Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 01/04/2026, n. 105
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione all'INPS dei periodi di aspettativa elettorale non retribuita

    Il giudice rileva che la normativa vigente, in particolare l'art. 81 del TUEL, richiede una formale richiesta da parte del lavoratore per usufruire dell'aspettativa elettorale non retribuita. Dalla documentazione in atti, non è emersa tale richiesta per i periodi contestati. Inoltre, per i periodi in cui il ricorrente era consigliere comunale, non sussiste l'obbligo di contribuzione a carico dell'ente locale, ma solo per gli incarichi esecutivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 01/04/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 105
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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