Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2419
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale dell'appello cautelare non abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di ne bis in idem, poiché il secondo decreto di sequestro è stato adottato sulla base di contenuti inediti e nuovi elementi probatori, non potendo sostenersi che fosse meramente riproduttivo del precedente. Inoltre, non sussiste una situazione di litispendenza cautelare ostativa alla trattazione del procedimento, in quanto il procedimento definito a carico dell'indagata pende in sede di legittimità e non di appello, e in ogni caso, la pendenza del ricorso per cassazione non impedisce al pubblico ministero, a fronte di elementi sopravvenuti, di avanzare una nuova richiesta cautelare reale.

  • Rigettato
    Omessa notifica del ricorso del Pubblico Ministero alla difesa dell'indagata

    L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2419
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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