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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 13724/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 13724/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 10/07/2024 da:
(c.f. ; Codice CUI : 04A07TM ), con l'avv. MOLON Parte_1 C.F._1
VANESSA, ricorrente, contro
(c.f. , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA, resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento 571 Parte_1
Cat.A12/2023/Imm.MAdB del 24.11.2023 della Questura di che ha rigettato l'istanza ai fini del CP_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con contestuale avviso all'interessato che, in pagina 1 di 5 caso di inosservanza di tale provvedimento, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 286/98 e successive modifiche.
Il predetto provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale della competente Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, reso il 06/03/2023.
In particolare, la Commissione Territoriale di Siracusa, chiamata ad esprimere il proprio parere su richiesta da parte della di ha evidenziato come “allo stato degli atti, nella fattispecie esaminata non CP_1 CP_1
risultano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.lgs. 286/98, necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3 e3l D.lgs. 25/2008, così come modificati dal Decreto Legge n. 130 del 21/10/2020”.
Il provvedimento oggetto del presente giudizio, originariamente impugnato dinanzi alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Catania, è stato definito con ordinanza del 30 maggio 2024, che ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia. In conseguenza di tale declaratoria, il ricorso è stato ritualmente riassunto avanti a questo Tribunale.
Con il presente ricorso, il ricorrente ha dedotto che, nella propria valutazione, la Questura non abbia indicato “espressamente i motivi che hanno determinato il convincimento per cui mancassero i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi “speciali” o umanitari” (cfr. p. 10 ricorso introduttivo. Inoltre, evidenzia come non sia stata adeguatamente considerata la sua “da un Paese instabile politicamente, anche con una valutazione
“aggiornata” è la medesima persona che, qualora rimpatriato, si troverebbe – dopo oltre 10 anni – a rapportarsi con una realtà pericolosa, instabile, che compromette i suoi diritti fondamentali” (cfr. p. 15 ibidem); né, infine, la Questura avrebbe tenuto conto del suo “effettivo inserimento sociale e della durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine” (cfr. p. 25 ibidem).
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. n. 25/2008 ed art. 19 T.U. Immigrazione, ovvero, in subordine, “accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 d.lgs 286/1998 con conseguente rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione speciale” (cfr. p. 31 ricorso introduttivo).
In data 07/07/2025 il rappresentato e difeso organicamente Controparte_2 CP_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo nel respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte del ricorrente.
pagina 2 di 5 In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con pagina 3 di 5 esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Ciò premesso, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa positivo, come risulta dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che egli si è inserito nel mondo del lavoro con relativa stabilità.
Posto che il torna definitivamente in Italia il 07.05.2022, egli riesce dapprima a reperire diverse Pt_1
attività lavorative di breve durata nel settore agricolo e successivamente come facchino.
Dal 2024 egli è risultato occupato presso il la società con sede a Verona più volte prorogato e Parte_2
con scadenza al 31/12/2025 (cfr. doc. 2 allegato alle note scritte del 02/07/2025).
Con riferimento a tale rapporto di lavoro, egli ha dimostrato di percepire una retribuzione mensile in media pari a circa 800,00 euro, come si evince anche dalle buste paga prodotto in giudizio (cfr. doc. 2 allegato alle note scritte del 02/07/2025 e doc. 2 allegato alle note del 21/11/2024), nonché dalla Certificazione Unica
2025 per l'anno 2023 (per redditi da lavoro dipendete pari a euro 6.369,35).
A ciò si aggiunga che il ricorrente manca dal Paese d'origine da circa 14 anni e ciò potrebbe rendere difficoltoso il suo reinserimento nel mercato lavorativo e reperire un'attività analoga a quella in essere in
Italia.
Ne consegue che risulta accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e pertanto gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite si intendono compensate alla luce delle questioni trattate e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 13724/2024 R.G. promossa da contro Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale;
2) compensa le spese di lite;
pagina 4 di 5 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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