Ordinanza presidenziale 30 aprile 2024
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 07/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08970/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2020, proposto da RG TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Agnese Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro Nazionale Amministrativo Esercito, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del 22 luglio 2019, M_D E25720 REG2019 0118837 del Centro Nazionale Amministrativo Esercito, Ufficio Trattamento Economico di Attività, nonché della comunicazione e-mail dell''8 settembre 2020 del Centro Nazionale Amministrativo Esercito in risposta alla istanza di autotutela del 27 luglio 2020, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali;
nonché dell’accertamento
del diritto del ricorrente a restituire quanto erroneamente attribuito dall'Amministrazione Difesa a titolo di beneficio previsto ex artt. 117/120 R.D. 3458/1928 per la causa di servizio dal 3.12.2008 al 30.09.2018 al netto, e non al lordo, delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a scomputare quanto già trattenuto dal Ministero della Difesa dal totale complessivamente dovuto al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali per quanto erroneamente attribuito a titolo di beneficio previsto per la causa di servizio dal 3.12.2008 al 30.9.2018.
nonché per la condanna
del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , a restituire l'eventuale eccedenza tra la somma che verrà effettivamente riconosciuta come dovuta dal ricorrente al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali e quanto indebitamente percepito dall'amministrazione mediante trattenuta mensile dapprima sullo stipendio e poi sulla pensione al lordo delle richiamate trattenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, ex militare dell’Esercito italiano riferisce nel ricorso che nel mese di ottobre 2013 veniva interessato da un trasferimento di ufficio e, per errore dell’Amministrazione, gli erano attribuiti in eccesso i benefici economici previsti dagli articoli da 117 a 120 del Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. L’errore consisteva nel fatto che la cifra corrisposta mensilmente in aggiunta al proprio stipendio era di € 320,95, pari alla misura annua lorda del beneficio, anziché € 26,75. La differenza tra somme corrisposte e somme effettivamente spettanti, afferma il ricorrente, non era rilevabile, perché l’emolumento in questione non gli era mai stato corrisposto in precedenza. Tale errore è stato reiterato per i cinque anni successivi, cosicché l’Amministrazione ha erogato complessivamente € 18.934,02 non spettanti.
Ovviamente, afferma il ricorrente, la cifra entrata nella sua effettiva disponibilità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, risulterebbe molto inferiore al lordo indicato e sarebbe pari a € 9.456,30.
L’Amministrazione datrice di lavoro, tuttavia, con nota del 22 luglio 2019 comunicava che avrebbe provveduto al recupero del debito complessivo al lordo, tramite trattenuta mensile di € 591,69. Infatti, afferma il ricorrente, il Ministero della Difesa starebbe recuperando le maggiori somme corrisposte al lordo e non al netto delle ritenute.
L’istanza di autotutela presentata per chiedere il recupero del netto percepito, invece dell’importo lordo è rimasta senza esito positivo, quindi il ricorrente ha proposto il presente ricorso lamentando eccesso di potere per violazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il recupero delle somme erroneamente erogate ai dipendenti pubblici deve avvenire al netto e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (primo motivo), nonché violazione di legge in relazione all’articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (che, afferma il ricorrente, avrebbe inserito nel testo unico delle imposte sui redditi la regola secondo cui il recupero delle somme erroneamente erogate ai dipendenti deve avvenire “al netto della ritenuta”, riconoscendo ai datori di lavoro un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute in restituzione, in modo da consentire agli stessi di recuperare le imposte ed i contributi versati quali sostituti d’imposta).
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 13 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto, per essere fondato il primo motivo di diritto (con assorbimento del secondo), in quanto deve ribadirsi che “ Costituisce jus receptum che l’Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire detto recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali; non può invece pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2011, nr. 3984; id., sez. VI, 2 marzo 2009 nr. 1164), (Consiglio di Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5051).
Consegue l’accertamento del diritto del ricorrente a subire il recupero di quanto dovuto in restituzione nei termini del ridetto principio, con obbligo conformativo a carico dell’Amministrazione ad effettuare i conseguenti ricalcoli dell’indebito da recuperare, tenendo conto di quanto già trattenuto, restituendo al ricorrente quanto eventualmente recuperato in eccesso.
Spese al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori e rimborso del c.u. se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO