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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5336/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagnara Calabra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259015966430000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 110 2025 90159664 30 000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 10.06.2023, nonché la cartella di pagamento n.
110 2021 0024969901 000, relativa all'IMU 2017 (importo pari ad € 922,63).
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, l'omessa notifica della cartella, la decadenza, la prescrizione.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Bagnara Calabra.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente si oppone ad atto (intimazione di pagamento) emesso da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, censurandolo, tra l'altro, per difetto di motivazione e per omessa notifica della presupposta cartella, atto parimenti emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione;
si tratta di doglianze per le quali occorreva, inderogabilmente, che l'atto fosse notificato all'Agenzia, mentre la notifica è stata insufficientemente effettuata soltanto nei confronti del Comune di Bagnara Calabra.
Quanto precede è anche conforme a quanto deciso da questa Corte, in fattispecie analoga, per lo stesso contribuente, con la sentenza n. 727/2025.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5336/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagnara Calabra
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259015966430000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 110 2025 90159664 30 000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata in data 10.06.2023, nonché la cartella di pagamento n.
110 2021 0024969901 000, relativa all'IMU 2017 (importo pari ad € 922,63).
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, l'omessa notifica della cartella, la decadenza, la prescrizione.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Bagnara Calabra.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente si oppone ad atto (intimazione di pagamento) emesso da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, censurandolo, tra l'altro, per difetto di motivazione e per omessa notifica della presupposta cartella, atto parimenti emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione;
si tratta di doglianze per le quali occorreva, inderogabilmente, che l'atto fosse notificato all'Agenzia, mentre la notifica è stata insufficientemente effettuata soltanto nei confronti del Comune di Bagnara Calabra.
Quanto precede è anche conforme a quanto deciso da questa Corte, in fattispecie analoga, per lo stesso contribuente, con la sentenza n. 727/2025.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.