(Bombardamento di abitati, di edifici e di fari).
Nel teatro della guerra terrestre e sul litorale marittimo e' anche lecito bombardare citta', villaggi, abitazioni ed edifici, quando esiste una ragionevole presunzione che vi siano apprestamenti militari d'importanza tale da giustificare il bombardamento. Tale facolta' non puo' essere esercitata, se non tenendo conto del danno, al quale viene esposta la popolazione civile.
Possono altresi' essere bombardati i fari, i radiofari e ogni altra installazione di segnalamento marittimo o aeronautico, salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.