CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 13/2024 R.G. promossa da
(c.f. e p.i. ), rappr. e Parte_1 P.IVA_1 dif. dall'Avv. Antonio Manzari
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Paolo MA CP_1 C.F._1
APPELLATO
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 352 c.p.c. coincidenti con quelle formulate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento emessa dall' Controparte_2
[d'ora in avanti solo ] n. 10620219000695579/000 - lotto di stampa n. CP_3 CP_4
07474 del 02/09/2021, notificata in data 3 novembre 2021, quanto alle cartelle di pagamento concernenti l'omesso versamento di spese processuali relative alla Cassa depositi e prestiti – Cassa ammende:
1) n. 10620030004335758000 notificata il 9 maggio 2003 di euro 2.146,24,
2) n. 10620050026759438000 notificata il 7 ottobre 2005 di euro 2.838,80,
3) n. 10620110001287032000 notificata il 17 giugno 2011 di euro 373,45; 4) n. 10620160011954140000 notificata il 31 luglio 2017 di euro 2.539,71, rientranti, in ragione della natura dei crediti alle stesse sottesi, nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
A fondamento dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento impugnate e la prescrizione del credito fatto valere, concludendo per la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati nonché dei ruoli indicati nell'intimazione di pagamento.
L si costituiva in giudizio e, previa contestazione della Controparte_5 propria legittimazione passiva poiché le censure di merito riguardavano l'ente impositore, negava il fondamento dell'opposizione chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2087/2023 pubblicata in data 14 settembre 2023 il Tribunale di Taranto così statuiva: “1) Dichiara l'estinzione del credito, per intervenuta prescrizione ex art.
2946 cod. civ., portato dalle suindicate cartelle di pagamento n.
10620030004335758000 di €. 2.146,24, e n. 10620050026759438000 di €. 2.838,80; 2) dichiara non dovuta, per nullità della cartella/inidoneità del titolo esecutivo, la somma portata dalla cartella di pagamento n. 10620160011954140000 di €. 2.539,71; per
l'effetto, 3) dispone l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento emessa dall' n. 10620219000695579/000 - lotto di stampa n. 07474 del 02/09/2021, CP_4 notificata in data 03/11/2021 e di ogni altro atto preordinato e connesso, limitatamente alla totale somma di €. 7.524,75, comprensiva di accessori, portata dalle predette cartelle;
4) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_6 dell'attore-opponente , delle spese di giudizio che liquida in €. 1.964,00, CP_1 di cui €. 264,00 per spese iscrizione ruolo ed €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, C.p.a. ed I.v.a., se ed in quanto dovuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv.to Paolo
MA accoglieva l'opposizione, dichiarando nulle le cartelle di cui agli estratti di ruolo, con condanna dell' al pagamento delle spese di Parte_1 lite.”.
Il Giudice a quo così motivava la decisione per quanto qui ancora rileva: pag. 2/9 qualificata l'opposizione proposta dal in termini di opposizione all'esecuzione ex CP_1 art. 615, co. 1, c.p.c. in quanto diretta a contestare il diritto di procedere in executivis in forza dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, nel merito riteneva parzialmente fondata la domanda attorea, e cioè la domanda di accertamento negativo del diritto di di agire Parte_1 esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo;
rilevava che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il credito maturato dallo Stato per il pagamento di spese processuali, sanzioni pecuniarie ed indennità è sottoposto al termine ordinario di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento di insorgenza del diritto ossia dall'adozione del provvedimento di quantificazione della prestazione obbligatoria;
osservava che nel caso in esame dalla documentazione in atti risultava che le cartelle n.
10620030004335758000 di euro 2.146,24 e n. 10620050026759438000 di euro
2.838,80 erano state presuntivamente notificate tra il 9 maggio 2003 ed il 7 ottobre 2005 sicché, anche ad ammettere la regolare notifica delle predette cartelle, avuto riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (3 novembre 2021) ed in assenza di ulteriori atti interruttivi, pur considerata la sospensione dei termini di riscossione disposta dall'art. 68 d.l. n. 18/2020, il termine di prescrizione ordinaria del preteso credito risultava ampiamente maturato;
premesso poi che aveva notificato al Pesare in data 17 giugno 2011 l'intimazione CP_4 di pagamento n. 10620139010699089/000 che, tra le altre, conteneva anche cartelle più remote senza ulteriore specificazione, osservava che per costante giurisprudenza di legittimità è l'agente della riscossione a dover provare il contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione nonché la ritualità e la tempestività della loro notificazione (Cass. n. 24031/2006; n. 22041/2010; n. 18252/2013); rilevava, altresì, che dall'esame della compiuta dei documenti depositati in fotocopia dall' non vi era prova che la richiamata intimazione di pagamento n. CP_4
10620139010699089/000, quale atto interruttivo della prescrizione, fosse stata effettivamente notificata in data 17 giugno 2011, non essendo stata prodotta, tra l'altro, la copia integrale di tale atto;
premesso, inoltre, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità aveva chiarito pag. 3/9 che “… l'atto interruttivo della prescrizione, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con
l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24677), osservava che non aveva CP_4 prodotto la copia integrale dell'avviso di intimazione, essendosi limitata alla produzione di meri report privi di valenza probatoria, e, pertanto, non vi era la dimostrazione che l'atto effettivamente consegnato al destinatario fosse proprio l'atto di intimazione in parola, né che lo stesso si riferisse alle cartelle di pagamento di cui trattasi;
con riguardo alla cartella n. 10620160011954140000 di euro 2.539,71, notificata il 31 luglio 2017 e riguardante un debito del 2015, evidenziava che aveva prodotto CP_4
l'attestazione di deposito dell'atto nella casa comunale, ma difettava la prova della spedizione della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. e riteneva che la mancata/irrituale notificazione della cartella di pagamento, imposta e disciplinata dagli artt. 25 e 26 d.p.r. n. 602/1973, determinasse l'invalidità derivata dell'intimazione di pagamento, l'inidoneità del titolo esecutivo, la nullità dell'intimazione di pagamento e la nullità dell'atto in sé prodromico ovvero della relativa cartella;
con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620110001287032000 di euro 373,45, riguardante multe e ammende nonché spese processuali concernenti debito del 2010, rilevava che aveva prodotto l'attestazione della notifica postale eseguita in data CP_4
14 giugno 2011 nei confronti del destinatario che aveva rifiutato di riceverla e, in sede giudiziale, non aveva espressamente contestato il contenuto della busta e valutava che rispetto a tale cartella il termine di prescrizione non era ancora spirato;
concludeva che l'opposizione proposta era parzialmente fondata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 10620030004335758000 di euro 2.146,24, n.
10620050026759438000 di euro 2.838,80 e n. 10620160011954140000 di euro
2.539,71 e pronunciava l'invalidità/annullamento parziale dell'intimazione di pag. 4/9 pagamento impugnata e di quanto ne costituiva la premessa necessaria;
poneva le spese di lite a carico di in base all'esito del giudizio. CP_4
L ha proposto appello invocando ∙ la riforma della Parte_1 sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui era stata annullata l'intimazione di pagamento sulla scorta della nullità delle cartelle n. 10620050026759438000 di euro
2.838,80 e n. 10620160011954140000 di euro 2.539,71 e, per l'effetto, ∙ il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto dal avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 106202190006955791/000 limitatamente alle cartelle di pagamento suindicate e ∙ la conferma della pretesa relativa a tale intimazione di pagamento per la somma di euro 5.378,51, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il CP_1 rigetto, previa dichiarazione di inammissibilità della produzione documentale prodotta da controparte nel presente grado;
vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza impugnata: CP_4
1) quanto alla pronuncia di estinzione per prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito portato nella cartella di pagamento n. 10620050026759438000 di importo pari ad euro
2.838,00 a causa della mancanza di prova dell'avvenuta notifica dei c.d. atti interruttivi;
2) quanto alla declaratoria di non debenza per nullità della cartella/inidoneità del titolo esecutivo della somma portata nella cartella di pagamento n. 10620160011954140000 di importo pari ad euro 2.539,71 a causa della ritenuta illegittimità del procedimento notificatorio;
3) quanto all'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n.
106202190006995570/000, notificata il 3 novembre 2021 e di ogni atto preordinato o connesso, per la somma complessiva di euro 7.524,75, comprensiva di accessori;
4) quanto al capo di condanna al pagamento delle spese di lite.
pag. 5/9 Puntualizzato che le doglianze sub 3) e 4) costituiscono una conseguenza delle doglianze sub 1) e 2) per il caso di loro accoglimento, più in dettaglio l'impugnante, con riguardo alla censura sub 1), ha lamentato che non si fosse tenuto conto delle relate di notifica depositate in primo grado attestanti l'avvenuta consegna dell'intimazione di pagamento n. 10620139010699089/00, notificata al in data 17 giugno 2011, pur CP_1 non depositata in versione integrale poiché al tempo non disponibile, ed ha evidenziato che l'intimazione di pagamento n. 10620129038978184, notificata a mani del in CP_1 data 3 ottobre 2012, richiamava la cartella n. 10620050026759438000 quale cartella non pagata, in tesi allegata sub 17) in primo grado;
ha, altresì, evidenziato che l'ulteriore intimazione di pagamento n.
10620179002518354, notificata il 10 ottobre 2018, richiamava al suo interno nove cartelle di pagamento tra cui la n. 10620050026759438000, come evincibile dall'allegato sub 15) del primo grado e che, pertanto, essa non poteva considerarsi prescritta, posto che il termine decennale, decorrente dal 7 ottobre 2005, data di notifica della cartella, era stato interrotto in data 3 dicembre 2012 e poi il 10 ottobre 2018 e ancora una volta il 3 novembre 2021, allorquando era stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa;
ha sostenuto che nel presente grado devono essere presi in considerazione i documenti costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 10620129038978184 e n.
10620179002518354 depositati in versione integrale nel presente e grado ed ammissibili in quanto necessari ai fini del decidere e comunque tenuto conto del fatto che in primo grado erano state depositate le relate di notifica.
Nella sostanza l' assume che il termine di prescrizione di dieci anni relativo Pt_1 alla cartella n. 10620050026759438000 (riguardante un'iscrizione a ruolo del Tribunale di Taranto - Sezione Distaccata di Manduria, campione penale a seguito di “sentenza n.
247 dell''01/06/04-N.83/05 Mod..3/SG. data ultima notifica 26/2/05”) non sia maturato e ciò grazie alla notifica degli atti impostivi ovvero delle intimazioni n.
10620129038978184 e n. 10620179002518354 prodotte nella versione integrale in questa sede ma delle quali già in primo grado erano state prodotte le relate di notifica.
Il motivo è infondato.
pag. 6/9 In primo luogo non sono utilizzabili i documenti prodotti nella presente sede per contrastare l'eccezione avversaria di prescrizione. Detta produzione incontra il limite dell'art. 345, co. 3, c.p.c. che non consente deroghe, salvo il caso - non ricorrente nella vicenda in esame - di formulazione di motivata richiesta di riammissione in termini. Si annota poi che il riferimento alla indispensabilità dei documenti ai fini della decisione della causa, quale ulteriore ipotesi di ammissibilità di documenti non prodotti in prime cure, è stato soppresso dal d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012. Né la produzione dei documenti in questione attiene ad una 'mera difesa' come prospettato dall'appellante poiché essi sono volti a sorreggere la controeccezione di interruzione della prescrizione eccepita ex adverso.
Ciò premesso, è la stessa ad affidare la prova dell'avvenuta notifica di Pt_1 intimazioni di pagamento aventi effetto interruttivo della prescrizione eccepita da controparte a documenti prodotti in appello (ed in particolare ai documenti 2 e 3 come specificato all'udienza di rimessione della causa al collegio su richiesta del giudicante).
Tanto basta a rigettare la censura, con la notazione che sub allegati 15 e 17 alla comparsa di costituzione in primo grado, richiamati nell'atto di appello, figurano dei rapporti stilati dal messo notificatore e delle cartoline di ricevimento o consimili contenenti l'indicazione del numero di cartelle di pagamento, non sufficienti ai fini della prova dell'intimazione e del suo contenuto, prodotta - come ci è detto - solo in appello.
In conclusione difetta la prova tempestiva della notifica di atti idonei a provocare la interruzione della prescrizione eccepita che dunque deve ritenersi compiuta al tempo della notifica della notificazione della intimazione a cui il ha reagito con CP_1
l'opposizione oggetto di causa.
Con la censura sub 2) l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui vi Pt_1 si ravvisava la non regolare notifica della cartella di pagamento n.
1062016001195414000 alla luce della mancanza della raccomandata informativa ex artt. 139/140 c.p.c. mentre invece la raccomandata informativa n. 57301045633-6 esisteva ed era in atti ed attestava che era stato dato avviso al destinatario del deposito presso la casa comunale di Manduria della cartella stessa stante l'impossibilità di eseguirne la consegna alle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., non rilevando il mancato ritiro della anzidetta raccomandata informativa posto che la notifica doveva intendersi pag. 7/9 perfezionata a seguito della compiuta giacenza cartella di pagamento n.
10620160011954140000; ha comunque richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza ove l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto.
La censura è infondata.
Va evidenziato che per condivisibile giurisprudenza di legittimità l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, che può essere fatta valere dal contribuente mediante impugnazione congiunta dei due atti o del solo atto successivo notificatogli;
ne consegue che il contribuente può limitarsi ad impugnare una cartella esattoriale facendo valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico, senza aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito (Cass. s.u. 15 aprile 2021, n. 10012 su cui ci si soffermerà appena oltre).
Ciò puntualizzato, si rileva che come stabilito da Cass. s.u. 15 aprile 2021, n. 10012, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, co. 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Ne deriva che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, deve attenersi alle regole appena descritte.
pag. 8/9 Nel caso di specie in prime cure non è stata depositata la C.A.D. di cui sopra (si vedano gli allegati 8, 9, 10 e 11 che qui interessano come da elenco documenti prodotti).
L'eventuale deposito in appello è precluso dal disposto dell'art. 345, co. 3, c.p.c. sicché la statuizione del primo giudice non è erronea.
In conclusione l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione al devolutum nonché tenuto delle attività effettivamente espletate (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e della relativa complessità delle questioni rilevanti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2087/2027 pubblicata in
[...] data 14 settembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo MA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 13/2024 R.G. promossa da
(c.f. e p.i. ), rappr. e Parte_1 P.IVA_1 dif. dall'Avv. Antonio Manzari
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Paolo MA CP_1 C.F._1
APPELLATO
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 352 c.p.c. coincidenti con quelle formulate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento emessa dall' Controparte_2
[d'ora in avanti solo ] n. 10620219000695579/000 - lotto di stampa n. CP_3 CP_4
07474 del 02/09/2021, notificata in data 3 novembre 2021, quanto alle cartelle di pagamento concernenti l'omesso versamento di spese processuali relative alla Cassa depositi e prestiti – Cassa ammende:
1) n. 10620030004335758000 notificata il 9 maggio 2003 di euro 2.146,24,
2) n. 10620050026759438000 notificata il 7 ottobre 2005 di euro 2.838,80,
3) n. 10620110001287032000 notificata il 17 giugno 2011 di euro 373,45; 4) n. 10620160011954140000 notificata il 31 luglio 2017 di euro 2.539,71, rientranti, in ragione della natura dei crediti alle stesse sottesi, nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
A fondamento dell'opposizione deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento impugnate e la prescrizione del credito fatto valere, concludendo per la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità dell'intimazione di pagamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati nonché dei ruoli indicati nell'intimazione di pagamento.
L si costituiva in giudizio e, previa contestazione della Controparte_5 propria legittimazione passiva poiché le censure di merito riguardavano l'ente impositore, negava il fondamento dell'opposizione chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2087/2023 pubblicata in data 14 settembre 2023 il Tribunale di Taranto così statuiva: “1) Dichiara l'estinzione del credito, per intervenuta prescrizione ex art.
2946 cod. civ., portato dalle suindicate cartelle di pagamento n.
10620030004335758000 di €. 2.146,24, e n. 10620050026759438000 di €. 2.838,80; 2) dichiara non dovuta, per nullità della cartella/inidoneità del titolo esecutivo, la somma portata dalla cartella di pagamento n. 10620160011954140000 di €. 2.539,71; per
l'effetto, 3) dispone l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento emessa dall' n. 10620219000695579/000 - lotto di stampa n. 07474 del 02/09/2021, CP_4 notificata in data 03/11/2021 e di ogni altro atto preordinato e connesso, limitatamente alla totale somma di €. 7.524,75, comprensiva di accessori, portata dalle predette cartelle;
4) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_6 dell'attore-opponente , delle spese di giudizio che liquida in €. 1.964,00, CP_1 di cui €. 264,00 per spese iscrizione ruolo ed €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, C.p.a. ed I.v.a., se ed in quanto dovuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv.to Paolo
MA accoglieva l'opposizione, dichiarando nulle le cartelle di cui agli estratti di ruolo, con condanna dell' al pagamento delle spese di Parte_1 lite.”.
Il Giudice a quo così motivava la decisione per quanto qui ancora rileva: pag. 2/9 qualificata l'opposizione proposta dal in termini di opposizione all'esecuzione ex CP_1 art. 615, co. 1, c.p.c. in quanto diretta a contestare il diritto di procedere in executivis in forza dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, nel merito riteneva parzialmente fondata la domanda attorea, e cioè la domanda di accertamento negativo del diritto di di agire Parte_1 esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo;
rilevava che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il credito maturato dallo Stato per il pagamento di spese processuali, sanzioni pecuniarie ed indennità è sottoposto al termine ordinario di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento di insorgenza del diritto ossia dall'adozione del provvedimento di quantificazione della prestazione obbligatoria;
osservava che nel caso in esame dalla documentazione in atti risultava che le cartelle n.
10620030004335758000 di euro 2.146,24 e n. 10620050026759438000 di euro
2.838,80 erano state presuntivamente notificate tra il 9 maggio 2003 ed il 7 ottobre 2005 sicché, anche ad ammettere la regolare notifica delle predette cartelle, avuto riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (3 novembre 2021) ed in assenza di ulteriori atti interruttivi, pur considerata la sospensione dei termini di riscossione disposta dall'art. 68 d.l. n. 18/2020, il termine di prescrizione ordinaria del preteso credito risultava ampiamente maturato;
premesso poi che aveva notificato al Pesare in data 17 giugno 2011 l'intimazione CP_4 di pagamento n. 10620139010699089/000 che, tra le altre, conteneva anche cartelle più remote senza ulteriore specificazione, osservava che per costante giurisprudenza di legittimità è l'agente della riscossione a dover provare il contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione nonché la ritualità e la tempestività della loro notificazione (Cass. n. 24031/2006; n. 22041/2010; n. 18252/2013); rilevava, altresì, che dall'esame della compiuta dei documenti depositati in fotocopia dall' non vi era prova che la richiamata intimazione di pagamento n. CP_4
10620139010699089/000, quale atto interruttivo della prescrizione, fosse stata effettivamente notificata in data 17 giugno 2011, non essendo stata prodotta, tra l'altro, la copia integrale di tale atto;
premesso, inoltre, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità aveva chiarito pag. 3/9 che “… l'atto interruttivo della prescrizione, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con
l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24677), osservava che non aveva CP_4 prodotto la copia integrale dell'avviso di intimazione, essendosi limitata alla produzione di meri report privi di valenza probatoria, e, pertanto, non vi era la dimostrazione che l'atto effettivamente consegnato al destinatario fosse proprio l'atto di intimazione in parola, né che lo stesso si riferisse alle cartelle di pagamento di cui trattasi;
con riguardo alla cartella n. 10620160011954140000 di euro 2.539,71, notificata il 31 luglio 2017 e riguardante un debito del 2015, evidenziava che aveva prodotto CP_4
l'attestazione di deposito dell'atto nella casa comunale, ma difettava la prova della spedizione della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. e riteneva che la mancata/irrituale notificazione della cartella di pagamento, imposta e disciplinata dagli artt. 25 e 26 d.p.r. n. 602/1973, determinasse l'invalidità derivata dell'intimazione di pagamento, l'inidoneità del titolo esecutivo, la nullità dell'intimazione di pagamento e la nullità dell'atto in sé prodromico ovvero della relativa cartella;
con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620110001287032000 di euro 373,45, riguardante multe e ammende nonché spese processuali concernenti debito del 2010, rilevava che aveva prodotto l'attestazione della notifica postale eseguita in data CP_4
14 giugno 2011 nei confronti del destinatario che aveva rifiutato di riceverla e, in sede giudiziale, non aveva espressamente contestato il contenuto della busta e valutava che rispetto a tale cartella il termine di prescrizione non era ancora spirato;
concludeva che l'opposizione proposta era parzialmente fondata con riferimento alle cartelle di pagamento n. 10620030004335758000 di euro 2.146,24, n.
10620050026759438000 di euro 2.838,80 e n. 10620160011954140000 di euro
2.539,71 e pronunciava l'invalidità/annullamento parziale dell'intimazione di pag. 4/9 pagamento impugnata e di quanto ne costituiva la premessa necessaria;
poneva le spese di lite a carico di in base all'esito del giudizio. CP_4
L ha proposto appello invocando ∙ la riforma della Parte_1 sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui era stata annullata l'intimazione di pagamento sulla scorta della nullità delle cartelle n. 10620050026759438000 di euro
2.838,80 e n. 10620160011954140000 di euro 2.539,71 e, per l'effetto, ∙ il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto dal avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 106202190006955791/000 limitatamente alle cartelle di pagamento suindicate e ∙ la conferma della pretesa relativa a tale intimazione di pagamento per la somma di euro 5.378,51, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il CP_1 rigetto, previa dichiarazione di inammissibilità della produzione documentale prodotta da controparte nel presente grado;
vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza impugnata: CP_4
1) quanto alla pronuncia di estinzione per prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito portato nella cartella di pagamento n. 10620050026759438000 di importo pari ad euro
2.838,00 a causa della mancanza di prova dell'avvenuta notifica dei c.d. atti interruttivi;
2) quanto alla declaratoria di non debenza per nullità della cartella/inidoneità del titolo esecutivo della somma portata nella cartella di pagamento n. 10620160011954140000 di importo pari ad euro 2.539,71 a causa della ritenuta illegittimità del procedimento notificatorio;
3) quanto all'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n.
106202190006995570/000, notificata il 3 novembre 2021 e di ogni atto preordinato o connesso, per la somma complessiva di euro 7.524,75, comprensiva di accessori;
4) quanto al capo di condanna al pagamento delle spese di lite.
pag. 5/9 Puntualizzato che le doglianze sub 3) e 4) costituiscono una conseguenza delle doglianze sub 1) e 2) per il caso di loro accoglimento, più in dettaglio l'impugnante, con riguardo alla censura sub 1), ha lamentato che non si fosse tenuto conto delle relate di notifica depositate in primo grado attestanti l'avvenuta consegna dell'intimazione di pagamento n. 10620139010699089/00, notificata al in data 17 giugno 2011, pur CP_1 non depositata in versione integrale poiché al tempo non disponibile, ed ha evidenziato che l'intimazione di pagamento n. 10620129038978184, notificata a mani del in CP_1 data 3 ottobre 2012, richiamava la cartella n. 10620050026759438000 quale cartella non pagata, in tesi allegata sub 17) in primo grado;
ha, altresì, evidenziato che l'ulteriore intimazione di pagamento n.
10620179002518354, notificata il 10 ottobre 2018, richiamava al suo interno nove cartelle di pagamento tra cui la n. 10620050026759438000, come evincibile dall'allegato sub 15) del primo grado e che, pertanto, essa non poteva considerarsi prescritta, posto che il termine decennale, decorrente dal 7 ottobre 2005, data di notifica della cartella, era stato interrotto in data 3 dicembre 2012 e poi il 10 ottobre 2018 e ancora una volta il 3 novembre 2021, allorquando era stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa;
ha sostenuto che nel presente grado devono essere presi in considerazione i documenti costituiti dalle intimazioni di pagamento n. 10620129038978184 e n.
10620179002518354 depositati in versione integrale nel presente e grado ed ammissibili in quanto necessari ai fini del decidere e comunque tenuto conto del fatto che in primo grado erano state depositate le relate di notifica.
Nella sostanza l' assume che il termine di prescrizione di dieci anni relativo Pt_1 alla cartella n. 10620050026759438000 (riguardante un'iscrizione a ruolo del Tribunale di Taranto - Sezione Distaccata di Manduria, campione penale a seguito di “sentenza n.
247 dell''01/06/04-N.83/05 Mod..3/SG. data ultima notifica 26/2/05”) non sia maturato e ciò grazie alla notifica degli atti impostivi ovvero delle intimazioni n.
10620129038978184 e n. 10620179002518354 prodotte nella versione integrale in questa sede ma delle quali già in primo grado erano state prodotte le relate di notifica.
Il motivo è infondato.
pag. 6/9 In primo luogo non sono utilizzabili i documenti prodotti nella presente sede per contrastare l'eccezione avversaria di prescrizione. Detta produzione incontra il limite dell'art. 345, co. 3, c.p.c. che non consente deroghe, salvo il caso - non ricorrente nella vicenda in esame - di formulazione di motivata richiesta di riammissione in termini. Si annota poi che il riferimento alla indispensabilità dei documenti ai fini della decisione della causa, quale ulteriore ipotesi di ammissibilità di documenti non prodotti in prime cure, è stato soppresso dal d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012. Né la produzione dei documenti in questione attiene ad una 'mera difesa' come prospettato dall'appellante poiché essi sono volti a sorreggere la controeccezione di interruzione della prescrizione eccepita ex adverso.
Ciò premesso, è la stessa ad affidare la prova dell'avvenuta notifica di Pt_1 intimazioni di pagamento aventi effetto interruttivo della prescrizione eccepita da controparte a documenti prodotti in appello (ed in particolare ai documenti 2 e 3 come specificato all'udienza di rimessione della causa al collegio su richiesta del giudicante).
Tanto basta a rigettare la censura, con la notazione che sub allegati 15 e 17 alla comparsa di costituzione in primo grado, richiamati nell'atto di appello, figurano dei rapporti stilati dal messo notificatore e delle cartoline di ricevimento o consimili contenenti l'indicazione del numero di cartelle di pagamento, non sufficienti ai fini della prova dell'intimazione e del suo contenuto, prodotta - come ci è detto - solo in appello.
In conclusione difetta la prova tempestiva della notifica di atti idonei a provocare la interruzione della prescrizione eccepita che dunque deve ritenersi compiuta al tempo della notifica della notificazione della intimazione a cui il ha reagito con CP_1
l'opposizione oggetto di causa.
Con la censura sub 2) l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui vi Pt_1 si ravvisava la non regolare notifica della cartella di pagamento n.
1062016001195414000 alla luce della mancanza della raccomandata informativa ex artt. 139/140 c.p.c. mentre invece la raccomandata informativa n. 57301045633-6 esisteva ed era in atti ed attestava che era stato dato avviso al destinatario del deposito presso la casa comunale di Manduria della cartella stessa stante l'impossibilità di eseguirne la consegna alle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., non rilevando il mancato ritiro della anzidetta raccomandata informativa posto che la notifica doveva intendersi pag. 7/9 perfezionata a seguito della compiuta giacenza cartella di pagamento n.
10620160011954140000; ha comunque richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza ove l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto.
La censura è infondata.
Va evidenziato che per condivisibile giurisprudenza di legittimità l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, che può essere fatta valere dal contribuente mediante impugnazione congiunta dei due atti o del solo atto successivo notificatogli;
ne consegue che il contribuente può limitarsi ad impugnare una cartella esattoriale facendo valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico, senza aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito (Cass. s.u. 15 aprile 2021, n. 10012 su cui ci si soffermerà appena oltre).
Ciò puntualizzato, si rileva che come stabilito da Cass. s.u. 15 aprile 2021, n. 10012, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, co. 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Ne deriva che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, deve attenersi alle regole appena descritte.
pag. 8/9 Nel caso di specie in prime cure non è stata depositata la C.A.D. di cui sopra (si vedano gli allegati 8, 9, 10 e 11 che qui interessano come da elenco documenti prodotti).
L'eventuale deposito in appello è precluso dal disposto dell'art. 345, co. 3, c.p.c. sicché la statuizione del primo giudice non è erronea.
In conclusione l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione al devolutum nonché tenuto delle attività effettivamente espletate (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e della relativa complessità delle questioni rilevanti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2087/2027 pubblicata in
[...] data 14 settembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo MA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9