Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1401/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1401/23
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Sergio Vitale (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Piazza Maria Adelaide di Savoia n. 5.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), e C.F. e P.IVA CP_1 C.F._5 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Sabina Villa (C.F. ) ed P.IVA_1 C.F._6
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Antonio Locatelli n. 1
APPELLATI
E CONTRO
C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
C.F. e P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1
R C.F. e P.IVA ) CP_2 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 8653/2022 del 3.11.22 emessa dal Tribunale di Milano sezione II civile
Dott.ssa Caterina Macchi, nell'ambito del giudizio n. 5969/2019 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano testualmente , comprensive di quelle in via istruttoria, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 2901 c.c in relazione alla cessione dell'immobile sito in
Cambiago via Giotto n. 3 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia a favore degli attori dell'atto di compravendita a IN IO , reg. particolare 11151 reg.generale 17458 del Persona_1
17.02.2016 ( repertorio 51398/27297).
- In via alternativa: accertare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita a IN IO
, reg. particolare 11151 reg. generale 17458 del 17.02.2016 (repertorio Persona_1
51398/27297) e per l'effetto dichiararne la nullità.
- In via autonoma: accertare la solidarietà passiva di e Controparte_5 CP_1 all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di cessione dell'immobile CP_4 pari ad euro 320.000,00.
In via istruttoria:
Si chiede, pertanto, di essere ammessi a provare per interpello di e CP_1 CP_5
le seguenti capitolate circostanze:
[...]
1) Vero che la ha omesso di completare il pagamento delle quote societarie della CP_4 ai sig.ri , , Controparte_3 Parte_3 Parte_1 Parte_2
2) Vero che il capannone di Cambiago via Giotto n.3 di proprietà della è stato Controparte_3 trasferito alla senza che quest'ultima effettuasse la corresponsione del prezzo di euro CP_2
422.000,00 indicato nell'atto di trasferimento 17.2.2016 redatto dal IO Per_1
2 R.G. N. 1401/23
3) Vero che la ha omesso di esercitare azione giudiziale di risoluzione del Controparte_3 contratto di vendita del capannone nei confronti di CP_2
Si chiede, inoltre, prova per interpello dei sig.ri , n.q. di Legale CP_1 Testimone_1 rapp.te di e n.q. di legale rappresentante di testi sui seguenti Controparte_2 CP_6 capitoli:
4) Vero che la scissione tra e ha avuto per oggetto il capannone di CP_2 Controparte_2 via Giotto n. 3 in Cambiago e che la nulla ha versato alla per la CP_2 CP_2 intestazione di detto bene
5) Vero che l'operazione di scissione tra e è priva di corrispettivo CP_2 Controparte_2 economico tra le due società.
6) Vero che le quote della al sig. sono state versate senza corrispondere CP_2 CP_6 alcun corrispettivo al cedente CP_1
7) Vero che ho assunto la carica di amministratore unico della su richiesta di CP_2 CP_1
[...]
8) Vero che non è prevista alcuna remunerazione dalla per la mia carica di CP_2
Amministratore unico
Si chiede, inoltre, di essere ammessi a provare per testi le seguenti capitolate circostanze:
9) Vero che la fideiussione di Confidi Italia è stata reperita e proposta da ai sig.ri CP_1 CP_ e per garantire la dilazione del pagamento delle quote societarie della Parte_3
a favore di Controparte_3 CP_4
10) Vero che le trattative per l'acquisto del capannone di via Giotto n. 3 in Cambiago sono state condotte da che ha poi costituito la per il trasferimento notarile delle CP_1 CP_4 quote acquistate.
11) Vero che il capannone di via Giotto n.3 in Cambiago costituiva l'unico cespite della
e pertanto il 100% del capitale sociale di detta società. Controparte_3
12) Vero che all'atto della formazione e della sottoscrizione del doc. 6 costituito dalla scrittura privata 27.5.2016 il sig. omise di riferire che il capannone era già stato venduto dalla CP_1 alla Controparte_3 CP_2
13) Vero che la proposta di eliminare la datio in solutum prevista nella scritutta privata 26.6.2015 prodotta sub. doc. 4, quale strumento alternativo di pagamento, è stata frutto di iniziativa di
. Si indica a teste avv. di Milano. CP_1 Tes_2
3 R.G. N. 1401/23
14) Vero che si è rivolto al mio studio incaricandomi di provvedere al rogito per la CP_1 compravendita del capannone tra e specificandomi che il prezzo di Controparte_3 CP_2 vendita non sarebbe stato corrisposto
15) Vero che in precedenza ho curato la cessione delle quote societarie tra e Controparte_3 che prevedeva un pagamento del prezzo dilazionato CP_4
Si chiede ai sensi dell'art. 210 cpc che e producano gli estratti di CP_2 Controparte_3 conto corrente relativo al periodo Febbraio – Settembre 2016 e che tale ordine venga impartito ai rispettivi amministratori legali rappresentanti delle predette società.
Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 210 cpc di ordinare alle predette società la produzione dei titoli di pagamento del prezzo di euro 422.000,00 relativamente alla compravendita tra loro intercorsa in data 17.2.2016.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_7
In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti appellati
[...]
e in quanto soggetti estranei alla compravendita oggetto del Controparte_2 CP_8 presente giudizio.
Nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché' destituito di fondamento per i motivi di cui alla narrativa giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sig.ri , Pt_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 8653/22 del Tribunale di Milano e per
[...] Parte_3
l'effetto confermare detta sentenza che ha accolto le istanza avanzate dei convenuti in primo grado che qui si integralmente riportate.
Con vittoria delle spese di lite della causa di primo grado e di appello
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate negli scritti difensive del giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
nonché ,
[...] Controparte_3 CP_2 CP_2 CP_1 Controparte_5 domandando di dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., o in alternativa la simulazione assoluta, del contratto di compravendita del 17.02.2016, con il quale aveva ceduto a Controparte_3 [...]
l'unico cespite immobiliare presente nel suo patrimonio. CP_2
A sostegno delle proprie domande, gli attori esponevano che:
4 R.G. N. 1401/23
- in data 26.06.2015 gli stessi, al tempo soci di avevano ceduto le Controparte_3 relative quote alla per la somma complessiva di € 422.000 in esecuzione del Parte_4 contratto preliminare di compravendita di tali quote, sottoscritto con CP_1
- nel patrimonio di era presente un unico cespite immobiliare, sito in Controparte_3
Cambiago, che ne rappresentava il suo intero valore;
- in data 17.02.2016, in persona del suo amministratore unico Controparte_3 CP_5
vendeva a (di proprietà e amministrata da , l'immobile
[...] CP_2 CP_1 di cui sopra;
- in data 03.10.2017, nel contesto di una operazione di scissione di (acquirente CP_2 dell'immobile immobile oggetto di causa), era stata costituita cui veniva Controparte_9 trasferito l'immobile nell'ambito di un'operazione di scissione societaria;
- ferme tali vicende, il corrispettivo pattuito per la cessione delle quote di Controparte_3 non era stato saldato da e, pertanto, in data 9.06.2017, i venditori (gli attori) Controparte_4 ottenevano decreto ingiuntivo nei suoi confronti per la somma di € 320.000,00 quale saldo prezzo;
- in data 18.01.2018, su istanza presentata dagli stessi attori, veniva dichiarato il fallimento di
(amministrata a far data dal 21.09.2017 da ), fallimento poi Controparte_4 Controparte_5 chiuso per mancanza di attivo, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese in data 03.01.2019;
Deducevano, dunque, che la cessione dell'immobile in esame (da , Controparte_10 CP_2 perfezionata senza tracciamento di alcun pagamento, aveva pregiudicato il soddisfacimento del loro credito residuo di € 320.000,00 nei confronti della (poi fallita) quanto al pagamento del CP_4 prezzo della cessione delle quote di Controparte_3
Chiedevano, pertanto, la revocatoria dell'atto di compravendita del 17.2.2016 (avente ad oggetto l'unico immobile presente nel patrimonio di o, in via alternativa, Controparte_3
l'accertamento della sua simulazione assoluta.
Domandavano altresì l'accertamento della solidarietà passiva di e Controparte_5 CP_1 nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di tali quote. Controparte_4
, costituendosi in giudizio a mezzo di un unico difensore, contestavano le Controparte_7 domande avversarie, anche in punto legittimazione passiva sostanziale, e ne chiedevano il rigetto.
e non si costituivano Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 CP_1
e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8653/2022 del 3.11.2022 rigettava le domande attoree.
Il Tribunale, in particolare: R.G. N. 1401/23
- respingeva la domanda di revocatoria rilevando che, nel caso di specie, gli attori non risultavano essere direttamente creditori della società disponente, ossia (come invece Controparte_3 richiesto ai fini del corretto esperimento dell'azione), bensì unicamente di socio Controparte_4 unico della stessa e acquirente delle quote di (come anche confermato dal fatto Controparte_3 che il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente nei confronti di . Controparte_4
Precisava, sul punto che, sebbene le argomentazioni attoree individuassero nella persona di il soggetto orchestratore di una serie di negozi volti a impedire la soddisfazione CP_1 del credito degli attori (attesa l'incapienza del fallimento di , ciò tuttavia risultava CP_4 irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione, poiché tale ricostruzione non teneva in considerazione la distinta soggettività giuridica dei soggetti chiamati in giudizio.
Aggiungeva infine che, anche in presenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, non sarebbe comunque in alcun modo potuto derivare alcun risultato utile per gli attori, essendo il cespite stato ulteriormente trasferito da a;
CP_2 CP_2
- rigettava poi, per carenza di interesse ad agire, la domanda di accertamento della simulazione assoluta del negozio, non avendo gli attori (terzi rispetto all'atto dispositivo di Controparte_3 specificato quale pregiudizio ai loro diritti sarebbe stato eliminato da una eventuale pronuncia favorevole;
- rigettava, infine, anche le conclusioni formulate verso e in proprio, escludendo CP_1 Per_2 la sussistenza, in capo agli stessi, di alcuna obbligazione di pagamento del corrispettivo della cessione delle quote in solido con l'acquirente delle stesse.
Avverso tale sentenza propongono appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sollevando, sostanzialmente, due motivi di gravame.
[...]
1. In primo luogo, impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, rilevando che gli attori non erano creditori del soggetto che ha compiuto l'atto dispositivo (ossia , ha Controparte_3 rigettato la domanda di revocatoria ordinaria.
Secondo gli appellanti la motivazione del primo giudice non terrebbe conto del fatto che la società debitrice si era spogliata, tramite la disposizione effettuata dalla società acquisita e CP_4 rappresentante il suo intero capitale ( , dell'unico bene immobile che assegnava Controparte_3 valore alle quote stesse e che ne avrebbe garantito il relativo pagamento.
Evidenziano, infatti, che costituendo l'intero capitale della loro in Controparte_3 Parte_5 quanto creditori ben avrebbero potuto fruttuosamente pignorare le quote della (costituite CP_4 CP_ dalla Immobiliare e dal suo contenuto patrimoniale, ossia il capannone), in modo tale da avere soddisfazione, ciò peraltro ove l'atto dispositivo non fosse avvenuto, perché diversamente anche il pignoramento sarebbe caduto su quote ormai divenute prive di valore.
2. Impugnano inoltre la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di simulazione, alternativa alla revocatoria, stante la carenza di interesse all'accoglimento della stessa. R.G. N. 1401/23
Sostengono che la simulazione dell'atto di vendita dell'immobile (avvenuto tra e Controparte_3 [...]
costituiva mezzo fraudolento per impedire alla di subire il pignoramento CP_2 CP_4 delle proprie quote sociali (il cui valore era quello dell' proprietaria Controparte_3 dell'Immobile) e che il fatto che tale vendita sia avvenuta tra la (acquisita da Controparte_3
di proprietà di e la (di proprietà ed amministrata dallo stesso CP_4 CP_1 CP_2
senza il pagamento del corrispettivo del prezzo conferma l'inesistenza dell'atto. CP_1
3. Ripropongono, infine, la domanda di accertamento della solidarietà passiva di Controparte_5
e nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di CP_1 CP_4 cessione dell'immobile.
Si sono costituite in giudizio, a mezzo di un unico difensore, e , CP_1 CP_2 ribadendo la correttezza della sentenza impugnata e chiedendone l'integrale conferma.
Ribadiscono, sostanzialmente, che gli attori avevano maturato un credito soltanto nei confronti della ma che nessuna legittimazione ad agire avevano nei confronti di di CP_4 CP_2 CP_2
nè nei confronti di
[...] CP_1
e sono rimasti contumaci. Controparte_4 Controparte_3 CP_2 Controparte_5
Depositati gli scritti difensivi, in data 16.01.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato e, Parte_1 Parte_2 Parte_3 per le ragioni che seguono, non può essere accolto.
I. Sul primo motivo di appello.
Il primo motivo di appello, con cui viene contestato il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c., non merita accoglimento.
Secondo gli appellanti, sebbene gli stessi non siano diretti creditori della (soggetto Controparte_3 disponente dell'immobile), sarebbero comunque creditori di ossia della società che di CP_4 fatto si è spogliata del proprio intero capitale (le quote di il cui valore è Controparte_3 rappresentato dall'immobile) tramite la società acquisita (la stessa . Controparte_3
Tali argomentazioni, tuttavia, come anche già osservato dal primo giudice, non tengono in considerazione la distinta soggettività giuridica delle singole parti e, in questa maniera, tendono a svalutare la rilevanza dei singoli presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento delle domande formulate nei confronti dei singoli soggetti convenuti.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria è infatti necessario che l'attore agisca a tutela di un credito (non necessariamente certo liquido ed esigibile, e finanche un credito litigioso) vantato
7 R.G. N. 1401/23
nei confronti di colui che, ponendo in essere una determinata operazione (nella vicenda in esame, la cessione dell'immobile), ne pregiudichi il soddisfacimento.
Nel caso di specie, tale identità soggettiva, presupposto del corretto esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., è tuttavia assente. È infatti incontrovertibile (in quanto dimostrato e comunque non contestato, ma anzi dato per presupposto da entrambe le parti) che l'atto dispositivo in esame sia stato posto da la quale, sebbene effettivamente costituisca l'intero capitale di Controparte_3
che è il suo socio unico, è un soggetto giuridico formalmente distinto e separato da Controparte_4
cioè della società debitrice degli appellanti. Controparte_4
Conseguentemente, come anche correttamente rilevato dal primo giudice, dovendosi dare atto che:
- l'azione revocatoria può essere esperita solamente nei confronti del debitore disponente;
- gli appellanti non sono creditori del disponente bensì del distinto Controparte_3 soggetto Controparte_4
deve concludersi che risultano a monte mancare i presupposti di legittimazione passiva per l'esperimento dell'azione ex art 2901 c.c., che non può in alcun modo essere accolta.
Il primo motivo di appello deve dunque essere rigettato e sul punto deve integralmente confermarsi la sentenza impugnata.
II. Sul secondo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello, con cui viene impugnato il rigetto della domanda di simulazione assoluta, non merita accoglimento.
Secondo gli appellanti l'inesistenza dell'atto “di compravendita a IN IO Per_1
, reg. particolare 11151 reg. generale 17458 del 17.02.2016 (repertorio 51398/27297)”
[...] sarebbe dimostrata dal fatto che lo stesso sia stato posto in essere tra la (acquisita Controparte_3 da di proprietà di e la (di proprietà ed amministrata dallo stesso CP_4 CP_1 CP_2
e in assenza del pagamento del corrispettivo previsto. CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti, tuttavia, risulta che il passaggio di proprietà sia effettivamente avvenuto, e che il prezzo sia stato pagato, come risulta dai diversi bonifici effettuati da in favore di per il pagamento del prezzo complessivo di € 422.000,00 CP_2 Controparte_3 convenuto per l'immobile (cfr. doc. “ . prodotto in data 1.09.2022 da . CP_11 CP_3 CP_2
La prova della inesistenza dell'operazione, e dunque che il bene è rimasto nella realtà in proprietà della disponente, deve essere fornita da chi invoca la simulazione dell'atto, e tale prova non è stata fornita.
Infatti, stante la plausibilità dell'avvenuto pagamento come dimostrato dalla documentazione in atti, il solo fatto che la vendita sia avvenuta tra la (acquisita da di Controparte_3 Controparte_4
8 R.G. N. 1401/23
proprietà di e la (di proprietà ed amministrata dallo stesso non risulta CP_1 CP_2 CP_1 essere elemento sufficiente onde ritenere la stessa simulata.
Peraltro, gli odierni appellanti non hanno nemmeno provveduto a formulare capitoli di prova in grado di dimostrare la fittizietà dell'operazione, avendo gli stessi ad oggetto esclusivamente domande relative al mancato pagamento del prezzo, il quale, tuttavia, appare dimostrato dalla documentazione prodotta in atti (cap. 2).
Infine, appare opportuno osservare che, anche ove si dovesse ritenere dimostrata e fondata la domanda di simulazione, ciò comunque non comporterebbe alcun vantaggio concreto nei confronti degli odierni appellanti. Gli stessi si sono infatti limitati a richiedere l'accertamento della simulazione assoluta e della conseguente nullità esclusivamente “dell'atto di compravendita a IN IO , reg. particolare 11151 reg. generale 17458 del 17.02.2016 Persona_1
(repertorio 51398/27297)”, e non anche del successivo atto di trasferimento a – CP_2 avvenuto nel contesto di una trasformazione societaria -, con riferimento al quale non è stata avanzata alcun tipo di domanda.
Conseguentemente, l'eventuale accoglimento della domanda di simulazione della vendita avvenuta tra Immobiliare Eli e non potrebbe in alcun modo soddisfare l'interesse degli attori, non CP_2 essendo più il bene nella disponibilità di e non essendo l'ulteriore trasferimento tra e CP_2 CP_2
oggetto di alcuna domanda. CP_2
III. Sulla domanda di accertamento della solidarietà passiva di Controparte_5 CP_1
e all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di cessione
[...] CP_4 dell'immobile.
Gli appellanti ripropongono infine la domanda di cui sopra, senza tuttavia apportarvi argomentazioni a sostegno.
Si ritengono anche in questo caso pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunto il primo giudice.
Se, da un lato, anche alla luce della separazione dei rispettivi patrimoni, non sembra rinvenibile alcuna obbligazione di pagamento delle quote acquistate da gravante su e Controparte_4 CP_1 [...]
, dall'altro lato, la domanda proposta non è di condanna, quanto piuttosto di mero Per_2 accertamento, e, conseguentemente, non sembra dato comprendere quale sia l'interesse che verrebbe soddisfatto dall'accoglimento della stessa.
Per tutte le ragioni di cui sopra l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...] non merita accoglimento e deve essere rigettato. Parte_3
III. Sulle spese di lite.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico degli appellanti soccombenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
9 R.G. N. 1401/23
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8653/2022 del 3.11.2022, così Parte_3 provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese processuale del presente grado di giudizio in favore di e CP_1 [...]
liquidate in € 14.239,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al CP_2
15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 [...]
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2 Parte_3 di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17
l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 costituita in data 17.11.2014 dallo stesso che ne diveniva amministratore unico CP_1 2 di , moglie di Testimone_1 CP_1 5 3 soggetto formalmente debitore che ne ha acquistato le quote senza pagarne il relativo prezzo.
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