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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 02.07.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania De Vincentis Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario De Donno
Resistente
Oggetto: rimborso spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.04.2024 il ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze della con diverse qualifiche e, da ultimo, in qualità di CP_1 Pt_2 con decorrenza dal 27.01.2015 - chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di € 44.200,00 ovvero, in subordine, di € 38.317,45, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento Rg 6208/2013 avviato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, e definito, per il , Parte_1 con sentenza di assoluzione n. 9654/2022 emessa da parte della Cassazione in data 27.01.2022. Ciò in applicazione dell'art. 8 Ccnl coordinato per gli autoferrotranvieri dell'aprile 2013.
Si costituiva in giudizio la che, con propria memoria, contestava quanto CP_1 dedotto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente e a mezzo di note scritte e, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. L'istante, dipendente della dal 01.02.1981 con diverse qualifiche CP_1 succedutesi nel tempo e, da ultimo con qualifica di Quadro a decorrere dal
27.01.2015 (cfr. da1. A 7 ricorr.), è stato sottoposto a procedimento penale Rg
6208/2013 per il reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione a tre distinte vicende riguardanti l'affidamento a terzi di forniture di mezzi aziendali, di pezzi di ricambio e di servizi di manutenzione. Tale giudizio era definito con sentenza di assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste, emessa dalla Corte di Cassazione in data
27.01.2022.
Egli, premesso di aver invano richiesto alla società di sostenere il pagamento delle spese di lite sostenute dal suo difensore nei vari gradi del giudizio penale, agiva in giudizio invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 8 Ccnl coordinato autoferrotranvieri dell'aprile 2013, applicato nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Tale disposizione, alla lett. d) prevede che “ai “quadri” sarà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte”.
La norma in commento, in altri termini, subordina l'accollo delle spese legali a carico dell'azienda alla condizione che: 1) il dipendente coinvolto nel procedimento civile /penale lo sia in qualità di “Quadro”; 2) il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni;
3) non sussista tra le parti conflitto di interessi.
La disposizione citata detta sostanzialmente, per i Quadri, la medesima disciplina prevista per i Dirigenti dall'art. 26 Ccnl 22.12.2009. Controparte_2
Si osserva, tuttavia, che nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti richiesti dalla norma invocata.
Con riferimento alla qualità soggettiva di “ , richiesta affinchè possa esservi Pt_2 il trasferimento in capo all'azienda del pagamento delle spese legali sostenute dal dipendente coinvolto nel giudizio penale/civile, essa non sussisteva in capo al ricorrente al momento del compimento dei fatti per cui venne avviato il procedimento penale.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente venne imputato del reato di cui all'art. 323 c.p. per aver commesso il fatto nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio e del settore approvvigionamento in relazione a condotte perpetrate negli anni 2013 e 2014 (cfr. imputazione).
Pertanto, il ricorrente non aveva, all'epoca dei fatti per cui vi fu il procedimento penale, la qualifica di “Quadro” in quanto tale inquadramento venne riconosciuto solo con decorrenza 27.01.2015 (cfr. all. 7 ricorr.). Lo stesso era, piuttosto, qualificato come impiegato responsabile dell'Ufficio approvvigionamento (cfr. all. 6 ricorr.).
Sul punto deve ritenersi che l'art. 8 Ccnl cit. debba essere interpretato nel senso che la qualifica di “Quadro” debba sussistere al tempo del compimento dei fatti per cui è stato aperto il procedimento penale/civile. Con la conseguenza che l'acquisizione successiva di tale qualità, verificatasi nel caso di specie, non può giustificare la copertura delle spese legali a carico dell'azienda.
Questo in ragione della ratio della normativa invocata che comporta la garanzia della azienda per il pagamento delle spese legali in ragione della peculiarità delle funzioni esercitate dai Quadri, caratterizzate dell'elevato grado di autonomia e di responsabilità che tale particolare categoria di inquadramento comporta.
Difatti, ai sensi del medesimo art. 8 lett. a) “sono definiti quadri i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda. La qualificazione di quadro è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di fornire con specifica autonomia contributi di particolare originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi
(…)”.
Tali qualità, oltre a non essere formalmente attribuite al ricorrente all'epoca dei fatti, non erano nemmeno in concreto esercitate come accertato dalla sentenza di assoluzione (cfr. all. Cass. n. 9654/2022) la quale chiarisce che “fermo restando il necessario ma limitato margine di autonomia spettantegli in qualità di responsabile dell'articolazione amministrative interna, al non poteva evidentemente Parte_1 attribuirsi la decisione ultima di adottare le determinazioni in esame;
nè è emerso aliunde l'espletamento, da parte sua, di un ruolo più pregnante e decisivo ai fini dell'approvazione di quegli specifici atti di gestione aziendale, diverso da quello pertinente l'espletamento di mansioni di mero carattere istruttorio e preparatorio nella predisposizione dei provvedimenti incriminati”. Nel caso in esame difettano, altresì, le ulteriori condizioni richieste dall'art. 8 Ccnl cit. ai fini della garanzia aziendale per le spese legali, ossia che il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni e che non sussista tra le parti conflitto di interessi.
La norma in esame, infatti, richiede un nesso non già di mera occasionalità, bensì di diretta strumentalità tra il fatto o l'atto del dipendente e l'espletamento del servizio, occorrendo “il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro”(cfr. Cass. 24.11.2008
n. 27871 in relazione all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici).
Richiamando l'orientamento di legittimità consolidatosi in relazione ai dipendenti con qualifica dirigenziale, estensibile anche nel caso di specie stante la sovrapponibilità della relativa normativa, “se si interpreta l'inciso 'fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite' alla luce dell'intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del citato ccnl i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell'esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l'interesse del datore e di assicurare a quest'ultimo lealtà e fedeltà. E' utile rammentare (…) che nel procedimento penale l'azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa corte ha rilevato in relazione all'analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore,
e la tutela di quest'ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, e non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l'ipotesi del dolo o della colpa grave” (cfr. Cass. 15.2.2023 n. 4769).
Ebbene, anche nel caso di specie, come in quello esaminato dalla S.C. nella sentenza richiamata, poiché l'istante è stato accusato di avere commesso i fatti contestati “abusando del proprio ufficio” (come specificato nel capo di imputazione ex art. 323 c.p.), deve escludersi la sussistenza di fatti “direttamente connessi” all'esercizio delle funzioni, trattandosi invece di condotte poste in essere solo “in occasione” dell'esercizio delle stesse funzioni;
e soprattutto, deve negarsi la ricorrenza, nella specie, di una “comunanza di interessi” fra prestatore e datore di lavoro, vertendosi, piuttosto, in ipotesi di evidente conflitto di interessi tra le parti, come è agevolmente desumibile già, in via generale, dalla collocazione del reato di cui all'art. 323 c.p. tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e come confermato altresì, nella concreta fattispecie in esame, dalla intervenuta costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale.
Tale circostanza, come precisato nella citata sentenza della S.C., da sola esclude l'assunzione degli oneri di difesa del dirigente da parte dell'azienda.
Né rileva, ai fini che qui interessano, l'intervenuta assoluzione dell'istante con formula piena dai reati a lui ascritti.
Recentemente la giurisprudenza, con riferimento all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici, ha chiarito che “quanto all'ulteriore requisito, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione. Ne consegue che al dipendente comunale assolto dall'imputazione non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297/2014;
Cass. n. 17874/2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto, è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini, ipso facto, la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula “piena”, non legittima il richiesto rimborso, non risolvendo ex post il conflitto di interessi in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla Pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali le attività penalmente rilevante che è stata contestata” (cfr. Cass. ord. n.
8683/2025).
La valutazione in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi, pertanto, deve necessariamente essere effettuata ex ante, sulla base della tipologia del fatto contestato al dipendente, ed a prescindere dall'accertamento della sussistenza in concreto del fatto medesimo. Ciò in quanto nel procedimento (civile o penale) in cui il datore di lavoro si trovi in posizione contrapposta rispetto a quella del dipendente
è impensabile l'assunzione, da parte del primo, degli oneri di difesa del secondo.
Le considerazioni sin qui svolte ostano di per sé all'accoglimento della domanda attorea.
A quanto esposto consegue il rigetto della domanda.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in € 3.600,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 02.07.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania De Vincentis Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario De Donno
Resistente
Oggetto: rimborso spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.04.2024 il ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze della con diverse qualifiche e, da ultimo, in qualità di CP_1 Pt_2 con decorrenza dal 27.01.2015 - chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di € 44.200,00 ovvero, in subordine, di € 38.317,45, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento Rg 6208/2013 avviato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, e definito, per il , Parte_1 con sentenza di assoluzione n. 9654/2022 emessa da parte della Cassazione in data 27.01.2022. Ciò in applicazione dell'art. 8 Ccnl coordinato per gli autoferrotranvieri dell'aprile 2013.
Si costituiva in giudizio la che, con propria memoria, contestava quanto CP_1 dedotto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente e a mezzo di note scritte e, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. L'istante, dipendente della dal 01.02.1981 con diverse qualifiche CP_1 succedutesi nel tempo e, da ultimo con qualifica di Quadro a decorrere dal
27.01.2015 (cfr. da1. A 7 ricorr.), è stato sottoposto a procedimento penale Rg
6208/2013 per il reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione a tre distinte vicende riguardanti l'affidamento a terzi di forniture di mezzi aziendali, di pezzi di ricambio e di servizi di manutenzione. Tale giudizio era definito con sentenza di assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste, emessa dalla Corte di Cassazione in data
27.01.2022.
Egli, premesso di aver invano richiesto alla società di sostenere il pagamento delle spese di lite sostenute dal suo difensore nei vari gradi del giudizio penale, agiva in giudizio invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 8 Ccnl coordinato autoferrotranvieri dell'aprile 2013, applicato nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Tale disposizione, alla lett. d) prevede che “ai “quadri” sarà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte”.
La norma in commento, in altri termini, subordina l'accollo delle spese legali a carico dell'azienda alla condizione che: 1) il dipendente coinvolto nel procedimento civile /penale lo sia in qualità di “Quadro”; 2) il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni;
3) non sussista tra le parti conflitto di interessi.
La disposizione citata detta sostanzialmente, per i Quadri, la medesima disciplina prevista per i Dirigenti dall'art. 26 Ccnl 22.12.2009. Controparte_2
Si osserva, tuttavia, che nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti richiesti dalla norma invocata.
Con riferimento alla qualità soggettiva di “ , richiesta affinchè possa esservi Pt_2 il trasferimento in capo all'azienda del pagamento delle spese legali sostenute dal dipendente coinvolto nel giudizio penale/civile, essa non sussisteva in capo al ricorrente al momento del compimento dei fatti per cui venne avviato il procedimento penale.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente venne imputato del reato di cui all'art. 323 c.p. per aver commesso il fatto nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio e del settore approvvigionamento in relazione a condotte perpetrate negli anni 2013 e 2014 (cfr. imputazione).
Pertanto, il ricorrente non aveva, all'epoca dei fatti per cui vi fu il procedimento penale, la qualifica di “Quadro” in quanto tale inquadramento venne riconosciuto solo con decorrenza 27.01.2015 (cfr. all. 7 ricorr.). Lo stesso era, piuttosto, qualificato come impiegato responsabile dell'Ufficio approvvigionamento (cfr. all. 6 ricorr.).
Sul punto deve ritenersi che l'art. 8 Ccnl cit. debba essere interpretato nel senso che la qualifica di “Quadro” debba sussistere al tempo del compimento dei fatti per cui è stato aperto il procedimento penale/civile. Con la conseguenza che l'acquisizione successiva di tale qualità, verificatasi nel caso di specie, non può giustificare la copertura delle spese legali a carico dell'azienda.
Questo in ragione della ratio della normativa invocata che comporta la garanzia della azienda per il pagamento delle spese legali in ragione della peculiarità delle funzioni esercitate dai Quadri, caratterizzate dell'elevato grado di autonomia e di responsabilità che tale particolare categoria di inquadramento comporta.
Difatti, ai sensi del medesimo art. 8 lett. a) “sono definiti quadri i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda. La qualificazione di quadro è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di fornire con specifica autonomia contributi di particolare originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi
(…)”.
Tali qualità, oltre a non essere formalmente attribuite al ricorrente all'epoca dei fatti, non erano nemmeno in concreto esercitate come accertato dalla sentenza di assoluzione (cfr. all. Cass. n. 9654/2022) la quale chiarisce che “fermo restando il necessario ma limitato margine di autonomia spettantegli in qualità di responsabile dell'articolazione amministrative interna, al non poteva evidentemente Parte_1 attribuirsi la decisione ultima di adottare le determinazioni in esame;
nè è emerso aliunde l'espletamento, da parte sua, di un ruolo più pregnante e decisivo ai fini dell'approvazione di quegli specifici atti di gestione aziendale, diverso da quello pertinente l'espletamento di mansioni di mero carattere istruttorio e preparatorio nella predisposizione dei provvedimenti incriminati”. Nel caso in esame difettano, altresì, le ulteriori condizioni richieste dall'art. 8 Ccnl cit. ai fini della garanzia aziendale per le spese legali, ossia che il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni e che non sussista tra le parti conflitto di interessi.
La norma in esame, infatti, richiede un nesso non già di mera occasionalità, bensì di diretta strumentalità tra il fatto o l'atto del dipendente e l'espletamento del servizio, occorrendo “il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro”(cfr. Cass. 24.11.2008
n. 27871 in relazione all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici).
Richiamando l'orientamento di legittimità consolidatosi in relazione ai dipendenti con qualifica dirigenziale, estensibile anche nel caso di specie stante la sovrapponibilità della relativa normativa, “se si interpreta l'inciso 'fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite' alla luce dell'intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del citato ccnl i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell'esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l'interesse del datore e di assicurare a quest'ultimo lealtà e fedeltà. E' utile rammentare (…) che nel procedimento penale l'azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa corte ha rilevato in relazione all'analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore,
e la tutela di quest'ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, e non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l'ipotesi del dolo o della colpa grave” (cfr. Cass. 15.2.2023 n. 4769).
Ebbene, anche nel caso di specie, come in quello esaminato dalla S.C. nella sentenza richiamata, poiché l'istante è stato accusato di avere commesso i fatti contestati “abusando del proprio ufficio” (come specificato nel capo di imputazione ex art. 323 c.p.), deve escludersi la sussistenza di fatti “direttamente connessi” all'esercizio delle funzioni, trattandosi invece di condotte poste in essere solo “in occasione” dell'esercizio delle stesse funzioni;
e soprattutto, deve negarsi la ricorrenza, nella specie, di una “comunanza di interessi” fra prestatore e datore di lavoro, vertendosi, piuttosto, in ipotesi di evidente conflitto di interessi tra le parti, come è agevolmente desumibile già, in via generale, dalla collocazione del reato di cui all'art. 323 c.p. tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e come confermato altresì, nella concreta fattispecie in esame, dalla intervenuta costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale.
Tale circostanza, come precisato nella citata sentenza della S.C., da sola esclude l'assunzione degli oneri di difesa del dirigente da parte dell'azienda.
Né rileva, ai fini che qui interessano, l'intervenuta assoluzione dell'istante con formula piena dai reati a lui ascritti.
Recentemente la giurisprudenza, con riferimento all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici, ha chiarito che “quanto all'ulteriore requisito, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione. Ne consegue che al dipendente comunale assolto dall'imputazione non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297/2014;
Cass. n. 17874/2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto, è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini, ipso facto, la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula “piena”, non legittima il richiesto rimborso, non risolvendo ex post il conflitto di interessi in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla Pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali le attività penalmente rilevante che è stata contestata” (cfr. Cass. ord. n.
8683/2025).
La valutazione in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi, pertanto, deve necessariamente essere effettuata ex ante, sulla base della tipologia del fatto contestato al dipendente, ed a prescindere dall'accertamento della sussistenza in concreto del fatto medesimo. Ciò in quanto nel procedimento (civile o penale) in cui il datore di lavoro si trovi in posizione contrapposta rispetto a quella del dipendente
è impensabile l'assunzione, da parte del primo, degli oneri di difesa del secondo.
Le considerazioni sin qui svolte ostano di per sé all'accoglimento della domanda attorea.
A quanto esposto consegue il rigetto della domanda.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in € 3.600,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli