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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5050/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5050/2025 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
Oggi 13 novembre 2025 dinanzi il dott. Lanni è comparso l'Avv. . Il Giudice, Parte_1 verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dichiara la contumacia della parte convenuta e invita la parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. L'Avv. insiste nell'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
ER AO Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ERpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5050/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/11 depositato il 13.8.25 l'Avv. ha Parte_1 chiesto, a carico di la liquidazione del compenso spettante per l'attività di CP_1 assistenza giudiziale nel giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza n.
446/2025 del Tribunale di Verona.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato quindi dichiarato contumace.
Orbene, l'attività di assistenza giudiziale posta in essere dall'attore risulta inequivocabilmente dalla suddetta sentenza che ha omologato l'accordo di separazione consensuale.
In particolare, il compenso per tale attività deve essere liquidato, applicando i parametri minimi (in ragione della semplicità del procedimento ricavabile dalla sentenza su pagina 2 di 3 indicata), come previsti dal DM n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile (come quelle relative a rapporti di status) e con esclusione del compenso per la fase decisionale (come richiesto dall'attore). Si ha così un importo complessivo di 3.437,69 (di cui € 2356 per compenso e il resto per accessori). Da quest'importo deve essere poi detratto l'acconto di €
1.000, riconosciuto dall'attore.
Ne consegue che la domanda va accolta, con la condanna del convenuto al pagamento della somma residua di € 2.437,69.
Le spese del presente procedimento devono essere poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsi dal DM n. 55/14, in ragione della semplicità delle questioni trattate, con esclusione dell'IVA (v. Cass. n. 7356/24).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda dell'attore e quindi condanna a pagare in CP_1 favore dell'Avv. la somma residua di € 2347,69; Parte_1
2) condanna a rimborsare all'Avv. le spese del CP_1 Parte_1 procedimento che liquida in complessivi € 125 per spese e € 1278 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %) e cpa.
Verona 13.11.25
Il giudice
ER AO Lanni
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5050/2025 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
Oggi 13 novembre 2025 dinanzi il dott. Lanni è comparso l'Avv. . Il Giudice, Parte_1 verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dichiara la contumacia della parte convenuta e invita la parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. L'Avv. insiste nell'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
ER AO Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ERpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5050/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 15 D.Lgs. n. 150/11 depositato il 13.8.25 l'Avv. ha Parte_1 chiesto, a carico di la liquidazione del compenso spettante per l'attività di CP_1 assistenza giudiziale nel giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza n.
446/2025 del Tribunale di Verona.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato quindi dichiarato contumace.
Orbene, l'attività di assistenza giudiziale posta in essere dall'attore risulta inequivocabilmente dalla suddetta sentenza che ha omologato l'accordo di separazione consensuale.
In particolare, il compenso per tale attività deve essere liquidato, applicando i parametri minimi (in ragione della semplicità del procedimento ricavabile dalla sentenza su pagina 2 di 3 indicata), come previsti dal DM n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile (come quelle relative a rapporti di status) e con esclusione del compenso per la fase decisionale (come richiesto dall'attore). Si ha così un importo complessivo di 3.437,69 (di cui € 2356 per compenso e il resto per accessori). Da quest'importo deve essere poi detratto l'acconto di €
1.000, riconosciuto dall'attore.
Ne consegue che la domanda va accolta, con la condanna del convenuto al pagamento della somma residua di € 2.437,69.
Le spese del presente procedimento devono essere poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsi dal DM n. 55/14, in ragione della semplicità delle questioni trattate, con esclusione dell'IVA (v. Cass. n. 7356/24).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda dell'attore e quindi condanna a pagare in CP_1 favore dell'Avv. la somma residua di € 2347,69; Parte_1
2) condanna a rimborsare all'Avv. le spese del CP_1 Parte_1 procedimento che liquida in complessivi € 125 per spese e € 1278 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %) e cpa.
Verona 13.11.25
Il giudice
ER AO Lanni
pagina 3 di 3