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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5389/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5389/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1258/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/04/17
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Manzione, con il quale è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. Guglielmi n. 6, presso lo studio Manzione &
Partners, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Munno, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 164, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 29/05/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1258/17, notificato il 18/04/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 17.856,87, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 82/1007002 del 28/06/13.
L'opponente, in primo luogo, disconosceva, sia nel contenuto che nelle sottoscrizioni, tanto le cambiali quanto il contratto di finanziamento, assumendone anche la non conformità agli originali;
deduceva, altresì, che il finanziamento era nullo sia perché destinato al ripianamento di una pagina 1 di 8 precedente illegittima esposizione debitoria in c/c, sia in quanto privo degli indicatori di trasparenza indicati dalla normativa vigente in materia bancaria e dei criteri di calcolo dell'ISC; che gli interessi moratori, richiesti nella misura di € 5.356,87, non erano esigibili, in quanto il pagherò cambiario non produceva interessi moratori.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, nonché per la condanna della banca opposta al risarcimento dei danni in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e
1376 c.c., da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 21/09/17, si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per
[...]
l'omesso espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto;
nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
3. Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, veniva disposta ed eseguita CTU grafologica.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 02/07/25 parte opposta discuteva oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
4. Va, in primo luogo, rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per asserita genericità del suo contenuto: in realtà, risultano sufficientemente delineati sia il “petitum” (revoca del decreto ingiuntivo e rigetto, totale o parziale, dell'avversa domanda, oltre che condanna dell'opposta al risarcimento dei danni), che la “causa petendi”
(disconoscimento del rapporto contrattuale e mancata prova dell'avversa pretesa creditoria).
D'altra parte, le dettagliate difese spiegate dalla stessa opposta lasciano presumere che questa abbia ben compreso il tenore delle avverse domande, con conseguente inconfigurabilità della lesione del suo diritto di difesa.
5. Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Parte_1
in data 28/06/13, il contratto di finanziamento Controparte_1
(rectius: sconto finanziario) n. 82 1007002 per l'importo di € 15.000,00 (di cui € 678,08 per interessi scontati ed € 14,62 per imposta di bollo), da restituire in 6 rate mensili di € 2.500,00 ciascuna, con TAN del 12,00% e TAEG del 13,110%. Le sei rate erano garantite da altrettanti
“pagherò” cambiari dell'importo di € 2.500,00 ciascuno. pagina 2 di 8 Cinque dei sei titoli cambiari restavano insoluti, sicchè l'opponente, secondo la prospettazione di parte opposta, restava debitore, alla data del 14/11/16, dell'importo di € 12.500,00 a titolo di sorte capitale, oltre ad € 5.356,87 per interessi moratori (cfr. messa in mora a mezzo racc. a.r. del
14/11/16, ricevuta il 28/11/16).
6. L'opponente ha, in primo luogo, disconosciuto, sia nel contenuto che nelle sottoscrizioni, tanto le cambiali quanto il contratto di finanziamento, contestando anche la conformità delle copie di tali documenti agli originali.
6.1 Ebbene, il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento, oltre ad essere del tutto generico, è anche inefficace, in quanto l'opponente non ha contestato né l'avvenuta erogazione sul proprio c/c bancario della somma mutuata (ed anzi, ha ammesso che il finanziamento era destinato all'estinzione di una pregressa debitoria riconducibile al rapporto di c/c a lui intestato), nè di aver provveduto al pagamento della prima rata di € 2.500,00, che scadeva il
28/08/13: in sostanza, l'opponente ha tenuto una condotta stragiudiziale incompatibile con il successivo disconoscimento del rapporto di finanziamento. Invero, il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente tramite una condotta attuativa (ad es., un pagamento parziale), compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. n. 22460/17, n. 10849/12, n. 18748/04).
In ogni caso, dalla CTU grafologica esperita dalla dott.ssa , alle cui conclusioni il Persona_1
Tribunale intende aderire in quanto corrette sotto il profilo tecnico ed immuni da vizi logico- giuridici, è emerso, in relazione alle firme apposte dall'opponente sul contratto di finanziamento e sulle 5 cambiali a vista di € 2.500,00 ciascuna, che “Le firme in verifica, analizzate nella globalità
e nel dettaglio, hanno palesato medesimi iter ideativi ed esecutivi, natura del tratto e gesti-tipo, tanto da risultare inscrivibili in un unico panorama grafico. Il quadro grafico così delineato è stato raffrontato con il materiale autografo del Sig. All'esito dell'esame Parte_1 comparativo…Avendo analizzato le firme in verifica, secondo i principi basilari nel loro assetto dinamico che si concretizza nello stile strettamente personale, sintesi di tutte le peculiarità che compongono una scrittura in generale ed una sottoscrizione in senso specifico;
avendo riscontrato la presenza di numerose concordanze, sia formali che sostanziali il panorama autografo dello
e le firme in verifica, è stato possibile pervenire, in tutta onestà professionale, alle Parte_1 seguenti conclusioni: le sottoscrizioni di apposte al contratto di finanziamento Parte_1 diretto n. 82/1007002 del 28.6.2013 e alle 5 cambiali a vista di € 2.500,00, emesse in pari data, con scadenza rispettivamente 28.9.2013, 28.10.2013, 28.11.2013, 28.12.2013, 28.1.2014 sono pagina 3 di 8 AUTOGRAFE, ovvero riconducibili alla mano di , stante: le peculiari coincidenze Parte_1 della pressione - peculiarità del gesto fuggitivo - complessità costruttivo-motoria - intensità delle dominanti - intensità delle risultanti - costanti di valore - contrassegni particolari”.
6.2 Anche il disconoscimento della conformità agli originali delle copie del contratto e delle cambiali è inefficace perché del tutto generico, essendo stato operato in violazione del consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. va fatto in modo formale e specifico, dovendo contenere, cioè, specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, ossia agli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n.
24634/21; Cass. n. 2908/20; Cass. n. 16557/19; Cass. n. 127/19; Cass. n. 27633/18), come invece avvenuto nel caso di specie.
7. Per quanto attiene alla mancata consegna al mutuatario di una copia del contratto di finanziamento, premesso che il contratto in esame non rientra tra quelli cd. “monofirma”, in quanto sullo stesso risultano apposte le sottoscrizioni di entrambe le parti, tale omissione non incide sulla validità del medesimo contratto, essendosi sostenuto che “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (Cass. n. 7390/25, n. 18230/24).
8. Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di nullità del finanziamento per l'asserita destinazione della somma mutuata all'estinzione di una pregressa debitoria gravante sull'opponente in relazione ad un c/c a lui intestato.
In primo luogo, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario o di un terzo verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. n. 23149/22, n. 37654/21,
n. 1945/99).
Tale tesi è stata recentemente confermata da Cass. S.U. n. 5841/2025, secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a pagina 4 di 8 carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Né, sotto altro profilo, può pervenirsi ad una declaratoria di illiceità del finanziamento in quanto diretto all'estinzione di una debitoria inesistente perché a sua volta basata su addebiti illegittimi operati nel rapporto di c/c: tale circostanza, invero, è rimasta del tutto indimostrata, non essendo stata offerta alcuna prova né dell'esistenza di tale pregressa debitoria (peraltro, solo genericamente allegata dall'opponente), né della destinazione del mutuo all'estinzione della stessa. Nessuna documentazione è stata prodotta dall'opponente per comprovare tale asserzione.
Peraltro, non può neppure accogliersi l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'opponente per l'esibizione della documentazione contrattuale inerente al rapporto di c/c, posto che non è stata offerta prova di una pregressa istanza ex art. 119, co. 4, T.U.B. avanzata dal medesimo opponente nei confronti della banca opposta. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio è ammissibile a condizione che la documentazione bancaria invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna
(Cass. n. 23861/22; Cass. n. 24641/21, secondo cui, peraltro, il diritto in esame non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate).
9. Per quanto attiene all'asserita divergenza tra il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, pari al 13,110%, e quello effettivamente applicato, pari al 16,8330%, tale eccezione è stata sollevata dall'opponente fin dalla prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e costituisce comunque questione rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 127, co. 2, T.U.B.
Ebbene, in proposito va rammentato il disposto dell'art. 121 T.U.B., il quale prevede, al co. 1, lett.
e), che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione pagina 5 di 8 al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”, e, al co. 3, che “La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'Italia ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Nel calcolo del TAEG, pertanto, rientrano anche le marche da bollo apposte alle cambiali oggetto dello sconto finanziario intercorso tra le parti, trattandosi di una spesa che il consumatore ha dovuto sostenere in relazione all'erogazione del credito.
L'importo delle marche da bollo ammonta complessivamente ad € 168,00 (€ 28,00 x 6), ma di tale costo, però, non si è tenuto conto nella determinazione del TAEG riportato nel contratto “de quo”, che include, come si evince dal contenuto del documento, i soli interessi scontati (€ 678,08) e l'imposta di bollo (€ 14,62).
In sostanza, quindi, il TAEG indicato in contratto, pari al 13,110%, risulta inferiore a quello concretamente applicato, pari al 16,8330%, come si evince dalla ctp prodotta dall'opponente
(avverso le cui conclusioni parte opposta non ha eccepito alcunchè di specifico), ragion per cui va richiamato il disposto dell'art. 125-bis, co. 7, T.U.B., il quale, congiuntamente al precedente co. 6, prevede, nel mutuo consumeristico, in caso di divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca, un meccanismo sostitutivo della clausola stessa, con applicazione del tasso nominale minimo dei BOT annuali (o di altri titoli similari indicati dal MEF) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. In tale ipotesi, inoltre, “Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese” (co.
7 cit.).
Ebbene, considerato che il tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto era pari all'1,41%, ne consegue che gli interessi dovuti ammontavano complessivamente, rispetto al capitale di € 15.000,00, ad € 211,50, in luogo di quelli pari ad € 678,08 indicati nel contratto e sottratti alla sorte capitale, perché scontati, al momento dell'erogazione della stessa.
Pertanto, dovendo escludersi anche le altre somme poste a carico del consumatore, ossia € 14,62 per imposta di bollo ed € 168,00 per marche da bollo sulle cambiali, ne deriva che alla sorte pagina 6 di 8 capitale residua di € 12.500,00 vanno aggiunti gli interessi pari ad € 211,50, per un totale di €
12.711,50, e quindi decurtati gli importi di € 678,08 per interessi pattuiti, € 14,62 per imposta di bollo ed € 168,00 per marche da bollo sulle cambiali, così pervenendosi all'importo finale dovuto di € 11.850,80.
10. Per quanto attiene agli interessi moratori, dalla documentazione in atti non emerge alcun criterio di calcolo degli stessi, sicchè non è dato sapere quale tasso sia stato applicato in proposito.
Nel contratto di finanziamento, in particolare, non risulta alcuna pattuizione in ordine ad un interesse moratorio ultralegale.
Ne consegue che, a decorrere dalla messa in mora a mezzo racc. a.r. del 14/11/16, ricevuta il
28/11/16, sul predetto importo decorrono gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, co. 1,
c.c.
11. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannato al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 11.850,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 28/11/16 al
[...] soddisfo.
12. Infine, va rigettata la generica domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dall'opponente, non essendo stati neppure allegati, prima ancora che provati, i danni asseritamente subiti.
13. Le spese dell'intero giudizio, comprese quelle della fase monitoria, vanno compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda monitoria e della complessità di alcune questioni trattate, e sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00).
Le spese di CTU vanno, tuttavia, poste interamente a carico dell'opponente in quanto soccombente in relazione agli accertamenti grafologici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5389/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1258/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/04/17;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 11.850,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c.
[...] dal 28/11/16 al soddisfo;
pagina 7 di 8 3) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente;
4) compensa per metà le spese processuali e condanna al pagamento, in Parte_1 favore della della restante metà di tali Controparte_1 spese, che si liquidano per intero in € 160,00 per spese vive ed € 5.617,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di
CTU interamente a carico dell'opponente.
Salerno, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5389/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1258/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/04/17
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Manzione, con il quale è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. Guglielmi n. 6, presso lo studio Manzione &
Partners, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Munno, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 164, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 29/05/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1258/17, notificato il 18/04/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 17.856,87, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 82/1007002 del 28/06/13.
L'opponente, in primo luogo, disconosceva, sia nel contenuto che nelle sottoscrizioni, tanto le cambiali quanto il contratto di finanziamento, assumendone anche la non conformità agli originali;
deduceva, altresì, che il finanziamento era nullo sia perché destinato al ripianamento di una pagina 1 di 8 precedente illegittima esposizione debitoria in c/c, sia in quanto privo degli indicatori di trasparenza indicati dalla normativa vigente in materia bancaria e dei criteri di calcolo dell'ISC; che gli interessi moratori, richiesti nella misura di € 5.356,87, non erano esigibili, in quanto il pagherò cambiario non produceva interessi moratori.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, nonché per la condanna della banca opposta al risarcimento dei danni in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e
1376 c.c., da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 21/09/17, si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per
[...]
l'omesso espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto;
nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
3. Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, veniva disposta ed eseguita CTU grafologica.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 02/07/25 parte opposta discuteva oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
4. Va, in primo luogo, rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per asserita genericità del suo contenuto: in realtà, risultano sufficientemente delineati sia il “petitum” (revoca del decreto ingiuntivo e rigetto, totale o parziale, dell'avversa domanda, oltre che condanna dell'opposta al risarcimento dei danni), che la “causa petendi”
(disconoscimento del rapporto contrattuale e mancata prova dell'avversa pretesa creditoria).
D'altra parte, le dettagliate difese spiegate dalla stessa opposta lasciano presumere che questa abbia ben compreso il tenore delle avverse domande, con conseguente inconfigurabilità della lesione del suo diritto di difesa.
5. Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Parte_1
in data 28/06/13, il contratto di finanziamento Controparte_1
(rectius: sconto finanziario) n. 82 1007002 per l'importo di € 15.000,00 (di cui € 678,08 per interessi scontati ed € 14,62 per imposta di bollo), da restituire in 6 rate mensili di € 2.500,00 ciascuna, con TAN del 12,00% e TAEG del 13,110%. Le sei rate erano garantite da altrettanti
“pagherò” cambiari dell'importo di € 2.500,00 ciascuno. pagina 2 di 8 Cinque dei sei titoli cambiari restavano insoluti, sicchè l'opponente, secondo la prospettazione di parte opposta, restava debitore, alla data del 14/11/16, dell'importo di € 12.500,00 a titolo di sorte capitale, oltre ad € 5.356,87 per interessi moratori (cfr. messa in mora a mezzo racc. a.r. del
14/11/16, ricevuta il 28/11/16).
6. L'opponente ha, in primo luogo, disconosciuto, sia nel contenuto che nelle sottoscrizioni, tanto le cambiali quanto il contratto di finanziamento, contestando anche la conformità delle copie di tali documenti agli originali.
6.1 Ebbene, il disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento, oltre ad essere del tutto generico, è anche inefficace, in quanto l'opponente non ha contestato né l'avvenuta erogazione sul proprio c/c bancario della somma mutuata (ed anzi, ha ammesso che il finanziamento era destinato all'estinzione di una pregressa debitoria riconducibile al rapporto di c/c a lui intestato), nè di aver provveduto al pagamento della prima rata di € 2.500,00, che scadeva il
28/08/13: in sostanza, l'opponente ha tenuto una condotta stragiudiziale incompatibile con il successivo disconoscimento del rapporto di finanziamento. Invero, il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente tramite una condotta attuativa (ad es., un pagamento parziale), compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. n. 22460/17, n. 10849/12, n. 18748/04).
In ogni caso, dalla CTU grafologica esperita dalla dott.ssa , alle cui conclusioni il Persona_1
Tribunale intende aderire in quanto corrette sotto il profilo tecnico ed immuni da vizi logico- giuridici, è emerso, in relazione alle firme apposte dall'opponente sul contratto di finanziamento e sulle 5 cambiali a vista di € 2.500,00 ciascuna, che “Le firme in verifica, analizzate nella globalità
e nel dettaglio, hanno palesato medesimi iter ideativi ed esecutivi, natura del tratto e gesti-tipo, tanto da risultare inscrivibili in un unico panorama grafico. Il quadro grafico così delineato è stato raffrontato con il materiale autografo del Sig. All'esito dell'esame Parte_1 comparativo…Avendo analizzato le firme in verifica, secondo i principi basilari nel loro assetto dinamico che si concretizza nello stile strettamente personale, sintesi di tutte le peculiarità che compongono una scrittura in generale ed una sottoscrizione in senso specifico;
avendo riscontrato la presenza di numerose concordanze, sia formali che sostanziali il panorama autografo dello
e le firme in verifica, è stato possibile pervenire, in tutta onestà professionale, alle Parte_1 seguenti conclusioni: le sottoscrizioni di apposte al contratto di finanziamento Parte_1 diretto n. 82/1007002 del 28.6.2013 e alle 5 cambiali a vista di € 2.500,00, emesse in pari data, con scadenza rispettivamente 28.9.2013, 28.10.2013, 28.11.2013, 28.12.2013, 28.1.2014 sono pagina 3 di 8 AUTOGRAFE, ovvero riconducibili alla mano di , stante: le peculiari coincidenze Parte_1 della pressione - peculiarità del gesto fuggitivo - complessità costruttivo-motoria - intensità delle dominanti - intensità delle risultanti - costanti di valore - contrassegni particolari”.
6.2 Anche il disconoscimento della conformità agli originali delle copie del contratto e delle cambiali è inefficace perché del tutto generico, essendo stato operato in violazione del consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. va fatto in modo formale e specifico, dovendo contenere, cioè, specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, ossia agli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n.
24634/21; Cass. n. 2908/20; Cass. n. 16557/19; Cass. n. 127/19; Cass. n. 27633/18), come invece avvenuto nel caso di specie.
7. Per quanto attiene alla mancata consegna al mutuatario di una copia del contratto di finanziamento, premesso che il contratto in esame non rientra tra quelli cd. “monofirma”, in quanto sullo stesso risultano apposte le sottoscrizioni di entrambe le parti, tale omissione non incide sulla validità del medesimo contratto, essendosi sostenuto che “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (Cass. n. 7390/25, n. 18230/24).
8. Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di nullità del finanziamento per l'asserita destinazione della somma mutuata all'estinzione di una pregressa debitoria gravante sull'opponente in relazione ad un c/c a lui intestato.
In primo luogo, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario o di un terzo verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. n. 23149/22, n. 37654/21,
n. 1945/99).
Tale tesi è stata recentemente confermata da Cass. S.U. n. 5841/2025, secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a pagina 4 di 8 carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Né, sotto altro profilo, può pervenirsi ad una declaratoria di illiceità del finanziamento in quanto diretto all'estinzione di una debitoria inesistente perché a sua volta basata su addebiti illegittimi operati nel rapporto di c/c: tale circostanza, invero, è rimasta del tutto indimostrata, non essendo stata offerta alcuna prova né dell'esistenza di tale pregressa debitoria (peraltro, solo genericamente allegata dall'opponente), né della destinazione del mutuo all'estinzione della stessa. Nessuna documentazione è stata prodotta dall'opponente per comprovare tale asserzione.
Peraltro, non può neppure accogliersi l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'opponente per l'esibizione della documentazione contrattuale inerente al rapporto di c/c, posto che non è stata offerta prova di una pregressa istanza ex art. 119, co. 4, T.U.B. avanzata dal medesimo opponente nei confronti della banca opposta. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio è ammissibile a condizione che la documentazione bancaria invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna
(Cass. n. 23861/22; Cass. n. 24641/21, secondo cui, peraltro, il diritto in esame non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate).
9. Per quanto attiene all'asserita divergenza tra il TAEG indicato nel contratto di finanziamento, pari al 13,110%, e quello effettivamente applicato, pari al 16,8330%, tale eccezione è stata sollevata dall'opponente fin dalla prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e costituisce comunque questione rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 127, co. 2, T.U.B.
Ebbene, in proposito va rammentato il disposto dell'art. 121 T.U.B., il quale prevede, al co. 1, lett.
e), che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione pagina 5 di 8 al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”, e, al co. 3, che “La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'Italia ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Nel calcolo del TAEG, pertanto, rientrano anche le marche da bollo apposte alle cambiali oggetto dello sconto finanziario intercorso tra le parti, trattandosi di una spesa che il consumatore ha dovuto sostenere in relazione all'erogazione del credito.
L'importo delle marche da bollo ammonta complessivamente ad € 168,00 (€ 28,00 x 6), ma di tale costo, però, non si è tenuto conto nella determinazione del TAEG riportato nel contratto “de quo”, che include, come si evince dal contenuto del documento, i soli interessi scontati (€ 678,08) e l'imposta di bollo (€ 14,62).
In sostanza, quindi, il TAEG indicato in contratto, pari al 13,110%, risulta inferiore a quello concretamente applicato, pari al 16,8330%, come si evince dalla ctp prodotta dall'opponente
(avverso le cui conclusioni parte opposta non ha eccepito alcunchè di specifico), ragion per cui va richiamato il disposto dell'art. 125-bis, co. 7, T.U.B., il quale, congiuntamente al precedente co. 6, prevede, nel mutuo consumeristico, in caso di divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca, un meccanismo sostitutivo della clausola stessa, con applicazione del tasso nominale minimo dei BOT annuali (o di altri titoli similari indicati dal MEF) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. In tale ipotesi, inoltre, “Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese” (co.
7 cit.).
Ebbene, considerato che il tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto era pari all'1,41%, ne consegue che gli interessi dovuti ammontavano complessivamente, rispetto al capitale di € 15.000,00, ad € 211,50, in luogo di quelli pari ad € 678,08 indicati nel contratto e sottratti alla sorte capitale, perché scontati, al momento dell'erogazione della stessa.
Pertanto, dovendo escludersi anche le altre somme poste a carico del consumatore, ossia € 14,62 per imposta di bollo ed € 168,00 per marche da bollo sulle cambiali, ne deriva che alla sorte pagina 6 di 8 capitale residua di € 12.500,00 vanno aggiunti gli interessi pari ad € 211,50, per un totale di €
12.711,50, e quindi decurtati gli importi di € 678,08 per interessi pattuiti, € 14,62 per imposta di bollo ed € 168,00 per marche da bollo sulle cambiali, così pervenendosi all'importo finale dovuto di € 11.850,80.
10. Per quanto attiene agli interessi moratori, dalla documentazione in atti non emerge alcun criterio di calcolo degli stessi, sicchè non è dato sapere quale tasso sia stato applicato in proposito.
Nel contratto di finanziamento, in particolare, non risulta alcuna pattuizione in ordine ad un interesse moratorio ultralegale.
Ne consegue che, a decorrere dalla messa in mora a mezzo racc. a.r. del 14/11/16, ricevuta il
28/11/16, sul predetto importo decorrono gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, co. 1,
c.c.
11. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannato al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 11.850,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 28/11/16 al
[...] soddisfo.
12. Infine, va rigettata la generica domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dall'opponente, non essendo stati neppure allegati, prima ancora che provati, i danni asseritamente subiti.
13. Le spese dell'intero giudizio, comprese quelle della fase monitoria, vanno compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda monitoria e della complessità di alcune questioni trattate, e sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00).
Le spese di CTU vanno, tuttavia, poste interamente a carico dell'opponente in quanto soccombente in relazione agli accertamenti grafologici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5389/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1258/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/04/17;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 11.850,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c.
[...] dal 28/11/16 al soddisfo;
pagina 7 di 8 3) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente;
4) compensa per metà le spese processuali e condanna al pagamento, in Parte_1 favore della della restante metà di tali Controparte_1 spese, che si liquidano per intero in € 160,00 per spese vive ed € 5.617,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di
CTU interamente a carico dell'opponente.
Salerno, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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