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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/11/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1577 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Brasca, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Piccioni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.06.25 e Parte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1
Per collocamento e mantenimento della figlia (19.07.2018), nata dalla loro relazione
“more uxorio" e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di aver convissuto dal 2017 al 2023 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
I ricorrenti hanno dedotto, inoltre, di avere entrambi un'occupazione lavorativa e hanno depositato documentazione economico-reddituale.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 17.07.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note scritte depositate il 29.10.25 con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1577 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
Per 1) che la figlia minore venga affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre dove manterrà la propria residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Le decisioni su
2 questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente da ciascun genitore;
2) che, salvo diversi accordi tra le parti e nel primario interesse della minore, il padre, avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
• Infrasettimanalmente: due giorni a settimana, con pernotto, dall'uscita di scuola fino al riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. Al fine di determinare tali giorni, il padre comunicherà alla madre ogni domenica le proprie disponibilità in base alle sue turnazioni lavorative, così da concordare i periodi di frequentazione tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. • Fine settimana: a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20:30. • Festività
Natalizie: ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, compresi gli estremi. •
Festività Pasquali: secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre e la QU con il padre;
negli anni dispari la Pasqua con il padre e la QU con la madre. • Altre festività
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): si seguirà il criterio dell'alternanza. Negli Per_ anni pari, trascorrerà il 25 aprile con la madre, il primo maggio con il padre e il 2 giugno con la madre;
negli anni dispari, trascorrerà il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre e il 2 giugno con il padre. •
Carnevale: seguendo il criterio dell'alternanza, la minore trascorrerà uno dei due giorni con la madre e l'altro con il padre. • Vacanze Estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto. Analogo periodo la minore trascorrerà con la madre. I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tali periodi, il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso. • Compleanni e Ricorrenze: il padre potrà tenere con sé la figlia per l'intera giornata del proprio compleanno e della Festa del Papà; analogo diritto spetterà alla madre per il proprio compleanno e per la Festa della
Mamma. Per il compleanno della figlia vigerà il criterio dell'alternanza: negli anni pari Sole trascorrerà il compleanno con la madre e negli anni dispari con il padre;
Per 3) che, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , il padre, , si obbliga a versare alla madre, Controparte_1 Parte_1
3 la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito diretto sul conto corrente intestato alla Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo le variazioni Pt_1 degli indici ISTAT;
4) che le spese di mensa scolastica e le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) relative alla figlia, così come definite dal Protocollo
d'intesa del Tribunale di Civitavecchia, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo per quelle che lo richiedono e dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 11 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1577 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Brasca, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Piccioni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.06.25 e Parte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1
Per collocamento e mantenimento della figlia (19.07.2018), nata dalla loro relazione
“more uxorio" e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di aver convissuto dal 2017 al 2023 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
I ricorrenti hanno dedotto, inoltre, di avere entrambi un'occupazione lavorativa e hanno depositato documentazione economico-reddituale.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 17.07.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note scritte depositate il 29.10.25 con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1577 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
Per 1) che la figlia minore venga affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre dove manterrà la propria residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Le decisioni su
2 questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente da ciascun genitore;
2) che, salvo diversi accordi tra le parti e nel primario interesse della minore, il padre, avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
• Infrasettimanalmente: due giorni a settimana, con pernotto, dall'uscita di scuola fino al riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. Al fine di determinare tali giorni, il padre comunicherà alla madre ogni domenica le proprie disponibilità in base alle sue turnazioni lavorative, così da concordare i periodi di frequentazione tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. • Fine settimana: a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20:30. • Festività
Natalizie: ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, compresi gli estremi. •
Festività Pasquali: secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre e la QU con il padre;
negli anni dispari la Pasqua con il padre e la QU con la madre. • Altre festività
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): si seguirà il criterio dell'alternanza. Negli Per_ anni pari, trascorrerà il 25 aprile con la madre, il primo maggio con il padre e il 2 giugno con la madre;
negli anni dispari, trascorrerà il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre e il 2 giugno con il padre. •
Carnevale: seguendo il criterio dell'alternanza, la minore trascorrerà uno dei due giorni con la madre e l'altro con il padre. • Vacanze Estive: il padre potrà tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto. Analogo periodo la minore trascorrerà con la madre. I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tali periodi, il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso. • Compleanni e Ricorrenze: il padre potrà tenere con sé la figlia per l'intera giornata del proprio compleanno e della Festa del Papà; analogo diritto spetterà alla madre per il proprio compleanno e per la Festa della
Mamma. Per il compleanno della figlia vigerà il criterio dell'alternanza: negli anni pari Sole trascorrerà il compleanno con la madre e negli anni dispari con il padre;
Per 3) che, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , il padre, , si obbliga a versare alla madre, Controparte_1 Parte_1
3 la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito diretto sul conto corrente intestato alla Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo le variazioni Pt_1 degli indici ISTAT;
4) che le spese di mensa scolastica e le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) relative alla figlia, così come definite dal Protocollo
d'intesa del Tribunale di Civitavecchia, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo per quelle che lo richiedono e dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 11 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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