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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3231 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
vertente
tra
( , residente in [...], e Parte_1 C.F._1
) residente in Corropoli, alla contrada Ravigliano n.16, Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Florindo Tribotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nereto, alla via Roma n.108, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attori-
e
( ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._4 dall'avv. Berardo Di Ferdinando ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Teramo, alla via della
NC n. 14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuti-
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertata la ricorrenza delle condizioni di cui all' art. 2901 c.c. e per gli effetti dell' art. 2902 c.c., revocare e dichiarare l' inefficacia nei confronti del Sig. e del Sig. Parte_1 Controparte_1 dell' atto di compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. notaio in Spoltore, rep n. Persona_1
2735 racc. 2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig. ra e dal Sig. , relativo all' immobile sito in Nereto (TE) Controparte_2 Controparte_3
via Kennedy, 15, così descritto in atto: << fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva composto, detto fabbricato, di vani catastali 15(quindici) dislocati su tre piani (sottostrada
primo, terra e primo) tra loro collegati a mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via
Kennedy, proprietà e o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre Controparte_4 Controparte_5 altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat
A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro 1.317,00, via Kennedy piano:S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in uno con l' annessa corte pertinenziale, ha la complessiva
superficie di mq. 390 (trecentonovanta) ed è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con
la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano esente>>.
- in subordine, accertare e dichiarare la simulazione dell' atto di compravendita del 9.12.2015, a rogito
del Dott. notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. 2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. Persona_1
part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig. ra e dal Sig. Controparte_2 [...]
, relativo all' immobile sito in Nereto (TE), via Kennedy, 15, così descritto in atto: << CP_3 fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva composto, detto fabbricato,
di vani catastali 15(quindici) dislocati su tre piani (sottostrada primo, terra e primo) tra loro collegati a
mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via Kennedy, proprietà e Controparte_4 [...]
o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Controparte_5
Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro
1.317,00, via Kennedy piano:S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in
uno con l' annessa corte pertinenziale, ha la complessiva superficie di mq. 390 (trecentonovanta) ed è
individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano
esente>> e per l' effetto, dichiararlo nullo e/o inesistente e/ inefficace.
- ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di procedere
alle necessarie trascrizioni e annotazioni con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
- Con vittoria di spese e competenze di causa”; per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo:
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della domanda revocatoria spiegata dagli attori,
poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, rigettare la
domanda proposta.
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della domanda di simulazione dell'atto di
compravendita spiegata dagli attori, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in
narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta.
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con riserva di ogni altro dedurre e provare mediante articolazione dei capitoli di prova, indicazione testi,
allegazione documentale per tutte le circostanze di cui in narrativa e quanto altro per interpello, produzione di documenti e eventuale nomina del CTU nei termini di rito”
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2020 e hanno convenuto Parte_1 Controparte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e rassegnando le Controparte_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - accertata la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e per gli effetti dell'art. 2902 c.c., revocare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Sig. e del Sig. dell' atto di Parte_1 Controparte_1
compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. Persona_1
2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig. ra
e dal Sig. , relativo all' immobile sito in Nereto (TE) via Kennedy, Controparte_2 Controparte_3
15, così descritto in atto: “fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva
composto, detto fabbricato, di vani catastali 15 (quindici) dislocati su tre piani (sottostrada primo, terra
e primo) tra loro collegati a mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via Kennedy, proprietà
e o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre altri;
riportato nel Controparte_4 Controparte_5
Catasto Fabbricati del Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro 1.317,00, via Kennedy piano: S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in uno con l'annessa corte pertinenziale, ha la complessiva superficie di mq. 390
(trecentonovanta) ed è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano esente”; - in subordine, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. Persona_1
2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig.ra
e dal Sig. , relativo all' immobile sito in Nereto (TE), via Kennedy, Controparte_2 Controparte_3
15, così descritto in atto: “ fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva composto, detto fabbricato, di vani catastali 15(quindici) dislocati su tre piani (sottostrada primo, terra
e primo) tra loro collegati a mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via Kennedy, proprietà
e o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre altri;
riportato nel Controparte_4 Controparte_5
Catasto Fabbricati del Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro 1.317,00, via Kennedy piano: S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in uno con l'annessa corte pertinenziale, ha la complessiva superficie di mq. 390
(trecentonovanta) ed è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano esente” e per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inesistente e/ inefficace;
- ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di procedere alle necessarie
trascrizioni e annotazioni con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; - con vittoria di spese e competenze di causa”.
A fondamento della propria pretesa parte attrice ha dedotto in sintesi e per quanto di interesse: - che, in qualità di soci della ditta MA.CA. edilizia di LO & CA snc, cancellata dal registro delle imprese dal 14.2.2013, eseguivano lavori di rifinitura presso l'immobile di proprietà di P_
sito in Nereto, viale Kennedy n.15;
[...]
- che la ditta emetteva regolare fattura n. 24 del 16.12.2010, per euro 20.800,00, la quale non veniva saldata dalla debitrice;
- che, a seguito di svariati solleciti, rilasciava, a parziale pagamento della richiamata Controparte_2
fattura, assegno bancario n. 3606457027, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Spa, a favore di ed assegno bancario n. 3606457028, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Spa, Parte_1
a favore di Controparte_1
- che i titoli di credito rimanevano insoluti;
- che, in data 9.12.2015, vendeva e trasferiva al figlio , l'immobile Controparte_2 Controparte_3
sito nel Comune di Nereto, via Kennedy n. 15, meglio descritto in atti, giusto contratto di compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. , notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. 2504, trascritto in Persona_1
data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769;
- che il prezzo della compravendita veniva stabilito in euro 217.296,76; la dazione del corrispettivo era regolata tramite accollo da parte dell'acquirente del debito di corrispondente importo che la venditrice aveva assunto nei confronti della , a Controparte_6
seguito di mutuo concessole con atto a rogito del Notaio in data 23.6.2009, rep n. Persona_2
47590/11031, registrato a Giulianova il 24 giugno 2009, al n. 4907, garantito da ipoteca volontaria di euro
540.000,00, sull' immobile oggetto di compravendita, iscritta a Teramo in data 25.6.2009 al reg. part. n
2434, reg. gen. n. 10470;
- che, in data 9.12.2015, la NC , concedeva Controparte_6
a un mutuo ipotecario di euro 62.000,00, destinato a “smobilizzo di posizione Controparte_3 debitoria”;
- che, a garanzia di tutte le obbligazioni scaturenti dall'atto di mutuo, costituiva Controparte_3 ipoteca volontaria a favore della banca, per la complessiva somma di euro 124.000,00, sull'immobile oggetto del presente procedimento, iscritta in data 11.12.2015, reg. part. n. 2191, reg. gen. n. 15773;
- che, in data 5.5.2016, notificava a due separati atti di precetto, per il pagamento della Controparte_2 somma portata dai due assegni bancari soprarichiamati;
- che, contestualmente alla presente azione, avviava procedimento monitorio innanzi l'intestato Tribunale, per il riconoscimento giudiziale dell'intero credito di euro 20.800,00, vantato nei confronti di P_
;
[...]
- che il bene oggetto dell'atto di disposizione in questione costituiva unica sostanza patrimoniale utile alla effettiva realizzazione del credito degli attori;
- che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e che l'atto di compravendita realizzato dai convenuti deve essere revocato e dichiarato inefficace nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
- che l'atto di disposizione intervenuto tra i e ha natura simulata, in quanto posto P_ CP_3
in essere allo scopo di sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, invocando il rigetto della domanda revocatoria in ragione dell'assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e della domanda di simulazione e deducendo, in particolare:
- che gli assegni richiamati nell'atto di citazione, per un importo complessivo di euro 20.000,00, risultati in seguito impagati, erano portati a conoscenza della con la notifica di due distinti atti di P_
precetto notificati in data 5.5.2016, cinque mesi dopo il perfezionamento dell'atto di compravendita;
- che difettava l'esistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile anteriore all'atto di compravendita, in quanto i due distinti atti pre esecutivi venivano notificati alla solo in data P_
5.5.2016;
- che l'immobile non potrebbe, comunque, costituire una garanzia patrimoniale per gli odierni attori,
poiché sullo stesso gravavano diverse ipoteche di cui, una volontaria, di primo grado per euro 540.000,00
iscritta il 25.6.2009 da in forza di Controparte_6 mutuo ipotecario di euro 270.000,00, l'altra giudiziale di secondo grado per euro 70.000,00 iscritta il
18.3.2014 a favore della Cassa di Risparmio di Fermo Spa, derivante da decreto ingiuntivo Tribunale di
Teramo di euro 49.916,40 e, infine, ulteriore ipoteca volontaria per ulteriori euro 124.000,00 iscritta in data 09.12.2015 in favore di , per altro Controparte_6 mutuo ipotecario di euro 62.000,00 e che non ricorrerebbe, pertanto, l'idoneità in concreto dell'atto dispositivo a recare pregiudizio agli interessi specifici dei creditori;
- che l'immobile non costituirebbe, ad ogni buon conto, l'unica garanzia patrimoniale della , P_
potendo i creditori soddisfare il proprio credito attraverso il pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio della debitrice, dipendente della Società Fashion Lab Srl con retribuzione mensile di € 1.300,00.
Dopo diversi rinvii, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.2.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* In via generale, deve osservarsi come l'azione revocatoria ordinaria, con la quale il creditore chiede giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, sia preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del titolare del credito di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso detto tipo di tutela il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.
Più in concreto, per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere sottoposto a termine o condizione e che può essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cassazione civile, 15 gennaio 1982, n. 238; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050) né la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida o esigibile, potendo essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (Cassazione civile, 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, prima facie non assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678): anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1986, n. 1220; Cassazione civile,
sez. I, 22 marzo 1990, n. 2400; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013).
È stato poi ribadito dalla prevalente giurisprudenza che l'interpretazione estensiva dell'art. 2901 c.c., in base alla quale non vi è distinzione tra le varie categorie di crediti e le loro fonti, trova conferma nella funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria, che non persegue scopi restitutori (a differenza di quella fallimentare) né nei confronti del debitore né nei confronti del creditore istante, ma tende unicamente, come già detto, a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Fermo quanto sopra premesso, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta poiché nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per concedere l'invocata tutela e precisamente:
A) la sussistenza del credito degli attori, così come cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto n. 10/2021 dell'8.1.2021, emesso dal Tribunale di Teramo, seguito dagli atti di precetto notificati in data 5.5.2016, con i quali era intimato alla il pagamento della somma complessiva P_ di 20.709,26 (doc. 11 e 12).
Il credito ingiunto con il provvedimento monitorio e indicato negli atti pre esecutivi di cui sopra si fonda sulle lavorazioni indicate nella fattura n. 24 del 16.12.2010, derivante dallo svolgimento di attività di rifinitura esterna eseguita nell'anno 2009 presso l'immobile sito in Nereto, alla via
Kennedy n., 15 di proprietà della sig.ra (doc. 8). Controparte_2
B) L'atto dispositivo, di cui si chiede pronunciarsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c., è costituito dal contratto di compravendita a rogito del Notaio , rep n. 2735 racc. 2504, trascritto Persona_1
in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, con il quale trasferiva Controparte_2
a la proprietà dell'immobile meglio descritto in atti;
dunque, l'atto di Controparte_3 disposizione del 9.12.2015 è successivo all'insorgere del credito degli attori.
C) L'eventus damni, costituito dal pregiudizio delle ragioni creditorie arrecato dal debitore con l'atto di disposizione del patrimonio, a tal fine non occorrendo la totale compromissione della consistenza del patrimonio ed essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio ma anche in una modificazione qualitativa del medesimo
(tra le tante, Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30188 nonché Cass., 3 febbraio 2015, n.
1902).
Dalle affermazioni degli attori è emerso che non sia titolare di altri cespiti Controparte_2 immobiliari o di altri beni idonei a costituire garanzia per il creditore, onde l'alienazione di tutti i beni di proprietà del debitore ha reso certamente più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Né i convenuti hanno mosso alcuna contestazione sul punto (con rilievo, a tal fine, anche ex art. 115 c.p.c.) e comunque non hanno dimostrato la sussistenza di residualità patrimoniali in capo alla debitrice tali da escludere l'eventus damni, così non adempiendo ad un onere probatorio su di essi gravante in ossequio al generale criterio di riparto (v. al riguardo: Cass.
3.2.2015 n. 1902 cit.
nonché Cass., Sez. 18 ottobre 2011, n. 21492, Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963). Con il contratto di compravendita, infatti, è fuoriuscito dal patrimonio un cespite immobiliare, ancorché in cambio di un corrispettivo in denaro, così comportando una variazione qualitativa delle poste patrimoniali
(conversione del patrimonio immobiliare in un bene facilmente occultabile quale il denaro) tale da pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito da parte dell'attore.
Non rilevano, pertanto, a tali fini, le allegazioni della parte convenuta relative alla possibilità per gli attori di soddisfare il proprio credito attraverso il pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio della debitrice, dipendente della Società Fashion Lab Srl con retribuzione mensile di €
1.300,00.
Devono essere del pari disattese le deduzioni di parte convenuta circa il fatto che l'immobile alienato non possa, comunque, costituire una garanzia per i creditori, poiché gravato da diverse ipoteche e pertanto incapiente in caso di azione esecutiva immobiliare.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27/02/2023, n.5815; Cass. 26/11/2019, n.30736) ha statuito che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni, consistente nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito;
per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore.
Qualora si ragionasse diversamente, infatti, non potrebbe spiegarsi la ragione per cui l'azione revocatoria possa essere esperita anche solo ove il debitore sostituisca beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore;
ciò può giustificarsi, infatti, proprio perché i presupposti di tale azione non postulano un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento delle poste attive (Cass. 27/06/1977, n. 2761); secondo la Corte di Cassazione “in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere,
l'intero valore” non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”
(così in motivazione, Cass. 8/08/2018, n. 20671; nello stesso senso già Cass. 12/03/2018, n. 5860;
Cass. 25/05/2017, n. 13172, Cass. 10/06/2016, n. 11892); è stato opportunamente chiarito, del resto, che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”
(Cass. 29/03/1999, n. 2971); deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro”, sicché “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde
“non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente
ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà” (Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Non è, dunque, necessario che il creditore dimostri, onde veder accolta l'actio pauliana, la concreta possibilità di soddisfazione immediata del credito, atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso;
ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. ord. 3020/2024).
Ciò esclude, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisca in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
D) Quanto all'elemento soggettivo, si è visto sopra come l'atto oggetto di revocatoria sia successivo al venire ad esistenza del credito.
Gli attori, dunque, devono provare non già la partecipatio fraudis, cioè che l'atto fosse preordinato a pregiudicare le ragioni di credito della parte attrice, bensì la sola scientia damni, vale a dire il fatto che il debitore ed il terzo acquirente conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione la scientia damni consiste “nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”.
(Cass., sent. n. 27718 del 2005; sent. n. 3546 del 2004), ovvero “nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori” (Cass., ord. 25614 del 2014), consistente “nella consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo” (Cass. sent. n. 16825 del 2013, conformi Cass., sent. n. 5741 del 2004 e
7262 del 2000).
Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che i convenuti fossero consapevoli che con l'atto di disposizione de quibus avrebbe determinato una diminuzione della consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
I convenuti risultano infatti essere madre e figlio;
quest'ultimo ha residenza nello stesso immobile oggetto di compravendita e nel quale è collocata la stessa residenza della , pertanto è P_
sicuramente lecito presumere che conoscesse il debito sub iudice e fosse Controparte_3 consapevole che con l'atto di disposizione dei diritti di proprietà venivano ad essere pregiudicate le ragioni di credito degli attori di cui al decreto ingiuntivo n. 10/2021, atteso che, attraverso tale atto di disposizione, fuoriusciva dal patrimonio della l'unico cespite immobiliare di cui P_ risultava essere proprietaria.
In ragione delle superiori considerazioni deve ritenersi sussistente la scientia damni. Peraltro, la parte attrice ha offerto elementi presuntivi idonei a far ritenere che l'atto di compravendita fosse stato stipulato al solo fine di sottrarre il bene de quo alle sue ragioni di credito.
In primo luogo, va evidenziata la posteriorità dell'atto di vendita in questione rispetto all'emanazione del decreto ingiuntivo per la tutela del credito;
in secondo luogo, la Sig.ra
[...]
rilasciava, in data 26.11.2015, a parziale pagamento della richiamata fattura, assegno P_
bancario n. 3606457027, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Spa, a favore del Sig.
d assegno bancario n. 3606457028, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Parte_1
Spa, a favore del Sig. ma entrambi i titoli di credito rimanevano insoluti. Controparte_1
La domanda di simulazione proposta dagli attori in via subordinata deve ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 dello scaglione di riferimento ( tranne che per la fase istruttoria, stante la natura documentale della stessa, per cui appare opportuno applicare i paramentri minimi).
Lo scaglione, in particolare, deve essere individuato sulla scorta di quanto previsto all'art. 5 DM
55/2014 a tenore del quale: “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”.
Infine, la presente sentenza dovrà essere annotata in margine alla trascrizione degli atti pubblici a cui attiene ai sensi dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e , disattendendo ogni altra domanda, Controparte_2 Controparte_3
eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'atto di compravendita stipulato in data 9.12.2015, a rogito del Dott. , notaio in Spoltore, rep n. 2735 Persona_1 racc. 2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, inefficace nei loro confronti in relazione delle ragioni di credito dagli stessi vantate;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore degli attori le spese della presente controversia, che liquida in ed euro 4.237,00 per compensi professionali ed euro 264,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti pubblici a cui attiene, con esonero da responsabilità. Così deciso in Teramo, 16.5.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3231 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
vertente
tra
( , residente in [...], e Parte_1 C.F._1
) residente in Corropoli, alla contrada Ravigliano n.16, Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Florindo Tribotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nereto, alla via Roma n.108, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attori-
e
( ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._4 dall'avv. Berardo Di Ferdinando ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Teramo, alla via della
NC n. 14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuti-
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- accertata la ricorrenza delle condizioni di cui all' art. 2901 c.c. e per gli effetti dell' art. 2902 c.c., revocare e dichiarare l' inefficacia nei confronti del Sig. e del Sig. Parte_1 Controparte_1 dell' atto di compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. notaio in Spoltore, rep n. Persona_1
2735 racc. 2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig. ra e dal Sig. , relativo all' immobile sito in Nereto (TE) Controparte_2 Controparte_3
via Kennedy, 15, così descritto in atto: << fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva composto, detto fabbricato, di vani catastali 15(quindici) dislocati su tre piani (sottostrada
primo, terra e primo) tra loro collegati a mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via
Kennedy, proprietà e o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre Controparte_4 Controparte_5 altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat
A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro 1.317,00, via Kennedy piano:S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in uno con l' annessa corte pertinenziale, ha la complessiva
superficie di mq. 390 (trecentonovanta) ed è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con
la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano esente>>.
- in subordine, accertare e dichiarare la simulazione dell' atto di compravendita del 9.12.2015, a rogito
del Dott. notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. 2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. Persona_1
part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig. ra e dal Sig. Controparte_2 [...]
, relativo all' immobile sito in Nereto (TE), via Kennedy, 15, così descritto in atto: << CP_3 fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva composto, detto fabbricato,
di vani catastali 15(quindici) dislocati su tre piani (sottostrada primo, terra e primo) tra loro collegati a
mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via Kennedy, proprietà e Controparte_4 [...]
o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre altri;
riportato nel Catasto Fabbricati del Controparte_5
Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro
1.317,00, via Kennedy piano:S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in
uno con l' annessa corte pertinenziale, ha la complessiva superficie di mq. 390 (trecentonovanta) ed è
individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano
esente>> e per l' effetto, dichiararlo nullo e/o inesistente e/ inefficace.
- ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di procedere
alle necessarie trascrizioni e annotazioni con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
- Con vittoria di spese e competenze di causa”; per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo:
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della domanda revocatoria spiegata dagli attori,
poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, rigettare la
domanda proposta.
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della domanda di simulazione dell'atto di
compravendita spiegata dagli attori, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in
narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta.
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con riserva di ogni altro dedurre e provare mediante articolazione dei capitoli di prova, indicazione testi,
allegazione documentale per tutte le circostanze di cui in narrativa e quanto altro per interpello, produzione di documenti e eventuale nomina del CTU nei termini di rito”
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2020 e hanno convenuto Parte_1 Controparte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e rassegnando le Controparte_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - accertata la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e per gli effetti dell'art. 2902 c.c., revocare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Sig. e del Sig. dell' atto di Parte_1 Controparte_1
compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. Persona_1
2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig. ra
e dal Sig. , relativo all' immobile sito in Nereto (TE) via Kennedy, Controparte_2 Controparte_3
15, così descritto in atto: “fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva
composto, detto fabbricato, di vani catastali 15 (quindici) dislocati su tre piani (sottostrada primo, terra
e primo) tra loro collegati a mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via Kennedy, proprietà
e o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre altri;
riportato nel Controparte_4 Controparte_5
Catasto Fabbricati del Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro 1.317,00, via Kennedy piano: S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in uno con l'annessa corte pertinenziale, ha la complessiva superficie di mq. 390
(trecentonovanta) ed è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano esente”; - in subordine, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. Persona_1
2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, posto in essere dalla Sig.ra
e dal Sig. , relativo all' immobile sito in Nereto (TE), via Kennedy, Controparte_2 Controparte_3
15, così descritto in atto: “ fabbricato urbano da cielo a terra con annessa pertinenziale corte esclusiva composto, detto fabbricato, di vani catastali 15(quindici) dislocati su tre piani (sottostrada primo, terra
e primo) tra loro collegati a mezzo di gradinata interna;
il tutto a confine con detta via Kennedy, proprietà
e o loro rispettivi eredi o aventi causa oltre altri;
riportato nel Controparte_4 Controparte_5
Catasto Fabbricati del Comune di Nereto al Foglio 6 particella 386 subalterno 3, cat A/7, Cl. 1, vani 15, rendita catastale euro 1.317,00, via Kennedy piano: S1–T-1; con precisazione che il terreno su cui detto fabbricato insiste, in uno con l'annessa corte pertinenziale, ha la complessiva superficie di mq. 390
(trecentonovanta) ed è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Nereto con la particella 386 del foglio 6 quale ente urbano esente” e per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inesistente e/ inefficace;
- ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di procedere alle necessarie
trascrizioni e annotazioni con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; - con vittoria di spese e competenze di causa”.
A fondamento della propria pretesa parte attrice ha dedotto in sintesi e per quanto di interesse: - che, in qualità di soci della ditta MA.CA. edilizia di LO & CA snc, cancellata dal registro delle imprese dal 14.2.2013, eseguivano lavori di rifinitura presso l'immobile di proprietà di P_
sito in Nereto, viale Kennedy n.15;
[...]
- che la ditta emetteva regolare fattura n. 24 del 16.12.2010, per euro 20.800,00, la quale non veniva saldata dalla debitrice;
- che, a seguito di svariati solleciti, rilasciava, a parziale pagamento della richiamata Controparte_2
fattura, assegno bancario n. 3606457027, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Spa, a favore di ed assegno bancario n. 3606457028, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Spa, Parte_1
a favore di Controparte_1
- che i titoli di credito rimanevano insoluti;
- che, in data 9.12.2015, vendeva e trasferiva al figlio , l'immobile Controparte_2 Controparte_3
sito nel Comune di Nereto, via Kennedy n. 15, meglio descritto in atti, giusto contratto di compravendita del 9.12.2015, a rogito del Dott. , notaio in Spoltore, rep n. 2735 racc. 2504, trascritto in Persona_1
data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769;
- che il prezzo della compravendita veniva stabilito in euro 217.296,76; la dazione del corrispettivo era regolata tramite accollo da parte dell'acquirente del debito di corrispondente importo che la venditrice aveva assunto nei confronti della , a Controparte_6
seguito di mutuo concessole con atto a rogito del Notaio in data 23.6.2009, rep n. Persona_2
47590/11031, registrato a Giulianova il 24 giugno 2009, al n. 4907, garantito da ipoteca volontaria di euro
540.000,00, sull' immobile oggetto di compravendita, iscritta a Teramo in data 25.6.2009 al reg. part. n
2434, reg. gen. n. 10470;
- che, in data 9.12.2015, la NC , concedeva Controparte_6
a un mutuo ipotecario di euro 62.000,00, destinato a “smobilizzo di posizione Controparte_3 debitoria”;
- che, a garanzia di tutte le obbligazioni scaturenti dall'atto di mutuo, costituiva Controparte_3 ipoteca volontaria a favore della banca, per la complessiva somma di euro 124.000,00, sull'immobile oggetto del presente procedimento, iscritta in data 11.12.2015, reg. part. n. 2191, reg. gen. n. 15773;
- che, in data 5.5.2016, notificava a due separati atti di precetto, per il pagamento della Controparte_2 somma portata dai due assegni bancari soprarichiamati;
- che, contestualmente alla presente azione, avviava procedimento monitorio innanzi l'intestato Tribunale, per il riconoscimento giudiziale dell'intero credito di euro 20.800,00, vantato nei confronti di P_
;
[...]
- che il bene oggetto dell'atto di disposizione in questione costituiva unica sostanza patrimoniale utile alla effettiva realizzazione del credito degli attori;
- che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e che l'atto di compravendita realizzato dai convenuti deve essere revocato e dichiarato inefficace nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
- che l'atto di disposizione intervenuto tra i e ha natura simulata, in quanto posto P_ CP_3
in essere allo scopo di sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, invocando il rigetto della domanda revocatoria in ragione dell'assenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e della domanda di simulazione e deducendo, in particolare:
- che gli assegni richiamati nell'atto di citazione, per un importo complessivo di euro 20.000,00, risultati in seguito impagati, erano portati a conoscenza della con la notifica di due distinti atti di P_
precetto notificati in data 5.5.2016, cinque mesi dopo il perfezionamento dell'atto di compravendita;
- che difettava l'esistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile anteriore all'atto di compravendita, in quanto i due distinti atti pre esecutivi venivano notificati alla solo in data P_
5.5.2016;
- che l'immobile non potrebbe, comunque, costituire una garanzia patrimoniale per gli odierni attori,
poiché sullo stesso gravavano diverse ipoteche di cui, una volontaria, di primo grado per euro 540.000,00
iscritta il 25.6.2009 da in forza di Controparte_6 mutuo ipotecario di euro 270.000,00, l'altra giudiziale di secondo grado per euro 70.000,00 iscritta il
18.3.2014 a favore della Cassa di Risparmio di Fermo Spa, derivante da decreto ingiuntivo Tribunale di
Teramo di euro 49.916,40 e, infine, ulteriore ipoteca volontaria per ulteriori euro 124.000,00 iscritta in data 09.12.2015 in favore di , per altro Controparte_6 mutuo ipotecario di euro 62.000,00 e che non ricorrerebbe, pertanto, l'idoneità in concreto dell'atto dispositivo a recare pregiudizio agli interessi specifici dei creditori;
- che l'immobile non costituirebbe, ad ogni buon conto, l'unica garanzia patrimoniale della , P_
potendo i creditori soddisfare il proprio credito attraverso il pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio della debitrice, dipendente della Società Fashion Lab Srl con retribuzione mensile di € 1.300,00.
Dopo diversi rinvii, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.2.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* In via generale, deve osservarsi come l'azione revocatoria ordinaria, con la quale il creditore chiede giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, sia preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del titolare del credito di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso detto tipo di tutela il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.
Più in concreto, per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere sottoposto a termine o condizione e che può essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cassazione civile, 15 gennaio 1982, n. 238; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050) né la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida o esigibile, potendo essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (Cassazione civile, 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, prima facie non assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678): anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1986, n. 1220; Cassazione civile,
sez. I, 22 marzo 1990, n. 2400; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013).
È stato poi ribadito dalla prevalente giurisprudenza che l'interpretazione estensiva dell'art. 2901 c.c., in base alla quale non vi è distinzione tra le varie categorie di crediti e le loro fonti, trova conferma nella funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria, che non persegue scopi restitutori (a differenza di quella fallimentare) né nei confronti del debitore né nei confronti del creditore istante, ma tende unicamente, come già detto, a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Fermo quanto sopra premesso, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta poiché nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per concedere l'invocata tutela e precisamente:
A) la sussistenza del credito degli attori, così come cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto n. 10/2021 dell'8.1.2021, emesso dal Tribunale di Teramo, seguito dagli atti di precetto notificati in data 5.5.2016, con i quali era intimato alla il pagamento della somma complessiva P_ di 20.709,26 (doc. 11 e 12).
Il credito ingiunto con il provvedimento monitorio e indicato negli atti pre esecutivi di cui sopra si fonda sulle lavorazioni indicate nella fattura n. 24 del 16.12.2010, derivante dallo svolgimento di attività di rifinitura esterna eseguita nell'anno 2009 presso l'immobile sito in Nereto, alla via
Kennedy n., 15 di proprietà della sig.ra (doc. 8). Controparte_2
B) L'atto dispositivo, di cui si chiede pronunciarsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c., è costituito dal contratto di compravendita a rogito del Notaio , rep n. 2735 racc. 2504, trascritto Persona_1
in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, con il quale trasferiva Controparte_2
a la proprietà dell'immobile meglio descritto in atti;
dunque, l'atto di Controparte_3 disposizione del 9.12.2015 è successivo all'insorgere del credito degli attori.
C) L'eventus damni, costituito dal pregiudizio delle ragioni creditorie arrecato dal debitore con l'atto di disposizione del patrimonio, a tal fine non occorrendo la totale compromissione della consistenza del patrimonio ed essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio ma anche in una modificazione qualitativa del medesimo
(tra le tante, Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30188 nonché Cass., 3 febbraio 2015, n.
1902).
Dalle affermazioni degli attori è emerso che non sia titolare di altri cespiti Controparte_2 immobiliari o di altri beni idonei a costituire garanzia per il creditore, onde l'alienazione di tutti i beni di proprietà del debitore ha reso certamente più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Né i convenuti hanno mosso alcuna contestazione sul punto (con rilievo, a tal fine, anche ex art. 115 c.p.c.) e comunque non hanno dimostrato la sussistenza di residualità patrimoniali in capo alla debitrice tali da escludere l'eventus damni, così non adempiendo ad un onere probatorio su di essi gravante in ossequio al generale criterio di riparto (v. al riguardo: Cass.
3.2.2015 n. 1902 cit.
nonché Cass., Sez. 18 ottobre 2011, n. 21492, Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963). Con il contratto di compravendita, infatti, è fuoriuscito dal patrimonio un cespite immobiliare, ancorché in cambio di un corrispettivo in denaro, così comportando una variazione qualitativa delle poste patrimoniali
(conversione del patrimonio immobiliare in un bene facilmente occultabile quale il denaro) tale da pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito da parte dell'attore.
Non rilevano, pertanto, a tali fini, le allegazioni della parte convenuta relative alla possibilità per gli attori di soddisfare il proprio credito attraverso il pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio della debitrice, dipendente della Società Fashion Lab Srl con retribuzione mensile di €
1.300,00.
Devono essere del pari disattese le deduzioni di parte convenuta circa il fatto che l'immobile alienato non possa, comunque, costituire una garanzia per i creditori, poiché gravato da diverse ipoteche e pertanto incapiente in caso di azione esecutiva immobiliare.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27/02/2023, n.5815; Cass. 26/11/2019, n.30736) ha statuito che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni, consistente nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito;
per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore.
Qualora si ragionasse diversamente, infatti, non potrebbe spiegarsi la ragione per cui l'azione revocatoria possa essere esperita anche solo ove il debitore sostituisca beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore;
ciò può giustificarsi, infatti, proprio perché i presupposti di tale azione non postulano un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento delle poste attive (Cass. 27/06/1977, n. 2761); secondo la Corte di Cassazione “in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere,
l'intero valore” non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”
(così in motivazione, Cass. 8/08/2018, n. 20671; nello stesso senso già Cass. 12/03/2018, n. 5860;
Cass. 25/05/2017, n. 13172, Cass. 10/06/2016, n. 11892); è stato opportunamente chiarito, del resto, che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”
(Cass. 29/03/1999, n. 2971); deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro”, sicché “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde
“non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente
ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà” (Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Non è, dunque, necessario che il creditore dimostri, onde veder accolta l'actio pauliana, la concreta possibilità di soddisfazione immediata del credito, atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso;
ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. ord. 3020/2024).
Ciò esclude, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisca in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
D) Quanto all'elemento soggettivo, si è visto sopra come l'atto oggetto di revocatoria sia successivo al venire ad esistenza del credito.
Gli attori, dunque, devono provare non già la partecipatio fraudis, cioè che l'atto fosse preordinato a pregiudicare le ragioni di credito della parte attrice, bensì la sola scientia damni, vale a dire il fatto che il debitore ed il terzo acquirente conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione la scientia damni consiste “nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori”.
(Cass., sent. n. 27718 del 2005; sent. n. 3546 del 2004), ovvero “nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori” (Cass., ord. 25614 del 2014), consistente “nella consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo” (Cass. sent. n. 16825 del 2013, conformi Cass., sent. n. 5741 del 2004 e
7262 del 2000).
Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che i convenuti fossero consapevoli che con l'atto di disposizione de quibus avrebbe determinato una diminuzione della consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
I convenuti risultano infatti essere madre e figlio;
quest'ultimo ha residenza nello stesso immobile oggetto di compravendita e nel quale è collocata la stessa residenza della , pertanto è P_
sicuramente lecito presumere che conoscesse il debito sub iudice e fosse Controparte_3 consapevole che con l'atto di disposizione dei diritti di proprietà venivano ad essere pregiudicate le ragioni di credito degli attori di cui al decreto ingiuntivo n. 10/2021, atteso che, attraverso tale atto di disposizione, fuoriusciva dal patrimonio della l'unico cespite immobiliare di cui P_ risultava essere proprietaria.
In ragione delle superiori considerazioni deve ritenersi sussistente la scientia damni. Peraltro, la parte attrice ha offerto elementi presuntivi idonei a far ritenere che l'atto di compravendita fosse stato stipulato al solo fine di sottrarre il bene de quo alle sue ragioni di credito.
In primo luogo, va evidenziata la posteriorità dell'atto di vendita in questione rispetto all'emanazione del decreto ingiuntivo per la tutela del credito;
in secondo luogo, la Sig.ra
[...]
rilasciava, in data 26.11.2015, a parziale pagamento della richiamata fattura, assegno P_
bancario n. 3606457027, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Spa, a favore del Sig.
d assegno bancario n. 3606457028, di euro 10.000,00, tratto su Unicredit NC Parte_1
Spa, a favore del Sig. ma entrambi i titoli di credito rimanevano insoluti. Controparte_1
La domanda di simulazione proposta dagli attori in via subordinata deve ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 dello scaglione di riferimento ( tranne che per la fase istruttoria, stante la natura documentale della stessa, per cui appare opportuno applicare i paramentri minimi).
Lo scaglione, in particolare, deve essere individuato sulla scorta di quanto previsto all'art. 5 DM
55/2014 a tenore del quale: “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”.
Infine, la presente sentenza dovrà essere annotata in margine alla trascrizione degli atti pubblici a cui attiene ai sensi dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e , disattendendo ogni altra domanda, Controparte_2 Controparte_3
eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'atto di compravendita stipulato in data 9.12.2015, a rogito del Dott. , notaio in Spoltore, rep n. 2735 Persona_1 racc. 2504, trascritto in data 11.12.2015, reg. part. n. 11275, reg. gen. n. 15769, inefficace nei loro confronti in relazione delle ragioni di credito dagli stessi vantate;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore degli attori le spese della presente controversia, che liquida in ed euro 4.237,00 per compensi professionali ed euro 264,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti pubblici a cui attiene, con esonero da responsabilità. Così deciso in Teramo, 16.5.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo