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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10228/2024
Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 10228/2024
TRA
. 3/2021 [C.F. ] Parte_1 P.IV_1
PARTE ATTRICE
E
[C.F. ] CP_1 P.IV_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 28/01/2025 alle ore 13,50 innanzi al dott. Luca Giani, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. ZINGALI ILARIA;
- per parte convenuta già contumace, nessuno compare;
Il Giudice invita la parte attrice a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice si riporta al foglio di p.c. già in atti. il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alla parte.
Il Giudice
dott. Luca Giani
Pagina nr.
1 - Allegata al verbale d'udienza del 28/01/2025 -
n. 10228/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Giani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10228/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_2 P.IV_1 Controparte_3 in persona dei Commissari Straordinari Prof. (c.f. ), Dott.ssa Persona_1 C.F._1
(c.f. ) e Dott. (c.f. ), Persona_2 C.F._2 Persona_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Zingali (c.f. ) del Foro di Milano ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, 20149, via Domenichino 10, difensore che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec:
o al n. telefax 02.780858, giusta procura agli atti Email_1
ATTRICE contro
(C.F. e P.IV ) con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via CP_1 P.IV_2
Valpolicella n. 1/B, CAP 37029 Studio Espen
CONVENUTA (contumace)
CONCLUSIONI
La parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, ha concluso all'udienza odierna di discussione orale del 28.01.2025 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.01.2025, che viene qui di seguito riportato:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 160.000,00 effettuato da come da pagamenti di cui in narrativa, in favore di con sede Controparte_4 CP_1 legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valpolicella n. 1/B, CAP 37029 Studio Espen, C.F. e P.IV
Pagina nr. 2 Sezione II^ Civile
, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, in persona del legale rappresentante pro P.IV_2 tempore, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti;
- per l'effetto condannare con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valpolicella n. CP_1
1/B, CAP 37029 Studio Espen, C.F. e P.IV , iscritta al Registro delle Imprese di P.IV_2
Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore
della somma di Euro 160.000,00 come da pagamenti di cui in Controparte_4 narrativa o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore Controparte_4 delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Svolgimento del giudizio
con atto di citazione notificato in data 12.03.2024 a mezzo Controparte_4 pec ha convenuto in giudizio formulando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
Fissata udienza ex art. 171 bis terzo comma c.p.c. al 05.11.2024, dopo i controlli preliminari c.d. rito
Cartabia, seguiva, nella contumacia di parte convenuta, il deposito da parte attrice della prima memoria e della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Alla prima udienza del 05.11.2024 su richiesta di parte attrice veniva disposto un differimento al 19.11.2024. All'udienza del 19.11.2024, nella contumacia di parte convenuta, parte attrice, che non aveva articolato richieste istruttorie, domandava la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giudice fissava pertanto l'udienza del 28.01.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e contestuale lettura.
Nel merito, quanto alla domanda proposta ex art. 67 co. 2 L.F.
Dall'esame dell'atto di citazione le fatture e i relativi pagamenti per i quali è causa possono essere riassunti come da prospetto che segue:
Fattura importo Prestazione Scadenza Pagamento
17 del euro mastelli 12.04.2019
12.04.2019 33.710,98
in data
07.01.2021 con bonifico cumulativo di euro
105.000,000
Pagina nr. 3 Sezione II^ Civile
18 del euro sacchi 31.07.2019 in data
24.04.2019 45.506,00 07.01.2021 con bonifico cumulativo di euro 105.000,000
19 del euro mastelli 29.04.2019 euro 204,56 29.04.2019 55.204,56 avvenuto con il predetto bonifico cumulativo del
07.01.2021
euro 55.000,00 con bonifico del
23.01.2021
Parte attrice ha altresì dedotto che con il bonifico cumulativo di euro 105.000,00 del 07.01.2025 sono stati anche corrisposti interessi di mora per euro 25.578,46.
Oggetto del presente giudizio sono pertanto i pagamenti di cui sopra, avvenuti con:
bonifico di euro 105.000,00 del 07.01.2021 (del quale parte attrici fornisce le seguenti imputazioni interne: euro 25.578,46; euro 33.710,98; euro 45.506,00; euro 204,56; Cfr. pag. 9 atto di citazione);
bonifico di euro 55.000,00 del 23.02.2021.
In ordine al semestre sospetto
In primis si deve constatare che è provata in via documentale la collocazione temporale dei pagamenti de quibus nel c.d. semestre sospetto.
Trattasi infatti del periodo compreso tra il 17.03.2021 (data di ammissione di alla Controparte_4 procedura di amministrazione straordinaria) e il 16.09.2020, calcolando appunto a ritroso i (i sei mesi anteriore a tale data.
In ordine ai pagamenti eseguiti e all'elemento soggettivo
Risulta per tabulas che i pagamenti in questione sono avvenuti senza il rispetto della scadenza contrattuale (come evincibile dalle relative fatture agli atti), essendo i pagamenti di fatture del 2019 avvenuti a due anni di distanza.
Come da consolidato indirizzo di legittimità, la dimostrazione della scientia decoctionis si può basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. che conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della normale avvedutezza e prudenza, non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 19795 del 2016, Cass. Civ., 24 ottobre
2012, n. 18196).
Pagina nr. 4 Sezione II^ Civile
Nella specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo plurime circostanze dalle quali è emerso in maniera univoca la conoscenza da parte dei dello stato di CP_1 decozione di . Controparte_4
Si consideri infatti che:
-trattasi di insoluto risalente all'anno 2019;
-seguivano:
un primo accordo transattivo con piano di rientro sottoscritto in data 23.05.2019, che richiamava, tra le altre, le fatture menzionate nel presente giudizio da parte attrice (Cfr. doc. 13, fasc. attore) e rimasto inadempiuto;
ricorso monitorio del 17.09.2020 depositato da con emissione di d.i. in data 24.09.2020 (Cfr. CP_1 doc. 14), nel quale l'odierna parte convenuta dava atto del mancato adempimento del predetto piano di rientro del 23.05.2019 (che comprendeva appunto le fatture n.ri 17, 18 e 19 che qui occupano, oltre interessi), così come del successivo accordo transattivo del 23-31.12.2020 (Cfr. doc. 16), parimenti rimasto inadempiuto.
Si consideri, peralro, che nel ricorso monitorio la parte ivi ricorrente aveva espressamente dedotto lo stato di insolvenza della parte ingiunta, tanto da ottenere l'emissione di decreto provvisoriamente esecutivo, dando atto della non affidabilità dell'ingiunta risultando “ben 16 eventi Controparte_4 pregiudizievoli [allegando un report Cerved] tra cui molteplici ipoteche giudiziali e con un fatturato in calo dell'1,74% e forte perdita di esercizio”.
A tanto si aggiunga il bilancio al 31.12.2019, approvato nell'aprile 2020 dal quale risultava dal conto economico la chiusura dell'esercizio con oltre cinque milioni di perdite.
Dalle circostanze che precedono si deve fondatamente concludere che l'odierna parte convenuta all'epoca dei pagamenti per i quali è causa fosse a conoscenza della incapacità della controparte, ingiunta anche in sede monitoria, a seguito di plurimi accordo transattivi rimasti inadempiuti, di far fronte alle proprie obbligazioni.
Si deve, pertanto concludere per l'accoglimento della domanda di parte attrice, per l'importo richiesto (euro 160.000) oltre interessi legali dalla diffida del 23.02.2024 (Cfr. doc. 18) al saldo.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione monetaria atteso che il negozio oggetto di revocatoria ha causa lecita e la sua inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione che ha natura costitutiva (Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2000, n. 437;
Cass. civ., Sez. I, 18/01/2006, n. 887; Cass. civ., Sez. I, 10/06/2011, n. 12736; Cass. civ., Sez. I,
15/12/2011, n. 27084).
Pagina nr. 5 Sezione II^ Civile
Spese di lite
In ragione della soccombenza la convenuta contumace viene condannata alla refusione CP_1 delle spese di lite in favore della attrice che si Controparte_2 liquidano in euro 3.387,00 (applicati i compensi medi, in ragione del valore della domanda, per fase di studio e per fase introduttiva e i valori minimi per fase istruttoria-memorie e per fase decisionale, stante la mera discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), oltre 15% sul compenso a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione CU e marca.
PQM
1) DICHIARA inefficaci, ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F. nei confronti di
[...]
(C.F. ), i pagamenti di cui in motivazione eseguiti a favore della Controparte_2 P.IV_1 convenuta (C.F. e P.IV , per complessivi euro 160.000,00; CP_1 P.IV_2
2) per effetto del capo che precede, CONDANNA la convenuta (C.F. e P.IV CP_1
), alla restituzione in favore della ricorrente P.IV_2 Controparte_2
(C.F. del predetto importo di euro 160.000,00, oltre interessi legali dalla diffida
[...] P.IV_1 del 23.02.2024 al saldo;
3) CONDANNA la convenuta (C.F. e P.IV ) al pagamento in favore di parte CP_1 P.IV_2 attrice delle spese di lite liquidate in euro 3.387.00, oltre 15% sul compenso a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione marca e C.U..
Milano, così deciso in data 28.01.2025, sentenza di cui si è data lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Luca Giani
Pagina nr. 6
Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 10228/2024
TRA
. 3/2021 [C.F. ] Parte_1 P.IV_1
PARTE ATTRICE
E
[C.F. ] CP_1 P.IV_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 28/01/2025 alle ore 13,50 innanzi al dott. Luca Giani, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. ZINGALI ILARIA;
- per parte convenuta già contumace, nessuno compare;
Il Giudice invita la parte attrice a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice si riporta al foglio di p.c. già in atti. il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alla parte.
Il Giudice
dott. Luca Giani
Pagina nr.
1 - Allegata al verbale d'udienza del 28/01/2025 -
n. 10228/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Giani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10228/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_2 P.IV_1 Controparte_3 in persona dei Commissari Straordinari Prof. (c.f. ), Dott.ssa Persona_1 C.F._1
(c.f. ) e Dott. (c.f. ), Persona_2 C.F._2 Persona_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Zingali (c.f. ) del Foro di Milano ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, 20149, via Domenichino 10, difensore che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec:
o al n. telefax 02.780858, giusta procura agli atti Email_1
ATTRICE contro
(C.F. e P.IV ) con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via CP_1 P.IV_2
Valpolicella n. 1/B, CAP 37029 Studio Espen
CONVENUTA (contumace)
CONCLUSIONI
La parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, ha concluso all'udienza odierna di discussione orale del 28.01.2025 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24.01.2025, che viene qui di seguito riportato:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 160.000,00 effettuato da come da pagamenti di cui in narrativa, in favore di con sede Controparte_4 CP_1 legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valpolicella n. 1/B, CAP 37029 Studio Espen, C.F. e P.IV
Pagina nr. 2 Sezione II^ Civile
, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, in persona del legale rappresentante pro P.IV_2 tempore, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti;
- per l'effetto condannare con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valpolicella n. CP_1
1/B, CAP 37029 Studio Espen, C.F. e P.IV , iscritta al Registro delle Imprese di P.IV_2
Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore
della somma di Euro 160.000,00 come da pagamenti di cui in Controparte_4 narrativa o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, per i motivi evidenziati in atti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore Controparte_4 delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Svolgimento del giudizio
con atto di citazione notificato in data 12.03.2024 a mezzo Controparte_4 pec ha convenuto in giudizio formulando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
Fissata udienza ex art. 171 bis terzo comma c.p.c. al 05.11.2024, dopo i controlli preliminari c.d. rito
Cartabia, seguiva, nella contumacia di parte convenuta, il deposito da parte attrice della prima memoria e della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Alla prima udienza del 05.11.2024 su richiesta di parte attrice veniva disposto un differimento al 19.11.2024. All'udienza del 19.11.2024, nella contumacia di parte convenuta, parte attrice, che non aveva articolato richieste istruttorie, domandava la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giudice fissava pertanto l'udienza del 28.01.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e contestuale lettura.
Nel merito, quanto alla domanda proposta ex art. 67 co. 2 L.F.
Dall'esame dell'atto di citazione le fatture e i relativi pagamenti per i quali è causa possono essere riassunti come da prospetto che segue:
Fattura importo Prestazione Scadenza Pagamento
17 del euro mastelli 12.04.2019
12.04.2019 33.710,98
in data
07.01.2021 con bonifico cumulativo di euro
105.000,000
Pagina nr. 3 Sezione II^ Civile
18 del euro sacchi 31.07.2019 in data
24.04.2019 45.506,00 07.01.2021 con bonifico cumulativo di euro 105.000,000
19 del euro mastelli 29.04.2019 euro 204,56 29.04.2019 55.204,56 avvenuto con il predetto bonifico cumulativo del
07.01.2021
euro 55.000,00 con bonifico del
23.01.2021
Parte attrice ha altresì dedotto che con il bonifico cumulativo di euro 105.000,00 del 07.01.2025 sono stati anche corrisposti interessi di mora per euro 25.578,46.
Oggetto del presente giudizio sono pertanto i pagamenti di cui sopra, avvenuti con:
bonifico di euro 105.000,00 del 07.01.2021 (del quale parte attrici fornisce le seguenti imputazioni interne: euro 25.578,46; euro 33.710,98; euro 45.506,00; euro 204,56; Cfr. pag. 9 atto di citazione);
bonifico di euro 55.000,00 del 23.02.2021.
In ordine al semestre sospetto
In primis si deve constatare che è provata in via documentale la collocazione temporale dei pagamenti de quibus nel c.d. semestre sospetto.
Trattasi infatti del periodo compreso tra il 17.03.2021 (data di ammissione di alla Controparte_4 procedura di amministrazione straordinaria) e il 16.09.2020, calcolando appunto a ritroso i (i sei mesi anteriore a tale data.
In ordine ai pagamenti eseguiti e all'elemento soggettivo
Risulta per tabulas che i pagamenti in questione sono avvenuti senza il rispetto della scadenza contrattuale (come evincibile dalle relative fatture agli atti), essendo i pagamenti di fatture del 2019 avvenuti a due anni di distanza.
Come da consolidato indirizzo di legittimità, la dimostrazione della scientia decoctionis si può basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. che conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della normale avvedutezza e prudenza, non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 19795 del 2016, Cass. Civ., 24 ottobre
2012, n. 18196).
Pagina nr. 4 Sezione II^ Civile
Nella specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo plurime circostanze dalle quali è emerso in maniera univoca la conoscenza da parte dei dello stato di CP_1 decozione di . Controparte_4
Si consideri infatti che:
-trattasi di insoluto risalente all'anno 2019;
-seguivano:
un primo accordo transattivo con piano di rientro sottoscritto in data 23.05.2019, che richiamava, tra le altre, le fatture menzionate nel presente giudizio da parte attrice (Cfr. doc. 13, fasc. attore) e rimasto inadempiuto;
ricorso monitorio del 17.09.2020 depositato da con emissione di d.i. in data 24.09.2020 (Cfr. CP_1 doc. 14), nel quale l'odierna parte convenuta dava atto del mancato adempimento del predetto piano di rientro del 23.05.2019 (che comprendeva appunto le fatture n.ri 17, 18 e 19 che qui occupano, oltre interessi), così come del successivo accordo transattivo del 23-31.12.2020 (Cfr. doc. 16), parimenti rimasto inadempiuto.
Si consideri, peralro, che nel ricorso monitorio la parte ivi ricorrente aveva espressamente dedotto lo stato di insolvenza della parte ingiunta, tanto da ottenere l'emissione di decreto provvisoriamente esecutivo, dando atto della non affidabilità dell'ingiunta risultando “ben 16 eventi Controparte_4 pregiudizievoli [allegando un report Cerved] tra cui molteplici ipoteche giudiziali e con un fatturato in calo dell'1,74% e forte perdita di esercizio”.
A tanto si aggiunga il bilancio al 31.12.2019, approvato nell'aprile 2020 dal quale risultava dal conto economico la chiusura dell'esercizio con oltre cinque milioni di perdite.
Dalle circostanze che precedono si deve fondatamente concludere che l'odierna parte convenuta all'epoca dei pagamenti per i quali è causa fosse a conoscenza della incapacità della controparte, ingiunta anche in sede monitoria, a seguito di plurimi accordo transattivi rimasti inadempiuti, di far fronte alle proprie obbligazioni.
Si deve, pertanto concludere per l'accoglimento della domanda di parte attrice, per l'importo richiesto (euro 160.000) oltre interessi legali dalla diffida del 23.02.2024 (Cfr. doc. 18) al saldo.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione monetaria atteso che il negozio oggetto di revocatoria ha causa lecita e la sua inefficacia sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione che ha natura costitutiva (Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2000, n. 437;
Cass. civ., Sez. I, 18/01/2006, n. 887; Cass. civ., Sez. I, 10/06/2011, n. 12736; Cass. civ., Sez. I,
15/12/2011, n. 27084).
Pagina nr. 5 Sezione II^ Civile
Spese di lite
In ragione della soccombenza la convenuta contumace viene condannata alla refusione CP_1 delle spese di lite in favore della attrice che si Controparte_2 liquidano in euro 3.387,00 (applicati i compensi medi, in ragione del valore della domanda, per fase di studio e per fase introduttiva e i valori minimi per fase istruttoria-memorie e per fase decisionale, stante la mera discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), oltre 15% sul compenso a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione CU e marca.
PQM
1) DICHIARA inefficaci, ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F. nei confronti di
[...]
(C.F. ), i pagamenti di cui in motivazione eseguiti a favore della Controparte_2 P.IV_1 convenuta (C.F. e P.IV , per complessivi euro 160.000,00; CP_1 P.IV_2
2) per effetto del capo che precede, CONDANNA la convenuta (C.F. e P.IV CP_1
), alla restituzione in favore della ricorrente P.IV_2 Controparte_2
(C.F. del predetto importo di euro 160.000,00, oltre interessi legali dalla diffida
[...] P.IV_1 del 23.02.2024 al saldo;
3) CONDANNA la convenuta (C.F. e P.IV ) al pagamento in favore di parte CP_1 P.IV_2 attrice delle spese di lite liquidate in euro 3.387.00, oltre 15% sul compenso a titolo di rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione marca e C.U..
Milano, così deciso in data 28.01.2025, sentenza di cui si è data lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Luca Giani
Pagina nr. 6