Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 21748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21748 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11487/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11487 del 2024, proposto da
Radiotaxi 3570 Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Roberti, Guido Bellitti e Leopoldo Facciotti, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Chiomenti in Roma, alla Via XXIV Maggio, n. 43, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
Uber Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 31302 del 30 luglio 2024, notificato in data 8 agosto 2024, n. prot. 77728;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RO PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 10 novembre 2025, la ricorrente Radiotaxi 3570:
- nell’osservare che, con provvedimento n. 31682 del 23 settembre 2025 “AGCM ha stabilito che le misure nel mentre adottate dalla Cooperativa – ovvero la modifica delle clausole statutarie di non concorrenza a portata assoluta, trasformandola in relativa – hanno eliminato “tutti gli elementi di criticità che in passato avevano portato a ritenere la clausola di esclusiva illegittima” e che dette modifiche costituiscono ottemperanza al Provvedimento del 2018”;
- e nel dare atto che “il Provvedimento del 2025 ha avuto esito satisfattivo per la Cooperativa, riconoscendone definitivamente l’ottemperanza”;
ha rappresentato il venir meno del proprio interesse “a coltivare le doglianze a suo tempo mosse con il ricorso introduttivo”, con conseguente richiesta di definizione del giudizio con corrispondente sentenza in rito.
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del presente ricorso; al contempo, rilevando la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO PO |
IL SEGRETARIO