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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 7673 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv.to Lucci Parte_1
Federico che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 nonché dei benefici connessi alla condizione di disabilità ex art. 3 co 3 l. 104/92.
Pur se evocato ritualmente in giudizio, l' non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott.ssa Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso merita di essere accolto.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che: “La
IG.ra , di anni 80, presenta: “Vasculopatia cerebrale su base ischemica Parte_1
cronica, demenza di Alzheimer di grado moderato, depressione senile. Obesità di I° grado
(IMC = 30) ed artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale. Cardiopatia sclero- ipertensiva, fibrillazione atriale in NAO. Broncopneumopatia cronico ostruttiva. Esiti di
pagina 1 di 2 asportazione parotide sinistra”. Sulla base di quanto sopra rilevato e discusso posso affermare che la ricorrente fin dalla data della domanda amministrativa (16.2.2023) fosse invalida ultra65enne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (D.Lgs 508/88 e D.Lgs 124/98) e portatrice di handicap ex art. 3, c. 1, Legge
104/92. A far data da Luglio 2024 - per documentato peggioramento delle funzioni mnesico- cognitive - sussistono i requisiti sanitari per vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 Legge 18/80) essendo la ricorrente NON autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. Con medesima decorrenza si giudica la ricorrente portatrice di handicap in situazione di gravità”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione possono essere complessivamente compensate per 1/2, attesa la decorrenza differita delle prestazioni richieste, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 nonché dei benefici connessi alla condizione di disabilità ex art. 3 co 3 l. 104/92 dal mese di Luglio 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di 1/2 CP_1
delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di €
2.032,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 05.2.2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
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