Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a. del provvedimento di archiviazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico prot n. -OMISSIS-;
b. per quanto occorre possa, dei pareri endoprocedimentali del Comando della polizia locale n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nella parte in cui si esprimono negativamente sulla collocazione delle tende;
c. per quanto occorre possa, dell'articolo 41 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori De Simone, Tonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21 novembre 2023 e depositato il 14 dicembre 2023, la ditta individuale -OMISSIS-ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di archiviazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico prot n. -OMISSIS- e degli atti connessi come in epigrafe specificati.
2. La ditta ricorrente espone in fatto di essere titolare di una storica attività di rivendita di biciclette risalente agli anni 50’.
In data 10 maggio 2023, la ricorrente ha presentato un’istanza per l’occupazione di 7,04 mq di suolo pubblico; con tale istanza la ricorrente ha altresì richiesto la collocazione di tende frangisole, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Il regolamento prevede 30 giorni come termine per la conclusione del procedimento (sia per l’occupazione del suolo pubblico che per la collocazione delle tende).
Pertanto la ricorrente, dopo la scadenza di tale termine, ha comunicato all’Amministrazione la sua intenzione di procedere all’installazione delle tende.
Tuttavia, l’amministrazione ha ritenuto che a tale data ancora non si fosse formato il titolo e che, per di più, non esisteva alcun ritardo, in quanto, come attestato dall’Amministrazione nella nota del 12 luglio 2023, il Comune di Sabaudia aveva rappresentato che in data 20 giugno 2023 era stata presentata dalla ricorrente istanza di rateizzazione della pregressa situazione debitoria.
L’istanza era stata accolta in pari data con il relativo rilascio del piano di rateizzazione.
Cosicché a partire da detta data, per espresso disposto dell’Ufficio ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento Comunale, sono iniziati a decorrere i termini per il rilascio del titolo legittimante l’occupazione del suolo pubblico.
Nel frattempo, tuttavia la Polizia Locale emetteva il parere endoprocedimentale n. -OMISSIS-, positivo con riguardo all’occupazione del suolo e negativo con riguardo all’installazione delle tende, per presunta non conformità delle medesime all’articolo 15 del Piano di Arredo Urbano (PAU), nonostante fosse stato già emesso, in data 10 luglio 2023, il parere favorevole all’istallazione delle tende dalla competente area Vasta Tecnica Settore X del Comune di Sabaudia Urbanistica, Condono, Antiabusivismo e Pianificazione.
Entrambi i pareri non sono stati comunicati alla ricorrente che, quindi, in data 10 agosto 2023 ha proceduto all’installazione delle tende, ritenendo essersi ormai formato il silenzio assenso in relazione alla domanda di installazione delle tende.
L’11 agosto 2023 la Polizia Locale eseguiva un ulteriore sopralluogo in cui, dopo aver constatato che non era stato occupato il suolo pubblico e dopo aver verificato l’effettiva corrispondenza tra quanto richiesto e quanto sarebbe stato effettivamente occupato, con atto n. -OMISSIS- esprimeva parere positivo con riguardo alla concessione del suolo pubblico, confermando, nel contempo, il parere negativo già espresso all’installazione delle tende, per presunta non conformità delle medesime all’articolo 15 del Piano di Arredo Urbano, rilevando che alla data dell’11 agosto le tende erano state già installate.
Con il provvedimento n. -OMISSIS-, veniva dunque rilasciato espressamente il provvedimento positivo per l’occupazione del suolo pubblico, mentre con riguardo alle tende in data 22 settembre 2023, il Settore Finanze e Tributi, ha emesso il provvedimento di non accoglimento, oggetto del presente gravame, per le seguenti motivazioni:
“ Visto il parere non favorevole della Polizia Locale (giusto prot. n. -OMISSIS-) per l'occupazione di soprassuolo in -OMISSIS- e -OMISSIS-, si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta poiché, a seguito del sopralluogo effettuato è stata accertata l'avvenuta installazione, non ancora autorizzata, di apparati ombreggianti che non risultano essere conformi all'art. 15 del Nuovo Piano Dell'Arredo Urbano (PAU).
Si invita, pertanto, la S.V. a rimuovere, entro il termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della presente, le tende già installate in assenza di concessione configurandosi quanto disciplinato dall'art. 14 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" in merito alle occupazioni abusive ”.
3. Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione degli articoli 2 e 20 della legge 241 del 1990 e degli articoli 6 e 41 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
Secondo parte ricorrente, decorso il termine di 30 giorni dall’istanza di installazione delle tende si sarebbe formato il silenzio assenso, di talché l’stanza dovrebbe essere considerata ormai assentita.
Infatti, mentre per l’occupazione del suolo pubblico l’articolo 6 comma 1 disciplinato nel titolo II del regolamento (inerente l’occupazione del suolo pubblico) prevede il rilascio “dell’autorizzazione espressa” (in conformità peraltro alla giurisprudenza in tema di occupazione di suolo pubblico), l’articolo 41 del medesimo regolamento disciplinato nel titolo V ed inerente le particolare tipologie di occupazione (diverse dal suolo pubblico), non prevederebbe il rilascio dell’autorizzazione espressa; dunque, per la particolare occupazione inerente l’istallazione di tende sarebbe prevista la generale possibilità di rilascio di autorizzazione tacita.
II. Violazione degli artt. 9, comma 4 e 41 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e dell’articolo 20 del d.lgs. 285/1992. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento della funzione.
Il parere negativo espresso dalla Polizia Locale risulterebbe in contrasto con quanto già assentito dal competente Ufficio Comunale che, in ordine alla richiesta inoltrata dalla società ricorrente, aveva già espresso parere positivo.
III. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento della funzione, contraddittorietà estrinseca e travisamento dei fatti.
I pareri richiesta alla Polizia Locale e all’Ufficio tecnico sono pareri non obbligatori, né vincolanti; anche in ragione di ciò, l’Amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali il parere favorevole espresso dall’Ufficio Tecnico competente sia stato considerato recessivo rispetto a quello negativo della incompetente Polizia Locale.
IV. Violazione dell’articolo 14 del Regolamento.
V. Violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990.
4. Si è costituito il Comune di Sabaudia contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 12 giugno 2024 per la trattazione del merito.
6. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2024, dopo essere stata discussa, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
A differenza di quanto rappresentato in fatto, dalla lettura dell’istanza presentata dalla ditta ricorrente in data 16 maggio 2023 (doc. 1, allegato agli atti dal Comune di Sabaudia), emerge inequivocabilmente che la ricorrente ha presentato originariamente un’unica istanza di occupazione di suolo e soprassuolo pubblico per l’esposizione di merce ed installazione di tende a copertura.
Il procedimento originato dalla suddetta istanza è quindi un unico procedimento amministrativo soggiacente alle disposizioni previste per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo e soprassuolo pubblico.
1.1. Privo di pregio è innanzitutto il primo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, infatti, il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, richiede la necessaria autorizzazione espressa tanto per l’occupazione del suolo pubblico quanto per la cd. occupazione del soprassuolo.
Più in particolare, l’articolo 6 “Istanze per l’occupazione di suolo pubblico”, prevede che “ L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione ”.
Del pari, l’art. 41, concernente le “Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere”, dispone che “1 . Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è necessaria l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. 2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici ”.
Sulla base delle suddette disposizioni, alcun silenzio significativo poteva, dunque, originare dal decorso del termine ordinario di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, cosicché il provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’installazione delle tende intervenuto in data 22 settembre 2023, sotto tale profilo, si palesa legittimo.
1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono anch’essi privi di fondamento.
Non corrisponde al vero che il parere reso dall’Area Vasta Tecnica – Settore X del Comune di Sabaudia in data 10 luglio 2023 ed il parere della Polizia Locale del 12 luglio 2023 sarebbero discordanti.
Il parere reso dall’area Tecnica in data 10 luglio 2023 è, infatti, un mero parere endoprocedimentale con cui l’Ufficio tecnico ha espresso parere favorevole alla richiesta di occupazione suolo pubblico e installazione di tende ombreggianti sulla base della documentazione presentata in atti “ fatti salvi eventuali pareri e N.O. di altri Uffici/Enti interessati nel procedimento, a condizione che vengano scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni di cui al vigente PAU:
1- Le tende frangisole dovranno essere contenute all'interno di ogni vano vetrina, onde consentire la lettura dei fronti architettonici degli edifici e, coerenti con le finiture che compongono la facciata ed uniformi per ogni fronte edilizio;
2- La tipologia delle tende frangisole dovrà essere uniformata a quelle preesistenti sulla facciata del fabbricato e, posta alla stessa altezza;
3- Per le strutture e la copertura è prescritto l'impiego di materiali adatti ad integrarsi con il contesto urbano e di colore RAL 9001, non sono ammessi tessuti in materiale plastico lucido o riflettente”;
prevedendosi poi espressamente che “il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni sopraindicate comporta l'inefficacia del presente parere endoprocedimentale ”.
Dunque, il primo parere del 10 luglio 2023 è stato reso sulla base della documentazione versata in atti dalla ditta istante, dovendo allo stesso seguire, come previsto nel medesimo parere, un’effettiva verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa comunale per l’installazione delle tende.
E proprio all’esito di detta verifica, effettuata il successivo 11 luglio 2023, che la Polizia Locale ha quindi espresso:
a) “parere favorevole, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'occupazione di suolo, relativa a complessivi mq. 7,04 come indicato nella planimetria allegata, precisando che gli elementi oggetto di occupazione non dovranno creare intralcio percettivo al traffico pedonale, come previsto dalla normativa vigente; l'area occupata non dovrà interferire con rampe o soggetti con impedita capacità motoria”;
b) “parere non favorevole, per l'occupazione di soprassuolo in-OMISSIS- e -OMISSIS- in quanto gli apparati ombreggianti indicati nell'elaborato grafico non sono conformi all'art. 15 del Nuovo Piano dell'Arredo Urbano (PAU), non è stato possibile pertanto sviluppare un giusto calcolo per l'occupazione di soprassuolo richiesta”.
Il procedimento seguito dall’amministrazione comunale, anche sotto tale profilo si rivela del tutto legittimo, posto che alcuna contraddittorietà sussiste tra i due sopra richiamati pareri essendo il secondo accertamento consequenziale al primo che espressamente subordinava il rilascio del parere definitivo all’esito delle necessarie verifiche di conformità da parte della Polizia Locale.
Con riguardo, infine, alla riscontrata violazione, da parte della Polizia Locale, delle prescrizioni poste dall’art. 15 del Nuovo Piano di Arredo, come già richiamate nel parere endoprocedimentale del 10 luglio 2023, parte ricorrente non muove, nei motivi di ricorso, alcuna contestazione espressa.
1.3. Deve ritenersi, poi, non meritevole di accoglimento anche il quarto motivo di gravame con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 14 del Regolamento, in quanto per le ragioni spiegate al precedente punto 1.1., poiché l’occupazione del cd. soprassuolo da parte della ricorrente non è stata autorizzata è da ritenersi abusiva, con conseguente legittima applicazione da parte dell’amministrazione della norma di cui al citato art. 14 concernente, per l’appunto, le opere realizzate abusivamente sul suolo pubblico.
1.4. Infine, privo di fondamento è l’ultimo motivo di gravame con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/90, in quanto, da un lato, dalla documentazione versata in atti emerge che la ditta istante abbia ricevuto talune comunicazioni inerenti al procedimento de quo (si veda la pec inviata in data 12 luglio 2023, doc. 8 allegato dalla resistente amministrazione), dall’altro, per l’applicazione analogica, nella fattispecie in esame, dei principi espressi dalla costante giurisprudenza in materia di repressione degli abusi edilizi, secondo cui “ in presenza di abuso edilizio l'ordinanza di demolizione deve essere emanata senza indugio e, inoltre, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, costituendo, essa, una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata; l'eventuale carenza della mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento non può condurre, per ciò solo, al suo annullamento, ex art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (ex multis: Cons. St., Sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 8613) ” (così, Tar Sicilia Palermo, Sez. II, 23/01/2023, n. 131).
2. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Comune di Sabaudia, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.000 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO