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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 760/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GASPARINI VALENTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GASPARINI VALENTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/02/1995 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
08/09/1969, matrimonio e trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONZANO VENETO, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
2. Rispetto alla casa coniugale, in esecuzione a quanto previsto nelle condizioni di separazione, i coniugi dichiarano che lo stesso è stato posto in vendita e che, al momento del perfezionamento della vendita, alla sig.ra verrà riconosciuto un importo pari alla metà del corrispettivo della vendita senza Pt_1
decurtazione alcuna, nemmeno per l'eventuale estinzione del mutuo residuo.
3. Il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficienti ma ancora convivente Persona_1
con la madre nella casa familiare, dal momento della vendita della stessa, andrà a vivere con il padre nell'immobile condotto in locazione e sito a Treviso Via Pier Maria Pennacchi n.
9. L'immobile è di proprietà società 4future Srl della quale sono soci, oltre al sig. che ne è Presidente e legale Pt_2
rappresentante, anche i due figli e CP_1 Per_1
4. Entrambi i figli e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, le parti CP_1 Persona_1
2 concordemente dichiarano cessato l'obbligo di contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del sig. . Parte_2
5. Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra la somma mensile di € 150,00 a titolo Pt_2 Pt_1
di contributo al mantenimento della stessa.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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