Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2024
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 22/12/2025, n. 23474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23474 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11841/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11841 del 2024, proposto da UE IA PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi,n. 12;
per l'annullamento
previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare,
-del decreto n. 41790 del 16.10.2024 del Ministero Istruzione e Merito, nella parte in cui dispone che “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra PA UE IA nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 02/06/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 21634 del 14/09/2021, come citata in premessa, è rigettata”;
-di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione e Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón in data 2 giugno 2021).
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in camera di consiglio.
3. Con ordinanza n. 22483 del 12 dicembre 2024 la Sezione all’epoca competente sulla materia del sostegno scolastico ha sospeso il giudizio con rinvio delle questioni pregiudiziali sollevate alla Corte di Giustizia Europea.
4. Nelle more in data 26 novembre 2025 la Segreteria della Corte di Giustizia Europea ha chiesto di manifestare l’interesse a mantenere il rinvio pregiudiziale, richiesta portata alla udienza camerale del 17 dicembre 2025.
5. Con memoria depositata in data 13 dicembre 2025 la ricorrente, a mezzo del difensore costituito, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 1, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.”
6. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, si rileva che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all’articolo 84 c.p.a. impone l’osservanza di specifiche formalità tra cui “la notifica della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza”.
Nel caso di specie, la rinuncia non è stata notificata all’amministrazione resistente nel termine di legge.
Va considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza, “tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale” (cfr. ex multis Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305).
Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In ordine alla richiesta in data 26 novembre 2025 del competente Ufficio della Corte di Giustizia Europea di far conoscere se va mantenuto il rinvio pregiudiziale nel presente giudizio, va comunicato allo stesso che la rinuncia al ricorso fa decadere l’interesse al mantenimento del rinvio pregiudiziale e di conseguenza della relativa sospensione.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto dichiara decaduto l’interesse al mantenimento del disposto rinvio pregiudiziale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa e manda alla Segreteria di trasmettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea copia della stessa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE OR, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE OR |
IL SEGRETARIO