Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.
All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.
All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.