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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4263/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 28 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4263/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cecconi n. 23, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Simone Giardina per C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del dott. giusta procura Controparte_1 CP_2 speciale a ministero Notaio del 25.07.2024, Repertorio 181515, Raccolta n. Persona_1
12772, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Critelli per procura in atti;
- Resistente
in persona del Presidente e Controparte_3 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Zaffina e Silvano
Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/03/2024 Persona_2
Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313; - Resistente –
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'intimazione di pagamento n. 04120249016118482000, notificata a mezzo pec il 20.11.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito, relativi a contributi previdenziali, sanzioni somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017:
- n. 34120160001601129000, asseritamente notificato il 19/05/2016, relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2015 e 2016 per € 2.788,33;
- n. 34120160005156456000, asseritamente notificato il 10/12/2016, relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2015 e 2016 per € 2.762,62; - n. 34120170002645641000, asseritamente notificato il 29/10/2017, relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2016 e 2017 per € 5.551,14;
- n. 34120180002635213000, asseritamente notificato il 20/09/2018 relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per l'anno 2017 per € 4.179,27.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: a) la mancata notifica e conoscenza degli avvisi di addebito presupposto dell'intimazione; b) l'intervenuta prescrizione per decorrenza del termine quinquennale dei crediti previdenziali oggetto di causa, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale: “In via preliminare 1) – sospendere inaudita altera parte l'intimazione di pagamento opposta e i titoli di natura previdenziale a essa sottesi e, per l'effetto, fissare l'udienza di discussione;
1.1) - confermare in sede di prima comparizione il provvedimento di sospensione;
in via principale 2) – Accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare che gli avvisi di addebito indicati in punto di fatto ai nn. 1.1., 1.2.,
1.3 e 1.4 sottesi alla intimazione opposta, non sono stati notificati ovvero il loro tentativo di notificazione è invalido e, per l'effetto: a) ritenere e dichiarare, preliminarmente, l'inesistenza del carico previdenziale iscritto a ruolo relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017, di cui agli avvisi di addebito indicati in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1.1., 1.2., 1.3 e 1.4 e, per l'ulteriore effetto, annullare la intimazione di pagamento opposta e gli avvisi di addebito in questione ad essa sottesi;
b) ritenere e dichiarare la nullità della procedura di riscossione e, per l'ulteriore effetto, annullare l'intimazione opposta e gli avvisi di addebito presupposti indicati in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1.1.,
1.2., 1.3 e 1.4; 3) Accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017, a cui si riferiscono gli avvisi di addebito riportati in punto di fatto al ricorso ai nn. 1.1., 1.2., 1.3 e 1.4, sottesi alla intimazione di pagamento opposta – stante l'omessa
e/o invalida notifica agli avvisi di addebito presupposti - e, per l'effetto, annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito in questione;
In via subordinata 4) laddove l'Esattore dimostrasse l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito, nelle date indicate nella intimazione di pagamento opposta, accogliere il terzo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva a detta presunta notifica degli avvisi di addebito e cartelle indicati in punto di fatto ai nn. 1.1., 1.2., 1.3, e 1.4, al ricorso e, per l'effetto, dichiarare estinto il carico contributivo oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori e annullare l'intimazione opposta;
4.1) In via ulteriormente gradata, nell'assurda ipotesi in cui l'Esattore provasse la notifica di atti interruttivi della prescrizione, ritenere e dichiarare comunque la prescrizione, laddove tra le notifiche di detti atti sia decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335/1995 e, per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati e dichiarare estinto il carico contributivo relativo agli avvisi di addebito e cartelle di cui ai nn. 1.1., 1.2., 1.3 e 1.4, e, per l'effetto, l'intimazione opposta;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 e, quindi, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., termine che decorreva dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento;
il difetto di legittimazione passiva dell' essendo di competenza dell' la notificazione CP_1 CP_3 degli AVA;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in virtù dell'interruzione operata dalla notifica dei titoli e da ulteriori atti interruttivi, quali l'intimazione di pagamento 04120199013577049000 notificata in data 22.11.2019, l'intimazione di pagamento 04120229004553869000 notificata in data 17.08.2022, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 04176202200001838000, notificata in data 8.10.2022, l'intimazione di pagamento impugnata (04120249016118482000) notificata in data 20.11.2024. Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale: nel merito, rigettare l'opposizione CP_1 ed ogni avversa domanda in quanto tardiva, inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto in punto compensi e spese di lite: -dichiarare tenuta e condannare parte opponente alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA -in subordine, per il caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, non imputabile all'operato ed a responsabilità dell'esponente, considerato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, compensare le spese di lite tra parte ricorrente ed ”. Controparte_4 Si è costituito in giudizio l'ente impositore , contestando la domanda e chiedendone la CP_3 reiezione, in quanto infondata e comunque inammissibile, attesa la rituale notifica a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dei quattro avvisi di addebito oggetto di causa;
l'irretrattabilità degli avvisi di accertamento de quo, per intervenuta decadenza a seguito di mancata opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99; la decadenza dall'opposizione per mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.; l'insussistenza dell'eccepita prescrizione, sia quella anteriore alla notifica degli avvisi, stante l'irretrattabilità conseguente alla mancata opposizione nei termini, sia quella posteriore, per eventuali atti interruttivi posti in essere dall' e comunque anche in virtù dei due periodi di CP_1 sospensione disposti ex lege durante la c.d. pandemia. Parte resistente ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di CP_3
Firenze - ogni contraria difesa, eccezione e istanza reietta e disattesa: -respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e infondate;
-dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di causa, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo;
-condannarla, occorrendo, al relativo pagamento. Spese e competenze di lite come per legge”. Con decreto del 17.01.2025 il Giudice assegnatario ha sospeso l'esecuzione dei ruoli opposti, limitatamente agli avvisi di addebito relativi ai crediti previdenziali oggetto di causa. All'udienza di comparizione delle parti del 10.03.2025, ritenuta la causa istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 28.04.2025, con concessione alle parti di termine di 10 giorni prima di tale data per il deposito di note difensive, e sostituendo la comparizione in udienza mediante il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa viene così decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La prima questione da risolvere va individuata nell'eccezione di decadenza formulata sia dall' che dall' , in relazione al mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per CP_1 CP_3 l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c. Alla luce delle domande proposte dal ricorrente, l'opposizione dev'essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento (ora avviso di accertamento), in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni, così come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18256/20, Cass. n. 24506/16, Cass. 29294/19, Cass. 22292/19, Cass. n. 28583/18, Cass. n. 594/16). Poiché con la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento si vuole far valere l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, deducendo il fatto estintivo della prescrizione del credito, il termine cui fare riferimento è quello di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, che si è perfezionata il 20.11.2024; il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.12.2024, nel rispetto di detto termine, e pertanto l'eccezione di decadenza formulata dai convenuti dev'essere respinta. La seconda questione da decidere riguarda la verifica dell'esistenza della notificazione dei quattro avvisi di addebito per i quali il ricorrente ha dedotto la mancanza di tale formalità, con conseguente inesistenza dei crediti previdenziali sottesi. L' ente creditore, costituendosi in giudizio ha prodotto copia degli avvisi di addebito de CP_3 quo, unitamente alla documentazione relativa alla procedura della loro notificazione. Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 34120160001601129000 (all. 1 ), si evince che lo CP_3 stesso è stato regolarmente notificato il 19.05.2016, a mezzo di raccomandata a.r. postale, con sottoscrizione per ricevuta del destinatario (all. 1.1. ). Ugualmente, per Parte_1 CP_3 l'avviso di addebito n. 34120160005156456000 (all. 2 ), risulta che è stato regolarmente CP_3 notificato il 10.12.2016, a mezzo di raccomandata a.r. postale, con sottoscrizione per ricevuta del destinatario (all. 2.2. ). Parte_1 CP_3
La prova della notifica è stata quindi fornita, e non riveste alcun pregio quanto dedotto dal ricorrente nella memoria depositata il 18.04.25 circa l'asserita mancata corrispondenza tra il numero degli avvisi di addebito e quello riportato sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, perché risulta la corrispondenza del numero dell'invio postale raccomandato con il numero di spedizione riportato sugli avvisi di ricevimento.
Per i suddetti avvisi di addebito ed i relativi crediti, essendo stata fornita la prova della regolare notifica, la mancata impugnazione degli stessi nel termine di 40 giorni ha comportato la decadenza e la conseguente irretrattabilità del titolo/avviso di addebito. Poiché il ricorrente, subordinatamente alla prova dell'avvenuta notifica degli AVA, ha eccepito anche la prescrizione maturata successivamente a detta notifica, si rende necessaria l'esame della domanda finalizzata a far valere fatti estintivi successivi alla notifica dei due avvisi in questione (in tal senso Cass. sez. lav. n. 18256/00). Come si è già evidenziato, l'avviso di addebito n. 34120160001601129000 (all. 1 ) è stato CP_3 notificato il 19.05.2016, mentre l'avviso di addebito n. 34120160005156456000 (all. 2 ), è CP_3 stato notificato il 10.12.2016, pertanto da tali date decorreva il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, com. 9 l. 335/95, con prescrizione maturabile pertanto il 19.05.2021 e il 10.12.2021. L costituendosi ha dedotto che la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione di atti CP_1 interruttivi, nella specie: l'intimazione di pagamento 04120199013577049000, asseritamente notificata in data 22.11.2019 (all. 3 , l'intimazione di pagamento 04120229004553869000 CP_1 asseritamente notificata in data 17.08.2022 (all. 4 , la comunicazione preventiva di iscrizione CP_1 ipotecaria 04176202200001838000, notificata asseritamente in data 8.10.2022 (all. 5 , CP_1 l'intimazione di pagamento impugnata (04120249016118482000) notificata in data 20.11.2024 (all. 1 . CP_1 Esaminando la relata della notifica dell'intimazione di pagamento n. 04120199013577049000, nella stessa sono riportate alcune diciture manoscritte, con le quali il notificatore ha dichiarato
“irreperibile il destinatario, non risulta su cassetta e campanello, impossibile reperire informazioni”, oltre ad altre diciture illeggibili nel riquadro “dai registri anagrafici del Comune risulta”. Nella relata si rinviene l'attestazione di affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito dell'atto nella Casa Comunale, documento allegato dall' CP_1
Da tutto ciò si evince che la modalità di notificazione adoperata sia stata quella di cui all'art.60, com. 6e del d.P.R. 600/73, disposizione che prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'Albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. L'ipotesi descritta in tale norma definisce il caso della c.d. irreperibilità assoluta, perché ne costituisce il presupposto l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel comune in cui risulta il domicilio fiscale, che coincide con la residenza anagrafica;
caso diverso è la c.d. irreperibilità relativa, che è disciplinata dall'art. 140 c.p.c., e che presuppone l'irreperibilità temporanea del destinatario o l'incapacità o il rifiuto di ricevere la notifica delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., per la quale, anziché il solo avviso di deposito alla casa comunale affisso all'Albo del comune, è prescritta l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata a.r. con l'avviso del deposito al destinatario. Alla luce di tale distinzione, in tema di notificazione degli atti impositivi la giurisprudenza ha affermato che per essere considerata valida la notifica ai sensi dell'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario debbano necessariamente svolgere delle ricerche finalizzate a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio né l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale (così Cass. civ. sez. V, ord. 11.01.2024 n. 1172; Cass. civ. sez. VI, ord. 6765 dell'8.03.2019). Dall'esame della relata di notifica dell'atto d'intimazione asseritamente notificato dall' il CP_1
22.11.2019, non risulta espletata un'effettiva completa attività di verifica dell'irreperibilità assoluta.
Al contrario, la circostanza che da tutte le certificazioni anagrafiche di residenza in atti, prodotte sia dall' che dall' , si ricavi che dal 25.03.2011 al 2025 il ricorrente sia sempre stato CP_1 CP_3 ininterrottamente residente a [...], conferma che il tentativo di notificazione del 12.11.2019 si debba annoverare tra le ipotesi di irreperibilità relativa, per la quale la corretta procedura era quella di cui all'art. 140 c.p.c., e non quella di cui all'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73. Pertanto, alla luce della produzione documentale effettuata ai fini della prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 4120199013577049000, non può ritenersi valida la notifica di tale atto, con la conseguenza che i crediti portati dagli AVA n. 34120160001601129000 e n.
34120160005156456000 devono dichiararsi prescritti, essendo gli altri atti asseritamente interruttivi notificati in date posteriori alla scadenza del primo quinquennio utile ai fini del compimento della prescrizione, come sopra indicato;
i contributi e le altre somme indicate in tali AVA non sono CP_3 pertanto dovute.
Venendo ad esaminare la regolarità della notificazione degli altri due avvisi di addebito di cui si è dedotta l'assenza di notifica, dalla documentazione versata dall' risulta che l'AVA n. CP_3
34120170002645641000 sia stato notificato mediante il servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata alla residenza del sig. a Firenze, in via Mario Roselli n. 23 (all. 3 ); Parte_1 CP_3 circa l'esito della notifica, l'Ente ha prodotto la copia della busta d'invio del plico, con la dicitura
“al mittente per compiuta giacenza”, e copia dell'avviso di ricevimento totalmente in bianco (all. 3.3 ). Quanto all'AVA n. 34120180002635213000, risulta che sia stato notificato mediante il CP_3 servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata alla residenza del sig. a Firenze, in Parte_1 via Mario Roselli n. 23 (all. 4 ); circa l'esito della notifica, l'Ente ha prodotto la copia della CP_3 busta d'invio del plico, con la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, e copia dell'avviso di ricevimento totalmente in bianco (all. 4.4 ). CP_3
Per la notificazione di questi due avvisi di addebito il ricorrente, a seguito della costituzione e delle allegazioni dell' , ha ribadito nella memoria autorizzata del 18.04.2025 l'irregolarità della CP_3 notifica, non provata in base alla documentazione prodotta dall'Ente.
Sul punto si rinviene copiosa giurisprudenza, secondo la quale in tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza o per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. c.a.d.) dell'atto all'ufficio postale, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata (cfr. Cass. civ. sez. V, n.
29409/23; Cass. civ. S.U. n. 10012/21; Cass. civ. sez. V, n. 6513/18). Nel caso di specie l' ha prodotto solamente la busta dell'invio, che reca la dicitura manoscritta CP_3
“al mittente per compiuta giacenza” e una facciata dell'avviso di giacenza, completamente sbiancata e senza alcuna dicitura, dimodoché non può ritenersi provata la regolare procedura notificatoria dei due avvisi di accertamento de quo;
l'omessa notifica degli atti presupposto comporta la parziale nullità dell'atto consequenziale, nel caso di specie dell'intimazione di pagamento n. 04120249016118482000, notificata a mezzo pec il 20.11.2024, in relazione ai crediti portati da tali AVA, che sono da considerarsi inesigibili. CP_3 Le considerazioni che precedono comportano l'integrale accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti resistenti e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi , portati dagli AVA n. 34120160001601129000 e n. 34120160005156456000, che CP_3 per l'effetto si annullano;
- accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 04120249016118482000, notificata a mezzo pec il 20.11.2024, limitatamente agli AVA n. 34120170002645641000 e n.
34120180002635213000, con conseguente inesigibilità dei crediti ivi indicati;
- condanna l al pagamento delle spese processuali a favore del Controparte_1 ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di liquidate in complessivi euro CP_3
1.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 28 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4263/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cecconi n. 23, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Simone Giardina per C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del dott. giusta procura Controparte_1 CP_2 speciale a ministero Notaio del 25.07.2024, Repertorio 181515, Raccolta n. Persona_1
12772, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Critelli per procura in atti;
- Resistente
in persona del Presidente e Controparte_3 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Zaffina e Silvano
Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/03/2024 Persona_2
Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313; - Resistente –
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'intimazione di pagamento n. 04120249016118482000, notificata a mezzo pec il 20.11.2024, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito, relativi a contributi previdenziali, sanzioni somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017:
- n. 34120160001601129000, asseritamente notificato il 19/05/2016, relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2015 e 2016 per € 2.788,33;
- n. 34120160005156456000, asseritamente notificato il 10/12/2016, relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2015 e 2016 per € 2.762,62; - n. 34120170002645641000, asseritamente notificato il 29/10/2017, relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per gli anni 2016 e 2017 per € 5.551,14;
- n. 34120180002635213000, asseritamente notificato il 20/09/2018 relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori, per l'anno 2017 per € 4.179,27.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: a) la mancata notifica e conoscenza degli avvisi di addebito presupposto dell'intimazione; b) l'intervenuta prescrizione per decorrenza del termine quinquennale dei crediti previdenziali oggetto di causa, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale: “In via preliminare 1) – sospendere inaudita altera parte l'intimazione di pagamento opposta e i titoli di natura previdenziale a essa sottesi e, per l'effetto, fissare l'udienza di discussione;
1.1) - confermare in sede di prima comparizione il provvedimento di sospensione;
in via principale 2) – Accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare che gli avvisi di addebito indicati in punto di fatto ai nn. 1.1., 1.2.,
1.3 e 1.4 sottesi alla intimazione opposta, non sono stati notificati ovvero il loro tentativo di notificazione è invalido e, per l'effetto: a) ritenere e dichiarare, preliminarmente, l'inesistenza del carico previdenziale iscritto a ruolo relativo a contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017, di cui agli avvisi di addebito indicati in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1.1., 1.2., 1.3 e 1.4 e, per l'ulteriore effetto, annullare la intimazione di pagamento opposta e gli avvisi di addebito in questione ad essa sottesi;
b) ritenere e dichiarare la nullità della procedura di riscossione e, per l'ulteriore effetto, annullare l'intimazione opposta e gli avvisi di addebito presupposti indicati in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1.1.,
1.2., 1.3 e 1.4; 3) Accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2015, 2016 e 2017, a cui si riferiscono gli avvisi di addebito riportati in punto di fatto al ricorso ai nn. 1.1., 1.2., 1.3 e 1.4, sottesi alla intimazione di pagamento opposta – stante l'omessa
e/o invalida notifica agli avvisi di addebito presupposti - e, per l'effetto, annullare la intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito in questione;
In via subordinata 4) laddove l'Esattore dimostrasse l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito, nelle date indicate nella intimazione di pagamento opposta, accogliere il terzo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva a detta presunta notifica degli avvisi di addebito e cartelle indicati in punto di fatto ai nn. 1.1., 1.2., 1.3, e 1.4, al ricorso e, per l'effetto, dichiarare estinto il carico contributivo oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori e annullare l'intimazione opposta;
4.1) In via ulteriormente gradata, nell'assurda ipotesi in cui l'Esattore provasse la notifica di atti interruttivi della prescrizione, ritenere e dichiarare comunque la prescrizione, laddove tra le notifiche di detti atti sia decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335/1995 e, per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati e dichiarare estinto il carico contributivo relativo agli avvisi di addebito e cartelle di cui ai nn. 1.1., 1.2., 1.3 e 1.4, e, per l'effetto, l'intimazione opposta;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 e, quindi, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., termine che decorreva dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento;
il difetto di legittimazione passiva dell' essendo di competenza dell' la notificazione CP_1 CP_3 degli AVA;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in virtù dell'interruzione operata dalla notifica dei titoli e da ulteriori atti interruttivi, quali l'intimazione di pagamento 04120199013577049000 notificata in data 22.11.2019, l'intimazione di pagamento 04120229004553869000 notificata in data 17.08.2022, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 04176202200001838000, notificata in data 8.10.2022, l'intimazione di pagamento impugnata (04120249016118482000) notificata in data 20.11.2024. Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale: nel merito, rigettare l'opposizione CP_1 ed ogni avversa domanda in quanto tardiva, inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto in punto compensi e spese di lite: -dichiarare tenuta e condannare parte opponente alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA -in subordine, per il caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, non imputabile all'operato ed a responsabilità dell'esponente, considerato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, compensare le spese di lite tra parte ricorrente ed ”. Controparte_4 Si è costituito in giudizio l'ente impositore , contestando la domanda e chiedendone la CP_3 reiezione, in quanto infondata e comunque inammissibile, attesa la rituale notifica a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dei quattro avvisi di addebito oggetto di causa;
l'irretrattabilità degli avvisi di accertamento de quo, per intervenuta decadenza a seguito di mancata opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99; la decadenza dall'opposizione per mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.; l'insussistenza dell'eccepita prescrizione, sia quella anteriore alla notifica degli avvisi, stante l'irretrattabilità conseguente alla mancata opposizione nei termini, sia quella posteriore, per eventuali atti interruttivi posti in essere dall' e comunque anche in virtù dei due periodi di CP_1 sospensione disposti ex lege durante la c.d. pandemia. Parte resistente ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di CP_3
Firenze - ogni contraria difesa, eccezione e istanza reietta e disattesa: -respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e infondate;
-dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di causa, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo;
-condannarla, occorrendo, al relativo pagamento. Spese e competenze di lite come per legge”. Con decreto del 17.01.2025 il Giudice assegnatario ha sospeso l'esecuzione dei ruoli opposti, limitatamente agli avvisi di addebito relativi ai crediti previdenziali oggetto di causa. All'udienza di comparizione delle parti del 10.03.2025, ritenuta la causa istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 28.04.2025, con concessione alle parti di termine di 10 giorni prima di tale data per il deposito di note difensive, e sostituendo la comparizione in udienza mediante il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa viene così decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La prima questione da risolvere va individuata nell'eccezione di decadenza formulata sia dall' che dall' , in relazione al mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per CP_1 CP_3 l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c. Alla luce delle domande proposte dal ricorrente, l'opposizione dev'essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento (ora avviso di accertamento), in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni, così come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18256/20, Cass. n. 24506/16, Cass. 29294/19, Cass. 22292/19, Cass. n. 28583/18, Cass. n. 594/16). Poiché con la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento si vuole far valere l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, deducendo il fatto estintivo della prescrizione del credito, il termine cui fare riferimento è quello di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, che si è perfezionata il 20.11.2024; il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.12.2024, nel rispetto di detto termine, e pertanto l'eccezione di decadenza formulata dai convenuti dev'essere respinta. La seconda questione da decidere riguarda la verifica dell'esistenza della notificazione dei quattro avvisi di addebito per i quali il ricorrente ha dedotto la mancanza di tale formalità, con conseguente inesistenza dei crediti previdenziali sottesi. L' ente creditore, costituendosi in giudizio ha prodotto copia degli avvisi di addebito de CP_3 quo, unitamente alla documentazione relativa alla procedura della loro notificazione. Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 34120160001601129000 (all. 1 ), si evince che lo CP_3 stesso è stato regolarmente notificato il 19.05.2016, a mezzo di raccomandata a.r. postale, con sottoscrizione per ricevuta del destinatario (all. 1.1. ). Ugualmente, per Parte_1 CP_3 l'avviso di addebito n. 34120160005156456000 (all. 2 ), risulta che è stato regolarmente CP_3 notificato il 10.12.2016, a mezzo di raccomandata a.r. postale, con sottoscrizione per ricevuta del destinatario (all. 2.2. ). Parte_1 CP_3
La prova della notifica è stata quindi fornita, e non riveste alcun pregio quanto dedotto dal ricorrente nella memoria depositata il 18.04.25 circa l'asserita mancata corrispondenza tra il numero degli avvisi di addebito e quello riportato sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, perché risulta la corrispondenza del numero dell'invio postale raccomandato con il numero di spedizione riportato sugli avvisi di ricevimento.
Per i suddetti avvisi di addebito ed i relativi crediti, essendo stata fornita la prova della regolare notifica, la mancata impugnazione degli stessi nel termine di 40 giorni ha comportato la decadenza e la conseguente irretrattabilità del titolo/avviso di addebito. Poiché il ricorrente, subordinatamente alla prova dell'avvenuta notifica degli AVA, ha eccepito anche la prescrizione maturata successivamente a detta notifica, si rende necessaria l'esame della domanda finalizzata a far valere fatti estintivi successivi alla notifica dei due avvisi in questione (in tal senso Cass. sez. lav. n. 18256/00). Come si è già evidenziato, l'avviso di addebito n. 34120160001601129000 (all. 1 ) è stato CP_3 notificato il 19.05.2016, mentre l'avviso di addebito n. 34120160005156456000 (all. 2 ), è CP_3 stato notificato il 10.12.2016, pertanto da tali date decorreva il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, com. 9 l. 335/95, con prescrizione maturabile pertanto il 19.05.2021 e il 10.12.2021. L costituendosi ha dedotto che la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione di atti CP_1 interruttivi, nella specie: l'intimazione di pagamento 04120199013577049000, asseritamente notificata in data 22.11.2019 (all. 3 , l'intimazione di pagamento 04120229004553869000 CP_1 asseritamente notificata in data 17.08.2022 (all. 4 , la comunicazione preventiva di iscrizione CP_1 ipotecaria 04176202200001838000, notificata asseritamente in data 8.10.2022 (all. 5 , CP_1 l'intimazione di pagamento impugnata (04120249016118482000) notificata in data 20.11.2024 (all. 1 . CP_1 Esaminando la relata della notifica dell'intimazione di pagamento n. 04120199013577049000, nella stessa sono riportate alcune diciture manoscritte, con le quali il notificatore ha dichiarato
“irreperibile il destinatario, non risulta su cassetta e campanello, impossibile reperire informazioni”, oltre ad altre diciture illeggibili nel riquadro “dai registri anagrafici del Comune risulta”. Nella relata si rinviene l'attestazione di affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito dell'atto nella Casa Comunale, documento allegato dall' CP_1
Da tutto ciò si evince che la modalità di notificazione adoperata sia stata quella di cui all'art.60, com. 6e del d.P.R. 600/73, disposizione che prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'Albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. L'ipotesi descritta in tale norma definisce il caso della c.d. irreperibilità assoluta, perché ne costituisce il presupposto l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel comune in cui risulta il domicilio fiscale, che coincide con la residenza anagrafica;
caso diverso è la c.d. irreperibilità relativa, che è disciplinata dall'art. 140 c.p.c., e che presuppone l'irreperibilità temporanea del destinatario o l'incapacità o il rifiuto di ricevere la notifica delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., per la quale, anziché il solo avviso di deposito alla casa comunale affisso all'Albo del comune, è prescritta l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata a.r. con l'avviso del deposito al destinatario. Alla luce di tale distinzione, in tema di notificazione degli atti impositivi la giurisprudenza ha affermato che per essere considerata valida la notifica ai sensi dell'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario debbano necessariamente svolgere delle ricerche finalizzate a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio né l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale (così Cass. civ. sez. V, ord. 11.01.2024 n. 1172; Cass. civ. sez. VI, ord. 6765 dell'8.03.2019). Dall'esame della relata di notifica dell'atto d'intimazione asseritamente notificato dall' il CP_1
22.11.2019, non risulta espletata un'effettiva completa attività di verifica dell'irreperibilità assoluta.
Al contrario, la circostanza che da tutte le certificazioni anagrafiche di residenza in atti, prodotte sia dall' che dall' , si ricavi che dal 25.03.2011 al 2025 il ricorrente sia sempre stato CP_1 CP_3 ininterrottamente residente a [...], conferma che il tentativo di notificazione del 12.11.2019 si debba annoverare tra le ipotesi di irreperibilità relativa, per la quale la corretta procedura era quella di cui all'art. 140 c.p.c., e non quella di cui all'art. 60, com. 6e del d.P.R. 600/73. Pertanto, alla luce della produzione documentale effettuata ai fini della prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 4120199013577049000, non può ritenersi valida la notifica di tale atto, con la conseguenza che i crediti portati dagli AVA n. 34120160001601129000 e n.
34120160005156456000 devono dichiararsi prescritti, essendo gli altri atti asseritamente interruttivi notificati in date posteriori alla scadenza del primo quinquennio utile ai fini del compimento della prescrizione, come sopra indicato;
i contributi e le altre somme indicate in tali AVA non sono CP_3 pertanto dovute.
Venendo ad esaminare la regolarità della notificazione degli altri due avvisi di addebito di cui si è dedotta l'assenza di notifica, dalla documentazione versata dall' risulta che l'AVA n. CP_3
34120170002645641000 sia stato notificato mediante il servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata alla residenza del sig. a Firenze, in via Mario Roselli n. 23 (all. 3 ); Parte_1 CP_3 circa l'esito della notifica, l'Ente ha prodotto la copia della busta d'invio del plico, con la dicitura
“al mittente per compiuta giacenza”, e copia dell'avviso di ricevimento totalmente in bianco (all. 3.3 ). Quanto all'AVA n. 34120180002635213000, risulta che sia stato notificato mediante il CP_3 servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata alla residenza del sig. a Firenze, in Parte_1 via Mario Roselli n. 23 (all. 4 ); circa l'esito della notifica, l'Ente ha prodotto la copia della CP_3 busta d'invio del plico, con la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, e copia dell'avviso di ricevimento totalmente in bianco (all. 4.4 ). CP_3
Per la notificazione di questi due avvisi di addebito il ricorrente, a seguito della costituzione e delle allegazioni dell' , ha ribadito nella memoria autorizzata del 18.04.2025 l'irregolarità della CP_3 notifica, non provata in base alla documentazione prodotta dall'Ente.
Sul punto si rinviene copiosa giurisprudenza, secondo la quale in tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza o per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. c.a.d.) dell'atto all'ufficio postale, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata (cfr. Cass. civ. sez. V, n.
29409/23; Cass. civ. S.U. n. 10012/21; Cass. civ. sez. V, n. 6513/18). Nel caso di specie l' ha prodotto solamente la busta dell'invio, che reca la dicitura manoscritta CP_3
“al mittente per compiuta giacenza” e una facciata dell'avviso di giacenza, completamente sbiancata e senza alcuna dicitura, dimodoché non può ritenersi provata la regolare procedura notificatoria dei due avvisi di accertamento de quo;
l'omessa notifica degli atti presupposto comporta la parziale nullità dell'atto consequenziale, nel caso di specie dell'intimazione di pagamento n. 04120249016118482000, notificata a mezzo pec il 20.11.2024, in relazione ai crediti portati da tali AVA, che sono da considerarsi inesigibili. CP_3 Le considerazioni che precedono comportano l'integrale accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti resistenti e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi , portati dagli AVA n. 34120160001601129000 e n. 34120160005156456000, che CP_3 per l'effetto si annullano;
- accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 04120249016118482000, notificata a mezzo pec il 20.11.2024, limitatamente agli AVA n. 34120170002645641000 e n.
34120180002635213000, con conseguente inesigibilità dei crediti ivi indicati;
- condanna l al pagamento delle spese processuali a favore del Controparte_1 ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di liquidate in complessivi euro CP_3
1.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.