Decreto cautelare 7 ottobre 2019
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Ordinanza cautelare 30 ottobre 2019
Ordinanza presidenziale 8 settembre 2023
Ordinanza presidenziale 9 settembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02948/2026REG.PROV.COLL.
N. 02106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2025, proposto da
UI LB, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
NZ GL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22847/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. DA BE e udito l’avvocato Gherardo Marone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio il provvedimento notificatogli in data 4 settembre 2019, con cui il Ministero dell’Interno lo ha escluso dal concorso interno per titoli ed esami per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato in ragione della carenza dei requisiti di partecipazione.
2 – Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale del concorso.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti, in quanto la domanda di annullamento della graduatoria era stata proposta tardivamente, oltre il termine di legge; per l’effetto, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento di cui al ricorso introduttivo.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo che:
- una volta impugnato il provvedimento di esclusione, il ricorrente diventa partecipe del procedimento che lo riguarda pur se adottato in sua assenza e, quindi, diventa titolare del diritto alla comunicazione individuale, comunicazione effettivamente intervenuta solo con nota del Ministero in data 9.11.2023;
- il dies quo dell’impugnativa non può che decorrere dalla comunicazione della pubblicazione della graduatoria, da parte dell’Amministrazione che, nel caso in esame, è intervenuta in data 9.11.2023. Diversamente argomentando, si finirebbe per imporre al ricorrente l’onere di verificare quotidianamente il Bollettino del Ministero, o consultare il relativo sito internet, per verificare se è stata pubblicata la graduatoria;
- la graduatoria era reperibile esclusivamente sul sito “doppiavela” della Polizia di Stato. Tale sito non è il sito istituzionale della Polizia di Stato, non è il sito istituzionale del Ministero dell’Interno e, soprattutto, non è un sito aperto alla ricerca da parte dell’esterno, ma è un portale riservato, al quale si può accedere esclusivamente mediante l’inserimento di credenziali riservate.
5 - L’appello è infondato.
L’appellante ha impugnato tardivamente, con il ricorso per motivi aggiunti, notificati in data 14 dicembre 2023, il provvedimento recante l’approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori della procedura concorsuale.
Il predetto decreto approvativo della graduatoria risulta essere stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno – Supplemento straordinario n. 1/9 del 2 marzo 2023.
Il bando – lex specialis della procedura – prescriveva, all’art. 8, che la graduatoria finale sarebbe stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Amministrazione: era dunque onere dell’interessato verificare tale pubblicazione.
5.1 – Risulta inoltre che il detto bollettino era disponibile sul sito https://doppiavela.poliziadistato.it., e cioè sul sito riservato al personale della Polizia.
Non appare ragionevole che l’appellante non ne abbia avuto contezza ed in ogni caso era suo onere monitorarne la pubblicazione, tenuto conto che trattavasi di un concorso interno, tanto che il Tar ha osservato come “ben si prestava a rendere noti gli esiti del concorso non solo in virtù dell’inserimento del ricorrente all’ambito dell’Amministrazione ma anche dei contatti con i colleghi che – a seguito dello stesso concorso – avevano avuto modo di assumere la più alta qualifica di vice commissario”.
5.1 – In ogni caso, non rileva che tale sito non sia il sito istituzionale della Polizia di Stato e che non sia un sito aperto alla ricerca da parte dell’esterno, essendo invero in sintonia con la procedura concorsuale per cui è causa – che è un concorso interno per la progressione di carriera – che questo sia un portale riservato al quale si può accedere esclusivamente mediante l’inserimento di credenziali, trattandosi per l’appunto del sito al quale tutti gli “interni”, a cui è riservato il concorso, possono accedere, essendo irrilevante la possibilità di accesso da parte di soggetti esterni, ai quali il concorso non si rivolge.
5.2 - Correttamente il Tar ha ritento che sia tale data, quella della pubblicazione della graduatoria, a dover essere assunta quale dies a quo del termine di impugnazione della stessa, da cui l’irricevibilità dei motivi aggiunti.
6 - A ciò consegue, l’improcedibilità del ricorso introduttivo, tenuto conto che la mancata impugnazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso l’atto di esclusione, atteso che nessun vantaggio può derivare al ricorrente dall’eventuale annullamento di quest’ultimo atto a fronte dell’intervenuto consolidamento della graduatoria finale nell’ambito della quale egli non è incluso nel novero dei vincitori.
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
DA BE, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA BE | RI TI |
IL SEGRETARIO