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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente Estensore dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1437/2025 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BONAFEDE FABRIZIO, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BONAFEDE FABRIZIO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 24/03/2025, e - premettendo di CP_1 Parte_1 avere contratto matrimonio in Catania il 22.09.1979 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 il 5/07/1980, e il 27/05/1982 - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 22.09.1979 tra il
Sig. e la Sig.ra e di voler ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di CP_1 Parte_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Dichiarare l'assenza di obblighi di mantenimento tra le parti in quanto entrambe dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere alcuna pretesa economica a titolo di mantenimento
o assegno divorzile essendo, peraltro, i rapporti economici disciplinati in sede di separazione. 3. Dichiarare l'inesistenza di beni in comunione o altre pendenze patrimoniali tra le parti.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto omologazione n. 3601/2018 del 19/11/2018 emesso nel procedimento n. R.G. 16446/2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1437/2025 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 22.09.1979 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune CP_1 Parte_1 di Catania atto n. 2109, parte II, serie A, anno 1979, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catani di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente est. dott.ssa Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1437/2025 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BONAFEDE FABRIZIO, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BONAFEDE FABRIZIO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 24/03/2025, e - premettendo di CP_1 Parte_1 avere contratto matrimonio in Catania il 22.09.1979 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 il 5/07/1980, e il 27/05/1982 - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 22.09.1979 tra il
Sig. e la Sig.ra e di voler ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di CP_1 Parte_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Dichiarare l'assenza di obblighi di mantenimento tra le parti in quanto entrambe dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere alcuna pretesa economica a titolo di mantenimento
o assegno divorzile essendo, peraltro, i rapporti economici disciplinati in sede di separazione. 3. Dichiarare l'inesistenza di beni in comunione o altre pendenze patrimoniali tra le parti.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto omologazione n. 3601/2018 del 19/11/2018 emesso nel procedimento n. R.G. 16446/2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1437/2025 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 22.09.1979 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune CP_1 Parte_1 di Catania atto n. 2109, parte II, serie A, anno 1979, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catani di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente est. dott.ssa Lidia Greco