Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 892
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di notifica all'agente della riscossione

    Il ricorso è stato notificato solo al Comune di Bagnara Calabra e non anche all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente che ha emesso gli atti impugnati. Tale omissione rende il ricorso inammissibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 892
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 892
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo