Art. 13.
Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifiche stesse in relazione all'organico previsto dall' articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , sono considerati disponibili, salvo il disposto dell' articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni.
Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo "altre specializzazioni" secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' triplicato.
Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifiche stesse in relazione all'organico previsto dall' articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , sono considerati disponibili, salvo il disposto dell' articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni.
Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo "altre specializzazioni" secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' triplicato.