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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/10/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.: 1592 /2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 1.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 127 ter cpc, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1592/2019 R.G.L. TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Vittori Pt_1 P.IVA_1
o giusta procura generale alle liti, ed elettivamente n VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RICORRENTE E
nato in [...]-Venezuela il 28.05.1962, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 ione, dall'avv. Cannatelli Antonella, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. in data 30.11.2016 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno CP_1 ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222. La domanda non è stata accolta per il seguente motivo: “Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”. Quindi, l'istante, in data 24.03.2017, ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell che veniva respinto con Pt_1 comunicazione del 09.06.2017. In data 30.11.2016, il ha, altresì, presentato domanda per ottenere il riconoscimento di un'invalidità con CP_1 riduzione permanente apacità lavorativa in misura non inferiore al 74%. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'interessato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale: 60%. 1.1. Quindi, il ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO due separati giudizi di accertamento CP_1 tecnico preven sensi dell'art. 445 bis c.p.c. Con il primo giudizio, iscritto al n. RG. 880/2018, deducendo di lavorare come cuoco, ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. L' si è costituito Pt_1 eccependo l'insussistenza del requisito contributivo prescritto dalla legge per il richiesto ben ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto della domanda. Con il secondo giudizio, iscritto al n. RG. 882/2018, ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie per CP_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ovvero, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza. L si è costituito eccependo il possesso di redditi personali superiori al requisito minimo per il Pt_1 diritto all'ass ensile di assistenza ed ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 16.01.2019 è stata disposta la riunione del giudizio recante n. RG. 882/2018 a quello anteriormente iscritto al n. RG. 880/2018, ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. Inoltre, alla medesima udienza, la parte ricorrente in atp, deducendo di avere una posizione reddituale superiore ai limiti stabiliti per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità, ha rinunciato all'accertamento di tale prestazione, insistendo nella richiesta di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento sia dell'assegno ordinario di invalidità sia della pensione di inabilità. All'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott.ssa con relazione depositata in data Persona_1 08.05.2019 ha riconosciuto un'invalidità di 2/3 ed una riduzio pacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, con diritto all'assegno ordinario di invalidità dalla visita peritale del 05.02.2019. 1.2. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento, l' ha proposto ricorso ai sensi Pt_1 dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., deducendo il difetto del requisito contribut visto dall'art. 4, L. 222/1984 e contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, per non avere il consulente identificato correttamente il periziando e per inadeguatezza, in quanto risalente nel tempo o comunque insufficiente, della documentazione sanitaria oggetto di valutazione. Pertanto, ha chiesto al giudice del lavoro di LAGONEGRO che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo e, in via subordinata, il rigetto della domanda della controparte in quanto infondata in fatto e diritto, con riforma della consulenza espletata. 1.3. Il si è costituito eccependo di essere in possesso del requisito contributivo prescritto ai fini del CP_1 ricono to dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare, ha dedotto che: “Nello specifico nel quinquennio antecedente (sin dal gennaio 2012) la data di inoltro della domanda amministrativa del 30 novembre 2016, risulta versata in favore di parte ricorrente una contribuzione pari a 211 settimane, ben oltre le 156 settimane richieste dalla normativa”. Sul punto, deducendo che sia il requisito medico-legale, sia il requisito contributivo possano perfezionarsi dopo la presentazione della domanda nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ha, altresì, rilevato che occorre accertare la presenza contestuale, al 5 febbraio 2019, data di deposito della perizia definitiva da parte del consulente medico d'ufficio, dott.ssa , del requisito medico-legale e del requisito contributivo. Quanto Per_1 alle censure di parte ricorrente in or nsulenza depositata in fase di atp, la parte resistente ha eccepito che, da un lato, si fa riferimento ad errori materiali nella stesura della perizia, dall'altro, le patologie da cui è affetto sono cronico-degenerative, soggette ad un aggravamento e, non certamente, a regressione, ragione della mancata richiesta di ulteriore documentazione sanitaria in sede di visita peritale. Quindi ha concluso chiedendo che, rigettata la domanda della controparte venga dichiarata ammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo e Pt_1 accertata la sussistenza dei req er il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1, L. 222/1984 dalla domanda amministrativa o, in subordine, nel corso del procedimento giudiziario. In via istruttoria, la parte resistente ha depositato estratto conto previdenziale aggiornato al 16.01.2020, avente carattere provvisorio ed informativo, nonché documentazione ulteriore, successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. 1.4. Al fine di verificare l'esistenza effettiva dei contributi soggetti a verifica, all'udienza dell'11.02.2020 le parti sono state onerate di provvedere al deposito dell'estratto contro certificato rilasciato dall Quindi, con note Pt_1 di trattazione scritta del 07.09.2020, la parte resistente ha depositato l'estratto conto cer vo, in relazione al quale la parte ricorrente, invitata ad interloquire in ordine a quanto risultante dall'estratto prodotto, con note di trattazione scritta del 09.12.2020, ha affermato che : “A seguito di controlli nuovamente effettuati presso i relativi archivi risulta che il ricorrente è in possesso del requisito amministrativo e assicurativo alla data della domanda amministrativa”. 1.5. Esaminati gli atti di causa, nonché la relazione di consulenza espletata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e le contestazioni mosse alla stessa nel ricorso introduttivo, all'udienza del 13.01.2021 il CTU dott.ssa è stata invitata a provvedere al deposito di breve relazione integrativa, tenuto Per_1 conto delle controdeduzio e nel ricorso introduttivo. Pertanto, il consulente medico d'ufficio, in data 04.09.2021, ha depositato la richiesta relazione integrativa, con la quale ha confermato il giudizio espresso in fase di atp, ossia il riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità. Alla udienza di cui sopra, a seguito di rinvii determinati dal carico di ruolo e dalla circostanza che la scrivente dal 9.01.2025 sostituisce continuativamente la dott.ssa assente dal Per_2 servizio, la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 dispone che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue at causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Ai sensi dell'art. 4 è, inoltre, richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ossia: cinque anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. 3. Con il primo motivo di ricorso, l' ha dedotto l'insussistenza del requisito contributivo previsto dall'art. 4, Pt_1 L. 222/1984, cui è subordinato il ric imento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. Il motivo è, tenuto conto della cognizione propria della presente fase, infondato in quanto la parte resistente ha provato, mediante deposito dell'estratto contro certificato rilasciato dall la sussistenza di un numero di Pt_1 contributi che appaiono sufficienti ai fini del riconoscimento della prest richiesta. La verifica andrà, poi, effettuata in sede di liquidazione della prestazione, tenuto conto che l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario e tenuto conto che il CTU ha operato uno spostamento di decorrenza della prestazione. Sul punto, va segnalato, comunque, che l' invitata ad interloquire in ordine alle risultanze dell'estratto conto Pt_1 prodotto, ha riconosciuto la titolarità po al resistente sia del requisito amministrativo, sia del requisito contributivo, alla data della domanda amministrativa. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente, disconosciuto il contenuto della consulenza depositata in fase di atp per avere il consulente riportato il codice fiscale e la data di nascita del periziando errati, ha contestato la relazione peritale con riferimento alla valutazione delle singole patologie. In particolare, l' ha dedotto che: Pt_1
“1. Il CTU ha visionato documentazione sanitaria risalente al 2011-2012 e singola visita ortopedica datata il 10-03-2017 attestante cervicoartrosi, discopatie, spondiloartrosi, coxartrosi. Non sono state presentate ulteriori visite specialistiche reumatologiche e recenti indagini strumentali radiologiche mirate attestanti un aggravamento in essere della patologia reumatologica di base.
2. L'esame obiettivo non è esaustivo da un punto di visita medico-legale in quanto non è stata segnalata alcuna limitazione funzionale e/o di forza delle singole articolazioni, è stato redatto un semplice elenco apodittico.
3. Il CTU nel proprio elaborato riporta unica certificazione psichiatrica risalente al 2016 attestante sindrome depressiva grave…. senza alcuna menzione di terapia psicofarmacologica in atto. Inoltre, non sono state prodotte ulteriori visite psichiatriche”. 3.2. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla inadeguatezza della documentazione sanitaria in atti, valutata dal consulente per la formulazione del giudizio conclusivo. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento. Il consulente medico di ufficio, dott.ssa nominato nel corso del procedimento per l'accertamento Persona_1 tecnico preventivo ha concluso per la equisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto dall'esame documentale ha rilevato che “vi sono patologie come artrosi psoriasica che interessa tutte le articolazioni del corpo, rachide, acromio claveare, coxo femorale, ginocchio e mani, disturba il normale svolgimento del suo lavoro, tutto ciò genera ansia in una professione che già di per sé è ansiosa perché il pressing è alto”. A ciò si aggiunga che le richiamate conclusioni sono state confermate dal consulente anche nella relazione integrativa depositata nel presente giudizio, richiesta al fine di valutare le controdeduzioni oggetto del ricorso introduttivo. In particolare, in tale relazione il consulente medico d'ufficio ha affermato che: “Il Signor CP_1 paziente di circa 60 anni che presenta, artrosi psoriesica con discopatie ed artrosi polidistrettuale con gonfiore e dolore a con dolori muscolari con endesite diffusa che si ripercuote sugli organi interni vedi cardiopatia agli atti. Piattismo ad entrambi i piedi. Sindrome ansioso depressiva grave con disturbi di asocialità in trattamento. Cardiopatia ipertensiva. La scintigrafia agli atti parla patologia osteoarticolare degenerativa nelle regioni sacro-iliache, coxo femorali e ginocchia. Esami radiografici parlano di discopatie c5- c6 ed al tratto lombare sofferenza discale L5-S1”. Tanto premesso, il consulente ha concluso ribadendo che: “Tutte le patologie riferite danno una percentuale superiore a due terzi giusta per ottenere l'assegno ordinario di invalidità per la legge 222/1984. Da aggiungere anche il trattamento con immunosoppressori e cortisonici (metotrexate, medrol, reumaflex) che l'espongono di più ad una immunodeficienza per infezione da covid 19, perchè è un paziente che fa uso di immunosoppressori e di cortisonici è più esposto anche se vaccinato ad infezione da covid e sue varianti”. 3.3. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, comporta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Tale valutazione è stata confermata nella ulteriore integrazione depositata in data 04.7.2023 nel fascicolo dell'ATPO; la predetta integrazione non era stata, invero, richiesta al CTU (l'ordinanza del 22.6.2023, che rinviava al 04.7.2023, risulta comunicata anche al CTU). Il CTU, ad ogni buon conto, ribadisce la insussistenza del requisito utile per la pensione di inabilità e conferma la sussistenza del requisito utile per l'assegno ordinario. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad affermare la sussistenza dei requisiti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.4. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché della relazione integrativa depositata nel presente giudizio, può essere riconosciuto alla parte resistente il diritto all'assegno ordinario di invalidità, in quanto sussiste il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione richiesta.
4. In ordine alla pensione di inabilità, il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario. Nel verbale di udienza del 16.01.2019, relativo al fascicolo 882/2018 RG il ha rinunciato all'assegno mensile di assistenza ed ha CP_1 chiesto procedersi solo per la pensione di inabilità, de o di avere una situazione reddituale superiore ai limiti stabiliti.
5. Le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, tenuto conto che il ricorso riceve accoglimento solo in parte ( accoglimento parziale della domanda relativa all'assegno ordinario, stante lo spostamento di decorrenza e rigetto integrale della domanda relativa alla pensione di inabilità), sicché sussiste una ipotesi di reciproca soccombenza - cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”-. cfr. anche ORDINANZA, sez. 6, CORTE DI CASSAZIONE, 2019 n. 26849 nrg 2017 23092 ud. 02/04/2019 dep. 21/10/2019. -
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di all'assegno ordinario di invalidità, CP_1 con decorrenza dal 05.02.2019, data della visita peritale;
2. rigetta la domanda relativa all'assegno mensile di assistenza nonché alla pensione di inabilità;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con Pt_1 separato decreto. Lagonegro, 2.10.2025
Il Giudice
PC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 1.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 127 ter cpc, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1592/2019 R.G.L. TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Vittori Pt_1 P.IVA_1
o giusta procura generale alle liti, ed elettivamente n VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RICORRENTE E
nato in [...]-Venezuela il 28.05.1962, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 ione, dall'avv. Cannatelli Antonella, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. in data 30.11.2016 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno CP_1 ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222. La domanda non è stata accolta per il seguente motivo: “Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”. Quindi, l'istante, in data 24.03.2017, ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell che veniva respinto con Pt_1 comunicazione del 09.06.2017. In data 30.11.2016, il ha, altresì, presentato domanda per ottenere il riconoscimento di un'invalidità con CP_1 riduzione permanente apacità lavorativa in misura non inferiore al 74%. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'interessato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale: 60%. 1.1. Quindi, il ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO due separati giudizi di accertamento CP_1 tecnico preven sensi dell'art. 445 bis c.p.c. Con il primo giudizio, iscritto al n. RG. 880/2018, deducendo di lavorare come cuoco, ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. L' si è costituito Pt_1 eccependo l'insussistenza del requisito contributivo prescritto dalla legge per il richiesto ben ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto della domanda. Con il secondo giudizio, iscritto al n. RG. 882/2018, ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie per CP_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ovvero, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza. L si è costituito eccependo il possesso di redditi personali superiori al requisito minimo per il Pt_1 diritto all'ass ensile di assistenza ed ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del 16.01.2019 è stata disposta la riunione del giudizio recante n. RG. 882/2018 a quello anteriormente iscritto al n. RG. 880/2018, ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. Inoltre, alla medesima udienza, la parte ricorrente in atp, deducendo di avere una posizione reddituale superiore ai limiti stabiliti per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità, ha rinunciato all'accertamento di tale prestazione, insistendo nella richiesta di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento sia dell'assegno ordinario di invalidità sia della pensione di inabilità. All'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott.ssa con relazione depositata in data Persona_1 08.05.2019 ha riconosciuto un'invalidità di 2/3 ed una riduzio pacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, con diritto all'assegno ordinario di invalidità dalla visita peritale del 05.02.2019. 1.2. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento, l' ha proposto ricorso ai sensi Pt_1 dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., deducendo il difetto del requisito contribut visto dall'art. 4, L. 222/1984 e contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, per non avere il consulente identificato correttamente il periziando e per inadeguatezza, in quanto risalente nel tempo o comunque insufficiente, della documentazione sanitaria oggetto di valutazione. Pertanto, ha chiesto al giudice del lavoro di LAGONEGRO che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo e, in via subordinata, il rigetto della domanda della controparte in quanto infondata in fatto e diritto, con riforma della consulenza espletata. 1.3. Il si è costituito eccependo di essere in possesso del requisito contributivo prescritto ai fini del CP_1 ricono to dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare, ha dedotto che: “Nello specifico nel quinquennio antecedente (sin dal gennaio 2012) la data di inoltro della domanda amministrativa del 30 novembre 2016, risulta versata in favore di parte ricorrente una contribuzione pari a 211 settimane, ben oltre le 156 settimane richieste dalla normativa”. Sul punto, deducendo che sia il requisito medico-legale, sia il requisito contributivo possano perfezionarsi dopo la presentazione della domanda nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ha, altresì, rilevato che occorre accertare la presenza contestuale, al 5 febbraio 2019, data di deposito della perizia definitiva da parte del consulente medico d'ufficio, dott.ssa , del requisito medico-legale e del requisito contributivo. Quanto Per_1 alle censure di parte ricorrente in or nsulenza depositata in fase di atp, la parte resistente ha eccepito che, da un lato, si fa riferimento ad errori materiali nella stesura della perizia, dall'altro, le patologie da cui è affetto sono cronico-degenerative, soggette ad un aggravamento e, non certamente, a regressione, ragione della mancata richiesta di ulteriore documentazione sanitaria in sede di visita peritale. Quindi ha concluso chiedendo che, rigettata la domanda della controparte venga dichiarata ammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo e Pt_1 accertata la sussistenza dei req er il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1, L. 222/1984 dalla domanda amministrativa o, in subordine, nel corso del procedimento giudiziario. In via istruttoria, la parte resistente ha depositato estratto conto previdenziale aggiornato al 16.01.2020, avente carattere provvisorio ed informativo, nonché documentazione ulteriore, successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. 1.4. Al fine di verificare l'esistenza effettiva dei contributi soggetti a verifica, all'udienza dell'11.02.2020 le parti sono state onerate di provvedere al deposito dell'estratto contro certificato rilasciato dall Quindi, con note Pt_1 di trattazione scritta del 07.09.2020, la parte resistente ha depositato l'estratto conto cer vo, in relazione al quale la parte ricorrente, invitata ad interloquire in ordine a quanto risultante dall'estratto prodotto, con note di trattazione scritta del 09.12.2020, ha affermato che : “A seguito di controlli nuovamente effettuati presso i relativi archivi risulta che il ricorrente è in possesso del requisito amministrativo e assicurativo alla data della domanda amministrativa”. 1.5. Esaminati gli atti di causa, nonché la relazione di consulenza espletata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e le contestazioni mosse alla stessa nel ricorso introduttivo, all'udienza del 13.01.2021 il CTU dott.ssa è stata invitata a provvedere al deposito di breve relazione integrativa, tenuto Per_1 conto delle controdeduzio e nel ricorso introduttivo. Pertanto, il consulente medico d'ufficio, in data 04.09.2021, ha depositato la richiesta relazione integrativa, con la quale ha confermato il giudizio espresso in fase di atp, ossia il riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità. Alla udienza di cui sopra, a seguito di rinvii determinati dal carico di ruolo e dalla circostanza che la scrivente dal 9.01.2025 sostituisce continuativamente la dott.ssa assente dal Per_2 servizio, la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 dispone che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_2 confacenti alle sue at causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Ai sensi dell'art. 4 è, inoltre, richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ossia: cinque anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. 3. Con il primo motivo di ricorso, l' ha dedotto l'insussistenza del requisito contributivo previsto dall'art. 4, Pt_1 L. 222/1984, cui è subordinato il ric imento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. Il motivo è, tenuto conto della cognizione propria della presente fase, infondato in quanto la parte resistente ha provato, mediante deposito dell'estratto contro certificato rilasciato dall la sussistenza di un numero di Pt_1 contributi che appaiono sufficienti ai fini del riconoscimento della prest richiesta. La verifica andrà, poi, effettuata in sede di liquidazione della prestazione, tenuto conto che l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario e tenuto conto che il CTU ha operato uno spostamento di decorrenza della prestazione. Sul punto, va segnalato, comunque, che l' invitata ad interloquire in ordine alle risultanze dell'estratto conto Pt_1 prodotto, ha riconosciuto la titolarità po al resistente sia del requisito amministrativo, sia del requisito contributivo, alla data della domanda amministrativa. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente, disconosciuto il contenuto della consulenza depositata in fase di atp per avere il consulente riportato il codice fiscale e la data di nascita del periziando errati, ha contestato la relazione peritale con riferimento alla valutazione delle singole patologie. In particolare, l' ha dedotto che: Pt_1
“1. Il CTU ha visionato documentazione sanitaria risalente al 2011-2012 e singola visita ortopedica datata il 10-03-2017 attestante cervicoartrosi, discopatie, spondiloartrosi, coxartrosi. Non sono state presentate ulteriori visite specialistiche reumatologiche e recenti indagini strumentali radiologiche mirate attestanti un aggravamento in essere della patologia reumatologica di base.
2. L'esame obiettivo non è esaustivo da un punto di visita medico-legale in quanto non è stata segnalata alcuna limitazione funzionale e/o di forza delle singole articolazioni, è stato redatto un semplice elenco apodittico.
3. Il CTU nel proprio elaborato riporta unica certificazione psichiatrica risalente al 2016 attestante sindrome depressiva grave…. senza alcuna menzione di terapia psicofarmacologica in atto. Inoltre, non sono state prodotte ulteriori visite psichiatriche”. 3.2. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla inadeguatezza della documentazione sanitaria in atti, valutata dal consulente per la formulazione del giudizio conclusivo. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento. Il consulente medico di ufficio, dott.ssa nominato nel corso del procedimento per l'accertamento Persona_1 tecnico preventivo ha concluso per la equisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto dall'esame documentale ha rilevato che “vi sono patologie come artrosi psoriasica che interessa tutte le articolazioni del corpo, rachide, acromio claveare, coxo femorale, ginocchio e mani, disturba il normale svolgimento del suo lavoro, tutto ciò genera ansia in una professione che già di per sé è ansiosa perché il pressing è alto”. A ciò si aggiunga che le richiamate conclusioni sono state confermate dal consulente anche nella relazione integrativa depositata nel presente giudizio, richiesta al fine di valutare le controdeduzioni oggetto del ricorso introduttivo. In particolare, in tale relazione il consulente medico d'ufficio ha affermato che: “Il Signor CP_1 paziente di circa 60 anni che presenta, artrosi psoriesica con discopatie ed artrosi polidistrettuale con gonfiore e dolore a con dolori muscolari con endesite diffusa che si ripercuote sugli organi interni vedi cardiopatia agli atti. Piattismo ad entrambi i piedi. Sindrome ansioso depressiva grave con disturbi di asocialità in trattamento. Cardiopatia ipertensiva. La scintigrafia agli atti parla patologia osteoarticolare degenerativa nelle regioni sacro-iliache, coxo femorali e ginocchia. Esami radiografici parlano di discopatie c5- c6 ed al tratto lombare sofferenza discale L5-S1”. Tanto premesso, il consulente ha concluso ribadendo che: “Tutte le patologie riferite danno una percentuale superiore a due terzi giusta per ottenere l'assegno ordinario di invalidità per la legge 222/1984. Da aggiungere anche il trattamento con immunosoppressori e cortisonici (metotrexate, medrol, reumaflex) che l'espongono di più ad una immunodeficienza per infezione da covid 19, perchè è un paziente che fa uso di immunosoppressori e di cortisonici è più esposto anche se vaccinato ad infezione da covid e sue varianti”. 3.3. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, comporta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Tale valutazione è stata confermata nella ulteriore integrazione depositata in data 04.7.2023 nel fascicolo dell'ATPO; la predetta integrazione non era stata, invero, richiesta al CTU (l'ordinanza del 22.6.2023, che rinviava al 04.7.2023, risulta comunicata anche al CTU). Il CTU, ad ogni buon conto, ribadisce la insussistenza del requisito utile per la pensione di inabilità e conferma la sussistenza del requisito utile per l'assegno ordinario. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad affermare la sussistenza dei requisiti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.4. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché della relazione integrativa depositata nel presente giudizio, può essere riconosciuto alla parte resistente il diritto all'assegno ordinario di invalidità, in quanto sussiste il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione richiesta.
4. In ordine alla pensione di inabilità, il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario. Nel verbale di udienza del 16.01.2019, relativo al fascicolo 882/2018 RG il ha rinunciato all'assegno mensile di assistenza ed ha CP_1 chiesto procedersi solo per la pensione di inabilità, de o di avere una situazione reddituale superiore ai limiti stabiliti.
5. Le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, tenuto conto che il ricorso riceve accoglimento solo in parte ( accoglimento parziale della domanda relativa all'assegno ordinario, stante lo spostamento di decorrenza e rigetto integrale della domanda relativa alla pensione di inabilità), sicché sussiste una ipotesi di reciproca soccombenza - cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”-. cfr. anche ORDINANZA, sez. 6, CORTE DI CASSAZIONE, 2019 n. 26849 nrg 2017 23092 ud. 02/04/2019 dep. 21/10/2019. -
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di all'assegno ordinario di invalidità, CP_1 con decorrenza dal 05.02.2019, data della visita peritale;
2. rigetta la domanda relativa all'assegno mensile di assistenza nonché alla pensione di inabilità;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con Pt_1 separato decreto. Lagonegro, 2.10.2025
Il Giudice
PC