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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4085/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 1° aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 4/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per , in persona del Controparte_1 suo curatore p.t., in proprio l'avv. ULLUCCI ALESSIO ha Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 24/03/2025 per l'avv. ROSATI MASSIMO ha concluso come da nota depositata in data Controparte_2
24/03/2025 per l'avv. FORNARI MASSIMILIANO CESARE ha concluso come Controparte_3
da nota depositata in data 20/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:34 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4085/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4085/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f./p.i. Controparte_1
), in persona del Curatore pro-tempore, , P.IVA_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. ULLUCCI ALESSIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Monti n. 30, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
attrice in riassunzione contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROSATI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Piazza P. Merolli n. 2 (già, Viale Isacco Newton n. 6), in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/11/2003 in seno al proc.to Rg. n.
4200/2003; convenuta in riassunzione nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
FORNARI MASSIMILIANO CESARE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Terracina (LT), Via Roma n. 152, in virtù di procura speciale allega al fascicolo telematico;
convenuta in riassunzione
OGGETTO: azione di simulazione assoluta; azione revocatoria ex art. 67 L.F.; azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione del giudizio Rg. n. 3693/2014 di riassunzione del precedente giudizio
Rg. n. 4200/2003 ritualmente notificata, la
[...]
in proprio, in persona del suo Parte_1
Curatore Fallimentare pro-tempore, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la nonché la signora al fine di sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, accogliere le domande formulate dalla Curatela Attrice nell'atto di citazione in riassunzione depositato presso il Tribunale di Latina in data 06.06.2014 che di seguito si riportano:
Dichiarare assolutamente simulato e pertanto affetto da nullità e/o inesistenza il contratto di compravendita stipulato in data 06.10.00, relativamente al solo appartamento, tra la di CP_1
, quale venditore, a favore della quale apparente acquirente, Controparte_1 CP_2
il tutto per atto Notaio i Terracina del 06.10.00 Rep. 77761 Racc. 18394, trascritto a Latina Per_1
in data 09.10.00 Reg. Gen. 19123 Reg. Part. 12686 e registrato a Latina in data 24.10.00 al n. 4546, relativo all'appartamento come descritto in narrativa;
conseguentemente dichiarare egualmente assolutamente simulato e pertanto affetto da nullità e/o inesistenza il successivo contratto stipulato in data 11.06.01, dalla apparente titolare a favore della subacquirente apparente Controparte_2
, il tutto per Notaio di Terracina Rep. 79562 Racc. 19060 trascritto in Controparte_3 Per_1
data 15.06.01 Reg. Gen. 13172 Reg. Part. 9349 e registrato a Latina in data 29.06.01 al n. 3163 relativo all'appartamento descritto in narrativa;
dichiarare, pertanto, opponibile la simulazione del contratto di vendita del 06.10.00, relativo al solo appartamento, alla , quale Controparte_3
terzo subacquirente in malafede, con ogni conseguenziale effetto di legge. In via subordinata in ogni caso revocare e dichiarare l'inefficacia ed inopponibilità nei confronti della massa fallimentare dei due atti di vendita, rispettivamente del 06.10.00, relativo al solo appartamento, e del 11.06.01 come in narrativa descritti e che qui si intendono integralmente trascritti, in quanto effettuati in pregiudizio dei creditori, con conseguente condanna alla restituzione del compendio immobiliare ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 L.F. e comunque per il combinato disposto degli art. 66 L.F., 67 L.F. e 2901
c.c. comma 4 e conseguentemente dichiarare per l'effetto la nullità e/o inefficacia delle due dette compravendite aventi ad oggetto il ridetto appartamento come descritti in narrativa. Condannare le convenute, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni arrecati alla procedura fallimentare, anche a titolo di frutti percepiti e percepiendi dall'utilizzo dell'immobile, da accertare in corso di causa o comunque da determinare anche in via equitativa, oltre interessi. In ogni caso ordinare al competente conservatore dei Registri Immobiliari di Latina, ora Ufficio del Territorio della Provincia di latina, di annotare l'emananda sentenza con esonero di ogni sua responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
A fondamento della propria pretesa, la Curatela istante ha dedotto: - che la s.a.s. Controparte_1
, composta da quest'ultimo, quale socio accomandatario, nonché dai di lui figli,
[...]
e , quali soci accomandanti, esercente attività di concessione in affitto di CP_4 CP_5
due immobili, di cui era proprietaria, siti in Fondi (LT), Via Flacca Km 5,600, in un complesso denominato “Giona Residence”, era stata dichiarata fallita dall'intestato Tribunale, su istanza del predetto giusta sentenza n. 29/2002 del 14/02/2003 dell'intestato Tribunale (all. 5, atto Parte_2
di citazione R.G. n. 4200/03), per un debito di 31 milioni di lire scaturito da quote condominiali arretrate;
- che, dalla relazione ex art. 33 L.F., si era appreso che, in data 06/10/2000, la società, all'epoca in bonis, con atto del Notaio di Terracina Rep. n. 77761 Racc. 18394 (all. 6, atto Per_1
di citazione R.G. n. 4200/03) trascritto il 09/10/2000 ai nn. 19123 Reg. Gen. e 12686 Reg. Part., e registrato a Latina in data 24/10/2000 al n. 4546, aveva ceduto alla convenuta Controparte_6
l'immobile oggetto di causa;
- che, in data 11/06/2001, la aveva venduto con atto Controparte_2
Notaio di Terracina, Rep. 79562 Racc. 19060 trascritto in data 15/06/2001, reg. gen. 13172 Per_1
reg. part. 9349, e registrato a Latina in data 29/06/2001 al n. 3163 (all. 6, atto di citazione R.G. n.
4200/03) alla convenuta , all'epoca minorenne, l'immobile in parola, Controparte_3
precedentemente acquistato dal fallito.
Precisava altresì: - di aver incardinato il giudizio, iscritto al n. R.G. 4200/03, convenendo in giudizio la signora , n.q. di esercente la potestà sulla minore , e la Controparte_7 Controparte_3
al fine di ottenere l'intervenuta simulazione e, in subordine, l'inefficacia ex Controparte_6 artt. 66 e 67 L.F. e 2901 c.c. degli atti di compravendita dell'appartamento, sito in Fondi (LT), S.S.
Flacca Km. 5,600, distinto al N.C.E.U. Comune di Fondi al Foglio 70 Particella 306 sub 6, effettuati il primo, in data 6/10/2000, dalla in favore della società mentre il Controparte_8 Controparte_2
secondo, in data 11/06/2001, tra la e;
- che, costituitesi le parti Controparte_2 Controparte_3
convenute, sopravveniva la maggiore età di e dichiarato interrotto il giudizio in Controparte_3 data 10/04/2007, quest'ultimo veniva riassunto nei confronti della e di Controparte_2 CP_3
, quest'ultima rimasta contumace;
- che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 828/2012,
[...]
pubblicata in data 19/03/2012, in accoglimento della domanda attorea, aveva dichiarato inefficaci nei confronti della massa dei creditori rappresentati dalla curatela fallimentare il trasferimento immobiliare di cui al contratto stipulato in data 6/10/2000 tra la Controparte_1
e la nonché il successivo trasferimento immobiliare stipulato in data 11/06/2001 tra Parte_3
e ; - che, impugnata la predetta sentenza dalla Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2
innanzi alla Corte di Appello di Roma (R.G. n. 1704/2013 ) e, con distinto gravame, da CP_3 (R.G. n. 2642/2013), l'adita Corte aveva definito i giudizi, previamente riuniti, con sentenza
[...]
n. 1249/2014 pubblicata in data 25/02/2014, con la quale aveva dichiarato la nullità della notifica del ricorso in riassunzione e, in via derivata, la nullità della gravata sentenza del Tribunale di Latina n.
828/2012 pubblicata il 19/03/2012, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Latina con termine di rito per la riassunzione;
- di aver riassunto tempestivamente il giudizio (R.G. n. 3693/2014), il quale veniva dichiarato estinto ex art. 181 c.p.c. (v. provvedimento del 21/06/2016); - che, impugnata l'ordinanza resa innanzi alla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3334/2021, pubblicata in data
05/05/2021 (R.G. n. 172/2017), in accoglimento del proposto gravame, veniva “…dichiara la nullità del provvedimento del 21.06.2016 di estinzione del giudizio R.G. 3693/2014 del Tribunale di Latina
e, per l'effetto, rimette le Parti al predetto Tribunale di Latina dinanzi al quali le Parti medesime devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza…”.
La , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata il 16/11/2021, contestando la ricostruzione avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, respinta ogni avversa e contraria istanza, deduzione, eccezione, domanda e conclusione, per i motivi esposti e le conclusioni rassegnate nell'atto di appello notificato il 19.03.2013 e nelle premesse del presente atto: A) In via pregiudiziale, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; B) In via principale e nel merito, rigettare Cont le domande della Curatela del e CP_1 Controparte_1 Controparte_1
in proprio, perché infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi esposti nei
[...] precedenti scritti difensivi e nella presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, dichiarare validi e/o efficaci e, quindi, opponibili alla massa fallimentare, gli atti di trasferimento Cont immobiliare di cui al contratto stipulato in data 6.10.2000 tra la società di Controparte_1
e la relativo all'appartamento sito in Via Flacca Km. 5+600, censito in
[...] Controparte_2
catasto urbano del Comune di Fondi al foglio n. 70, particella 306, sub. 6, A2, Cl. 3, vani 8, R.C. lit.
1.480.000 (contratto stipulato a mezzo di rogito del Notaio di Terracina, rep. 77761, racc. Per_1
18394, trascritto in Latina il 09.10.2000, reg. gen. 19123, reg. part. 12686 e registrato in Latina il
24.10.2000 al n. 4546), nonché il successivo trasferimento immobiliare di cui al contratto stipulato in data 11.06.2001 tra e riguardante il medesimo immobile Controparte_2 Controparte_9
sopra identificato (contratto stipulato a mezzo di rogito del Notaio di Terracina, rep. 79562, Per_1
racc. 19060, trascritto in Latina il 15.06.2001, reg. gen. 13172, reg. part. 9349 e registrato in Latina il 29.06.2001 al n. 3163); C) Vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, ex art. 13, comma 10, L. n. 247/2012 e D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. La convenuta , costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta depositata il 18/11/2021, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE: a) sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente
Giudizio di riassunzione in attesa della definizione del Giudizio innanzi la Suprema Corte di
Cassazione iscritto al n. rg. 20169/2021; b) dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per invalidità della riassunzione e conseguente estinzione del processo;
IN VIA PRELIMINARE E NEL
MERITO ed in accoglimento della medesima.
1. In via principale: a) dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2903 c.c. e decadenza ex art. 69 bis l.f. per decorrenza dei rispettivi termini quinquennale e triennale. b) dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità e/o rigettare totalmente le domande svolte dalla parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
2. condannare comunque l'attore alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario.”, precisando che l'appartamento oggetto di causa era stato realizzato dalla famiglia negli anni '80, in assenza di concessione edilizia CP_3
e mai sanato (all. 6, comparsa) e che, oltre ad essere privo di tutte le utenze domestiche (luce, acqua, telefono, gas, ecc.), presentava svariate problematiche che ne limitavano la commerciabilità e ne avevano determinato un deprezzamento, come emerso dalla c.t.p. del Comune di Fondi a firma dell'ing. (all. 7, comparsa). Per_2
Denegata l'istanza di sospensione necessaria formulata dalle parti convenute, subentrato, nelle more, questo G.I. al precedente a far data dall'1/07/2022, acquisiti i fascicoli R.G. n. 4200/2003 e R.G. n.
3693/2014 del Tribunale di Latina, nonché il fascicolo Rg. 20169/2021 della Corte di Cassazione ivi contenente il fascicolo Rg. 142/2017 della Corte d'Appello di Roma, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, l'eccezione di estinzione sollevata dalla convenuta risulta Controparte_3
destituita di fondamento.
Ed invero, alcun provvedimento di estinzione del processo è mai intervenuto in esito alla asserita omessa riassunzione disposta dalla dichiarata interruzione del giudizio alla udienza del 10.04.2007, né, comunque, appare eccepibile, nella presente sede, in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello n.3334/2021, pubblicata in data 05.05.2021, (resa a definizione del giudizio di appello distinto al R.G. 172/2017), la quale, in accoglimento del proposto gravame, ha così statuito:
“dichiara la nullità del provvedimento del 21.06.2016 di estinzione del giudizio R.G. 3693/2014 del
Tribunale di Latina e, per l'effetto, rimette le Parti al predetto Tribunale di Latina dinanzi al quali le Parti medesime devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza”.
L'atto di riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio sono stati notificati in data 15/01/2008.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nel caso di litisconsorzio necessario,
l'integrazione del contraddittorio prevista dal comma 2 dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.” (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2010, n. 9523).
Nel merito, l'azione di simulazione dei due atti di compravendita in commento promossa dalla
Curatela istante è fondata e meritevole di accoglimento.
In via preliminare, non è forse superfluo rammentare la assoluta "compatibilità" tra l'azione di simulazione - assoluta o relativa - e l'azione revocatoria e la conseguente proponibilità di tali azioni contemporaneamente, in via alternativa o subordinata.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, «l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è
l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta» (ex multis, Cass. civ., sentenza n. 17867 del 22 agosto 2007; Cass. 16 gennaio 1987, n. 294, cfr., altresì, sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 4 dicembre 1999, n. 13564, nonché Cass. 17 maggio 1991, n. 5581).
Nel caso di specie, essendo le due domande state proposte in via subordinata una all'altra, è opportuno procedere prioritariamente alla delibazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta svolta in via principale.
Ricorre simulazione assoluta quando le parti pongono in essere un dato negozio (cd. simulato), ma in realtà non vogliono alcun negozio (è il caso, ad esempio, di chi simula di vendere i suoi beni per sottrarli ad una esecuzione forzata).
In tale ipotesi, a mente dell'art. 1414, co. 1, c.c. «Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.».
Sotto il profilo dell'onere probatorio, al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (contro dichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale (cfr. Cass. n. 1678 del 11 giugno 1973).
Ai sensi dell'art. 1415, co. 2, c.c. i terzi (in tale categoria rientrando gli stessi creditori) possono far valere la simulazione nei confronti delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti, il pregiudizio consistendo nell'impedire o nel rendere incerto, o più difficile, il conseguimento o l'esercizio del diritto ovvero anche nel semplice pericolo di danno.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel giudizio in cui la Curatela esercita l'azione di simulazione spettante al contraente fallito al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali e del (migliore) soddisfacimento dei crediti ammessi, come nel caso di specie, il Curatore fallimentare cumula, con la rappresentanza del fallito, ex art. 43 l. fall. (per la nuova disciplina v. l'art. 143 d.lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante, con la conseguenza che egli agisce come terzo (Cass. n. 23318/2012; Cass. n. 14481/2005; Cass. n. 508/2003; Cass. n.
3102/2002; Cass. n. 3824/1991; Cass. n. 4377/1979), “quoad probationis” avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito rispetto al quale non è pertanto, configurabile alcun contrasto di interessi (Trib.
Oristano, 11/01/2019, n.10).
Di conseguenza, quando l'azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso, deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione.
A tale proposito, secondo il costante indirizzo ermeneutico di legittimità, ove ricorra la simulazione assoluta del contratto e la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, come nel caso di specie, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. n. 36478/2021;
Cass. n. 28224/2008; Corte di Cass. 22801 del 28/10/2014).
Pertanto, precisato quanto sopra in punto di diritto, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire rispetto all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita da parte della Curatela, quale terzo pregiudicato dagli atti dispositivi di cui alle rassegnate conclusioni.
Difatti, risulta per tabulas la qualità di creditrice della Curatela attrice, sicché, quale soggetto terzo pregiudicato dai contratti di compravendita in parola asseritamente simulati, è senz'altro interessato a dedurre la simulazione e, dunque, ad inficiarne la validità.
Il quadro probatorio indiziario offerto dall'odierna deducente risulta, invero, connotato da gravità, precisione e concordanza tale da potersi ritenere pienamente raggiunta la prova in ordine al carattere simulato degli atti di compravendita in commento.
A tale riguardo, la Curatela del Fallimento, a sostegno della propria domanda, ha evidenziato come la al fine di evitare l'escussione del proprio patrimonio da parte della massa dei creditori, CP_1
si fosse adoperata a spogliarsi dello stesso, sottoscrivendo il contratto di compravendita immobiliare del 06.10.2000, cui faceva seguito nel 2001 il contratto di compravendita tra le odierne parti convenute e, dunque, nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento occorsa il 14/02/2002.
Sempre, a supporto dell'azione di simulazione, l'odierna attrice ha, inoltre, evidenziato l'omessa prova, di cui era onerata la acquirente dell'effettivo pagamento del corrispettivo di CP_2
compravendita.
A tale proposito, la società convenuta si è limitata ad attestare predetta circostanza, depositando la copia fotostatica della pagina n. 5 del proprio libro giornale, con dichiarazione di conformità notarile all'originale, da cui si sarebbe dovuto evincere l'acquisto immobiliare occorso il 6/10/2000 e l'esborso di Lire 1.632.000.000 in favore della , nonché la copia fotostatica Controparte_10 della pagina n. 14 del proprio libro giornale, con dichiarazione di conformità notarile all'originale, da cui si sarebbe dovuto evincere l'acquisto immobiliare in data 11/06/2021 e la corresponsione dell'intero prezzo in 176.000.000 Lire in favore di , nonché la fattura n. 4 Controparte_9 dell'11/06/2001, emessa dalla (all. doc. 4, comparsa R.G. n. 4085/2021). Controparte_2
Sul punto, preme osservare come la documentazione in commento non possa rivestire alcun valore probatorio, in quanto trattasi di atti a formazione unilaterale ed ex se non sufficiente ad attestare l'effettivo pagamento del prezzo di vendita.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “in tema di azione diretta
a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass. 11372/2005)”, di talché ben possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento (ex multis, Cass. 1413/2006; Cass. 22454/2014; cfr. anche la più recente Cass. 18347/2024
Qualora l'azione di simulazione - proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare - si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del Cc, indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto. Tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti…La prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex articolo 1417 del Cc può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'articolo 1417 del Cc, ivi compresa la prova per presunzioni.”).
Sarà poi il giudice di merito a valutare “l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.” (Cass. Civ., sez. VI, 14/11/2019, n. 29540).
Ciò posto, dunque, nel caso di azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, ove il carattere fittizio dell'alienazione sia desumibile da elementi presuntivi, è onere dell'acquirente dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo (Cass. n. 5326/2017).
Nel caso di specie, come si è poc'anzi illustrato, non può essere ritenuto sufficiente ai fini sopraindicati la menzione sul libro giornale e nel rogito notarile che il prezzo sia stato pagato: parte convenuta ben avrebbe potuto produrre pezza giustificativa attestante l'effettivo esborso della somma.
Altro elemento sintomatico della natura simulata degli atti di compravendita in parola è il pacifico ed incontestato rapporto di parentela e conoscenza tra le parti stipulanti gli atti di compravendita oggetto di causa.
Quanto all'atto di compravendita del 6/10/2000, quest'ultimo era stato concluso tra la Controparte_2
in persona del suo A.U. NA ed , socio accomandatario CP_11 Controparte_1
della nonché soggetto poi dichiarato fallito. CP_10
In particolare, dalla documentazione versata in atti è emerso che la signora (vd. Controparte_12
all.
6 - compravendita del 6/10/2000 e all. 8, visura della Camera di Commercio, citazione R.G. 4200/2013), era sentimentalmente legata a socio accomandante della CP_5 CP_1 figlio dello stesso , soggetto anch'esso dichiarato fallito e padre del figlio Controparte_1
della circostanze pacificamente emerse dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza CP_11
(all. 9, citazione R.G. 4200/2013, vd. dichiarazioni di : “conosco la Sig.ra CP_1 [...]
in quanto era la compagna di mio figlio Nel 1997 trovandomi in difficoltà CP_12 CP_5
economiche chiesi un prestito alla sapendo che la stessa aveva una certa disponibilità CP_11
economica. La nel corso di questi anni, in diverse rate, fino alla data della vendita della CP_11
proprietà immobiliare da parte della a favore della Controparte_1 CP_2
[...
mi ha prestato in contanti l'equivalente dell'importo della vendita pari a Lit.
1.632.000.000. Per fornire garanzie di restituzione di quanto prestatomi dalla decidemmo di effettuare la CP_11
Cont vendita della proprietà immobiliare della a favore della . Il pagamento della CP_2
compravendita non è mai avvenuto in quanto la stessa era da considerarsi una sorta di restituzione dei prestiti fattomi, comprovate dalle ricevute che rilasciavo alla ricevute non sono CP_13 più in mio possesso in quanto le ho distrutte…..” (si veda all. n. 5 alla depositata relazione della
G.D.F.).
Dalle dichiarazioni sopra menzionate, è emerso, per stessa dichiarazione del , il CP_1 mancato versamento del corrispettivo della compravendita, posto che l'atto in parola sarebbe stato da considerarsi una sorta di restituzione di prestiti ottenuti dalla della quale la G.d.F. aveva CP_11 accertato l'incapacità reddituale ad effettuare prestiti corrispondenti all'intero valore dell'immobile compravenduto (cfr. verbale di contestazione del 14/03/2002).
In ragione di quanto sopra, dunque, il mancato pagamento del prezzo, unitamente ai vincoli sentimentali e di conoscenza delle parti, lo stato di insolvenza della società poi dichiarata fallita, la natura di società fittizia attribuibile alla (all'indirizzo dichiarato la stessa, come Controparte_2
accertato dalla Guardia di Finanza, non ha avuto la sede sociale), la singolare ed anomala modalità di pagamento del prezzo della compravendita stipulata in data 06.10.2010 (dichiarato avvenuto per contanti e giustificato in termini del tutto inverosimili dal come restituzione Parte_4
di un finanziamento ottenuto in precedenza dalla della quale la Guardia di Finanza accertava CP_11
la incapacità reddituale ad effettuare prestiti corrispondenti all'intero valore del bene immobile, pari,
a lire 1.685.000.000), la circostanza, anch'essa accertata, della costituzione della Società CP_2
allo scopo ulteriore di ottenere un ingiustificato rimborso del credito IVA relativo alla compravendita, nonché la circostanza, anch'essa accertata, dell'avvenuto rimborso del credito IVA e della contestuale emissione di assegni circolari per il relativo intero importo di lire 250.000.000 intestati al Sig.
e da quest'ultimo girati in favore dei familiari (come comprovato dal processo Parte_4
verbale della Guardia di Finanza del 4.03.2001 dalla documentazione bancaria acquisita ai sensi dell'art. 210 C.p.c.), l'esistenza di procura speciale a vendere da parte della in favore della CP_11
(figlia della sorella del ), il prezzo vile indicato negli atti di CP_14 Parte_4 compravendita rispetto all'effettivo valore di mercato (vd. c.t.u. R.G. n. 4200/2003), costituiscono, indubbiamente, degli indici gravi, precisi e concordanti atti ad attestare la natura simulata dei contratti di compravendita.
A ciò si aggiunga, con riferimento al successivo atto di compravendita dell'11/06/2001 (all. 7, citazione R.G. 4200/2013), come sia emerso per tabulas che e Controparte_7 CP_1 CP_1
, moglie del fallito ed il fallito, n.q. esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
, avevano acquistato, dalla in persona della sig.ra Controparte_3 Controparte_2 [...]
(figlia della sorella del fallito) l'appartamento in parola, previa autorizzazione del G.T., CP_15
su richiesta dai genitori (all. 10, citazione R.G. 4200/2013), i quali erano perfettamente a conoscenza, sin dalla prima alienazione, dello stato di insolvenza della . CP_10
Da ciò ne consegue che, con il successivo e secondo atto di compravendita, intervenuto a distanza di meno di un anno dal primo atto, l'appartamento oggetto di causa (ri)tornava nella disponibilità del nucleo familiare del fallito, in quanto intestato solo formalmente alla figlia minore.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, si può ragionevolmente ritenere abbondantemente provata la natura simulata degli atti di alienazione oggetto di impugnazione, con i quali le parti contraenti hanno voluto solo apparentemente trasferire la proprietà immobiliare nel doppio passaggio negoziale sopra descritto al fine di sottrarre l'appartamento in parola nella disponibilità della società, in danno dei creditori, società poco dopo dichiarata fallita.
All'accoglimento della domanda svolta in via principale dalla Curatela istante consegue la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita per atto Notaio di Terracina del Per_1
06/10/2000, Rep. 77761, Racc. 18394, trascritto a Latina in data 09/10/2000, Reg. Gen. 19123, Reg.
Part. 12686 e registrato a Latina in data 24/10/2000 al n. 4546, nonché dell'atto di compravendita atto per Notaio di Terracina Rep. 79562 Racc. 19060 trascritto in data 15/06/2001, Reg. Gen. Per_1
13172, Reg. Part. 9349 e registrato a Latina in data 29/06/2001 al n. 3163 relativo all'appartamento oggetto di causa.
Quanto alla domanda di opponibilità della simulazione del contratto di vendita del 6/10/2000 a
, quale terzo sub acquirente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Al Controparte_3
fine di integrare il requisito della mala fede per opporre la simulazione al terzo acquirente, è necessario che il terzo, oltre ad avere consapevolezza della simulazione, abbia proceduto all'acquisto per effetto della stessa, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto personalmente profittare di questa in danno del simulato alienante”. (Cassazione civile, sez. II, 02/08/2016, n. 16080).
A tale riguardo, si osserva come la terza sub acquirente, all'epoca del rogito, era ancora minorenne e, pertanto, rappresentata dai genitori, i quali non potevano non essere che in mala fede, essendo nella piena consapevolezza della natura simulata dell'atto dispositivo di cui si sarebbe resa destinataria la giovane figlia.
Va, altresì, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione degli atti in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma 1, c.c., con esonero da responsabilità.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile - complessità media), tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria, come disposto dall'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, considerata l'ammissione della Curatela attrice al beneficio di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato in data 6/10/2000, tra la società e la CP_1 Controparte_1
per atto Notaio di Terracina del 06/10/2000, Rep. 77761, Racc. Controparte_2 Per_1
18394, trascritto a Latina in data 09/10/2000, Reg. Gen. 19123, Reg. Part. 12686 e registrato a Latina in data 24/10/2000 al n. 4546, nonché accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato, in data 11/06/2021, tra e Controparte_2 [...]
, per atto per Notaio di Terracina Rep. 79562 Racc. 19060 trascritto in CP_3 Per_1
data 15/06/2001, Reg. Gen. 13172, Reg. Part. 9349 e registrato a Latina in data 29/06/2001 al n. 3163 e, per l'effetto, ne dichiara l'inefficacia;
b) per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma I, c.c., con esonero da responsabilità, previa presentazione del titolo a cura dell'interessato;
c) condanna in solido i convenuti a rimborsare in favore dell'Erario le spese di lite, che si liquidano in complessivi 10.860,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese prenotate e/o anticipate a debito, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'1/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 1/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini