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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. POLETTO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. POLETTO
ANDREA
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. MUNARI LAURA elettivamente domiciliato in VIA D. MANIN, 37/A 31100 TREVISO presso lo studio dell'avv. MUNARI LAURA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il precetto con cui
[...] [...]
ha intimato il pagamento dell'importo di euro 1.469.381,29, CP_1 oltre spese e interessi di mora.
Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte intimante per difetto di prova dell'esistenza di un accordo di cessione del credito avente ad oggetto anche il rapporto oggetto di causa.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'inidoneità della scrittura privata di riconoscimento sottoscritta tra le parti ad assurgere ad idoneo titolo esecutivo e, sotto il profilo del quantum, ha contestato l'illegittima applicazione di interessi moratori e anatocistici.
pagina 1 di 6 Si è costituita in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della piena prova della cessione del credito intercorsa in relazione al rapporto oggetto di causa, alla luce della documentazione prodotta e, nel merito, in ragione della esistenza di un rapporto di mutuo originariamente intercorso tra le parti a fondamento e giustificazione della pretesa esecutiva azionata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.05.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
In via pregiudiziale, è da ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'odierna opponente.
La doglianza di parte opponente, invero, per come chiaramente desumibile dall'atto di citazione, non afferisce all'esistenza del titolo stesso della cessione del credito, limitandosi, nel proprio atto introduttivo, ad avanzare argomentazioni difensive unicamente circa la mancata conoscenza di tale atto e dunque l'impossibilità di ricavare l'esistenza del rapporto in oggetto tra quelli incontestabilmente rientranti nell'ambito di una cessione intervenuta tra cedente e cessionario.
Così facendo la eccezione pregiudiziale di parte opponente è chiaramente inquadrabile unicamente nella eccezione di difetto di legittimazione attiva, non risultando, di contro, specificamente contestata anche l'esistenza, in se, di una cessione del credito tra le parti originarie.
Orbene tanto premesso in punto di inquadramento giuridico di tale eccezione, si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale” (tra le tante C. 13954/2006).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito prova della pubblicazione dell'avviso della cessione in blocco da cui origina il credito ingiunto.
pagina 2 di 6 Né tantomeno è meritevole di accoglimento la doglianza in punto di indeterminatezza del suddetto avviso.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (C. 31188/2017).
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, una diversa interpretazione non sarebbe conforme alla particolare disciplina della cessione prevista dall'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 cit., la cui portata derogatoria rispetto a quella generale dettata dal codice civile porta ad escludere che il contratto di cessione o i relativi allegati debbano necessariamente contenere la specifica indicazione del credito ceduto, dovendo ritenersi sufficiente, per provare l'intervenuta cessione e la correlata legittimazione ad agire, la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Ne consegue che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta, come pure evidenziato dalla Corte di Cassazione nel precedente citato, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
Alla stregua della predetta disciplina, la circostanza che l'avviso pubblicato e prodotto in giudizio rechi una elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non inficia, a prescindere dalle pagina 3 di 6 indicazioni numeriche dei singoli rapporti interessati, di per sé, la validità della cessione oggetto di causa, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze.
Nel caso di specie, il criterio per la determinazione per relationem delle fattispecie coinvolte nell'operazione di cessione in blocco risulta essere chiaramente indicato, avendo ad oggetto la cessione in blocco in questione, in conformità con quanto previsto dall'art 5 D.L. 99/2017, “i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a
[...] ai sensi dell'art 3 del citato D.L. o già retrocessi Controparte_2 ai sensi dell'art 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti” (cfr doc. 6).
Tale indicazione consente di ritenere quanto meno determinabile l'oggetto della cessione in blocco che viene in rilievo nel caso di specie, tenuto conto che la natura deteriorata dei crediti oggetto del presente giudizio è ulteriormente evincibile dalla ricostruzione contrattuale offerta da entrambe le parti e, in particolare, dalla risoluzione per inadempimento intervenuta già nel 2016.
In ogni caso, si evidenzia che nel presente giudizio parte opposta ha altresì prodotto contratto di cessione concluso tra VB S.p.A. e
[...]
, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal Notaio , CP_1 contenente l'espressa indicazione delle posizioni debitorie di parte opponente oggetto di tale vicenda traslativa.
Ne consegue che è da ritenersi infondata la prima doglianza di parte opponente.
Parimenti priva di pregio l'ulteriore doglianza concernente la presunta inidoneità delle scritture private di riconoscimento, intervenute successivamente al mutuo, ad assurgere a valido titolo esecutivo.
Occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto all'originario contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, è intercorso, in data successiva, i.e. 20.12.2013, ulteriore scrittura privata, avente ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale, con cui è stata concordemente prevista una rimodulazione dei termini temporali di pagamento del debito residuo. Tale ulteriore pattuizione, contrariamente a quanto dedotto da parte intimata, non integra un accordo novativo del contratto originariamente intercorso tra le parti, giacché, tale pattuizione,
pagina 4 di 6 conformemente alla giurisprudenza consolidata, attiene unicamente ad una variazione accessoria che non determina il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione. Tale scrittura, pertanto, è suscettibile di assurgere al più a valore giuridico di accordo modificativo/integrativo dell'originario contratto per quel che concerne la prestazione esigibile, giacché ha modificato il termine e le modalità di versamento del corrispettivo (ex multis C. 11672/2007; C. 9280/2005; C. 20906/2004; C. 12838/1999; C. 6680/1998; C. 374/1997; C. 4427/1996; C. 10683/1994; C. 6217/1991; C. 753/1991). In quanto tale, l'atto con il quale le parti convengono una modificazione accessoria di una precedente obbligazione, non costituendo una novazione, non comporta l'estinzione della obbligazione originaria da cui continua a derivare l'esigibilità della pretesa creditoria oggi azionata. Alla luce della suddetta qualificazione, deve pertanto ritenersi correttamente azionata, tramite precetto, la pretesa oggetto del presente giudizio laddove è fatto esplicito riferimento, quale titolo legittimante l'azione giudiziaria intrapresa, il contratto di mutuo e i collegati atti di quietanza, tutti sottoscritti nella forma dell'atto pubblico e muniti di formula esecutiva.
Sotto il profilo del quantum, prive di pregio appaiono le censure in tema di usurarietà degli interessi pattuiti e di illegittima applicazione di interessi anatcostitici in quanto genericamente formulate.
Sotto questo profilo, in particolare, si rileva che più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, che “qualora […] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari […] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006).
Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti” (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008).
Nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi pagina 5 di 6 analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita usurarietà degli interessi né tantomeno l'asserito anatocismo degli stessi, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 19.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c..
Pordenone, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. POLETTO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. POLETTO
ANDREA
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. MUNARI LAURA elettivamente domiciliato in VIA D. MANIN, 37/A 31100 TREVISO presso lo studio dell'avv. MUNARI LAURA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il precetto con cui
[...] [...]
ha intimato il pagamento dell'importo di euro 1.469.381,29, CP_1 oltre spese e interessi di mora.
Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte intimante per difetto di prova dell'esistenza di un accordo di cessione del credito avente ad oggetto anche il rapporto oggetto di causa.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'inidoneità della scrittura privata di riconoscimento sottoscritta tra le parti ad assurgere ad idoneo titolo esecutivo e, sotto il profilo del quantum, ha contestato l'illegittima applicazione di interessi moratori e anatocistici.
pagina 1 di 6 Si è costituita in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della piena prova della cessione del credito intercorsa in relazione al rapporto oggetto di causa, alla luce della documentazione prodotta e, nel merito, in ragione della esistenza di un rapporto di mutuo originariamente intercorso tra le parti a fondamento e giustificazione della pretesa esecutiva azionata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.05.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
In via pregiudiziale, è da ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'odierna opponente.
La doglianza di parte opponente, invero, per come chiaramente desumibile dall'atto di citazione, non afferisce all'esistenza del titolo stesso della cessione del credito, limitandosi, nel proprio atto introduttivo, ad avanzare argomentazioni difensive unicamente circa la mancata conoscenza di tale atto e dunque l'impossibilità di ricavare l'esistenza del rapporto in oggetto tra quelli incontestabilmente rientranti nell'ambito di una cessione intervenuta tra cedente e cessionario.
Così facendo la eccezione pregiudiziale di parte opponente è chiaramente inquadrabile unicamente nella eccezione di difetto di legittimazione attiva, non risultando, di contro, specificamente contestata anche l'esistenza, in se, di una cessione del credito tra le parti originarie.
Orbene tanto premesso in punto di inquadramento giuridico di tale eccezione, si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale” (tra le tante C. 13954/2006).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito prova della pubblicazione dell'avviso della cessione in blocco da cui origina il credito ingiunto.
pagina 2 di 6 Né tantomeno è meritevole di accoglimento la doglianza in punto di indeterminatezza del suddetto avviso.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (C. 31188/2017).
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, una diversa interpretazione non sarebbe conforme alla particolare disciplina della cessione prevista dall'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 cit., la cui portata derogatoria rispetto a quella generale dettata dal codice civile porta ad escludere che il contratto di cessione o i relativi allegati debbano necessariamente contenere la specifica indicazione del credito ceduto, dovendo ritenersi sufficiente, per provare l'intervenuta cessione e la correlata legittimazione ad agire, la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Ne consegue che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta, come pure evidenziato dalla Corte di Cassazione nel precedente citato, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
Alla stregua della predetta disciplina, la circostanza che l'avviso pubblicato e prodotto in giudizio rechi una elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non inficia, a prescindere dalle pagina 3 di 6 indicazioni numeriche dei singoli rapporti interessati, di per sé, la validità della cessione oggetto di causa, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze.
Nel caso di specie, il criterio per la determinazione per relationem delle fattispecie coinvolte nell'operazione di cessione in blocco risulta essere chiaramente indicato, avendo ad oggetto la cessione in blocco in questione, in conformità con quanto previsto dall'art 5 D.L. 99/2017, “i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a
[...] ai sensi dell'art 3 del citato D.L. o già retrocessi Controparte_2 ai sensi dell'art 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti” (cfr doc. 6).
Tale indicazione consente di ritenere quanto meno determinabile l'oggetto della cessione in blocco che viene in rilievo nel caso di specie, tenuto conto che la natura deteriorata dei crediti oggetto del presente giudizio è ulteriormente evincibile dalla ricostruzione contrattuale offerta da entrambe le parti e, in particolare, dalla risoluzione per inadempimento intervenuta già nel 2016.
In ogni caso, si evidenzia che nel presente giudizio parte opposta ha altresì prodotto contratto di cessione concluso tra VB S.p.A. e
[...]
, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal Notaio , CP_1 contenente l'espressa indicazione delle posizioni debitorie di parte opponente oggetto di tale vicenda traslativa.
Ne consegue che è da ritenersi infondata la prima doglianza di parte opponente.
Parimenti priva di pregio l'ulteriore doglianza concernente la presunta inidoneità delle scritture private di riconoscimento, intervenute successivamente al mutuo, ad assurgere a valido titolo esecutivo.
Occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto all'originario contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, è intercorso, in data successiva, i.e. 20.12.2013, ulteriore scrittura privata, avente ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale, con cui è stata concordemente prevista una rimodulazione dei termini temporali di pagamento del debito residuo. Tale ulteriore pattuizione, contrariamente a quanto dedotto da parte intimata, non integra un accordo novativo del contratto originariamente intercorso tra le parti, giacché, tale pattuizione,
pagina 4 di 6 conformemente alla giurisprudenza consolidata, attiene unicamente ad una variazione accessoria che non determina il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione. Tale scrittura, pertanto, è suscettibile di assurgere al più a valore giuridico di accordo modificativo/integrativo dell'originario contratto per quel che concerne la prestazione esigibile, giacché ha modificato il termine e le modalità di versamento del corrispettivo (ex multis C. 11672/2007; C. 9280/2005; C. 20906/2004; C. 12838/1999; C. 6680/1998; C. 374/1997; C. 4427/1996; C. 10683/1994; C. 6217/1991; C. 753/1991). In quanto tale, l'atto con il quale le parti convengono una modificazione accessoria di una precedente obbligazione, non costituendo una novazione, non comporta l'estinzione della obbligazione originaria da cui continua a derivare l'esigibilità della pretesa creditoria oggi azionata. Alla luce della suddetta qualificazione, deve pertanto ritenersi correttamente azionata, tramite precetto, la pretesa oggetto del presente giudizio laddove è fatto esplicito riferimento, quale titolo legittimante l'azione giudiziaria intrapresa, il contratto di mutuo e i collegati atti di quietanza, tutti sottoscritti nella forma dell'atto pubblico e muniti di formula esecutiva.
Sotto il profilo del quantum, prive di pregio appaiono le censure in tema di usurarietà degli interessi pattuiti e di illegittima applicazione di interessi anatcostitici in quanto genericamente formulate.
Sotto questo profilo, in particolare, si rileva che più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, che “qualora […] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari […] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006).
Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti” (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008).
Nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi pagina 5 di 6 analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita usurarietà degli interessi né tantomeno l'asserito anatocismo degli stessi, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 19.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c..
Pordenone, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6