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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1967/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1967 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2024 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CESARO Parte_1
LUIGI, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. CESARO
CARMINE, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. POPOLO GERMAINE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2024,
l'Avv. CESARO LUIGI e l'Avv. CESARO CARMINE per Parte_1 concludono come segue: “(…) nel riportarsi a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi (atto di citazione in opposizione, prime due memorie istruttorie e note di replica alla prima memoria di controparte post rimessione in termini), chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”; segnatamente, concludono come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e rigettate tutte le avverse eccezioni e domande:
1. previo accertamento dell'infondatezza della domanda relativa al credito azionato in via monitoria da Controparte_2
[...] per i motivi esposti in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
[...]
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in base alle Controparte_1
fatture n. 10 del 29 marzo 2019 e n. 12 del 30 aprile 2019 azionate in via monitoria;
3. con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato (…)”;
l'Avv. POPOLO GERMAINE per conclude come Controparte_1 segue: “(…) A. Revoca delle ordinanze emessa dal Giudice Lucia Bruni il 28 luglio
2022 ed il 29 marzo 2023. (…) Si chiede pertanto la revoca di entrambe le ordinanze nella parte in cui non consentono l'ammissione delle istanze istruttorie ed il deposito di documenti, e l'ammissione delle istanze istruttorie e dei documenti. B. In subordine, nella denegata ipotesi di non ammissione della istanza sopra formulata, ci si riporta in ogni caso al contenuto delle memorie depositate telematicamente, con pieno accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Si chiede pertanto che la causa sia assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'adito Tribunale, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: a. Emettere ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis cpc, avente ad oggetto il pagamento della somma di cui alla fattura n.
5 del 27/2/2019, pari ad € 9.609,64, oltre interessi moratori e legali;
b. Emettere ordinanza ai sensi dell'art. 648 cpc in pendenza di giudizio, sussistendone i presupposti;
c. Nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda della
rigettando l'opposizione spiegata da e Controparte_1 Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 468/2021 emesso da codesto Tribunale di Arezzo;
d. Condannare altresì la al pagamento delle spese ulteriori sostenute per Parte_1 il pernottamento dei dipendenti della per un importo complessivo di € 3.588,42; Pt_1
e. Condannare la al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc per Parte_1
responsabilità aggravata per i motivi espressi nella parte in diritto;
f. Condannare la
alla refusione delle spese di lite del procedimento monitorio, come già Parte_1
liquidate nel decreto ingiuntivo n. 468/2021 del 24/05/2021, nonché di quelle del presente giudizio, con attribuzione (…)”.
FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2021, emesso dal Tribunale di Arezzo in data
24.05.2021 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 51.211,64, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma asseritamente dovuta sulla base delle fatture n. 5 del
27 febbraio 2019, n. 10 del 29 marzo 2019 e n. 12 del 30 aprile 2019 – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, la parte opponente esponeva che, in data 04.01.2019, le parti avevano sottoscritto un contratto di noleggio a freddo, con il quale la società opposta si era impegnata a concedere in noleggio ad essa opponente n. 4 mezzi (ossia un escavatore idraulico cingolato, un bobcat, un furgone
“Iveco” e un'autovettura modello “Panda”), mentre essa a fronte di detta Parte_1
prestazione, si era impegnata a corrispondere un importo, che, ai sensi del punto 4.1 del contratto di noleggio, sarebbe stato determinato “(…) sulla base dell'effettivo utilizzo dei mezzi riportati all'art. 1 e sarà stabilito, al termine di ogni mese, contabilizzando tra le parti il numero di ore di utilizzo per ogni eventuale singolo mezzo (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, al punto 4.3. del suddetto contratto, le parti avevano previsto espressamente che “(…) nessun corrispettivo, rimborso spese, risarcimento o quant'altro, sarà dovuto dal Conduttore relativamente alle ore di non utilizzo della macchine noleggiate, indipendentemente da quale ne sia il numero ed anche laddove non vi sia stato alcun utilizzo nel periodo considerato (…)”; che, a dire di essa esponente, la predetta clausola contrattuale, considerata unitamente a quella di cui al punto 4.1., non lasciava dubbi circa il fatto che il corrispettivo spettante alla società opposta avrebbe dovuto essere quantificato in base all'effettivo utilizzo dei mezzi fatto da essa opponente;
che, tuttavia, essa esponente non aveva mai utilizzato i mezzi oggetto del contratto di noleggio nei mesi di febbraio e marzo 2019, con la conseguenza che – a dire di essa esponente - l'azione proposta dalla controparte era, per la quasi totalità, infondata;
che, infatti, con il ricorso monitorio, la parte opposta aveva dedotto di essere titolare di un credito - pari al significativo importo di euro 51.211,64 -, fondato su n. 3 fatture, ovvero: a) la fattura n. 5 del 27 febbraio 2019, emessa per l'importo di euro 9.606,64, per prestazioni rese nel gennaio 2019; b) la fattura n. 10 del
29 marzo 2019, emessa per l'importo di euro 20.525,00, per prestazioni rese nel febbraio 2019; c) la fattura n. 12 del 30 aprile 2019, emessa per l'importo 21.350,00,
3 per prestazioni rese nel marzo 2019; che, tuttavia, dal momento che essa Parte_1
aveva utilizzato i 4 mezzi in questione solo nel mese di gennaio 2019, essa medesima avrebbe dovuto corrispondere alla controparte soltanto la minor somma di euro
9.606,64, relativa alla fattura n. 5 del 27 febbraio 2019 - emessa per l'importo di euro
9.606,64, per prestazioni rese nel gennaio 2019 -; che, dunque, a dire di essa esponente, la pretesa creditoria azionata dalla controparte risultava temeraria, e che, pertanto, la richiesta di pagamento della somma in questione era stata respinta da essa società, con pec del 01.04.2019 e del 30.05.2019 (cfr. all.ti n. 3 e 4 all'atto di citazione in opposizione); che, all'uopo, veniva evidenziato che le fatture commerciali, essendo dei documenti di formazione meramente unilaterale, erano prive di valore probatorio, qualora provenienti dalla stessa parte che intendeva avvalersene;
che, dunque, nel caso in esame, la prova del credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione non avrebbe potuto ritenersi fornita sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio;
che, fermo restando quanto sopra, ad abundatiam, veniva rilevato che la controparte, in sede monitoria, non aveva prodotto alcun documento, dal quale risultasse possibile evincere l'effettiva esecuzione della prestazione;
che, inoltre, a dire di essa esponente, la società opposta aveva violato la clausola contrattuale di cui al punto 4.1 del contratto di noleggio, atteso che l'opposta non aveva indicato, né le ore ed i giorni in cui sarebbero stati utilizzati i mezzi da essa né la modalità che avrebbe adottato per Parte_1 determinare il corrispettivo indicato in fattura;
che, in altre parole, l'importo richiesto dalla controparte, a dire di essa opponente, risultava il frutto di un calcolo effettuato unilateralmente dall'opposta; che, dunque, nel caso in esame, a dire di essa esponente, la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla controparte risultava priva dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito;
che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infine, a dire di essa esponente, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio
[...]
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, disattese e rigettate tutte le avverse eccezioni e domande:
1. previo accertamento dell'infondatezza della domanda relativa al credito azionato in via monitoria da per i motivi esposti in narrativa, accogliere la Controparte_1 presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il
4 decreto ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in base alle fatture n. 10 del 29 marzo 2019 e n. 12 del 30 Controparte_1
aprile 2019 azionate in via monitoria;
3. con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato (…)”.
Con comparsa del 03.11.2021, si costituiva ed Controparte_1 eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che, in data 06.01.2019, essa Controparte_1
aveva stipulato con la un contratto di noleggio a freddo, con il quale
[...] Parte_1
l'opponente aveva commissionato ad essa esponente il noleggio di talune attrezzature e mezzi di proprietà di essa medesima, a fronte del pagamento di un corrispettivo, definito sulla base dell'effettivo utilizzo dei mezzi al termine di ogni mese;
che, con un addendum contrattuale stipulato in pari data, le parti avevano precisato le condizioni di pagamento di cui all'art.
4.7 del contratto, pattuendo che le prime due fatture sarebbero state pagate con bonifico bancario a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura a fine mese, mentre, per le fatture successive, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato a 120 giorni dalla data del ricevimento della fattura;
che essa opposta aveva eseguito la propria prestazione, concedendo i propri mezzi ed attrezzature al conduttore per l'utilizzo, a far data dal mese di gennaio del 2019; che, pertanto, essa società, per l'utilizzo dei mezzi dal giorno 8 al 31 gennaio 2019, aveva emesso la fattura n. 5 del
27.02.2019, per un importo pari ad euro 9.609,64, la quale avrebbe dovuto essere pagata entro 60 giorni e, dunque, entro fine aprile (ossia entro il 30.04.2019); che l'opponente,
a fonte della richiesta di pagamento della fattura in oggetto, a dire di essa esponente, non aveva contestato il contenuto di detta fattura, ma, con mail del 22.03.2019, si era limitata a riferire che, nella fattura, era stata indicata una data di scadenza errata;
che, dunque, esso in data 30.04.2019 ed in data 08.05.2019, aveva Controparte_1
sollecitato il pagamento della fattura in questione, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
che, a dire di essa società, l'opponente, nonostante il mancato pagamento, aveva continuato ad utilizzare regolarmente le attrezzature di proprietà di essa
[...]
durante il mese di febbraio, al termine del quale esso locatore aveva Controparte_1 emesso l'ulteriore fattura n. 10 del 23.03.2019, per un importo di euro 20.252,00, da saldarsi entro il 30.05.2019; che, inoltre, essa opposta, in relazione al mese di marzo
5 2019, aveva emesso la fattura n. 12 del 30.04.2019, per l'importo di euro 21.350,00; che, anche in tal caso, essa esponente aveva provveduto ad inoltrare delle formali richieste di pagamento, senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta;
che, inoltre, essa opposta, con mail del 06.05.2019, aveva reso noto alla controparte che, entro la fine del mese di maggio 2019, avrebbe inviato anche la fattura relativa ai costi anticipati per il vitto e l'alloggio del personale impiegato da sui cantieri, nonché per il Parte_1 carburante necessario all'utilizzo dei macchinari, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2019; che, infatti, essa esponente aveva anticipato delle rilevanti spese in favore dei dipendenti della società opponente, come risultante dalle relative fatture;
che, in particolare, essa opposta aveva anticipato delle spese - per vitto e alloggio dei dipendenti dell'opponente, occorrenti per l'utilizzo e la conduzione dei mezzi noleggiati
-, nel periodo da gennaio a marzo 2019, per un importo complessivo ulteriore di euro
3.588,42; che essa esponente, non avendo ottenuto il pagamento di alcuna somma da parte della si era vista costretta, dopo ripetuti solleciti, ad agire in Parte_1
giudizio, depositando un ricorso per decreto ingiuntivo;
che, in particolare, dapprima, era stato depositato un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata; che, nell'ambito del relativo procedimento monitorio n. 5485/2019 R.G., il
Giudice adito aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1378/2019; che, tuttavia, la controparte aveva proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Tribunale di Arezzo;
che essa opposta aveva aderito alla predetta eccezione e che il Giudice del procedimento di opposizione, in data 03.12.2020, con Sentenza n. 1908/2020, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata, in favore del Tribunale di
Arezzo; che essa società, al fine di evitare un nuovo contenzioso, in data 29.04.2021, aveva provveduto nuovamente a richiedere alla controparte il pagamento delle fatture in oggetto, senza alcun esito;
che, dunque, a seguito del deposito di un ulteriore ricorso monitorio, il Tribunale di Arezzo, in data 24.05.2021, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 468/2021, con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 51.211,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, l'opposizione proposta da era del Parte_1
tutto infondata;
che, infatti, non aveva contestato, né il rapporto Parte_1
contrattuale sottostante, né l'esecuzione del medesimo, e neppure il quantum della
6 fattura n. 5 del 27/02/2019; che, in altri termini, l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione circa l'esecuzione contrattuale relativa al mese di gennaio, né aveva minimamente contestato il quantum della relativa fattura;
che, inoltre, essa esponente, nelle fatture in questione, aveva indicato, per ciascun mese, il numero di ore di utilizzo per ogni singolo mezzo;
che la controparte, a fronte della richiesta di pagamento delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, non aveva mai risposto e non aveva mai contestato alcunché circa il corrispettivo e/o in ordine alle ore di utilizzo;
che, inoltre, trattandosi di un contratto di noleggio c.d. atipico, essa società – oltre a non aver ricevuto alcuna somma in relazione alla prestazione eseguita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019 - , aveva anche dovuto anticipare e sopportare i costi e le spese vive relative al vitto ed alloggio dei dipendenti della per un Parte_1
importo, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019, pari ad euro
3.588,42; che, al predetto importo, avrebbero dovuto essere aggiunte anche le spese per il carburante e per la manutenzione macchinari, le quali erano già incluse nelle fatture allegate al ricorso monitorio;
che, pertanto, essa società – essendo, peraltro, un'azienda di piccole dimensioni – aveva subito un danno rilevante, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della controparte;
che, pertanto, essa opposta avrebbe avuto diritto a vedersi corrisposte le somme di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione;
che, inoltre, nella fattispecie in esame, a dire di essa opposta, sussistevano i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c., dal momento che la somma di euro 9.609,64 – di cui alla fattura n. 5 del 27.02.2019 – non era stata minimamente contestata da parte dell'opponente; che veniva, altresì, richiesto di condannare l'opponente al pagamento di una ulteriore somma, ex art. 96
c.p.c.; che, infine, nel caso in esame, a dire di essa esponente, sussistevano tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., dal momento che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'adito Tribunale, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: a.
Emettere ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis cpc, avente ad oggetto il pagamento della somma di cui alla fattura n. 5 del 27/2/2019, pari ad € 9.609,64, oltre interessi moratori e legali;
b. Emettere ordinanza ai sensi dell'art. 648 cpc in pendenza di giudizio, sussistendone i presupposti;
c. Nel merito,
7 accertare e dichiarare la fondatezza della domanda della Controparte_1 rigettando l'opposizione spiegata da e confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 468/2021 emesso da codesto Tribunale di Arezzo;
d. Condannare altresì la Parte_1
al pagamento delle spese ulteriori sostenute per il pernottamento dei dipendenti
[...] della per un importo complessivo di € 3.588,42; e. Condannare la Pt_1 Parte_1 al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata per i motivi espressi nella parte in diritto;
f. Condannare la alla refusione delle Parte_1
spese di lite del procedimento monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo n.
468/2021 del 24/05/2021, nonché di quelle del presente giudizio, con attribuzione (…)”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648
c.p.c.; rigettata la richiesta avanzata da parte opposta, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.; disposta la remissione in termini dell'opposta per il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia); dichiarate inammissibili le istanze istruttorie avanzate da parte opposta nella propria memoria n. 1) e disposto lo stralcio della documentazione allegata a detta memoria;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2024, passava in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
*************
Innanzitutto, non può trovare accoglimento la richiesta - avanzata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni – di disporre la “(…) revoca delle ordinanze emesse dal Giudice Lucia Bruni il 28 luglio 2022 ed il 29 marzo 2023 (…)” (cfr. pag. 1 della nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 15.10.2024).
Ed infatti, partendo dall'esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza emessa in data 28.07.2022, deve evidenziarsi che, detta richiesta, non appare meritevole di accoglimento, atteso che – come correttamente evidenziato nella predetta ordinanza emessa in data 28.07.2022 -, nel caso in esame, i presupposti necessari ai fini della rimessione in termini della parte opposta, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., risultano sussistenti soltanto in ordine al termine previsto per il deposito della memoria n. 1), e non anche in relazione agli ulteriori termini stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n. 2) e n. 3).
All'uopo, è bene, in primo luogo, evidenziare che, ai sensi dell'art. 183, comma
8 sesto, c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), i termini ivi stabiliti per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3), per espressa previsione del legislatore, hanno la natura di “(…) termini perentori (…)”.
Occorre, poi, rammentare che l'art. 153, comma secondo, c.p.c., stabilisce espressamente che la parte può chiedere al Giudice di essere rimessa in termini soltanto se “(…) dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile
(…)”.
In particolare, le preclusioni istruttorie rappresentano lo snodo fondamentale del processo civile, in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti
(cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n. 4376/2001).
Ancora, per la concessione della rimessione in termini di cui all'art. 153, comma secondo, c.p.c., la parte istante è tenuta a dimostrare che la decadenza sia stata determinata da una causa ad essa non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. in tal senso, Cass. n. 17729/2018).
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, si osserva che – come già rilevato nella predetta ordinanza del 28.07.2022 -, i termini perentori per il deposito delle memorie istruttorie, ex art. 183, comma sesto, c.p.c., scadevano, rispettivamente, in data 11.05.2022 (memoria n. 1), in data 10.06.2022 (memoria n. 2) ed in data
30.06.2022 (memoria n. 3).
Inoltre, come già rilevato nella ridetta ordinanza del 28.07.2022, la parte opposta, a fondamento della propria istanza di rimessione in termini, ha dedotto di essere stata impossibilitata nel depositare le tre memorie istruttorie, ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
(rito c.d. ante Cartabia), in quanto il proprio difensore, Avv. Germaine Popolo, era stato ricoverato “(…) presso l'Ospedale di Vico Equense d'urgenza per 'epatogestosi' il giorno 10.05.2022, ed avendo poi partorito il giorno 12.05.2022, come da certificati di ricovero e di nascita che si allegano (…)” ed era stato, successivamente, dimessa in
9 data 14.05.2022 (cfr. pag. 1 dell'istanza di rimessione in termini, depositata da parte opposta in data 12.07.2022).
Dunque, come correttamente evidenziato nella predetta ordinanza del 28.07.2022, nella fattispecie in esame, alla luce di quanto rappresentato dall'opponente nella istanza depositata in data 12.07.2022 ed in base alla documentazione ivi allegata, i presupposti per la rimessione in termini della parte opposta, ex art. 153, comma secondo, c.p.c., risultano sussistenti soltanto relativamente al termine previsto per il deposito della memoria istruttoria n. 1), e non anche in relazione agli ulteriori termini stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n. 2) e n. 3).
Ed infatti - come correttamente rilevato nella ridetta ordinanza emessa in data
28.07.2022 -, dalla documentazione allegata alla istanza depositata dall'opposta in data
12.07.2022, è possibile evincere che la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia) è coincisa con il periodo in cui il difensore della parte opposta (Avv. Germaine Popolo) è stata ricoverata in Ospedale;
al contrario, il successivo stato di degenza domiciliare del difensore dell'opposta – a cui si fa riferimento a pag. 1 della suddetta istanza - è rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio, dal momento che l'opposta medesima non ha depositato alcuna documentazione volta a dimostrare la predetta circostanza.
Pertanto, va da sé che, nel caso in esame, se certamente, da un lato, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., appaiono sussistere i presupposti per la rimessione in termini della società opposta per il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n.
1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia); tuttavia, dall'altro lato, la parte opposta, in base alla norma medesima, deve considerarsi decaduta per quanto riguarda il deposito delle ulteriori memorie istruttorie n. 2) e n. 3).
Di conseguenza, non resta che rigettare la richiesta di revoca della ordinanza emessa, nel presente giudizio in data 28.07.2022.
Per quanto, concerne, poi, la richiesta di revoca della successiva ordinanza del
29.03.2023, si osserva che la parte opposta – come già evidenziato - con il provvedimento del 28.07.2022, è stata rimessa in termini per il deposito della sola memoria, ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia); al contrario,
l'opposta, con detto provvedimento del 28.02.2022 - non avendo fornito prova di impedimenti al rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, n. 2) e n. 3) c.p.c. -,
10 “(…) non è stata rimessa in termini per il deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…) per le quali, invece, è stata considerata decaduta (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Ciò precisato, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato , nell'ordinanza emessa in data 29.03.2023, la parte opposta, con la memoria depositata in data
29.08.2022 – ovvero con la memoria autorizzata in remissione - non si è limitata alle sole “(…) precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (…)”, ma ha, altresì, formulato delle istanze istruttorie, contestato quelle richieste da controparte e allegato documenti.
Pertanto, va da sé che - come già rilevato nella ridetta ordinanza del 29.03.2023-, che la documentazione allegata alla predetta memoria (depositata da parte opposta in data 29.08.2022) e le istanze istruttorie ivi formulate devono ritenersi inammissibili in questa sede.
Ed infatti, dal momento che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.
(rito c.d. ante Cartabia), i termini ivi stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n.
1), n. 2) e n. 3) - per espressa previsione del legislatore - hanno la natura di “(…) termini perentori (…)” e che, inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., la parte può chiedere al Giudice di essere rimessa in termini soltanto se “(…) dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (…)”; va da sé che, nel caso in esame, facendo applicazione dei predetti principi di natura pubblicistica, la parte opposta - come già rappresentato nella ridetta ordinanza del 29.03.2023 - deve considerarsi decaduta dal deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria.
Di conseguenza, le istanze istruttorie articolate dall'opposta nella memoria depositata in data 29.08.2022 e la documentazione allegata alla predetta memoria – come correttamente evidenziato nella ordinanza emessa in data 29.03.2023 -, devono ritenersi inammissibili nel presente giudizio.
Alla luce di quanto riferito, non resta, dunque, che rigettare integralmente la richiesta
- avanzata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni - di revoca delle ordinanze emesse, nel presente giudizio n. 1967/2021 R.G., rispettivamente, in data
28.07.2022 ed in data 29.03.2023.
11 Peraltro, ad abundantiam, anche a voler ritenere tempestivamente formulate le richieste di prova orale articolate da parte opposta nella memoria istruttoria n. 1), tuttavia, per quanto si dirà oltre, le stesse si sarebbero dovute rigettare in quanto superflue ai fini della decisione;
ed, infatti, parte opposta non ha formulato alcun capitolo di prova tendente a dimostrare che vi fosse stata una preliminare richiesta da parte dell'opponente di messa a disposizione dei mezzi, così come concordato al punto
1.3 dell'art.1 del contratto di noleggio intercorso tra le parti.
Tanto premesso, l'opposizione appare, in parte, fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta, per quanto di ragione.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro
51.211,64 - oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria -, asseritamente dovuta alla società opposta, sulla base delle fatture n. 5 del 27 febbraio 2019, n. 10 del
29 marzo 2019 e n. 12 del 30 aprile 2019 (cfr. doc. allegati al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emesse dalla opposta medesima, sulla base del contratto di noleggio concluso dalle parti in data 04.01.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
In particolare, come emerge dalla documentazione allegata ai rispettivi atti, tra le due società – ossia la e la -, in data 04.01.2019, è Controparte_1 Parte_1 stato concluso un contratto di noleggio c.d. a freddo (cfr. all.to 2 all'atto di citazione), in base al quale, ai sensi del punto 1.1. dell'art. 1 – rubricato “(…) oggetto del contratto
(…)” -, la ha concesso in noleggio alla i Controparte_1 Parte_1 seguenti mezzi ed attrezzature di sua proprietà: “(…) escavatore idraulico cingolato
Eurocomach es 18 zt;
AT wheeled loader s590; Iveco daily 35c15; Fiat ND (…)”
(cfr. pag. 1 del contratto di noleggio c.d. a freddo concluso dalle parti in data
04.01.2019).
Nello specifico, è bene evidenziare che, al punto 1.3 dell'art. 1 del contratto in questione, è previsto espressamente che, nel periodo di durata del contratto, “(…) il
Locatore dovrà mettere a disposizione del Conduttore, ogni volta che questi ne farà richiesta, il/i mezzo/i e/o l'attrezzatura/e indicate dallo stesso Conduttore e comprese nell'elenco di cui all'art. 1.1 (…)”.
Inoltre, al punto 4.1. dell'art. 4 del contratto di noleggio in parola – rubricato “(…)
12 corrispettivo del noleggio (…)” -le parti hanno convenuto che “(…) il corrispettivo del noleggio verrà definito sulla base dell'effettivo utilizzo dei mezzi riportato all'Articolo 1
e sarà stabilito, al termine di ogni mese, contabilizzando tra le parti il numero di ore di utilizzo per ogni eventuale singolo mezzo (…)”.
Al punto 4.3 del medesimo articolo, è stabilito, altresì, che “(…) nessun corrispettivo, rimborso di spese, risarcimento o quant'altro, sarà dovuto dal
Conduttore relativamente alle ore di non utilizzo delle macchine noleggiate, indipendentemente da quale ne sia il numero ed anche laddove non vi sia stato alcun utilizzo nel periodo considerato (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
A tal proposito, occorre rammentare che, in materia contrattuale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c.,
“(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque, considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico “(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere, alla luce dei criteri interpretativi di cui sopra,
13 all'interpretazione delle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto di noleggio del 04.01.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), andando a ricostruire quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Al tal proposito, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame, alla luce del contenuto della clausola contrattuale di cui al punto 1.3 dell'art. 1 del contratto in parola, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, del principio “in claris non fit interpretatio” -, appare evidente che le parti, nello stipulare il contratto di noleggio in questione, hanno chiaramente inteso concordare che il locatore (ossia la società opposta) avrebbe mantenuto presso di sé la disponibilità materiale dei mezzi e delle attrezzature oggetto del contratto – elencate al punto 1.1 del medesimo articolo -, limitandosi, cioè, ad assumere l'obbligo di “(…) mettere a disposizione (…)” del conduttore (ossia della parte opponente) i predetti mezzi e/o attrezzature, “(…) ogni volta che questi (il conduttore, n.d.r.) ne farà richiesta
(…)”.
Peraltro, la circostanza che la comune intenzione delle parti, al punto 1.3 del contratto di noleggio in parola, sia stata quella di porre a carico della locatrice/opposta un mero obbligo di messa a disposizione, su espressa richiesta della conduttrice/opponente, dei mezzi e/o delle attrezzature in parola - i quali, dunque, sarebbero rimasti nella disponibilità materiale del locatore medesimo, qualora la conduttrice/opponente non avesse avanzato al locatore una espressa richiesta – appare ulteriormente avvalorata e rafforzata dal contenuto delle clausole contrattuali di cui ai successivi punti 4.1 e 4.3 dell'art. 4 del contratto medesimo.
Ed infatti, all'art. 4 del contratto di noleggio in parola – rubricato “(…) corrispettivo del noleggio (…)” -, le parti, da un lato, al punto 4.1, hanno pattuito che il corrispettivo di noleggio avrebbe dovuto essere quantificato - su base mensile - andando a contabilizzare il numero di ore di effettivo utilizzo, da parte dell'opponente, di ciascun mezzo oggetto del contratto;
dall'altro, al punto 4.3, hanno stabilito espressamente che
“(…) nessun corrispettivo (…) sarà dovuto dal Conduttore relativamente alle ore di non utilizzo (…)” dei mezzi “(…) indipendentemente da quale ne sia il numero ed anche laddove non vi sia stato alcun utilizzo nel periodo considerato (…)”.
Dunque, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, del principio “(…) in claris non fit interpretatio (…)” e del criterio
14 interpretativo di cui all'art. 1363 c.c. -, da una semplice lettura del contenuto delle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto di noleggio in parola (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), nonché procedendo, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad effettuare una interpretazione complessiva del contratto - andando, cioè, a raffrontare il contenuto delle singole clausole contrattuali -, la comune intenzione delle parti sembra essere stata chiaramente quella di concordare quanto segue:
- da un lato, di porre a carico della locatrice/opposta un obbligo, nei confronti della conduttrice/opponente, di messa a disposizione dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto del contratto, in presenza di una espressa richiesta da parte della opponente medesima;
- dall'altro lato, quella di prevedere che la parte opponente sarebbe stata tenuta – nella sua qualità di conduttrice -, a corrispondere all'opposta – quale locatrice - il corrispettivo di noleggio, soltanto in relazione al numero di ore di effettivo utilizzo, da parte dell'opponente, dei mezzi e/o delle attrezzatture oggetto del contratto.
In altri termini, le parti, in sede di stipula del contratto di noleggio del 04.01.2019
(cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), con le clausole contrattuali sopra menzionate, hanno inteso stabilire che, nell'ipotesi in cui la non avesse Parte_1
avanzato alla alcuna richiesta di utilizzo dei mezzi e/o delle Controparte_1
attrezzature oggetto del contratto, questi ultimi sarebbero rimasti nella disponibilità materiale della locatrice;
inoltre, le parti medesime – come risultante dal chiaro tenore letterale della clausola contrattuale di cui al punto 4.3 -, hanno inteso concordare che nessun corrispettivo di noleggio sarebbe risultato dovuto da parte della Parte_1 qualora l'opponente, non avesse minimamente utilizzato i mezzi e/o le attrezzature in questione.
Ciò posto – stabilita l'interpretazione da attribuire alle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto di noleggio in parola -, è bene, ora, rilevare che il decreto ingiuntivo n. 468/2021 è stato emesso in relazione alle seguenti fatture:
a) la fattura n. 5/2019 (cfr. all.to al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emessa dalla società opposta in data 27.02.2019, per l'importo di euro
9.609,64, a titolo di canone di noleggio asseritamente dovuto per il mese di gennaio
2019;
b) la fattura n. 10/2019 (cfr. all.to al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emessa in data 29.03.2019, per l'importo di euro 20.525,00, a titolo di canone
15 di noleggio asseritamente dovuto per il mese di febbraio 2019;
c) la fattura n. 12/2019 (cfr. all.to al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emessa in data 30.04.2019, per l'importo di euro 21.350,00, a titolo di canone di noleggio asseritamente dovuto per il mese di marzo 2019.
Ciò precisato, occorre, innanzitutto, partire dall'esaminare l'asserito credito di cui alla fattura sub. a) - ossia la fattura n. 5/2019, emessa in data 27.02.2019, per l'importo di euro 9.609, a titolo di canone di noleggio asseritamente dovuto per il mese di gennaio 2019 -.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la parte opponente, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa, puntuale e tempestiva contestazione in relazione alla pretesa creditoria di cui fattura n. 5/2019, né sotto il profilo del c.d. an debeatur, né in punto di c.d. quantum debeatur.
Ed infatti, l'opponente, da un lato, non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, di aver avanzato alla parte opposta una richiesta di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto del contratto relativamente al mese di gennaio 2019; né ha espressamente e puntualmente contestato la circostanza di aver, effettivamente, utilizzato i mezzi e/o le attrezzature in questione durante il mese di gennaio 2019; infine, neppure ha contestato, in forma puntuale e specifica, le ore di utilizzo riportate, in detta fattura, con riferimento a ciascun singolo mezzo ed i relativi importi indicati nella fattura in parola.
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica, posto a carico dell'opponente (in quanto convenuto in senso sostanziale), è stato, più volte, ribadito dalla Corte di Cassazione,
16 con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004;).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente, devono considerarsi pacifiche tra le parti e la società opposta risulta esonerata dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, nel caso in esame, la parte opponente, oltre a non aver espressamente e puntualmente contestato le circostanze sopra riportate – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione, ha anche espressamente riconosciuto “(….) di aver utilizzato i 4 mezzi in questione (…) nel mese di gennaio 2019, dovendo pertanto corrispondere alla controparte la minor somma di €
9.606,64 (…)”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi dovuto, da parte dell'opponente, l'importo di cui alla fattura n. 5/2019, ossia la somma di euro 9.609,64
– a titolo di canone di noleggio per il mese di gennaio 2019 -.
Passando, ora, ad affrontare la pretesa creditoria azionata dalla società opposta con riferimento alle fatture sub. b) e sub. c) – ovvero alle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019 -, deve evidenziarsi che la parte opponente, sia in sede stragiudiziale – e, segnatamente con pec del 01.04.2019 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in opposizione) e con successiva pec del 30.05.2019 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione) - che nell'atto di citazione in opposizione, ha espressamente e puntualmente contestato sia il c.d. an che il c.d. quantum dei crediti in oggetto.
Nello specifico, la parte opponente, quanto alle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019, ha dedotto, da un lato, di non aver mai presentato all'opposta alcuna richiesta di messa a disposizione e/o di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in questione, relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2019; dall'altro, di non aver “(…) MAI UTILIZZATO detti mezzi nei mesi di febbraio e marzo 2019 (…)” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ciò precisato, è bene rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del
17 25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, grava sul debitore opponente
– convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare
(c.d. quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Pertanto, dal momento che, nella fattispecie in esame, la parte opponente, quanto alle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019 – si ribadisce -, ha espressamente e puntualmente contestato l'an ed il quantum degli asseriti crediti, sarebbe stato onere della creditrice/opposta – in quanto attrice sostanziale, nell'ambito del presente giudizio di opposizione - fornire la prova sia dell'an che del quantum dei crediti di cui alle fatture in questione.
In particolare, nel caso di specie, tenuto conto della natura del contratto di noleggio per cui è causa (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) e, segnatamente, del tenore letterale e del contenuto delle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto in questione – la cui corretta interpretazione è già stata precisata in precedenza -, a fronte di una espressa e puntuale contestazione dell'opponente, sarebbe stato onere della parte opposta – quale attrice sostanziale – fornire la prova delle seguenti circostanze:
1) che la parte opponente, in relazione ai mesi di febbraio e marzo 2019 – ovvero in relazione alle mensilità per le quali l'opposta ha richiesto il pagamento del corrispettivo di noleggio nelle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019 -, avesse avanzato all'opposta una espressa richiesta di messa a disposizione dei mezzi e/o delle attrezzature, in ordine alle quali la società opposta ha richiesto alla conduttrice il pagamento del corrispettivo;
18 2) il numero di ore di effettivo utilizzo, da parte dell'opponente, di ogni singolo mezzo e/o attrezzattura.
Ebbene, la parte opposta, nel corso del giudizio, non ha, in alcun modo, fornito la prova delle circostanze sopra riportate.
Ed infatti, detta prova, non può dirsi fornita da parte dell'opposta, né tramite prove orali, né per via documentale, atteso che l'opposta medesima, da un lato, non ha allegato alcun documento ammissibile idoneo allo scopo;
dall'altro, non ha articolato, sul punto, alcun capitolo di prova orale ammissibile.
Nello specifico, la prova delle circostanze di cui sopra non può dirsi fornita dalla in base ai documenti prodotti dall'opposta, tanto in sede Controparte_1
monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Invero, la documentazione prodotta dalla società opposta nell'ambito del procedimento monitorio n. 1386/2021 R.G. (cfr. fascicolo monitorio di parte opposta, in sede di procedimento monitorio n. 1386/2021 R.G.) e quella allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, appare inidonea a dimostrare le circostanze sopra riportate.
All'uopo, occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Peraltro, anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito che le fatture sono prive di valore probatorio, poiché trattasi di “(…) documenti aventi rilevanza ai fini fiscali, formati unilateralmente dalla stessa parte opposta che se ne vuole avvalere a proprio vantaggio (…) e non sono pertanto idonei a costituire prova del credito a favore della stessa parte che li ha redatti (…)” (cfr. tra le altre, Tribunale di Milano,
Sez. IV, Sentenza del 12 giugno 2019, n. 5664).
In altri termini, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini
19 dell'emissione del decreto ingiuntivo, ex art. 634 c.p.c., hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, essendo documenti di natura unilaterale, in quanto formati dalla stessa parte che se ne avvale.
Dunque, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione – come in ogni altro giudizio di cognizione – le fatture non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez.
II, Sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Ed infatti, le fatture commerciali – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità
-, qualora provengano dalla stessa parte che intende avvalersene, non costituiscono dei documenti idonei a fornire la prova del credito, nel caso in cui siano state espressamente e puntualmente contestate dalla controparte, dal momento che si tratta di documentazione di formazione meramente unilaterale.
Di conseguenza, poiché, nel caso di specie, l'opponente – come già rilevato in precedenza - ha espressamente e puntualmente contestato le fatture n. 10/2019 e n.
12/2019 in questione (cfr. all.ti al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), va da sé che le predette fatture, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, non possono ritenersi idonee a fornire la prova dell'an e del quantum dei rispettivi crediti, in quanto trattasi di documenti di formazione meramente unilaterale.
Per quanto concerne, poi, la ulteriore documentazione prodotta dall'opposta in allegato alla memoria depositata in data 29.08.2022, deve evidenziarsi che – come già rilevato in precedenza - detta documentazione, appare inammissibile nel presente giudizio, per tutti i motivi di cui all'ordinanza emessa in data 29.03.2023, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
In particolare, si osserva che – come già sottolineato nella suddetta ordinanza -,
l'opposta, con provvedimento del 28.07.2022, era stata rimessa in termini per il deposito della sola memoria, ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. - avendo fornito prova dell'impedimento fisico occorsole prima della scadenza del suddetto termine -; viceversa, la parte opposta, con detto provvedimento del 28.02.2022 - non avendo fornito prova di impedimenti al rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, n.
2) e n. 3) c.p.c. -, “(…) non è stata rimessa in termini per il deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…) per le quali, invece, è
20 stata considerata decaduta (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Pertanto, dal momento che la parte opposta, con la memoria depositata in data
29.03.2023 – ovvero con la memoria autorizzata in remissione - non si è limitata alle sole “(…) precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (…)”, ma ha, altresì, formulato delle istanze istruttorie, contestato quelle chieste da controparte e allegato documenti, va da sé che – come già rilevato nella ridetta ordinanza del 29.03.2023 – la documentazione allegata alla predetta memoria e le istanze istruttorie ivi formulate devono ritenersi inammissibili in questa sede.
Ed infatti, si ribadisce, ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c. (rito c.d. ante
Cartabia), i termini ivi stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n. 1), n. 2) e n.
3) - per espressa previsione del legislatore - hanno la natura di “(…) termini perentori
(…)” ed, inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., la parte può chiedere al
Giudice di essere rimessa in termini soltanto se “(…) dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (…)”.
Dunque, la parte opposta, per i motivi rappresentati nel provvedimento emesso in data 28.02.2022 e nella ridetta ordinanza del 29.03.2023 ed alla luce di quanto sopra riportato, risulta decaduta dal deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria.
Di conseguenza, si ribadisce, la documentazione allegata alla memoria depositata da parte opposta in data 29.08.2022 deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
Inoltre, la prova delle circostanze sub. 1) e sub. 2) non può dirsi fornita dall'opposta neppure tramite prove orali.
Invero, anche la prova orale (prova testimoniale ed interrogatorio formale) articolata nella memoria istruttoria depositata da in data 29.08.2022 - al Controparte_1
pari della documentazione allegata alla medesima memoria -, deve considerarsi inammissibile in questa sede, poiché l'opposta – per tutti i motivi di cui alla ridetta ordinanza del 29.03.2023, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente -, risulta decaduta dal “(…) deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…) per le quali, invece, è stata considerata decaduta (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Pertanto, non avendo la parte opposta – sulla quale incombeva il relativo onere, in
21 quanto attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione – fornito, in alcun modo
(né tramite prove orali né per via documentale), la prova delle circostanze sub. 1) e sub.
2), va da sé che, in assenza di detta prova, gli importi di cui alle fatture n. 10/2019 e n.
12/2019 (cfr. all.ti al fascicolo monitorio di parte opposta ed alla comparsa di costituzione) – ossia i rispettivi importi di euro 20.525,00 (di cui alla fattura n. 10/2019) ed euro 21.350,00 (di cui alla fattura n. 12/2019) - non possono ritenersi dovuti da parte dell'opponente.
Peraltro, ad abundantiam, anche a voler ritenere tempestivamente deposita la documentazione allegata da parte opposta alla memoria istruttoria n. 1), tuttavia, la stessa non sarebbe risultata comunque idonea a provare che vi fosse stata una preliminare richiesta da parte dell'opponente di messa a disposizione dei mezzi, così come concordato al punto 1.3 dell'art.1 del contratto di noleggio intercorso tra le parti.
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 468/2021 - emesso dal
Tribunale di Arezzo in data 24.05.2021 – e condannare la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della minor somma di euro 9.606,64 – corrispondente al solo importo di cui alla fattura n. 5/2019 del 27.02.2019 -, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo.
A questo punto, occorre passare ad affrontare la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta.
Nello specifico, la con detta domanda riconvenzionale, ha Controparte_1
richiesto di condannare la società opponente al pagamento della somma di euro
3.588,42, a titolo di rimborso delle spese asseritamente sostenute dall'opposta, per il pernottamento dei dipendenti della Pt_1
La predetta domanda riconvenzionale appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, occorre, innanzitutto, evidenziare che, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.c., “(…) chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (…)”.
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che la parte opponente, nel corso del giudizio, ha contestato, in forma puntuale e specifica,
22 l'an dell'asserito credito azionato con la domanda riconvenzionale in questione.
Segnatamente, l'opponente, nella propria memoria istruttoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), dopo aver dedotto che le fatture depositate dalla controparte -cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta denominato “(…) fatture relative al pernottamento dei dipendenti (…)”-, Parte_1
“(…) non si riferiscono al pernottamento di dipendenti della bensì a quelli della Pt_1
, essendo i documenti contabili ad essa intestati (…)”, ha contestato che “(…) CP_1 non si comprende (…) la ragione per la quale l'opposta avrebbe dovuto pagare il vitto
e l'alloggio a dipendenti della essendo qui in discussione un rapporto di Pt_1
noleggio a freddo che, come noto, afferisce unicamente la messa a disposizione di mezzi
(…)” (cfr. pag. 3 e 4 della memoria istruttoria n. 1) di parte opponente).
Dunque, a fronte della espressa e puntuale contestazione, da parte dell'opponente, del c.d. an del credito, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., sarebbe stato onere della parte opposta fornire la prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
Ebbene, la predetta prova non può dirsi fornita dall'opposta, atteso che la
[...]
nel corso del giudizio, non ha dimostrato nessuna delle seguenti Controparte_1
circostanze seguenti circostanze:
1) che le parti, in sede di stipula del contratto di noleggio per cui è causa (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione) o tramite un successivo accordo, avessero concordato che l'opposta avrebbe avuto diritto a vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti, nel corso del rapporto, per in relazione alle spese di pernottamento dei dipendenti della Parte_1
2) che, comunque, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale in parola, la
[...]
avesse, effettivamente, sostenuto dei costi per il pernottamento dei Controparte_1
dipendenti della società opponente.
Ed infatti, l'opposta non ha fornito la prova delle circostanze sub. 1) e sub. 2), in alcun modo – né tramite prove orali né per via documentale -.
In particolare, la prova delle predette circostanze non può dirsi fornita dalla parte opposta per via documentale, atteso che la non ha allegato Controparte_1
alcun documento ammissibile idoneo allo scopo.
Invero, la documentazione prodotta dall'opposta nel presente giudizio di opposizione
23 non appare idonea a dimostrare, né la circostanza sub. 1) – ossia che le parti avessero concordato che il diritto, in favore dell'opposta, di vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti, nel corso del rapporto, in relazione alle spese di pernottamento dei dipendenti della -, né la circostanza sub. 2) – ossia che, comunque, Parte_1 durante l'esecuzione del rapporto contrattuale in parola, la avesse, Controparte_1
effettivamente, sostenuto dei costi per il pernottamento dei dipendenti della società opponente -.
Nello specifico, in relazione alla circostanza sub. 1), deve rilevarsi che, dai documenti allegati al fascicolo di parte opposta, non appare possibile evincere, in alcun modo, che le parti, al momento della stipula del contratto di noleggio in oggetto o successivamente, avessero concluso uno specifico accordo, in base al quale l'opposta avrebbe avuto diritto vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti, nel corso del rapporto, in relazione alle spese di pernottamento dei dipendenti della Parte_1
A tal proposito, è bene evidenziare che, detta circostanza, non trova alcuna conferma nel contratto di noleggio concluso tra le parti in data 04.01.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
Invero, dalla lettura dell'art. 1 del suddetto contratto - rubricato “(…) oggetto del contratto (…)” -, emerge che le parti, al punto 1.1, hanno concordato espressamente che la “(…) concede in noleggio alla (…) i Controparte_1 Parte_2 seguenti mezzi ed attrezzature (…)” ed, inoltre, al successivo punto 1.3, hanno stabilito che “(…) il Locatore dovrà mettere a disposizione del Conduttore, ogni volta che questi ne farà richiesta, il/i mezzo/i e/o l'attrezzatura/e indicate dallo stesso Conduttore e comprese nell'elenco di cui all'art. 1.1 (…)”.
In altri termini, nel contratto di noleggio in questione, non risulta presente alcuna pattuizione relativa ad un eventuale diritto dell'opposta/locatrice a vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti - nel corso del rapporto -, relativamente alle spese di pernottamento dei dipendenti della Parte_1
Ed infatti, dalla disamina del predetto contratto, emerge, viceversa, che le parti si sono limitate a stabilire, a carico della opposta/locatrice, un obbligo di messa a disposizione, su espressa richiesta della conduttrice/opponente, dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto del contratto, senza, viceversa, prevedere alcunché in ordine ad un eventuale diritto del locatore al rimborso dei costi relativi ai dipendenti della
24 conduttrice/opponente.
Per quanto concerne, poi, la circostanza di cui al sopra citato punto 2), primariamente, occorre rilevare che la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione appare inidonea a dimostrare le circostanze sopra riportate.
In particolare, la società opposta si è limitata a produrre in giudizio delle mere fatture commerciali (cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta denominato “(…) fatture relative al pernottamento dei dipendenti (…)”), le quali – come già Parte_1
rilevato in precedenza -, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12.01.2016), qualora
– come nel caso in esame - siano state emesse dalla stessa parte che intende avvalersene e siano state contestate dalla controparte, non possono ritenersi idonee a fornire la prova dell'an e del quantum dei rispettivi crediti, in quanto trattasi di documenti di formazione meramente unilaterale.
Peraltro, fermo rimanendo che, in ogni caso, le fatture commerciali in questione – per quanto sopra riferito – risultano prive di efficacia probatoria nel presente giudizio di cognizione, si osserva che, in ogni caso, appare verosimile quanto dedotto dalla parte opponente nella memoria istruttoria n. 1), circa il fatto che le fatture in questione si si riferirebbero “(…) al pernottamento di dipendenti della bensì a quelli della Pt_1
(…)” (cfr. pag. 3 della memoria istruttoria n. 1) di parte opponente). CP_1
Ed infatti, dalla disamina delle c.d. “(…) fatture relative al pernottamento dei dipendenti (…)” (cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta), Parte_1
emerge che, tutti i documenti contabili in parola, sono intestati esclusivamente alla sicché, appare, comunque, verosimile, che – come dedotto Controparte_1 dall'opponente -, le predette fatture siano state emesse per spese relative, non ai dipendenti della quanto, piuttosto, ai dipendenti della stessa società Parte_1
opposta.
Relativamente, poi, alla ulteriore documentazione prodotta dall'opposta in allegato alla memoria depositata in data 29.08.2022, detta documentazione, si ribadisce, appare inammissibile in questa sede, per tutti i motivi di cui all'ordinanza emessa in data
29.03.2023, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Inoltre, la prova delle circostanze di cui ai punti sub. 1) e sub. 2) non può dirsi fornita
25 dalla parte opposta neppure tramite prove orali, dal momento che, si ribadisce, anche la prova orale (prova testimoniale ed interrogatorio formale) articolata nella memoria istruttoria depositata da in data 29.08.2022 – così come la Controparte_1
documentazione allegata alla medesima memoria -, deve considerarsi inammissibile in questa sede, in quanto l'opposta risulta decaduta dal “(…) deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Dunque, in assenza di detta prova, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la domanda riconvenzionale di parte opposta, sotto il profilo dell'an debeatur.
Di conseguenza, appare superflua qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur di detta domanda riconvenzionale.
Pertanto, non resta che rigettare integralmente la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda avanzata dalla parte opposta, ex art. 96 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico della parte opposta, maggiormente soccombente, i 3/4 delle stesse, che si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in
26 esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Relativamente, poi, alle spese del procedimento monitorio, atteso l'esito del giudizio, devono porsi definitivamente a carico dalla parte opposta, maggiormente soccombente, i
3/4 delle stesse, che si liquidano, per l' intero, come nel d.i. n. 468/2021.
Ricorrono, infine, giusti e gravi motivi per compensare tra le parti la restante frazione di 1/4 delle spese, sia del presente giudizio di opposizione sia della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2021, proposta da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di nonché sulla domanda Controparte_1
riconvenzionale proposta dall'opposta, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 468/2021
- emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24.05.2021 – e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di della minor somma di euro Controparte_1
9.606,64 (ossia del solo importo di cui alla fattura n. 5/2019 del 27.02.2019), oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
3. rigetta, altresì, la domanda avanzata dalla parte opposta, ex art. 96 c.p.c.;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente i 3/4 delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, per l'intero, in euro 285,00 per spese
27 ed euro 6.810,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute;
6. pone definitivamente a carico della parte opposta i 3/4 delle spese relative al procedimento monitorio, come liquidate, per l'intero, nel d.i. n. 468/2021;
7. dichiara compensata tra le parti la restante frazione di 1/4 delle spese, sia del presente giudizio di opposizione, sia della fase monitoria.
Arezzo, 28.01.2025
IL GIUDICE dr.ssa Carmela Labella
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1967 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2024 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CESARO Parte_1
LUIGI, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. CESARO
CARMINE, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. POPOLO GERMAINE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2024,
l'Avv. CESARO LUIGI e l'Avv. CESARO CARMINE per Parte_1 concludono come segue: “(…) nel riportarsi a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi (atto di citazione in opposizione, prime due memorie istruttorie e note di replica alla prima memoria di controparte post rimessione in termini), chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”; segnatamente, concludono come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e rigettate tutte le avverse eccezioni e domande:
1. previo accertamento dell'infondatezza della domanda relativa al credito azionato in via monitoria da Controparte_2
[...] per i motivi esposti in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
[...]
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in base alle Controparte_1
fatture n. 10 del 29 marzo 2019 e n. 12 del 30 aprile 2019 azionate in via monitoria;
3. con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato (…)”;
l'Avv. POPOLO GERMAINE per conclude come Controparte_1 segue: “(…) A. Revoca delle ordinanze emessa dal Giudice Lucia Bruni il 28 luglio
2022 ed il 29 marzo 2023. (…) Si chiede pertanto la revoca di entrambe le ordinanze nella parte in cui non consentono l'ammissione delle istanze istruttorie ed il deposito di documenti, e l'ammissione delle istanze istruttorie e dei documenti. B. In subordine, nella denegata ipotesi di non ammissione della istanza sopra formulata, ci si riporta in ogni caso al contenuto delle memorie depositate telematicamente, con pieno accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Si chiede pertanto che la causa sia assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'adito Tribunale, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: a. Emettere ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis cpc, avente ad oggetto il pagamento della somma di cui alla fattura n.
5 del 27/2/2019, pari ad € 9.609,64, oltre interessi moratori e legali;
b. Emettere ordinanza ai sensi dell'art. 648 cpc in pendenza di giudizio, sussistendone i presupposti;
c. Nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda della
rigettando l'opposizione spiegata da e Controparte_1 Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 468/2021 emesso da codesto Tribunale di Arezzo;
d. Condannare altresì la al pagamento delle spese ulteriori sostenute per Parte_1 il pernottamento dei dipendenti della per un importo complessivo di € 3.588,42; Pt_1
e. Condannare la al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc per Parte_1
responsabilità aggravata per i motivi espressi nella parte in diritto;
f. Condannare la
alla refusione delle spese di lite del procedimento monitorio, come già Parte_1
liquidate nel decreto ingiuntivo n. 468/2021 del 24/05/2021, nonché di quelle del presente giudizio, con attribuzione (…)”.
FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2021, emesso dal Tribunale di Arezzo in data
24.05.2021 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 51.211,64, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma asseritamente dovuta sulla base delle fatture n. 5 del
27 febbraio 2019, n. 10 del 29 marzo 2019 e n. 12 del 30 aprile 2019 – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, la parte opponente esponeva che, in data 04.01.2019, le parti avevano sottoscritto un contratto di noleggio a freddo, con il quale la società opposta si era impegnata a concedere in noleggio ad essa opponente n. 4 mezzi (ossia un escavatore idraulico cingolato, un bobcat, un furgone
“Iveco” e un'autovettura modello “Panda”), mentre essa a fronte di detta Parte_1
prestazione, si era impegnata a corrispondere un importo, che, ai sensi del punto 4.1 del contratto di noleggio, sarebbe stato determinato “(…) sulla base dell'effettivo utilizzo dei mezzi riportati all'art. 1 e sarà stabilito, al termine di ogni mese, contabilizzando tra le parti il numero di ore di utilizzo per ogni eventuale singolo mezzo (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, al punto 4.3. del suddetto contratto, le parti avevano previsto espressamente che “(…) nessun corrispettivo, rimborso spese, risarcimento o quant'altro, sarà dovuto dal Conduttore relativamente alle ore di non utilizzo della macchine noleggiate, indipendentemente da quale ne sia il numero ed anche laddove non vi sia stato alcun utilizzo nel periodo considerato (…)”; che, a dire di essa esponente, la predetta clausola contrattuale, considerata unitamente a quella di cui al punto 4.1., non lasciava dubbi circa il fatto che il corrispettivo spettante alla società opposta avrebbe dovuto essere quantificato in base all'effettivo utilizzo dei mezzi fatto da essa opponente;
che, tuttavia, essa esponente non aveva mai utilizzato i mezzi oggetto del contratto di noleggio nei mesi di febbraio e marzo 2019, con la conseguenza che – a dire di essa esponente - l'azione proposta dalla controparte era, per la quasi totalità, infondata;
che, infatti, con il ricorso monitorio, la parte opposta aveva dedotto di essere titolare di un credito - pari al significativo importo di euro 51.211,64 -, fondato su n. 3 fatture, ovvero: a) la fattura n. 5 del 27 febbraio 2019, emessa per l'importo di euro 9.606,64, per prestazioni rese nel gennaio 2019; b) la fattura n. 10 del
29 marzo 2019, emessa per l'importo di euro 20.525,00, per prestazioni rese nel febbraio 2019; c) la fattura n. 12 del 30 aprile 2019, emessa per l'importo 21.350,00,
3 per prestazioni rese nel marzo 2019; che, tuttavia, dal momento che essa Parte_1
aveva utilizzato i 4 mezzi in questione solo nel mese di gennaio 2019, essa medesima avrebbe dovuto corrispondere alla controparte soltanto la minor somma di euro
9.606,64, relativa alla fattura n. 5 del 27 febbraio 2019 - emessa per l'importo di euro
9.606,64, per prestazioni rese nel gennaio 2019 -; che, dunque, a dire di essa esponente, la pretesa creditoria azionata dalla controparte risultava temeraria, e che, pertanto, la richiesta di pagamento della somma in questione era stata respinta da essa società, con pec del 01.04.2019 e del 30.05.2019 (cfr. all.ti n. 3 e 4 all'atto di citazione in opposizione); che, all'uopo, veniva evidenziato che le fatture commerciali, essendo dei documenti di formazione meramente unilaterale, erano prive di valore probatorio, qualora provenienti dalla stessa parte che intendeva avvalersene;
che, dunque, nel caso in esame, la prova del credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione non avrebbe potuto ritenersi fornita sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio;
che, fermo restando quanto sopra, ad abundatiam, veniva rilevato che la controparte, in sede monitoria, non aveva prodotto alcun documento, dal quale risultasse possibile evincere l'effettiva esecuzione della prestazione;
che, inoltre, a dire di essa esponente, la società opposta aveva violato la clausola contrattuale di cui al punto 4.1 del contratto di noleggio, atteso che l'opposta non aveva indicato, né le ore ed i giorni in cui sarebbero stati utilizzati i mezzi da essa né la modalità che avrebbe adottato per Parte_1 determinare il corrispettivo indicato in fattura;
che, in altre parole, l'importo richiesto dalla controparte, a dire di essa opponente, risultava il frutto di un calcolo effettuato unilateralmente dall'opposta; che, dunque, nel caso in esame, a dire di essa esponente, la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla controparte risultava priva dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito;
che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infine, a dire di essa esponente, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio
[...]
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, disattese e rigettate tutte le avverse eccezioni e domande:
1. previo accertamento dell'infondatezza della domanda relativa al credito azionato in via monitoria da per i motivi esposti in narrativa, accogliere la Controparte_1 presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il
4 decreto ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in base alle fatture n. 10 del 29 marzo 2019 e n. 12 del 30 Controparte_1
aprile 2019 azionate in via monitoria;
3. con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato (…)”.
Con comparsa del 03.11.2021, si costituiva ed Controparte_1 eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che, in data 06.01.2019, essa Controparte_1
aveva stipulato con la un contratto di noleggio a freddo, con il quale
[...] Parte_1
l'opponente aveva commissionato ad essa esponente il noleggio di talune attrezzature e mezzi di proprietà di essa medesima, a fronte del pagamento di un corrispettivo, definito sulla base dell'effettivo utilizzo dei mezzi al termine di ogni mese;
che, con un addendum contrattuale stipulato in pari data, le parti avevano precisato le condizioni di pagamento di cui all'art.
4.7 del contratto, pattuendo che le prime due fatture sarebbero state pagate con bonifico bancario a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura a fine mese, mentre, per le fatture successive, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato a 120 giorni dalla data del ricevimento della fattura;
che essa opposta aveva eseguito la propria prestazione, concedendo i propri mezzi ed attrezzature al conduttore per l'utilizzo, a far data dal mese di gennaio del 2019; che, pertanto, essa società, per l'utilizzo dei mezzi dal giorno 8 al 31 gennaio 2019, aveva emesso la fattura n. 5 del
27.02.2019, per un importo pari ad euro 9.609,64, la quale avrebbe dovuto essere pagata entro 60 giorni e, dunque, entro fine aprile (ossia entro il 30.04.2019); che l'opponente,
a fonte della richiesta di pagamento della fattura in oggetto, a dire di essa esponente, non aveva contestato il contenuto di detta fattura, ma, con mail del 22.03.2019, si era limitata a riferire che, nella fattura, era stata indicata una data di scadenza errata;
che, dunque, esso in data 30.04.2019 ed in data 08.05.2019, aveva Controparte_1
sollecitato il pagamento della fattura in questione, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
che, a dire di essa società, l'opponente, nonostante il mancato pagamento, aveva continuato ad utilizzare regolarmente le attrezzature di proprietà di essa
[...]
durante il mese di febbraio, al termine del quale esso locatore aveva Controparte_1 emesso l'ulteriore fattura n. 10 del 23.03.2019, per un importo di euro 20.252,00, da saldarsi entro il 30.05.2019; che, inoltre, essa opposta, in relazione al mese di marzo
5 2019, aveva emesso la fattura n. 12 del 30.04.2019, per l'importo di euro 21.350,00; che, anche in tal caso, essa esponente aveva provveduto ad inoltrare delle formali richieste di pagamento, senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta;
che, inoltre, essa opposta, con mail del 06.05.2019, aveva reso noto alla controparte che, entro la fine del mese di maggio 2019, avrebbe inviato anche la fattura relativa ai costi anticipati per il vitto e l'alloggio del personale impiegato da sui cantieri, nonché per il Parte_1 carburante necessario all'utilizzo dei macchinari, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2019; che, infatti, essa esponente aveva anticipato delle rilevanti spese in favore dei dipendenti della società opponente, come risultante dalle relative fatture;
che, in particolare, essa opposta aveva anticipato delle spese - per vitto e alloggio dei dipendenti dell'opponente, occorrenti per l'utilizzo e la conduzione dei mezzi noleggiati
-, nel periodo da gennaio a marzo 2019, per un importo complessivo ulteriore di euro
3.588,42; che essa esponente, non avendo ottenuto il pagamento di alcuna somma da parte della si era vista costretta, dopo ripetuti solleciti, ad agire in Parte_1
giudizio, depositando un ricorso per decreto ingiuntivo;
che, in particolare, dapprima, era stato depositato un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata; che, nell'ambito del relativo procedimento monitorio n. 5485/2019 R.G., il
Giudice adito aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1378/2019; che, tuttavia, la controparte aveva proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Tribunale di Arezzo;
che essa opposta aveva aderito alla predetta eccezione e che il Giudice del procedimento di opposizione, in data 03.12.2020, con Sentenza n. 1908/2020, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata, in favore del Tribunale di
Arezzo; che essa società, al fine di evitare un nuovo contenzioso, in data 29.04.2021, aveva provveduto nuovamente a richiedere alla controparte il pagamento delle fatture in oggetto, senza alcun esito;
che, dunque, a seguito del deposito di un ulteriore ricorso monitorio, il Tribunale di Arezzo, in data 24.05.2021, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 468/2021, con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 51.211,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, l'opposizione proposta da era del Parte_1
tutto infondata;
che, infatti, non aveva contestato, né il rapporto Parte_1
contrattuale sottostante, né l'esecuzione del medesimo, e neppure il quantum della
6 fattura n. 5 del 27/02/2019; che, in altri termini, l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione circa l'esecuzione contrattuale relativa al mese di gennaio, né aveva minimamente contestato il quantum della relativa fattura;
che, inoltre, essa esponente, nelle fatture in questione, aveva indicato, per ciascun mese, il numero di ore di utilizzo per ogni singolo mezzo;
che la controparte, a fronte della richiesta di pagamento delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, non aveva mai risposto e non aveva mai contestato alcunché circa il corrispettivo e/o in ordine alle ore di utilizzo;
che, inoltre, trattandosi di un contratto di noleggio c.d. atipico, essa società – oltre a non aver ricevuto alcuna somma in relazione alla prestazione eseguita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019 - , aveva anche dovuto anticipare e sopportare i costi e le spese vive relative al vitto ed alloggio dei dipendenti della per un Parte_1
importo, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019, pari ad euro
3.588,42; che, al predetto importo, avrebbero dovuto essere aggiunte anche le spese per il carburante e per la manutenzione macchinari, le quali erano già incluse nelle fatture allegate al ricorso monitorio;
che, pertanto, essa società – essendo, peraltro, un'azienda di piccole dimensioni – aveva subito un danno rilevante, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della controparte;
che, pertanto, essa opposta avrebbe avuto diritto a vedersi corrisposte le somme di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione;
che, inoltre, nella fattispecie in esame, a dire di essa opposta, sussistevano i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c., dal momento che la somma di euro 9.609,64 – di cui alla fattura n. 5 del 27.02.2019 – non era stata minimamente contestata da parte dell'opponente; che veniva, altresì, richiesto di condannare l'opponente al pagamento di una ulteriore somma, ex art. 96
c.p.c.; che, infine, nel caso in esame, a dire di essa esponente, sussistevano tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., dal momento che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'adito Tribunale, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: a.
Emettere ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis cpc, avente ad oggetto il pagamento della somma di cui alla fattura n. 5 del 27/2/2019, pari ad € 9.609,64, oltre interessi moratori e legali;
b. Emettere ordinanza ai sensi dell'art. 648 cpc in pendenza di giudizio, sussistendone i presupposti;
c. Nel merito,
7 accertare e dichiarare la fondatezza della domanda della Controparte_1 rigettando l'opposizione spiegata da e confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 468/2021 emesso da codesto Tribunale di Arezzo;
d. Condannare altresì la Parte_1
al pagamento delle spese ulteriori sostenute per il pernottamento dei dipendenti
[...] della per un importo complessivo di € 3.588,42; e. Condannare la Pt_1 Parte_1 al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata per i motivi espressi nella parte in diritto;
f. Condannare la alla refusione delle Parte_1
spese di lite del procedimento monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo n.
468/2021 del 24/05/2021, nonché di quelle del presente giudizio, con attribuzione (…)”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648
c.p.c.; rigettata la richiesta avanzata da parte opposta, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.; disposta la remissione in termini dell'opposta per il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia); dichiarate inammissibili le istanze istruttorie avanzate da parte opposta nella propria memoria n. 1) e disposto lo stralcio della documentazione allegata a detta memoria;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2024, passava in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
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Innanzitutto, non può trovare accoglimento la richiesta - avanzata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni – di disporre la “(…) revoca delle ordinanze emesse dal Giudice Lucia Bruni il 28 luglio 2022 ed il 29 marzo 2023 (…)” (cfr. pag. 1 della nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 15.10.2024).
Ed infatti, partendo dall'esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza emessa in data 28.07.2022, deve evidenziarsi che, detta richiesta, non appare meritevole di accoglimento, atteso che – come correttamente evidenziato nella predetta ordinanza emessa in data 28.07.2022 -, nel caso in esame, i presupposti necessari ai fini della rimessione in termini della parte opposta, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., risultano sussistenti soltanto in ordine al termine previsto per il deposito della memoria n. 1), e non anche in relazione agli ulteriori termini stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n. 2) e n. 3).
All'uopo, è bene, in primo luogo, evidenziare che, ai sensi dell'art. 183, comma
8 sesto, c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), i termini ivi stabiliti per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3), per espressa previsione del legislatore, hanno la natura di “(…) termini perentori (…)”.
Occorre, poi, rammentare che l'art. 153, comma secondo, c.p.c., stabilisce espressamente che la parte può chiedere al Giudice di essere rimessa in termini soltanto se “(…) dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile
(…)”.
In particolare, le preclusioni istruttorie rappresentano lo snodo fondamentale del processo civile, in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti
(cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n. 4376/2001).
Ancora, per la concessione della rimessione in termini di cui all'art. 153, comma secondo, c.p.c., la parte istante è tenuta a dimostrare che la decadenza sia stata determinata da una causa ad essa non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. in tal senso, Cass. n. 17729/2018).
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, si osserva che – come già rilevato nella predetta ordinanza del 28.07.2022 -, i termini perentori per il deposito delle memorie istruttorie, ex art. 183, comma sesto, c.p.c., scadevano, rispettivamente, in data 11.05.2022 (memoria n. 1), in data 10.06.2022 (memoria n. 2) ed in data
30.06.2022 (memoria n. 3).
Inoltre, come già rilevato nella ridetta ordinanza del 28.07.2022, la parte opposta, a fondamento della propria istanza di rimessione in termini, ha dedotto di essere stata impossibilitata nel depositare le tre memorie istruttorie, ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
(rito c.d. ante Cartabia), in quanto il proprio difensore, Avv. Germaine Popolo, era stato ricoverato “(…) presso l'Ospedale di Vico Equense d'urgenza per 'epatogestosi' il giorno 10.05.2022, ed avendo poi partorito il giorno 12.05.2022, come da certificati di ricovero e di nascita che si allegano (…)” ed era stato, successivamente, dimessa in
9 data 14.05.2022 (cfr. pag. 1 dell'istanza di rimessione in termini, depositata da parte opposta in data 12.07.2022).
Dunque, come correttamente evidenziato nella predetta ordinanza del 28.07.2022, nella fattispecie in esame, alla luce di quanto rappresentato dall'opponente nella istanza depositata in data 12.07.2022 ed in base alla documentazione ivi allegata, i presupposti per la rimessione in termini della parte opposta, ex art. 153, comma secondo, c.p.c., risultano sussistenti soltanto relativamente al termine previsto per il deposito della memoria istruttoria n. 1), e non anche in relazione agli ulteriori termini stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n. 2) e n. 3).
Ed infatti - come correttamente rilevato nella ridetta ordinanza emessa in data
28.07.2022 -, dalla documentazione allegata alla istanza depositata dall'opposta in data
12.07.2022, è possibile evincere che la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia) è coincisa con il periodo in cui il difensore della parte opposta (Avv. Germaine Popolo) è stata ricoverata in Ospedale;
al contrario, il successivo stato di degenza domiciliare del difensore dell'opposta – a cui si fa riferimento a pag. 1 della suddetta istanza - è rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio, dal momento che l'opposta medesima non ha depositato alcuna documentazione volta a dimostrare la predetta circostanza.
Pertanto, va da sé che, nel caso in esame, se certamente, da un lato, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., appaiono sussistere i presupposti per la rimessione in termini della società opposta per il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n.
1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia); tuttavia, dall'altro lato, la parte opposta, in base alla norma medesima, deve considerarsi decaduta per quanto riguarda il deposito delle ulteriori memorie istruttorie n. 2) e n. 3).
Di conseguenza, non resta che rigettare la richiesta di revoca della ordinanza emessa, nel presente giudizio in data 28.07.2022.
Per quanto, concerne, poi, la richiesta di revoca della successiva ordinanza del
29.03.2023, si osserva che la parte opposta – come già evidenziato - con il provvedimento del 28.07.2022, è stata rimessa in termini per il deposito della sola memoria, ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia); al contrario,
l'opposta, con detto provvedimento del 28.02.2022 - non avendo fornito prova di impedimenti al rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, n. 2) e n. 3) c.p.c. -,
10 “(…) non è stata rimessa in termini per il deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…) per le quali, invece, è stata considerata decaduta (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Ciò precisato, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato , nell'ordinanza emessa in data 29.03.2023, la parte opposta, con la memoria depositata in data
29.08.2022 – ovvero con la memoria autorizzata in remissione - non si è limitata alle sole “(…) precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (…)”, ma ha, altresì, formulato delle istanze istruttorie, contestato quelle richieste da controparte e allegato documenti.
Pertanto, va da sé che - come già rilevato nella ridetta ordinanza del 29.03.2023-, che la documentazione allegata alla predetta memoria (depositata da parte opposta in data 29.08.2022) e le istanze istruttorie ivi formulate devono ritenersi inammissibili in questa sede.
Ed infatti, dal momento che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.
(rito c.d. ante Cartabia), i termini ivi stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n.
1), n. 2) e n. 3) - per espressa previsione del legislatore - hanno la natura di “(…) termini perentori (…)” e che, inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., la parte può chiedere al Giudice di essere rimessa in termini soltanto se “(…) dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (…)”; va da sé che, nel caso in esame, facendo applicazione dei predetti principi di natura pubblicistica, la parte opposta - come già rappresentato nella ridetta ordinanza del 29.03.2023 - deve considerarsi decaduta dal deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria.
Di conseguenza, le istanze istruttorie articolate dall'opposta nella memoria depositata in data 29.08.2022 e la documentazione allegata alla predetta memoria – come correttamente evidenziato nella ordinanza emessa in data 29.03.2023 -, devono ritenersi inammissibili nel presente giudizio.
Alla luce di quanto riferito, non resta, dunque, che rigettare integralmente la richiesta
- avanzata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni - di revoca delle ordinanze emesse, nel presente giudizio n. 1967/2021 R.G., rispettivamente, in data
28.07.2022 ed in data 29.03.2023.
11 Peraltro, ad abundantiam, anche a voler ritenere tempestivamente formulate le richieste di prova orale articolate da parte opposta nella memoria istruttoria n. 1), tuttavia, per quanto si dirà oltre, le stesse si sarebbero dovute rigettare in quanto superflue ai fini della decisione;
ed, infatti, parte opposta non ha formulato alcun capitolo di prova tendente a dimostrare che vi fosse stata una preliminare richiesta da parte dell'opponente di messa a disposizione dei mezzi, così come concordato al punto
1.3 dell'art.1 del contratto di noleggio intercorso tra le parti.
Tanto premesso, l'opposizione appare, in parte, fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta, per quanto di ragione.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro
51.211,64 - oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria -, asseritamente dovuta alla società opposta, sulla base delle fatture n. 5 del 27 febbraio 2019, n. 10 del
29 marzo 2019 e n. 12 del 30 aprile 2019 (cfr. doc. allegati al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emesse dalla opposta medesima, sulla base del contratto di noleggio concluso dalle parti in data 04.01.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
In particolare, come emerge dalla documentazione allegata ai rispettivi atti, tra le due società – ossia la e la -, in data 04.01.2019, è Controparte_1 Parte_1 stato concluso un contratto di noleggio c.d. a freddo (cfr. all.to 2 all'atto di citazione), in base al quale, ai sensi del punto 1.1. dell'art. 1 – rubricato “(…) oggetto del contratto
(…)” -, la ha concesso in noleggio alla i Controparte_1 Parte_1 seguenti mezzi ed attrezzature di sua proprietà: “(…) escavatore idraulico cingolato
Eurocomach es 18 zt;
AT wheeled loader s590; Iveco daily 35c15; Fiat ND (…)”
(cfr. pag. 1 del contratto di noleggio c.d. a freddo concluso dalle parti in data
04.01.2019).
Nello specifico, è bene evidenziare che, al punto 1.3 dell'art. 1 del contratto in questione, è previsto espressamente che, nel periodo di durata del contratto, “(…) il
Locatore dovrà mettere a disposizione del Conduttore, ogni volta che questi ne farà richiesta, il/i mezzo/i e/o l'attrezzatura/e indicate dallo stesso Conduttore e comprese nell'elenco di cui all'art. 1.1 (…)”.
Inoltre, al punto 4.1. dell'art. 4 del contratto di noleggio in parola – rubricato “(…)
12 corrispettivo del noleggio (…)” -le parti hanno convenuto che “(…) il corrispettivo del noleggio verrà definito sulla base dell'effettivo utilizzo dei mezzi riportato all'Articolo 1
e sarà stabilito, al termine di ogni mese, contabilizzando tra le parti il numero di ore di utilizzo per ogni eventuale singolo mezzo (…)”.
Al punto 4.3 del medesimo articolo, è stabilito, altresì, che “(…) nessun corrispettivo, rimborso di spese, risarcimento o quant'altro, sarà dovuto dal
Conduttore relativamente alle ore di non utilizzo delle macchine noleggiate, indipendentemente da quale ne sia il numero ed anche laddove non vi sia stato alcun utilizzo nel periodo considerato (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
A tal proposito, occorre rammentare che, in materia contrattuale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c.,
“(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque, considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico “(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere, alla luce dei criteri interpretativi di cui sopra,
13 all'interpretazione delle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto di noleggio del 04.01.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), andando a ricostruire quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Al tal proposito, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame, alla luce del contenuto della clausola contrattuale di cui al punto 1.3 dell'art. 1 del contratto in parola, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, del principio “in claris non fit interpretatio” -, appare evidente che le parti, nello stipulare il contratto di noleggio in questione, hanno chiaramente inteso concordare che il locatore (ossia la società opposta) avrebbe mantenuto presso di sé la disponibilità materiale dei mezzi e delle attrezzature oggetto del contratto – elencate al punto 1.1 del medesimo articolo -, limitandosi, cioè, ad assumere l'obbligo di “(…) mettere a disposizione (…)” del conduttore (ossia della parte opponente) i predetti mezzi e/o attrezzature, “(…) ogni volta che questi (il conduttore, n.d.r.) ne farà richiesta
(…)”.
Peraltro, la circostanza che la comune intenzione delle parti, al punto 1.3 del contratto di noleggio in parola, sia stata quella di porre a carico della locatrice/opposta un mero obbligo di messa a disposizione, su espressa richiesta della conduttrice/opponente, dei mezzi e/o delle attrezzature in parola - i quali, dunque, sarebbero rimasti nella disponibilità materiale del locatore medesimo, qualora la conduttrice/opponente non avesse avanzato al locatore una espressa richiesta – appare ulteriormente avvalorata e rafforzata dal contenuto delle clausole contrattuali di cui ai successivi punti 4.1 e 4.3 dell'art. 4 del contratto medesimo.
Ed infatti, all'art. 4 del contratto di noleggio in parola – rubricato “(…) corrispettivo del noleggio (…)” -, le parti, da un lato, al punto 4.1, hanno pattuito che il corrispettivo di noleggio avrebbe dovuto essere quantificato - su base mensile - andando a contabilizzare il numero di ore di effettivo utilizzo, da parte dell'opponente, di ciascun mezzo oggetto del contratto;
dall'altro, al punto 4.3, hanno stabilito espressamente che
“(…) nessun corrispettivo (…) sarà dovuto dal Conduttore relativamente alle ore di non utilizzo (…)” dei mezzi “(…) indipendentemente da quale ne sia il numero ed anche laddove non vi sia stato alcun utilizzo nel periodo considerato (…)”.
Dunque, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, del principio “(…) in claris non fit interpretatio (…)” e del criterio
14 interpretativo di cui all'art. 1363 c.c. -, da una semplice lettura del contenuto delle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto di noleggio in parola (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), nonché procedendo, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad effettuare una interpretazione complessiva del contratto - andando, cioè, a raffrontare il contenuto delle singole clausole contrattuali -, la comune intenzione delle parti sembra essere stata chiaramente quella di concordare quanto segue:
- da un lato, di porre a carico della locatrice/opposta un obbligo, nei confronti della conduttrice/opponente, di messa a disposizione dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto del contratto, in presenza di una espressa richiesta da parte della opponente medesima;
- dall'altro lato, quella di prevedere che la parte opponente sarebbe stata tenuta – nella sua qualità di conduttrice -, a corrispondere all'opposta – quale locatrice - il corrispettivo di noleggio, soltanto in relazione al numero di ore di effettivo utilizzo, da parte dell'opponente, dei mezzi e/o delle attrezzatture oggetto del contratto.
In altri termini, le parti, in sede di stipula del contratto di noleggio del 04.01.2019
(cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), con le clausole contrattuali sopra menzionate, hanno inteso stabilire che, nell'ipotesi in cui la non avesse Parte_1
avanzato alla alcuna richiesta di utilizzo dei mezzi e/o delle Controparte_1
attrezzature oggetto del contratto, questi ultimi sarebbero rimasti nella disponibilità materiale della locatrice;
inoltre, le parti medesime – come risultante dal chiaro tenore letterale della clausola contrattuale di cui al punto 4.3 -, hanno inteso concordare che nessun corrispettivo di noleggio sarebbe risultato dovuto da parte della Parte_1 qualora l'opponente, non avesse minimamente utilizzato i mezzi e/o le attrezzature in questione.
Ciò posto – stabilita l'interpretazione da attribuire alle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto di noleggio in parola -, è bene, ora, rilevare che il decreto ingiuntivo n. 468/2021 è stato emesso in relazione alle seguenti fatture:
a) la fattura n. 5/2019 (cfr. all.to al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emessa dalla società opposta in data 27.02.2019, per l'importo di euro
9.609,64, a titolo di canone di noleggio asseritamente dovuto per il mese di gennaio
2019;
b) la fattura n. 10/2019 (cfr. all.to al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emessa in data 29.03.2019, per l'importo di euro 20.525,00, a titolo di canone
15 di noleggio asseritamente dovuto per il mese di febbraio 2019;
c) la fattura n. 12/2019 (cfr. all.to al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), emessa in data 30.04.2019, per l'importo di euro 21.350,00, a titolo di canone di noleggio asseritamente dovuto per il mese di marzo 2019.
Ciò precisato, occorre, innanzitutto, partire dall'esaminare l'asserito credito di cui alla fattura sub. a) - ossia la fattura n. 5/2019, emessa in data 27.02.2019, per l'importo di euro 9.609, a titolo di canone di noleggio asseritamente dovuto per il mese di gennaio 2019 -.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la parte opponente, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa, puntuale e tempestiva contestazione in relazione alla pretesa creditoria di cui fattura n. 5/2019, né sotto il profilo del c.d. an debeatur, né in punto di c.d. quantum debeatur.
Ed infatti, l'opponente, da un lato, non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, di aver avanzato alla parte opposta una richiesta di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto del contratto relativamente al mese di gennaio 2019; né ha espressamente e puntualmente contestato la circostanza di aver, effettivamente, utilizzato i mezzi e/o le attrezzature in questione durante il mese di gennaio 2019; infine, neppure ha contestato, in forma puntuale e specifica, le ore di utilizzo riportate, in detta fattura, con riferimento a ciascun singolo mezzo ed i relativi importi indicati nella fattura in parola.
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica, posto a carico dell'opponente (in quanto convenuto in senso sostanziale), è stato, più volte, ribadito dalla Corte di Cassazione,
16 con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004;).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente, devono considerarsi pacifiche tra le parti e la società opposta risulta esonerata dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, nel caso in esame, la parte opponente, oltre a non aver espressamente e puntualmente contestato le circostanze sopra riportate – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione, ha anche espressamente riconosciuto “(….) di aver utilizzato i 4 mezzi in questione (…) nel mese di gennaio 2019, dovendo pertanto corrispondere alla controparte la minor somma di €
9.606,64 (…)”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi dovuto, da parte dell'opponente, l'importo di cui alla fattura n. 5/2019, ossia la somma di euro 9.609,64
– a titolo di canone di noleggio per il mese di gennaio 2019 -.
Passando, ora, ad affrontare la pretesa creditoria azionata dalla società opposta con riferimento alle fatture sub. b) e sub. c) – ovvero alle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019 -, deve evidenziarsi che la parte opponente, sia in sede stragiudiziale – e, segnatamente con pec del 01.04.2019 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in opposizione) e con successiva pec del 30.05.2019 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione) - che nell'atto di citazione in opposizione, ha espressamente e puntualmente contestato sia il c.d. an che il c.d. quantum dei crediti in oggetto.
Nello specifico, la parte opponente, quanto alle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019, ha dedotto, da un lato, di non aver mai presentato all'opposta alcuna richiesta di messa a disposizione e/o di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in questione, relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2019; dall'altro, di non aver “(…) MAI UTILIZZATO detti mezzi nei mesi di febbraio e marzo 2019 (…)” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ciò precisato, è bene rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del
17 25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, grava sul debitore opponente
– convenuto in senso sostanziale – l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo di detto diritto di credito.
Dunque, qualora il debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -, nel corso del giudizio di opposizione, contesti l'an e/o il quantum del credito, in base agli ordinari principi di riparto dell'onere probatorio nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., costituisce onere della parte opposta – in quanto attrice in senso sostanziale – fornire la prova sia dell'esistenza (c.d. an debeatur) che dell'ammontare
(c.d. quantum debeatur) della pretesa creditoria esercitata in giudizio.
Pertanto, dal momento che, nella fattispecie in esame, la parte opponente, quanto alle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019 – si ribadisce -, ha espressamente e puntualmente contestato l'an ed il quantum degli asseriti crediti, sarebbe stato onere della creditrice/opposta – in quanto attrice sostanziale, nell'ambito del presente giudizio di opposizione - fornire la prova sia dell'an che del quantum dei crediti di cui alle fatture in questione.
In particolare, nel caso di specie, tenuto conto della natura del contratto di noleggio per cui è causa (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione) e, segnatamente, del tenore letterale e del contenuto delle clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, 4.1 e 4.3 del contratto in questione – la cui corretta interpretazione è già stata precisata in precedenza -, a fronte di una espressa e puntuale contestazione dell'opponente, sarebbe stato onere della parte opposta – quale attrice sostanziale – fornire la prova delle seguenti circostanze:
1) che la parte opponente, in relazione ai mesi di febbraio e marzo 2019 – ovvero in relazione alle mensilità per le quali l'opposta ha richiesto il pagamento del corrispettivo di noleggio nelle fatture n. 10/2019 e n. 12/2019 -, avesse avanzato all'opposta una espressa richiesta di messa a disposizione dei mezzi e/o delle attrezzature, in ordine alle quali la società opposta ha richiesto alla conduttrice il pagamento del corrispettivo;
18 2) il numero di ore di effettivo utilizzo, da parte dell'opponente, di ogni singolo mezzo e/o attrezzattura.
Ebbene, la parte opposta, nel corso del giudizio, non ha, in alcun modo, fornito la prova delle circostanze sopra riportate.
Ed infatti, detta prova, non può dirsi fornita da parte dell'opposta, né tramite prove orali, né per via documentale, atteso che l'opposta medesima, da un lato, non ha allegato alcun documento ammissibile idoneo allo scopo;
dall'altro, non ha articolato, sul punto, alcun capitolo di prova orale ammissibile.
Nello specifico, la prova delle circostanze di cui sopra non può dirsi fornita dalla in base ai documenti prodotti dall'opposta, tanto in sede Controparte_1
monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Invero, la documentazione prodotta dalla società opposta nell'ambito del procedimento monitorio n. 1386/2021 R.G. (cfr. fascicolo monitorio di parte opposta, in sede di procedimento monitorio n. 1386/2021 R.G.) e quella allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, appare inidonea a dimostrare le circostanze sopra riportate.
All'uopo, occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Peraltro, anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito che le fatture sono prive di valore probatorio, poiché trattasi di “(…) documenti aventi rilevanza ai fini fiscali, formati unilateralmente dalla stessa parte opposta che se ne vuole avvalere a proprio vantaggio (…) e non sono pertanto idonei a costituire prova del credito a favore della stessa parte che li ha redatti (…)” (cfr. tra le altre, Tribunale di Milano,
Sez. IV, Sentenza del 12 giugno 2019, n. 5664).
In altri termini, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini
19 dell'emissione del decreto ingiuntivo, ex art. 634 c.p.c., hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, essendo documenti di natura unilaterale, in quanto formati dalla stessa parte che se ne avvale.
Dunque, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione – come in ogni altro giudizio di cognizione – le fatture non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez.
II, Sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Ed infatti, le fatture commerciali – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità
-, qualora provengano dalla stessa parte che intende avvalersene, non costituiscono dei documenti idonei a fornire la prova del credito, nel caso in cui siano state espressamente e puntualmente contestate dalla controparte, dal momento che si tratta di documentazione di formazione meramente unilaterale.
Di conseguenza, poiché, nel caso di specie, l'opponente – come già rilevato in precedenza - ha espressamente e puntualmente contestato le fatture n. 10/2019 e n.
12/2019 in questione (cfr. all.ti al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta), va da sé che le predette fatture, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, non possono ritenersi idonee a fornire la prova dell'an e del quantum dei rispettivi crediti, in quanto trattasi di documenti di formazione meramente unilaterale.
Per quanto concerne, poi, la ulteriore documentazione prodotta dall'opposta in allegato alla memoria depositata in data 29.08.2022, deve evidenziarsi che – come già rilevato in precedenza - detta documentazione, appare inammissibile nel presente giudizio, per tutti i motivi di cui all'ordinanza emessa in data 29.03.2023, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
In particolare, si osserva che – come già sottolineato nella suddetta ordinanza -,
l'opposta, con provvedimento del 28.07.2022, era stata rimessa in termini per il deposito della sola memoria, ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. - avendo fornito prova dell'impedimento fisico occorsole prima della scadenza del suddetto termine -; viceversa, la parte opposta, con detto provvedimento del 28.02.2022 - non avendo fornito prova di impedimenti al rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, n.
2) e n. 3) c.p.c. -, “(…) non è stata rimessa in termini per il deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…) per le quali, invece, è
20 stata considerata decaduta (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Pertanto, dal momento che la parte opposta, con la memoria depositata in data
29.03.2023 – ovvero con la memoria autorizzata in remissione - non si è limitata alle sole “(…) precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (…)”, ma ha, altresì, formulato delle istanze istruttorie, contestato quelle chieste da controparte e allegato documenti, va da sé che – come già rilevato nella ridetta ordinanza del 29.03.2023 – la documentazione allegata alla predetta memoria e le istanze istruttorie ivi formulate devono ritenersi inammissibili in questa sede.
Ed infatti, si ribadisce, ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c. (rito c.d. ante
Cartabia), i termini ivi stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie n. 1), n. 2) e n.
3) - per espressa previsione del legislatore - hanno la natura di “(…) termini perentori
(…)” ed, inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma secondo, c.p.c., la parte può chiedere al
Giudice di essere rimessa in termini soltanto se “(…) dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (…)”.
Dunque, la parte opposta, per i motivi rappresentati nel provvedimento emesso in data 28.02.2022 e nella ridetta ordinanza del 29.03.2023 ed alla luce di quanto sopra riportato, risulta decaduta dal deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria.
Di conseguenza, si ribadisce, la documentazione allegata alla memoria depositata da parte opposta in data 29.08.2022 deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
Inoltre, la prova delle circostanze sub. 1) e sub. 2) non può dirsi fornita dall'opposta neppure tramite prove orali.
Invero, anche la prova orale (prova testimoniale ed interrogatorio formale) articolata nella memoria istruttoria depositata da in data 29.08.2022 - al Controparte_1
pari della documentazione allegata alla medesima memoria -, deve considerarsi inammissibile in questa sede, poiché l'opposta – per tutti i motivi di cui alla ridetta ordinanza del 29.03.2023, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente -, risulta decaduta dal “(…) deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…) per le quali, invece, è stata considerata decaduta (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Pertanto, non avendo la parte opposta – sulla quale incombeva il relativo onere, in
21 quanto attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione – fornito, in alcun modo
(né tramite prove orali né per via documentale), la prova delle circostanze sub. 1) e sub.
2), va da sé che, in assenza di detta prova, gli importi di cui alle fatture n. 10/2019 e n.
12/2019 (cfr. all.ti al fascicolo monitorio di parte opposta ed alla comparsa di costituzione) – ossia i rispettivi importi di euro 20.525,00 (di cui alla fattura n. 10/2019) ed euro 21.350,00 (di cui alla fattura n. 12/2019) - non possono ritenersi dovuti da parte dell'opponente.
Peraltro, ad abundantiam, anche a voler ritenere tempestivamente deposita la documentazione allegata da parte opposta alla memoria istruttoria n. 1), tuttavia, la stessa non sarebbe risultata comunque idonea a provare che vi fosse stata una preliminare richiesta da parte dell'opponente di messa a disposizione dei mezzi, così come concordato al punto 1.3 dell'art.1 del contratto di noleggio intercorso tra le parti.
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 468/2021 - emesso dal
Tribunale di Arezzo in data 24.05.2021 – e condannare la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della minor somma di euro 9.606,64 – corrispondente al solo importo di cui alla fattura n. 5/2019 del 27.02.2019 -, oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo.
A questo punto, occorre passare ad affrontare la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta.
Nello specifico, la con detta domanda riconvenzionale, ha Controparte_1
richiesto di condannare la società opponente al pagamento della somma di euro
3.588,42, a titolo di rimborso delle spese asseritamente sostenute dall'opposta, per il pernottamento dei dipendenti della Pt_1
La predetta domanda riconvenzionale appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, occorre, innanzitutto, evidenziare che, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.c., “(…) chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (…)”.
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che la parte opponente, nel corso del giudizio, ha contestato, in forma puntuale e specifica,
22 l'an dell'asserito credito azionato con la domanda riconvenzionale in questione.
Segnatamente, l'opponente, nella propria memoria istruttoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), dopo aver dedotto che le fatture depositate dalla controparte -cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta denominato “(…) fatture relative al pernottamento dei dipendenti (…)”-, Parte_1
“(…) non si riferiscono al pernottamento di dipendenti della bensì a quelli della Pt_1
, essendo i documenti contabili ad essa intestati (…)”, ha contestato che “(…) CP_1 non si comprende (…) la ragione per la quale l'opposta avrebbe dovuto pagare il vitto
e l'alloggio a dipendenti della essendo qui in discussione un rapporto di Pt_1
noleggio a freddo che, come noto, afferisce unicamente la messa a disposizione di mezzi
(…)” (cfr. pag. 3 e 4 della memoria istruttoria n. 1) di parte opponente).
Dunque, a fronte della espressa e puntuale contestazione, da parte dell'opponente, del c.d. an del credito, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.p.c., sarebbe stato onere della parte opposta fornire la prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
Ebbene, la predetta prova non può dirsi fornita dall'opposta, atteso che la
[...]
nel corso del giudizio, non ha dimostrato nessuna delle seguenti Controparte_1
circostanze seguenti circostanze:
1) che le parti, in sede di stipula del contratto di noleggio per cui è causa (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione) o tramite un successivo accordo, avessero concordato che l'opposta avrebbe avuto diritto a vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti, nel corso del rapporto, per in relazione alle spese di pernottamento dei dipendenti della Parte_1
2) che, comunque, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale in parola, la
[...]
avesse, effettivamente, sostenuto dei costi per il pernottamento dei Controparte_1
dipendenti della società opponente.
Ed infatti, l'opposta non ha fornito la prova delle circostanze sub. 1) e sub. 2), in alcun modo – né tramite prove orali né per via documentale -.
In particolare, la prova delle predette circostanze non può dirsi fornita dalla parte opposta per via documentale, atteso che la non ha allegato Controparte_1
alcun documento ammissibile idoneo allo scopo.
Invero, la documentazione prodotta dall'opposta nel presente giudizio di opposizione
23 non appare idonea a dimostrare, né la circostanza sub. 1) – ossia che le parti avessero concordato che il diritto, in favore dell'opposta, di vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti, nel corso del rapporto, in relazione alle spese di pernottamento dei dipendenti della -, né la circostanza sub. 2) – ossia che, comunque, Parte_1 durante l'esecuzione del rapporto contrattuale in parola, la avesse, Controparte_1
effettivamente, sostenuto dei costi per il pernottamento dei dipendenti della società opponente -.
Nello specifico, in relazione alla circostanza sub. 1), deve rilevarsi che, dai documenti allegati al fascicolo di parte opposta, non appare possibile evincere, in alcun modo, che le parti, al momento della stipula del contratto di noleggio in oggetto o successivamente, avessero concluso uno specifico accordo, in base al quale l'opposta avrebbe avuto diritto vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti, nel corso del rapporto, in relazione alle spese di pernottamento dei dipendenti della Parte_1
A tal proposito, è bene evidenziare che, detta circostanza, non trova alcuna conferma nel contratto di noleggio concluso tra le parti in data 04.01.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
Invero, dalla lettura dell'art. 1 del suddetto contratto - rubricato “(…) oggetto del contratto (…)” -, emerge che le parti, al punto 1.1, hanno concordato espressamente che la “(…) concede in noleggio alla (…) i Controparte_1 Parte_2 seguenti mezzi ed attrezzature (…)” ed, inoltre, al successivo punto 1.3, hanno stabilito che “(…) il Locatore dovrà mettere a disposizione del Conduttore, ogni volta che questi ne farà richiesta, il/i mezzo/i e/o l'attrezzatura/e indicate dallo stesso Conduttore e comprese nell'elenco di cui all'art. 1.1 (…)”.
In altri termini, nel contratto di noleggio in questione, non risulta presente alcuna pattuizione relativa ad un eventuale diritto dell'opposta/locatrice a vedersi rimborsati i costi eventualmente sostenuti - nel corso del rapporto -, relativamente alle spese di pernottamento dei dipendenti della Parte_1
Ed infatti, dalla disamina del predetto contratto, emerge, viceversa, che le parti si sono limitate a stabilire, a carico della opposta/locatrice, un obbligo di messa a disposizione, su espressa richiesta della conduttrice/opponente, dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto del contratto, senza, viceversa, prevedere alcunché in ordine ad un eventuale diritto del locatore al rimborso dei costi relativi ai dipendenti della
24 conduttrice/opponente.
Per quanto concerne, poi, la circostanza di cui al sopra citato punto 2), primariamente, occorre rilevare che la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione appare inidonea a dimostrare le circostanze sopra riportate.
In particolare, la società opposta si è limitata a produrre in giudizio delle mere fatture commerciali (cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta denominato “(…) fatture relative al pernottamento dei dipendenti (…)”), le quali – come già Parte_1
rilevato in precedenza -, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12.01.2016), qualora
– come nel caso in esame - siano state emesse dalla stessa parte che intende avvalersene e siano state contestate dalla controparte, non possono ritenersi idonee a fornire la prova dell'an e del quantum dei rispettivi crediti, in quanto trattasi di documenti di formazione meramente unilaterale.
Peraltro, fermo rimanendo che, in ogni caso, le fatture commerciali in questione – per quanto sopra riferito – risultano prive di efficacia probatoria nel presente giudizio di cognizione, si osserva che, in ogni caso, appare verosimile quanto dedotto dalla parte opponente nella memoria istruttoria n. 1), circa il fatto che le fatture in questione si si riferirebbero “(…) al pernottamento di dipendenti della bensì a quelli della Pt_1
(…)” (cfr. pag. 3 della memoria istruttoria n. 1) di parte opponente). CP_1
Ed infatti, dalla disamina delle c.d. “(…) fatture relative al pernottamento dei dipendenti (…)” (cfr. all.to alla comparsa di costituzione e risposta), Parte_1
emerge che, tutti i documenti contabili in parola, sono intestati esclusivamente alla sicché, appare, comunque, verosimile, che – come dedotto Controparte_1 dall'opponente -, le predette fatture siano state emesse per spese relative, non ai dipendenti della quanto, piuttosto, ai dipendenti della stessa società Parte_1
opposta.
Relativamente, poi, alla ulteriore documentazione prodotta dall'opposta in allegato alla memoria depositata in data 29.08.2022, detta documentazione, si ribadisce, appare inammissibile in questa sede, per tutti i motivi di cui all'ordinanza emessa in data
29.03.2023, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Inoltre, la prova delle circostanze di cui ai punti sub. 1) e sub. 2) non può dirsi fornita
25 dalla parte opposta neppure tramite prove orali, dal momento che, si ribadisce, anche la prova orale (prova testimoniale ed interrogatorio formale) articolata nella memoria istruttoria depositata da in data 29.08.2022 – così come la Controparte_1
documentazione allegata alla medesima memoria -, deve considerarsi inammissibile in questa sede, in quanto l'opposta risulta decaduta dal “(…) deposito di memorie istruttorie, istanze istruttorie e documentazione probatoria (…)” (cfr. ordinanza emessa in data 29.03.2023).
Dunque, in assenza di detta prova, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la domanda riconvenzionale di parte opposta, sotto il profilo dell'an debeatur.
Di conseguenza, appare superflua qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur di detta domanda riconvenzionale.
Pertanto, non resta che rigettare integralmente la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda avanzata dalla parte opposta, ex art. 96 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico della parte opposta, maggiormente soccombente, i 3/4 delle stesse, che si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
54/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in
26 esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Relativamente, poi, alle spese del procedimento monitorio, atteso l'esito del giudizio, devono porsi definitivamente a carico dalla parte opposta, maggiormente soccombente, i
3/4 delle stesse, che si liquidano, per l' intero, come nel d.i. n. 468/2021.
Ricorrono, infine, giusti e gravi motivi per compensare tra le parti la restante frazione di 1/4 delle spese, sia del presente giudizio di opposizione sia della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2021, proposta da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di nonché sulla domanda Controparte_1
riconvenzionale proposta dall'opposta, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 468/2021
- emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24.05.2021 – e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di della minor somma di euro Controparte_1
9.606,64 (ossia del solo importo di cui alla fattura n. 5/2019 del 27.02.2019), oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
3. rigetta, altresì, la domanda avanzata dalla parte opposta, ex art. 96 c.p.c.;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente i 3/4 delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano, per l'intero, in euro 285,00 per spese
27 ed euro 6.810,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute;
6. pone definitivamente a carico della parte opposta i 3/4 delle spese relative al procedimento monitorio, come liquidate, per l'intero, nel d.i. n. 468/2021;
7. dichiara compensata tra le parti la restante frazione di 1/4 delle spese, sia del presente giudizio di opposizione, sia della fase monitoria.
Arezzo, 28.01.2025
IL GIUDICE dr.ssa Carmela Labella
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