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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2041/2024 R.G. e vertente tra
nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
(ME), Viale Europa n. 242, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Milazzo (ME), Via Cap. Massimo Scala n. 21, presso lo studio degli avv.ti Davide Formica
e Mimma Tindara Calderone che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Michela Foti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 15/4/2024 chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 1182/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento del suo stato invalidante nella percentuale del 100% e dei benefici ex legge 104 art. 3, co. III.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento del suddetto status da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento dello status ex art. 3 comma 3 l.104/92.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott.
[...] che ha accertato che l'interessato non fosse una persona che necessita di sostegno Per_1
elevato.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2 prodotta, accertando che “Nel nostro caso è fuor di dubbio che tutte le patologie del ricorrente, ed in particolare quelle dell'apparato osteoarticolare e cardiorespiratorio, siano di notevole entità e si ritiene che ricorrano gli estremi per poter concedere il riconoscimento della L.104/92 con annotazioni di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3. Il sig. , infatti, Pt_1
dalla visita ha mostrato limitazioni nella deambulazione e nei cambi di postura;
era presente anche una instabilità posturale nei cambi di posizione. Inoltre il perimetro di marcia era ridotto per presentarsi di dispnea ed affanno. Si ritiene quindi che sia necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale in particolar modo per l'attività in ambiente esterno quali sottoporsi a visite mediche e spostarsi fuori casa. Per quanto riguarda la decorrenza si ritiene debba far data dal mese di Ottobre 2024 epoca dell'aggravarsi, come rilevato in anamnesi, delle condizioni generali”.
Alla luce della relazione del consulente legale, si riscontra che è affetto da Parte_1
patologie invalidanti che lo pongono in condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato da ottobre 2024
3. Decisione e spese.
Il ricorso è quindi da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico- legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa, alla fase di a.t.p. e al presente giudizio, per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in lo status ex art. 3 comma 3 Parte_1
l.104/92 da ottobre 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3 del dott. Persona_2
Messina, 27.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando