Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01784/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2024, proposto dalla ditta Trendcom S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sandra Rosalia Lupo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per il risarcimento:
- dei danni asseritamente patiti dalla ricorrente, in seguito alla nota prot. n. 92046 dell’11 settembre 2019, con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale aveva riscontrato negativamente una richiesta di verifica della sussistenza dell’accreditamento della ricorrente medesima tra gli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana e dal successivo provvedimento confermativo prot. n. 36910 del 4 giugno 2020, annullati con sentenza del CGARS n. 807 dell’11 luglio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Regionale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 2618/2019 di registro generale la ditta Trendcom s.r.l., premesso di operare nel settore della formazione professionale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 92046 dell’11 settembre 2019, con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale aveva riscontrato negativamente la richiesta di verifica della sussistenza dell’accreditamento della ricorrente tra gli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana avanzata dalla Prefettura di Ferrara. Con il medesimo mezzo di tutela è stato impugnato anche il provvedimento di revoca dell’accreditamento in questione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato altresì il provvedimento, prot. 36910 del 4 giugno 2020, con cui la medesima Amministrazione, in esecuzione dell’ordine di riesame impartito da questo TAR con ordinanza n. 198 del 25 febbraio 2020 e a seguito di nuova istruttoria, ha confermato la perdita dell’accreditamento, atteso che “ l’Ente Trendcom s.r.l. non aveva mai provveduto ad adeguare la propria posizione al Regolamento emanato con il D. P. Reg. n.25/2015, non risultando, per l'effetto, più accreditato ”.
2. Con sentenza n. 891 del 16 marzo 2021, la sez. I di questo Tribunale Amministrativo, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto il provvedimento impugnato era stato superato da quello gravato con motivi aggiunti, “ cosicché il suo eventuale annullamento sarebbe inutile per il ricorrente ”, ha rigettato i suddetti motivi aggiunti.
La reiezione della citata impugnazione è stata motivata evidenziando che il regolamento che reca le disposizioni disciplinanti l’accreditamento degli organismi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana, adottato con Decreto Presidenziale n. 25 del 1° ottobre 2015, “… ha innovato il settore della formazione, dettando una nuova disciplina organica in materia” , ma “ non ha previsto nessuna norma transitoria relativamente agli accreditamenti già rilasciati” .
L’assenza di una disciplina transitoria è stata spiegata dal Tribunale con l’intendimento dell’Amministrazione “… di porre fine al “vecchio sistema” con la cessazione di tutti gli accreditamenti in essere alla data di entrata in vigore del regolamento, con conseguente necessità che tutti gli enti di formazione siciliana, che intendevano organizzare corsi riservati ai soli enti accreditati, ne dovevano ottenere uno nuovo, conforme alle disposizioni vigenti”. Sicché nel silenzio del nuovo regolamento “… non può, pertanto, ritenersi che potevano continuare a sopravvivere gli accreditamenti precedenti, i quali non erano adeguati alle nuove regole introdotte a garanzia di maggiore trasparenza ed efficienza. Non si pone, pertanto, come prospettato dalla ricorrente, un problema di revoca dell’accreditamento, quanto di sua sopravvenuta inefficacia, quale conseguenza dell’introduzione di una disciplina innovativa, nel rispetto della quale era necessario conseguirne uno nuovo”.
3. Con sentenza n. 807 dell’11 luglio 2022, il C.G.A.R.S. ha accolto l’appello proposto dalla ricorrente avvero la citata sentenza n. 891/2021 evidenziando:
- che “ L’efficacia del provvedimento amministrativo soggiace di norma al regime che ne disciplina l’adozione” ;
- che dunque “… nel caso di specie, non essendo previsto un termine di durata dell’accreditamento, i relativi effetti sarebbero potuti venir meno in ragione di un atto di sospensione o di revoca, non adottati nel caso di specie ”;
- che “ il venir meno degli effetti di un provvedimento ad opera di un atto successivo necessita, soprattutto se detti effetti sono favorevoli per il destinatario, di un provvedimento espresso che ne motivi il ritiro” ;
- che “ Se quindi l’affidamento non incide sulla legittimità dell’atto adottato in senso favorevole al destinatario, lo stesso affidamento svolge un ruolo di ostacolo, seppur superabile, rispetto al successivo ritiro ”;
- che “ ciò implica la necessità che si svolga un procedimento in contraddittorio fra le parti, che sia adottato un provvedimento che faccia venir meno gli effetti del provvedimento favorevole per il destinatario e che ne illustri le ragioni giustificatrici, prendendo in considerazione l’affidamento del privato, provvedimento non adottato, come visto, nel caso di specie” ;
- che “ Il venir meno degli effetti di un provvedimento può essere determinato anche dal sopravvenire di una norma che ne faccia venir meno gli effetti per il futuro, e senza che a tal fine sia necessaria una specifica motivazione...” ;
- che “ Nel caso di specie, il regolamento emanato con il decreto n. 25 del 2015 nulla dispone al riguardo ” e che “… esso, in mancanza di una espressa chiara disposizione di segno contrario, non si applica ai titoli già ottenuti, che fondano l’accreditamento sulla base delle precedenti condizioni.” ;
- in conclusione, che “ In mancanza di una previsione che incida sugli effetti dei provvedimenti già adottati e ancora efficaci in base al regime previgente, essi continuano a produrre effetti, fatti salvi eventuali futuri provvedimenti o disposizioni normative che intervengano sul punto nei termini anzidetti...Sicché, in mancanza di tale diversa determinazione amministrativa o normativa, l’affidamento del privato impedisce che possano ritenersi venuti meno gli effetti del provvedimento”.
4. Tanto premesso, con atto di citazione notificato il 13 giugno 2023, la ricorrente ha promosso dinanzi al Tribunale di Palermo un’azione (r.g. n. 8378/2023) finalizzata al risarcimento dei danni asseritamente patiti in ragione dei provvedimenti annullati con la citata sentenza del Giudice d’Appello n. 807 dell’11 luglio 2022.
Detto procedimento veniva però definito con sentenza n. 957 del 15.02.2024, con la quale il Giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore di questo TAR, dinanzi al quale la causa è stata riassunta con atto notificato il 10 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre successivo.
4.1. Parte ricorrente si duole, in sostanza, dell’illegittimità dell’azione dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione, che la avrebbe privata della possibilità di espletare l’attività di formazione, fonte di un considerevole volume di affari e fatturato, cagionandole quindi un pregiudizio quantificato nella misura di € 2.765.555,01.
Ricorrerebbero secondo parte ricorrente tutti i presupposti per il risarcimento del danno asseritamente patito, che sarebbe direttamente collegato ai provvedimenti annullati dal Giudice d’Appello. Tali provvedimenti avrebbero inciso, negandolo, sull’interesse della società ad essere iscritta nell’elenco degli enti accreditati, così impendendole di organizzare e svolgere i corsi di formazione costituenti l’attività prevalente di essa.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta altresì che la mancata ottemperanza dell’Amministrazione alla citata sentenza del CGARS n. 807 dell’11 luglio 2022 avrebbe di fatto impedito la ripresa dell’attività formativa, non consentendole di riposizionarsi nel proprio mercato di riferimento e di partecipare a nuovi progetti formativi, quali ad esempio quelli finanziati tramite il PNRR.
La perdita economica complessiva, stimata dalla ricorrente sulla scorta di una perizia di parte, ammonterebbe come detto ad € 2.765.555,01, di cui € 150.000 per danni morali e di immagine.
5. In data 27.12.2024 si è costituito in giudizio l’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, che successivamente ha depositato documentazione e con memoria del 3 gennaio 2026 ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista della discussione, anche parte ricorrente ha depositato documenti e con memorie del 13 e del 22 gennaio 2026 ha replicato alle difese di controparte ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 13 febbraio 2026, nel corso della quale il Collegio ha dato avviso della sussistenza di profili di incompetenza funzionale di questo TAR su alcune delle domande articolate dalla parte ricorrente.
6. Osserva il Collegio, preliminarmente, che nell’ambito dell’azione proposta dalla ricorrente va distinta la richiesta risarcitoria, ex art. 30, comma 2, c.p.a., da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa (inerente ai danni asseritamente maturati nell’arco temporale compreso tra il provvedimento prot. n. prot. n. 92046, dell’11 settembre 2019, con cui l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale aveva riscontrato negativamente la richiesta di verifica della sussistenza dell’accreditamento della ricorrente, e la pronuncia del CGARS n. 807 dell’11 luglio 2022), e la domanda di ristoro, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., che involge il pregiudizio asseritamente patito in ragione della mancata ottemperanza dell’Amministrazione alla richiamata pronuncia del giudice d’appello.
7. Ciò posto, come rilevato nel corso della discussione, occorre anzitutto evidenziare come questo Tribunale Amministrativo sia privo di competenza in ordine alla domanda di ristoro dei pregiudizi asseritamente patiti dalla ricorrente dopo il passaggio in giudicato della sentenza del CGARS n. 807/2022, di riforma della sentenza di questo TAR n. 891/2021.
Invero, l’art. 112, comma 3, c.p.a. prevede che “ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza…azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ”, mentre il successivo art. 113, comma 1, stabilisce che “ Il ricorso si propone…al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ”. Come ancora di recente chiarito in giurisprudenza (TAR Lazio, sez. II, 14 febbraio 2023, n. 2535 e la giurisprudenza ivi richiamata), la ratio del riparto di competenze in materia di ottemperanza è “ quella di devolvere la competenza sull’azione di ottemperanza al Giudice a cui va ascritta la concreta determinazione del comando giudiziale messo in esecuzione ” (cfr. in termini da ultimo anche TAR Palermo, sez. II, 21 ottobre 2025, n. 2303).
Nella fattispecie in esame i danni successivi al giudicato sono causalmente riconducibili alla mancata attuazione della sentenza del CGARS n. 807/2022, sicché in base alle richiamate prescrizioni normative è proprio in capo allo stesso CGARS, quale “ giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ”, ex art. 113, comma 1, c.p.a., che si rinviene l’inderogabile competenza funzionale indicata nell’art. 14, comma 3, c.p.a.
Su tale richiesta di ristoro va pronunciata quindi la declaratoria di incompetenza funzionale di questo T.A.R. , ferma restando la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice competente, nell’ordinario termine di prescrizione.
8. Venendo ora all’esame della domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, il Collegio ritiene che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa che, in materia di risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo, evidenzia come il positivo scrutinio della pretesa risarcitoria presuppone, in uno con la riconosciuta illegittimità del provvedimento asseritamente lesivo, la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito, ossia il nesso causale tra la condotta dell'Autorità ed il danno, e l’imputabilità di questo ultimo all’Amministrazione perlomeno a titolo di colpa.
Il Giudice amministrativo, infatti, può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per i danni conseguenti all’esercizio della funzione amministrativa, quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sezione III, 24 maggio 2018, n. 3134).
Al contrario, tale responsabilità deve essere invece negata quando l'indagine presupposta conduce al riconoscimento dell'errore scusabile come, ad esempio, nel caso di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto.
9. Tanto premesso, nella vicenda per cui è causa il Collegio reputa che difetti l’elemento soggettivo.
Questa Sezione, con la sentenza n. 1761 del 24 maggio 2024, ha già evidenziato che “ Quanto alla prova dell’elemento soggettivo, se per un orientamento il privato deve dimostrare anche la colpa dell’amministrazione (Cons. St., sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094), differente impostazione ritiene che possa ammettersi una presunzione di colpa in capo a quest’ultima, con la conseguenza che grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare che l’illegittimità del provvedimento sia dipesa da un errore scusabile, a sua volta derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione delle norme, dalla complessità dei fatti, dal comportamento delle parti del procedimento (Cons. St., sez. II, 20 giugno 2023, n. 6054) o anche dall’incertezza del quadro normativo di riferimento (Cons St., sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7793) ”, rilevando in sostanza, analogamente a quanto avvenuto nella presente fattispecie, che la difforme interpretazione resa dal TAR e dal Giudice d’Appello del comportamento tenuto dalla resistente Amministrazione ben possa concretizzare, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, un complesso normativo di non facile interpretazione. “ Ciò porta ad escludere, alla luce della giurisprudenza citata, che il comportamento dell’amministrazione resistente possa essere rimproverabile a titolo di colpa. Con la conseguenza che risulta preclusa ogni valutazione in ordine agli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione per danno da illegittimità provvedimentale” (Tar Palermo n. 1761/2024 cit.; in termini anche TAR Palermo, sez. II, 2 luglio 2025, n. 1485).
In altri termini, la domanda risarcitoria non può essere accolta atteso che la ricorrente non ha provato che i provvedimenti amministrativi annullati siano stati adottati dalla resistente Amministrazione regionale in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, né che detta violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione dei provvedimenti viziati.
Come correttamente rilevato dalla difesa erariale (cfr. pag. 9 della memoria del 3 gennaio 2026), la stessa sentenza del CGARS n. 807/2022, sulla scorta della quale è stata avviata la presente azione risarcitoria, ha evidenziato “… le difficoltà di interpretazione della normativa e la novità della questione prospettata” , pertanto non colgono nel segno le doglianze con cui parte ricorrente sostiene che “ non sussisteva e non sussiste alcuna incertezza del quadro normativo” (cfr. pag. 12 del ricorso introduttivo) e che, dunque, sarebbe imputabile alla resistente Amministrazione la responsabilità di non aver colto tale circostanza.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, non possono ritenersi violati da parte della resistente Amministrazione i canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, né ad essa può essere imputato un comportamento negligente od omissivo.
10. In ragione della peculiarità della fattispecie controversa sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza sulla domanda di risarcimento del danno connessa alla mancata esecuzione del giudicato, derivante dalla sentenza del CGARS n. 807/2022, spettando al Giudice d’appello la relativa cognizione;
- per il resto rigetta il ricorso perché infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
AN NA, Primo Referendario, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | CA NI |
IL SEGRETARIO