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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7736/2022 R.G., chiamata all'udienza del 30/6/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. M. Parte_1
Genualdo
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante pro tempore, CP_1 appresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/7/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l.n. 118/71, disattesa da parte della per l'accertamento dell'invalidità civile territorialmente Parte_2 competente in data 18/11/2020 nonchè in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda amministrativa (16/9/2020) ovvero da quella ritenuta di giustizia. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che disponeva il rinnovo della ctu;
depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, previa discussione, la controversia è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo, posto che, con decreto notificato in data 8/6/2022 il Tribunale fissava il termine di giorni trenta per il deposito della dichiarazione di dissenso (cfr. all. n. 5 ricorso) e, in data 24/6/2022, il ricorrente depositava dichiarazione di dissenso alle risultanze della ctu (cfr. all.n. 6 ricorso).
Nel merito, va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ciò posto, l'opposizione risulta fondata.
In merito al requisito reddituale, si osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione reddituale del ricorrente (cfr. Mod. 730 allegato a note del 13/11/2024) da cui emerge che non vi è superamento del limite previsto.
Quanto al profilo del requisito sanitario, si osserva quanto segue.
Giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle
Pag. 2 di 5 minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Ed invero, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario nominato dal giudice, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha concluso nei termini che seguono
“Tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992, il globale quadro menomativo così ripercorso determina nel Sig. una riduzione permanente Pt_1 della capacità lavorativa generica, potendo pertanto riconoscere lo stesso Invalido
Civile totale nella misura del 100% ai sensi degli artt. 2 e 12, L. 118/1971.
Tale stima, frutto di una valutazione omnicomprensiva mediante calcolo riduzionistico di menomazioni tra loro perlopiù coesistenti, è da ritenersi riconducibile alla contemporanea presenza di OSAS con dispnea a riposo, in analogia al cod. 6455; cardiopatia ipertensiva (cod. 6442); diabete mellito complicato (cod. 9309); obesità grave (cod. 7105); spondiloartrosi lombosacrale (in analogia al cod. 7010); gonartrosi bilaterale (in analogia al cod. 7204); coxartrosi sinistra (in analogia al cod. 7202); disturbo depressivo moderato grave (cod. 2206); insufficienza venosa cronica con distrofia cutanea (in analogia al cod. 454.2 Linee Guida;
tendinopatia del CP_1 sovraspinato (in analogia al cod. 7208); ipertrofia prostatica (cod. 6204).
Trattasi di quadro patologico già presente all'atto della visita eseguita dalla
Competente Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile il 18 novembre 2020. Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo affliggente il Sig. lo rende meritevole del diritto a beneficiare Pt_1 della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L.188/1971 a far data dalla domanda amministrativa del 16 Settembre 2020, essendo egli Invalido Civile totale nella misura del 100% sin da tale epoca”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della
Pag. 3 di 5 sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Pag. 4 di 5 Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alla regolamentazione delle spese, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico CP_ dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 14/7/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
-accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario Parte_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l.n. 118/1971 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (16/9/2020), secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_2 complessivi 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari, 30/6/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7736/2022 R.G., chiamata all'udienza del 30/6/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. M. Parte_1
Genualdo
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante pro tempore, CP_1 appresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/7/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l.n. 118/71, disattesa da parte della per l'accertamento dell'invalidità civile territorialmente Parte_2 competente in data 18/11/2020 nonchè in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda amministrativa (16/9/2020) ovvero da quella ritenuta di giustizia. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante che disponeva il rinnovo della ctu;
depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, previa discussione, la controversia è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo, posto che, con decreto notificato in data 8/6/2022 il Tribunale fissava il termine di giorni trenta per il deposito della dichiarazione di dissenso (cfr. all. n. 5 ricorso) e, in data 24/6/2022, il ricorrente depositava dichiarazione di dissenso alle risultanze della ctu (cfr. all.n. 6 ricorso).
Nel merito, va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ciò posto, l'opposizione risulta fondata.
In merito al requisito reddituale, si osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione reddituale del ricorrente (cfr. Mod. 730 allegato a note del 13/11/2024) da cui emerge che non vi è superamento del limite previsto.
Quanto al profilo del requisito sanitario, si osserva quanto segue.
Giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle
Pag. 2 di 5 minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Ed invero, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario nominato dal giudice, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha concluso nei termini che seguono
“Tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992, il globale quadro menomativo così ripercorso determina nel Sig. una riduzione permanente Pt_1 della capacità lavorativa generica, potendo pertanto riconoscere lo stesso Invalido
Civile totale nella misura del 100% ai sensi degli artt. 2 e 12, L. 118/1971.
Tale stima, frutto di una valutazione omnicomprensiva mediante calcolo riduzionistico di menomazioni tra loro perlopiù coesistenti, è da ritenersi riconducibile alla contemporanea presenza di OSAS con dispnea a riposo, in analogia al cod. 6455; cardiopatia ipertensiva (cod. 6442); diabete mellito complicato (cod. 9309); obesità grave (cod. 7105); spondiloartrosi lombosacrale (in analogia al cod. 7010); gonartrosi bilaterale (in analogia al cod. 7204); coxartrosi sinistra (in analogia al cod. 7202); disturbo depressivo moderato grave (cod. 2206); insufficienza venosa cronica con distrofia cutanea (in analogia al cod. 454.2 Linee Guida;
tendinopatia del CP_1 sovraspinato (in analogia al cod. 7208); ipertrofia prostatica (cod. 6204).
Trattasi di quadro patologico già presente all'atto della visita eseguita dalla
Competente Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile il 18 novembre 2020. Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo affliggente il Sig. lo rende meritevole del diritto a beneficiare Pt_1 della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L.188/1971 a far data dalla domanda amministrativa del 16 Settembre 2020, essendo egli Invalido Civile totale nella misura del 100% sin da tale epoca”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della
Pag. 3 di 5 sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Pag. 4 di 5 Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alla regolamentazione delle spese, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico CP_ dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 14/7/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
-accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario Parte_1 per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l.n. 118/1971 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (16/9/2020), secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_2 complessivi 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari, 30/6/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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