quanto detto da parte convenuta- non
è stata prodotta), ciò non rileva nel presente procedimento, nel quale ove anche l'errore potesse qualificarsi come “errore di fatto”, comunque, si perverrebbe al medesimo risultato, vertendo esso su un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
All'esito, perciò, la revocazione va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza di e si liquidano Parte_1
come da dispositivo, applicando i minimi (stante la semplicità della questione) dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla revocazione proposta da avverso la sentenza n. 21/22 della Corte Parte_1
5 d'Appello di Messina, pubblicata in data 12.01.2022, nel giudizio di appello tra l'odierna attrice in revocazione e l'ASP di Messina, così provvede:
-rigetta il proposto gravame, confermando la sentenza impugnata;
al pagamento, in favore dell'ASP CP_2 Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
2.906,00 per competenze, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie in ragione del 15%.
Dichiara che sussistono nei confronti di le condizioni Parte_1 per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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